Art. 3.
L' articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.
Il dipendente non puo' rinunziare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo e' accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure sempreche' non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dello anno.
Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente e' tenuta ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.
Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario e' ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti".
L' articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.
Il dipendente non puo' rinunziare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo e' accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure sempreche' non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dello anno.
Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente e' tenuta ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.
Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario e' ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti".