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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL MICHELANGELO, Presidente
RI AR, TO
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3262/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17775/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (annullamento avviso di accertamento impugnato )
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato il 22/01/2025, l'avviso di accertamento n.
TF501EN02700-24 (2019) notificato il 21/11/2024, relativo all'anno 2018, preceduto dall'invito n.
100153/2024, con conseguente richiesta di accertamento con adesione del 14 ottobre 2024.
Si è costituita l'Associazione_1 di Napoli, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente svolge l'Attività di “Broker assicurativo” codice attività (662201) e l'Agenzia ha dedotto, con la memoria, che l'accertamento impugnato si fonda sui seguenti tre rilievi.
1. In merito al primo rilievo, l'Ade ha esposto che la parte ha indicato nel quadro RE, al rigo RE10 Spese relative agli immobili della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 3.000,00, senza fornire prova della sussistenza di un contratto di locazione uso ufficio, né né alcuna ricevuta di pagamento.
Tale rilievo va ritenuto fondato, in quanto dall'interrogazione del SIAT, risulta registrato nel 2018 un contratto ad uso abitativo (serie 3T n° 3863), dal quale emerge che il contribuente, che risiede nel medesimo immobile, risulta come affittuario.
Non risulta fondata, la tesi di parte ricorrente, il quale ha dedotto che tale immobile, sito in Nola (NA), Indirizzo_1, dove esercita la propria attività e che dal contenuto di tale contratto ( registrato il 2018 al n. 3863 serie T), risulta che il “ citato immobile è stato locato per uso “ufficio””, come emergerebbe dall'art. 2 del contratto a pagina 1.
Tale contenuto non rileva ai fini della qualificazione del contratto e della relativa disciplina applicabile, in quanto l'intestazione del contratto versato in atti fa chiaramente riferimento alla normativa del contratto per uso abitativo, il quale, nel caso di specie, ha una durata di quattro anni, differente, dal tipo di contratto ad uso ufficio.
Ne consegue che legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione tale spesa di € 3.000,00, inerente il costo del canone di locazione del citato immobile sito in Nola, in quanto tale costo è da considerarsi non documentato, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 917/86 e quindi indebitamente dedotta e da recuperare a tassazione.
- In merito al rilievo n. 2, relativo alle spese dichiarate al rigo RE12 per “Compensi corrisposti a terzi, per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica” della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 75.000,00, l'Ufficio ha ritenuto che tali spese sono solo parzialmente documentate.
In particolare, l'Ufficio ha evidenziato che non risultano documentate le singole voci di spesa, relativamente ad euro 21.619,40 afferenti a rimborsi a piè di lista effettuati ad Società_1. In proposito, la parte ricorrente ha esposto che: “ le suddette spese sono da considerarsi costi in quanto rappresentano, per la compagnia, un compenso dovuto per la tenuta dei suddetti libri matricola, così come si evince dai titoli di spesa….. Di guisa, i suddetti costi sono deducibili per intero in quanto vi è un documento che ne attesta la loro esistenza, ne descrive il contenuto e vi è altresì il relativo pagamento (si veda allegato
4a)”.
La prospettazione della parte ricorrente non risulta adeguatamente motivata in punto di fatto, in quanto il contribuente si è limitato a richiamare la motivazione dell'atto impugnato, ma non ha chiarito il contenuto del cd. “ libro matricola”, né ha prodotto tali contratti, riferibili ai “ libri matricola”, per consentire di comprenderne il contenuto.
L'allegato 4a, prodotto dalla parte ricorrente, per comprovare i citati costi, inoltre, Banca_1 solo un documento meramente interno, riepilogativo e gli ulteriori allegati, le richieste di rimborso, ( con i conseguenziali assegni) risultano del tutto generiche in quanto vi è indicata solo la generica dicitura “libro matricola”, ma tale documentazione riguarda, solo i rapporti interni con Società_1, ma non esclude che il cliente abbia pagato dei premi.
Risulta, dunque, fondata la tesi della parte resistente, in quanto dalla generica documentazione prodotta, emerge solo che le citate somme, considerate dal contribuente come spese deducibili, integrano una partita di giro in quanto sono gli incassi dei premi per la stipula della citata tipologia di polizze assicurative, che la parte rimborsa alla Compagnia assicurativa. Ne consegue, che, tenuto conto della carenza probatoria,
l'erogazione di tali somme non integrano delle “spese” e sono da recuperare interamente a tassazione.
Il Contribuente nel ricorso non ha contestato, inoltre, l'operato dell'Ufficio che ha recuperato a tassazione la somma di € 2.072,99, con riferimento a € 4.306,54, somme ritenute non documentate.
- 3. In merito al rilievo, relativo alla la spesa di € 29.656,40, ( rilievo indicato nel ricorso, come 2.3), la parte ha dedotto che: “le spese di cui si chiede la deducibilità altro non sono che perdite derivanti dal mancato incasso di polizze il cui importo non supera i 2.500,00 euro e la cui scadenza è superiore ai sei mesi”.
Va ritenuto, di contro, che i rilievi dell'ufficio siano fondati, in quanto la copertura assicurativa presuppone il pagamento del premio e non risulta documentata la proposizione di azioni legali, (diffida, atto di citazione...), finalizzata a dimostrare la sussistenza di un credito insoluto.
Tale somma pertanto è da recuperare interamente a tassazione.
- 4. In merito al rilievo n. 3, relativo alle spese dichiarate al rigo RE19 Altre spese documentate della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 25.671,00, va premesso che in tale rigo, così come dichiarato dal contribuente sono confluite tutte una serie di spese che il contribuente ha riepilogato in un prospetto riepilogativo.
- 4.1 - riguardo alle spese valori bollati di cui al conto 735.1 (come rilevato da conto economico esercizio
2019), trattandosi di bolli in deduzione per € 1.832,00, si ritiene fondata la tesi della parte resistente, che ha accertato che dette spese non sono deducibili in quanto, a norma dell'art. 15 n.3 del D.P.R. n. 633/72, i rimborsi spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono a formare la base imponibile Iva, né analogamente concorrono alla determinazione dei compensi ex art. 53 del D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, correttamente è stata recuperata a tassazione la somma di € 1.832,00, indebitamente dedotta.
- 4.2. per quanto riguarda la somma relativa al conto 748.3 sopravvenienze passive per € 19.990,0, tale somma riguarda, secondo la prospettazione del contribuente le "...spese per recupero crediti da società fallita (Athena soc.coperativa)...". L'Ufficio correttamente ha ritenuto che non sussiste la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 917/86, in quanto il doc. 9 prodotto in giudizio riporta solo un elenco interno con l'indicazione di una serie di somme, ma non risulta depositato né il decreto ingiuntivo esecutivo citato in ricorso, né la visura camerale ( da cui desumere il fallimento della società asseritamente debitrice, né la prova del pagamento della fattura, relativa al compenso del difensore. Ne consegue che legittimamente l'Ufficio ha recuperato la citata somma a tassazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia, liquidandole in
1.500,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, il 10 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA ZZ MICHELANGELO LL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL MICHELANGELO, Presidente
RI AR, TO
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3262/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02700 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17775/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (annullamento avviso di accertamento impugnato )
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato il 22/01/2025, l'avviso di accertamento n.
TF501EN02700-24 (2019) notificato il 21/11/2024, relativo all'anno 2018, preceduto dall'invito n.
100153/2024, con conseguente richiesta di accertamento con adesione del 14 ottobre 2024.
Si è costituita l'Associazione_1 di Napoli, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente svolge l'Attività di “Broker assicurativo” codice attività (662201) e l'Agenzia ha dedotto, con la memoria, che l'accertamento impugnato si fonda sui seguenti tre rilievi.
1. In merito al primo rilievo, l'Ade ha esposto che la parte ha indicato nel quadro RE, al rigo RE10 Spese relative agli immobili della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 3.000,00, senza fornire prova della sussistenza di un contratto di locazione uso ufficio, né né alcuna ricevuta di pagamento.
Tale rilievo va ritenuto fondato, in quanto dall'interrogazione del SIAT, risulta registrato nel 2018 un contratto ad uso abitativo (serie 3T n° 3863), dal quale emerge che il contribuente, che risiede nel medesimo immobile, risulta come affittuario.
Non risulta fondata, la tesi di parte ricorrente, il quale ha dedotto che tale immobile, sito in Nola (NA), Indirizzo_1, dove esercita la propria attività e che dal contenuto di tale contratto ( registrato il 2018 al n. 3863 serie T), risulta che il “ citato immobile è stato locato per uso “ufficio””, come emergerebbe dall'art. 2 del contratto a pagina 1.
Tale contenuto non rileva ai fini della qualificazione del contratto e della relativa disciplina applicabile, in quanto l'intestazione del contratto versato in atti fa chiaramente riferimento alla normativa del contratto per uso abitativo, il quale, nel caso di specie, ha una durata di quattro anni, differente, dal tipo di contratto ad uso ufficio.
Ne consegue che legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione tale spesa di € 3.000,00, inerente il costo del canone di locazione del citato immobile sito in Nola, in quanto tale costo è da considerarsi non documentato, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 917/86 e quindi indebitamente dedotta e da recuperare a tassazione.
- In merito al rilievo n. 2, relativo alle spese dichiarate al rigo RE12 per “Compensi corrisposti a terzi, per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica” della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 75.000,00, l'Ufficio ha ritenuto che tali spese sono solo parzialmente documentate.
In particolare, l'Ufficio ha evidenziato che non risultano documentate le singole voci di spesa, relativamente ad euro 21.619,40 afferenti a rimborsi a piè di lista effettuati ad Società_1. In proposito, la parte ricorrente ha esposto che: “ le suddette spese sono da considerarsi costi in quanto rappresentano, per la compagnia, un compenso dovuto per la tenuta dei suddetti libri matricola, così come si evince dai titoli di spesa….. Di guisa, i suddetti costi sono deducibili per intero in quanto vi è un documento che ne attesta la loro esistenza, ne descrive il contenuto e vi è altresì il relativo pagamento (si veda allegato
4a)”.
La prospettazione della parte ricorrente non risulta adeguatamente motivata in punto di fatto, in quanto il contribuente si è limitato a richiamare la motivazione dell'atto impugnato, ma non ha chiarito il contenuto del cd. “ libro matricola”, né ha prodotto tali contratti, riferibili ai “ libri matricola”, per consentire di comprenderne il contenuto.
L'allegato 4a, prodotto dalla parte ricorrente, per comprovare i citati costi, inoltre, Banca_1 solo un documento meramente interno, riepilogativo e gli ulteriori allegati, le richieste di rimborso, ( con i conseguenziali assegni) risultano del tutto generiche in quanto vi è indicata solo la generica dicitura “libro matricola”, ma tale documentazione riguarda, solo i rapporti interni con Società_1, ma non esclude che il cliente abbia pagato dei premi.
Risulta, dunque, fondata la tesi della parte resistente, in quanto dalla generica documentazione prodotta, emerge solo che le citate somme, considerate dal contribuente come spese deducibili, integrano una partita di giro in quanto sono gli incassi dei premi per la stipula della citata tipologia di polizze assicurative, che la parte rimborsa alla Compagnia assicurativa. Ne consegue, che, tenuto conto della carenza probatoria,
l'erogazione di tali somme non integrano delle “spese” e sono da recuperare interamente a tassazione.
Il Contribuente nel ricorso non ha contestato, inoltre, l'operato dell'Ufficio che ha recuperato a tassazione la somma di € 2.072,99, con riferimento a € 4.306,54, somme ritenute non documentate.
- 3. In merito al rilievo, relativo alla la spesa di € 29.656,40, ( rilievo indicato nel ricorso, come 2.3), la parte ha dedotto che: “le spese di cui si chiede la deducibilità altro non sono che perdite derivanti dal mancato incasso di polizze il cui importo non supera i 2.500,00 euro e la cui scadenza è superiore ai sei mesi”.
Va ritenuto, di contro, che i rilievi dell'ufficio siano fondati, in quanto la copertura assicurativa presuppone il pagamento del premio e non risulta documentata la proposizione di azioni legali, (diffida, atto di citazione...), finalizzata a dimostrare la sussistenza di un credito insoluto.
Tale somma pertanto è da recuperare interamente a tassazione.
- 4. In merito al rilievo n. 3, relativo alle spese dichiarate al rigo RE19 Altre spese documentate della dichiarazione Mod. Unico PF/2020 per € 25.671,00, va premesso che in tale rigo, così come dichiarato dal contribuente sono confluite tutte una serie di spese che il contribuente ha riepilogato in un prospetto riepilogativo.
- 4.1 - riguardo alle spese valori bollati di cui al conto 735.1 (come rilevato da conto economico esercizio
2019), trattandosi di bolli in deduzione per € 1.832,00, si ritiene fondata la tesi della parte resistente, che ha accertato che dette spese non sono deducibili in quanto, a norma dell'art. 15 n.3 del D.P.R. n. 633/72, i rimborsi spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono a formare la base imponibile Iva, né analogamente concorrono alla determinazione dei compensi ex art. 53 del D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, correttamente è stata recuperata a tassazione la somma di € 1.832,00, indebitamente dedotta.
- 4.2. per quanto riguarda la somma relativa al conto 748.3 sopravvenienze passive per € 19.990,0, tale somma riguarda, secondo la prospettazione del contribuente le "...spese per recupero crediti da società fallita (Athena soc.coperativa)...". L'Ufficio correttamente ha ritenuto che non sussiste la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 917/86, in quanto il doc. 9 prodotto in giudizio riporta solo un elenco interno con l'indicazione di una serie di somme, ma non risulta depositato né il decreto ingiuntivo esecutivo citato in ricorso, né la visura camerale ( da cui desumere il fallimento della società asseritamente debitrice, né la prova del pagamento della fattura, relativa al compenso del difensore. Ne consegue che legittimamente l'Ufficio ha recuperato la citata somma a tassazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia, liquidandole in
1.500,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, il 10 ottobre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA ZZ MICHELANGELO LL