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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1807/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STARINIERI VALENTINA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FORMIGONI SEBASTIANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni a regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa alla figlia minore: 1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualunque decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla Pers salute di tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori la eserciteranno separatamente. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne Pt_1 notizia al IG. con congruo preavviso. CP_1 Pers
2) Stante l'attuale frequenza scolastica di dal lunedì al sabato, della scuola primaria di Gazoldo degli Ippoliti (MN), i genitori concordano che il padre avrà diritto di trascorrere con lei tre pomeriggi a settimana indicati in lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita del post scuola fino alle ore 18.30 circa, quando la madre si recherà a riprenderla presso l'abitazione paterna. Il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alterni, andandola a prendere il venerdì sera alle ore 18.30 con impegno a riportarla a casa la domenica sera entro le ore 18.30. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre avrà diritto ad almeno quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, così come la madre. I rispettivi periodi di vacanza con la figlia dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 15 maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la settimana dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre con un genitore, e la settimana dall'ultimo dell'anno all'Epifania con l'altro genitore. Lo stesso per quanto riguarda le festività pasquali: la figlia trascorreranno la Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì successivo con l'altro, ad anni alterni. I restanti giorni di festa verranno concordemente divisi con accordi presi in anticipo di due mesi rispetto alla festività. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e salvo esigenze diverse della figlia minore.
3) In considerazione della collocazione pressoché paritetica della minore, i genitori concordano che il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 200,00=, comprensiva della propria quota di spese straordinarie relative alla mensa scolastica e al servizio di doposcuola, in via forfettaria e anticipata, entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra . Pt_1 Le ulteriori spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i genitori al 50%, e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Mantova Le parti concordano altresì di ritenere spesa straordinaria l'abbigliamento della minore, che verrà acquistato dalla madre, previo comune accordo sull'importo massimo di spesa.
4) L'assegno unico, o ogni altra misura equivalente, verrà direttamente percepito dalla IG.ra , impegnandosi sin da ora il IG. alla rinuncia al Pt_1 CP_1 medesimo.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
7) Spese legali compensate. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1807/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STARINIERI VALENTINA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FORMIGONI SEBASTIANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni a regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa alla figlia minore: 1) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualunque decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla Pers salute di tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori la eserciteranno separatamente. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne Pt_1 notizia al IG. con congruo preavviso. CP_1 Pers
2) Stante l'attuale frequenza scolastica di dal lunedì al sabato, della scuola primaria di Gazoldo degli Ippoliti (MN), i genitori concordano che il padre avrà diritto di trascorrere con lei tre pomeriggi a settimana indicati in lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita del post scuola fino alle ore 18.30 circa, quando la madre si recherà a riprenderla presso l'abitazione paterna. Il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alterni, andandola a prendere il venerdì sera alle ore 18.30 con impegno a riportarla a casa la domenica sera entro le ore 18.30. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre avrà diritto ad almeno quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, così come la madre. I rispettivi periodi di vacanza con la figlia dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 15 maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la settimana dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre con un genitore, e la settimana dall'ultimo dell'anno all'Epifania con l'altro genitore. Lo stesso per quanto riguarda le festività pasquali: la figlia trascorreranno la Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedì successivo con l'altro, ad anni alterni. I restanti giorni di festa verranno concordemente divisi con accordi presi in anticipo di due mesi rispetto alla festività. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e salvo esigenze diverse della figlia minore.
3) In considerazione della collocazione pressoché paritetica della minore, i genitori concordano che il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 200,00=, comprensiva della propria quota di spese straordinarie relative alla mensa scolastica e al servizio di doposcuola, in via forfettaria e anticipata, entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra . Pt_1 Le ulteriori spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i genitori al 50%, e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Mantova Le parti concordano altresì di ritenere spesa straordinaria l'abbigliamento della minore, che verrà acquistato dalla madre, previo comune accordo sull'importo massimo di spesa.
4) L'assegno unico, o ogni altra misura equivalente, verrà direttamente percepito dalla IG.ra , impegnandosi sin da ora il IG. alla rinuncia al Pt_1 CP_1 medesimo.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
7) Spese legali compensate. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 17.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
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