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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5646/2025 R.G. promosso da
(avv. PAGLIUCA PAOLO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PAGLIUCA PAOLO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “A) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto sin dalla sottoscrizione del presente atto;
B) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti per cui non viene presentata alcuna richiesta di mantenimento;
C) i coniugi dichiarano di aver intenzione di vendere l'immobile di loro proprietà il prima possibile e quindi nessuno dei due ne chiede l'assegnazione in via esclusiva;
D) i coniugi dichiarano che con separata scrittura hanno regolato ogni altra questione inerente a beni di proprietà comune e che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra che non sia previsto in detto accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/04/1991, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Erbusco (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 1991).
1 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5646/2025 R.G. promosso da
(avv. PAGLIUCA PAOLO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PAGLIUCA PAOLO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “A) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto sin dalla sottoscrizione del presente atto;
B) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti per cui non viene presentata alcuna richiesta di mantenimento;
C) i coniugi dichiarano di aver intenzione di vendere l'immobile di loro proprietà il prima possibile e quindi nessuno dei due ne chiede l'assegnazione in via esclusiva;
D) i coniugi dichiarano che con separata scrittura hanno regolato ogni altra questione inerente a beni di proprietà comune e che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra che non sia previsto in detto accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/04/1991, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Erbusco (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 1991).
1 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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