Art. 2. Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. ((I datori di lavoro ovvero)) le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4)) .
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui ((all'articolo 24-bis nonche')) tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;
a-bis) ((all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: "ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro" sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalita' dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute")) .
b) all'articolo 24, comma 1 ((,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».
1-bis. ((In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi)) .
a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. ((I datori di lavoro ovvero)) le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4)) .
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui ((all'articolo 24-bis nonche')) tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;
a-bis) ((all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: "ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro" sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalita' dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute")) .
b) all'articolo 24, comma 1 ((,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».
1-bis. ((In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi)) .