Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 2440-3056-3932-4037/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte in primo grado ai nn.
2440-3056-3932-4037/24 R.G.
P R O M O S S E D A
- – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
– – –
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
– rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Cotroneo Parte_8 parte ricorrente C O N T R O
L' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Bini parte resistente
* * * * * *
CONCLUSIONI per le parti ricorrenti: dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento, in favore di ciascuna Pt_ ricorrente, della somma di € 1.392,00 , , e e di €. 1.416,00 Pt_1 Pt_2 Pt_4
, e oltre che l'importo mensile di € 24,00 per ogni mese Pt_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8 a rso e accessori di legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali di cui si chiede la distrazione.
CONCLUSIONI per parte convenuta: rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, e condannare le ricorrenti al rimborso delle spese legali in favore de società benefit CP_2
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R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atti depositati tra il 21 marzo e il 9 maggio 2024 le ricorrenti chiedono che la società convenuta sia condannata al pagamento degli importi indicati nei singoli quale corrispettivo dovuto per il lavaggio degli indumenti indossati durante l'attività lavorativa;
a fondamento delle proprie domande espongono che:
- sono dipendenti della società convenuta a seguito di procedura di cambio appalto;
- hanno sempre svolto il servizio di pulizia nell'impianto ferroviario di Torino Porta Susa, in particolare lungo i marciapiedi a fianco dei binari, svuotando i cestini dei rifiuti, raccogliendo immondizia, spazzando le aree aperte al pubblico;
- la società convenuta ha fornito gli indumenti protettivi, i dispositivi di protezione cd ad alta visibilità, nonché altro vestiario quale felpe, magliette, polo, pantaloni, tutti con il logo aziendale;
- gli indumenti indicati hanno tutti la funzione sia di favorire l'immediato avvistamento degli addetti, anche da parte dei macchinisti delle locomotrici, sia di fornire una protezione igienico sanitaria;
- l'azienda fornisce tali capi di vestiario ma non si occupa di mantenerli in efficienza e, in particolare, non provvede ai lavaggi che, quindi, sono effettuati personalmente dalle ricorrenti con cadenza settimanale e con un costo forfettariamente stimato in € 6,00 a lavaggio.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta chiede il rigetto del ricorso, esponendo che:
- le ricorrenti utilizzano DPI, quali scarpe, pettorine, mascherine, occhiali, che non sono soggetti a lavaggio e vengono sostituiti in caso di usura;
- con riferimento agli altri indumenti che non sono DPI non sussiste alcun obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro. Con provvedimento in data 4 dicembre 2024 è disposta la riunione dei giudizi.
II All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte dalle parti, dei documenti prodotti e dell'interrogatorio libero delle ricorrenti e del rappresentante della convenuta si osserva che:
- è pacifico in causa che le lavoratrici sono addette a mansioni di pulizia nell'impianto ferroviario di Torino Porta Susa ove, in
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modo particolare, si occupano di spazzare i marciapiedi lungo i binari, di svuotare i cestini dei rifiuti, di raccogliere l'immondizia e di pulire le aree aperte al pubblico1;
- è stato accertato in causa che le ricorrenti calzano scarpe antinfortunistiche, pantaloni grigi, una polo e una felpa, un giubbotto blue, sopra il quale indossano un gilet arancione che serve per la visibilità, infatti, ha degli inserti catarifrangenti, infine utilizzano guanti2;
- analogamente, è da ritenere pacifico che tutti gli indumenti indicati sono forniti dalla convenuta, che provvede a nuove forniture in caso di usura e al cambio stagione estate/inverno;
- è anche pacifico che la convenuta non si occupa del CP_1 lavaggio di alcun indumento3, al quale provvedono le ricorrenti al di fuori dell'orario di lavoro;
- è da ritenere nozione comune, rientrante nel fatto notorio, che l'attività svolta dalle lavoratrici, vale a dire la pulizia di spazi aperti al pubblico particolarmente esposti ad un elevato afflusso di persone, quali sono le stazioni ferroviarie in particolare nelle grandi città, espone inevitabilmente gli addetti al contatto con la sporcizia, con sostanze nocive, irritanti e, talvolta, patogene, quali la polvere, i residui organici, di origine umana o animale;
inoltre, è altrettanto pacifico che lo svolgimento di tali mansioni di pulizia richiede l'utilizzo di sostanze chimiche detergenti4;
- quindi, appare pertinente il principio giurisprudenziale maturato con riferimento ad analoghi ambienti secondo il quale … per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppure minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione5;
- nella medesima prospettiva, si colloca una recente decisione di legittimità che ha confermato un precedente specifico di questo Tribunale6, riferito al personale addetto alla pulizia di impianti ferroviari;
la Corte di Cassazione ha collegato l'obbligo di
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fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico;
- inoltre, si è precisato che l'art. 74 dlgs 81/08, nel far riferimento a qualsiasi attrezzatura nonché ad ogni complemento o accessorio destinati al fine di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, deve essere inteso nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento, pertanto, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.7;
- alla luce delle considerazioni ora svolte si ritiene che la società convenuta non abbia adempiuto alla prescrizione posta dall'art. 77, comma 4, lett. a), dlgs 81/08 secondo il quale il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- tale inadempimento ha determinato un danno ingiusto alle ricorrenti che hanno dovuto provvedere alla pulizia e alla manutenzione degli indumenti, sostenendone i costi e dedicando del tempo extra lavorativo;
- con riferimento alla quantificazione di tali costi, pare ragionevole dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di merito8, che aveva determinato, in via equitativa, i costi del in €. 5,00 per un lavaggio settimanale, importo che nel caso in esame è stato rivalutato a €. 6,00, sulla base degli indici ISTAT9, ciò anche in considerazione del fatto che parte convenuta, sul punto, si è limitata a una generica contestazione10;
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- in conclusione, in accoglimento delle domande formulate nei ricorsi la società convenuta è condannata all'immediato pagamento dei seguenti importi:
➢ €. 1.392,00 ciascuna, per il periodo dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2024, a favore di Pt_1
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_4
➢ €. 1.416,00, ciascuna, per il periodo dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2024 a favore di – Parte_5
– – Parte_6 Parte_7
; Parte_8
- parte ricorrente chiede che la società convenuta sia condannata al pagamento dell'importo mensile di € 24,00 per ogni mese successivo;
- tale domanda è da qualificare come condanna per il futuro, isituto che è ammesso nei soli casi previsti dalla legge (es. art. 657 co. 1 cpc);
- peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento11;
- in applicazione di tale principio, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa quale domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti di percepire l'importo mensile di €. 24,00. III In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, con distrazione a favore del procuratore legale, liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
- scaglione: €. 1.101,00-5.200,00;
- valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni;
- fasi processuali: studio e introduttiva liquidate separatamente per i quattro ricorsi, con l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/14 (in considerazione del numero di assistiti, due per ogni ricoso, (€. 1.706,90 per ogni ricorso);
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- fasi processuali: istruttoria e decisionale, successive alla riunione dei giudizi, con l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/14 (in considerazione del numero di assistiti, otto ricorrenti, (€. 4.070,30 complessivi).
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire l'importo mensile di €. 24,00 per i titoli dedotti in giudizio;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi:
➢ €. 1.392,00, ciascuna, per il periodo dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2024 a favore di
Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4
➢ €. 1.416,00, ciascuna, per il periodo dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2024 a favore di
– – Parte_5 Parte_6
– Parte_7 Parte_8 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento delle spese di lite che liquida in €. 10.897,90, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA e le successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Torino, 7 maggio 2025 Il giudice del lavoro Marco Nigra
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fatti allegati in ricorso capo 2, pag. 2, non contestati in alcun modo da parte convenuta. 2 Fatti allegati in ricorso, pag. 3, confermati in sede di interrogatorio libero, anche sulla base del compendio fotografico prodotto da parte convenuta (doc.
4-8 conv) e riconosciuto dalle ricorrenti;
peraltro, la tipologia di indumenti non è stata contestata in alcun modo da parte convenuta, né nella memoria difensiva né nel corso dell'interrogatorio libero. 3 Cfr. dichiarazione del rappresentante di parte convenuta in sede di interrogatorio libero, ud. 5 febbraio 2025. 4 Infatti le lavoratrici venivano specificamente formate ed addestrate all'utilizzo di prodotti chimici, cfr. doc. 9 conv. 5 Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2015, n. 18674 6 Trib. Torino, Sez. Lav., 22 ottobre 2018, n. 1926, RG 8431/17 7 Cass. Sez. lav. 21 giugno 2019, n. 16749. 8 Trib. Milano, sez. Lav. n. 1799/15 9 Cfr. conteggio, doc. 6 ric 10 Cfr. pag. 10 mem. conv. 11 Da ultimo, Cass. Sez. Lav., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. Sez.
6-Lav., 29 novembre 2021, n. 37269.