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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3208/2024 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Inguanta del Foro di Latina, (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Gaeta, via Ponza, n.3, giusta procura in atti (comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante e
, (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Raffaella Ranaldi (c.f. PEC: CodiceFiscale_4
, del Foro di Cassino, e dal Prof. Avv. Email_2
AR MO EL (c.f. PEC: CodiceFiscale_5
elett.te Email_3 dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Polonia n. 7, giusta procura in atti ( comunicazioni di legge ai loro indirizzi Pec appena indicati ) Appellato Nonché (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._6
Avv. ), C.F._7 del Foro di Cassino, e con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio in Aquino alla Via Giovenale n. 31 ( comunicazioni al seguente al numero di fax 0776.728839 o al seguente indirizzo Pec: Email_4 Appellato Nonché
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_3 P.IVA_1
x per comunicazioni: 0776 770001; C.F._8
P.e.c.: Email_5
Appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 contrariis reiectis, riformare la sentenza n.663/2024 del 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Cassino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
-1- Si chiede ex art.356 cpc, il giudice d'appello disponga l'assunzione delle prove oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dia disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con pronuncia di ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti;
-2- accertare e dichiarare ai soli fini civilisti l'integrazione della condotta corrispondente ai reati di violenza sessuale con minore (artt.609 bis, 609 quater c.p.), o in subordine adescamento (art.609c.p. undecies), molestie (art. 66 c.p.) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), violenza privata (610c.p.) e minaccia (612 c.p.) anche nella forma tentata (art. 56 c.p.); Accertare (in via ulteriormente gradata) l'integrazione della condotta corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. considerando ingiusti tutti i fatti sopra dedotti e per l'effetto condannare in solido tutti i convenuti ex art. 185 c.p., art. 2059, c.c., art. 28 Cost., 2049 c.c., 40 cpv c. pen. 46 TUEL o, nelle diverse porzioni e tipologie di responsabilità ad esse correlate anche ex art. 1218 ss cod. civ. al risarcimento (nei confronti degli odierni attori) di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale);
-3- In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a anche facendo ricorso al criterio equitativo, per aver concorso e cagionato Parte_1 agli odierni attori, danni correlati alla violazione di diritti fondamentali di cui agli artt.13,32,2,29,33 Cost.
- 4- In ogni caso, Voglia condannare i convenuti in solido alle spese ed accessori di legge con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, previo rigetto CP_1 dell'istanza di sospensiva: 1.- Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri e . 2.- Dichiarare inammissibile l'appello, Parte_2 Parte_3 previa immediata fissazione dell'udienza ex art. 350 bis c.p.c., e, comunque, rigettarlo nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di prime cure. 3.- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
per parte appellata : “ Voglia la Corte di Appello adita, disattesa Controparte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, rigettare in quanto pag. 2/12 inammissibile l'appello proposto dalla per i motivi esplicati in narrativa Parte_1 nel merito, ancora in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
in quanto infondato. In estremo subordine, in caso di ammissione di supplemento CP_4 istruttorio, si chiede essere ammessi a prova contraria, come già articolata in primo grado. In ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
Per parte appellata “il rigetto del proposto appello in quanto Controparte_3 inammissibile e comunque infondato, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 644/2024 resa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto da avverso la sentenza n. 644 del Parte_1
2024 emessa dal Tribunale di Cassino in data 29.4.2024 e notificata il 7.5.2024, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da Parte_2 [...]
e nei confronti del , di Parte_3 Parte_1 Controparte_3 CP_1 all'epoca dei fatti Assessore del predetto e di , all'epoca CP_3 Controparte_2 dei fatti Sindaco del predetto Comune.
Va, preliminarmente, rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da , dapprima mediante rappresentanza Parte_1 genitoriale e, poi, in proprio, nei confronti di all'epoca dei fatti CP_1
Assessore del , oltre che nei e Controparte_3 Controparte_3 del Sindaco (ritenuti obbligati in solido), volta ad ottenere il Controparte_2 risarcimento dei danni morali e materiali, pari a complessivi euro 1.500.000,00 (euro 700.000 per l'odierna appellante ed euro 350.000,00 per ciascun genitore), per le condotte, che secondo le deduzioni di parte appellante, sono state poste in essere dal predetto all'epoca Assessore del nei CP_1 Controparte_3 confronti di , all'epoca dei fatti minorenne. Parte_1
In particolare, ha dedotto che, in molteplici occasioni (tutte Parte_1 temporalmente riconducibili all'estate del 2015, nel periodo compreso tra luglio ed agosto), quest'ultimo avrebbe tentato, di persona o tramite messaggi telefonici, approcci o adescamenti nei suoi confronti “notturni o in luoghi isolati, avances, approcci sessuali, toccamenti, molestie, lusinghe e millanterie”.
Tali comportamenti, ascrivibili a nella rappresentazione CP_1 della parte appellante, sono consistiti in una serie di contatti diretti e di interlocuzioni tra lo stesso e la giovane, tutti scaturiti da una offerta di CP_1 lavoro estivo presso uno stand gastronomico, fatta dall'Assessore al padre di
[...]
nell'interesse della medesima figlia. Pt_1
pag. 3/12 Le molteplici condotte poste in essere dal secondo le deduzioni CP_1 della minore, tradottesi, per lo più, in reiterate “attenzioni”, comunque non gradite da venivano raggruppate, nella ricostruzione in fatto operata in Parte_1 primo grado, sostanzialmente, in tre distinti episodi.
Il primo episodio, preceduto da numerosi contatti avvenuti, sia tramite messaggistica, che tramite social network, e caratterizzati da un tono, spiccatamente, confidenziale tra i due interlocutori, riguardava un invito, fatto dal alla CP_1 ragazza, di raggiungerlo presso la piscina comunale, sita in luogo isolato, ed in orario notturno: invito che, tuttavia, veniva declinato dalla Pt_1
Il secondo episodio si concretizzava in un “prolungato incontro”, avvenuto tra il 26 o il 27 luglio, all'interno della sede del Comune (che, in quell'occasione, si presentava deserta) tra e , “per discutere di attività CP_1 Parte_1 collegate alla manifestazione sportiva”, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche la giovane. In tale occasione, secondo la ricostruzione della parte appellante, CP_1 avrebbe continuato ad avere un atteggiamento, chiaramente, inopportuno nei confronti della ragazza, culminato, anche, nel tentativo di stringere a sé la giovane con l'evidente intenzione di baciarla.
Il terzo episodio, infine, avvenuto il 3 agosto 2015, consisteva nel reiterato tentativo del di attirare nuovamente all'interno CP_1 Parte_1 dell'edificio comunale, senza, tuttavia, riuscire nel suo intento di restare da solo con lei, essendo quest'ultima giunta sul posto in compagnia di un amico.
A riscontro di tali deduzioni, parte appellante aveva indicato che, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, e, segnatamente, dagli accertamenti effettuati sulle utenze telefoniche in uso all'Assessore comunale e a Parte_1 emergevano, nell'arco temporale intervenuto tra i predetti episodi, numerosi contatti telefonici tra i due, dai quali era possibile evincere le avances e i vari tentativi di approcci posti in essere dal e, secondo le prospettazioni CP_1 dell'odierna appellante, idonei ad arrecare una forma di pressione psicologica sulla destinataria, al punto da provocarle un disagio psichico e relazionale, tale da giustificare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata in primo grado e, tuttavia, rigettata dal Tribunale di Cassino con l'impugnata sentenza.
Inoltre, il 28 agosto 2015 e Parte_2 Parte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia hanno presentato Pt_1 una denuncia-querela nei confronti del per i descritti comportamenti, CP_1 tenuti dal predetto nei confronti della m articolare, per i reati di violenza sessuale aggravata, anche, nella forma del tentativo, atti persecutori ed adescamento di minore.
Per quanto attiene, invece, alle posizioni di , convenuto in Controparte_2 giudizio, in proprio, e quale Sindaco pro tempore del e dello Controparte_3 stesso convenuto anch'esso nell'odierno giudizio, occorre Controparte_3 rilevare quanto segue.
pag. 4/12 Secondo quanto dedotto dall'odierna appellante, , Sindaco Controparte_2 del all'epoca dei fatti, deve ritenersi parimenti responsabile per Controparte_3 il lamentato pregiudizio arrecato a dalla vicenda innanzi Parte_1 ricostruita, in ragione del suo comp zialmente omissivo ed asseritamente “omertoso”, volto in particolare a “coprire” e minimizzare l'operato di nonché per uno specifico episodio, avvenuto il 13 febbraio 2016, CP_1 consistente nella volontaria e asseritamente “inopportuna” partecipazione da parte del predetto, in qualità di Sindaco, ad una manifestazione presso il Liceo M.T. Varrone di Aquino (frequentato dalla giovane): partecipazione che, sempre secondo le prospettazioni dell'odierna appellante, avrebbe alimentato il turbamento emotivo di arrecandole un ulteriore pregiudizio psichico, soprattutto in Parte_1 ragione del contegno particolarmente “confidenziale”, che il predetto appellato avrebbe tenuto nei confronti della Dirigente dell'istituto scolastico, tale da
“rievocare nella ragazza la penosa vicenda giudiziaria in corso”.
Da qui, in base alla rappresentazione dei fatti fornita dall'appellante, deriverebbe la qualificazione di tale comportamento alla stregua di un illecito civile idoneo a determinare una forma di responsabilità da contatto sociale qualificato in capo a . Controparte_2
Analoga forma di responsabilità veniva contestata dall'odierna appellante al chiamato a rispondere in solido, per i medesimi fatti, ai sensi Controparte_3 degli artt. 2049 c.c., 2055 c.c., 46 T.U.E.L. e 28 Cost.
§2- Il Tribunale di Cassino con la sentenza appellata ha rigettato la domanda così proposta, statuendo, come segue: “Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2256/2017 del Repert. n. 663/2024 del 29/04/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_2 Pt_1
e nei confronti del di e
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 di per le ragioni indicate in motivazione;
CP_1
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore del degli oneri di giudizio, stimabili in Controparte_3
€ 20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in Controparte_2
€ 20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in € CP_1
20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge”. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, pag. 5/12 contrariis reiectis, riformare la sentenza n.663/2024 del 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Cassino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
-1- Si chiede ex art.356 cpc, il giudice d'appello disponga l'assunzione delle prove oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dia disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con pronuncia di ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti;
-2- accertare e dichiarare ai soli fini civilisti l'integrazione della condotta corrispondente ai reati di violenza sessuale con minore (artt.609 bis, 609 quater c.p.), o in subordine adescamento (art.609c.p. undecies), molestie (art. 66 c.p.) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), violenza privata (610c.p.) e minaccia (612 c.p.) anche nella forma tentata (art. 56 c.p.); Accertare (in via ulteriormente gradata) l'integrazione della condotta corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. considerando ingiusti tutti i fatti sopra dedotti e per l'effetto condannare in solido tutti i convenuti ex art. 185 c.p., art. 2059, c.c., art. 28 Cost., 2049 c.c., 40 cpv c. pen. 46 TUEL o, nelle diverse porzioni e tipologie di responsabilità ad esse correlate anche ex art. 1218 ss cod. civ. al risarcimento (nei confronti degli odierni attori) di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale);
-3- In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a anche facendo ricorso al criterio equitativo, per aver concorso e cagionato Parte_1 agli odierni attori, danni correlati alla violazione di diritti fondamentali di cui agli artt.13,32,2,29,33 Cost.
- 4- In ogni caso, Voglia condannare i convenuti in solido alle spese ed accessori di legge con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha CP_1 contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. Si è poi costituito contestando quanto dedotto Controparte_2 dall'appellante e chiedendo a principale, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato;
in subordine, in caso di ammissione del supplemento istruttorio richiesto dall'appellante, di “essere ammessi a prova contraria, come già articolata in primo grado”; in ogni caso, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Infine, anche il costituitosi in giudizio, ha chiesto “il Controparte_3 rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e comunque infondato, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza”. Con provvedimento assunto in data 7 novembre 2024, la Corte ha respinto l'istanza inibitoria e ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025. Al termine della predetta udienza, esaurita la discussione orale, la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§3- Come già rilevato, il Tribunale di Cassino, con l'impugnata sentenza, ha respinto le richieste risarcitorie avanzate dagli istanti, disattendo, alla luce degli pag. 6/12 elementi di fatto e di diritto emersi dalle risultanze probatorie acquisite in atti, le ricostruzioni prospettate da parte attrice, odierna appellante. Preliminarmente deve osservarsi che le doglianze, così come formulate nell'atto di appello, rispetto alla sentenza appellata, non appaiono connotate da una specifica indicazione delle censure critiche al percorso logico argomentativo della sentenza appellata.
Tuttavia, deve nel contempo osservarsi che si coglie la sostanziale censura, consistente nel non aver considerato le predette condotte come integranti illecito civile.
Ciò posto, l'appello proposto da al fine di ottenere la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza e, dunque, l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e alle spese di lite, non è fondato e non può trovare accoglimento.
§4- L'istanza con la quale l'appellante chiede, in via preliminare, l'assunzione delle prove già richieste negli atti introduttivi del giudizio, ovvero la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione avvenuta in primo grado , non può essere accolta.
Ebbene, i procedimenti penali scaturiti dalle denunce presentate da Parte_2
e nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla
[...] Parte_3
per i descritti comportamenti, tenuti dal Pt_1 CP_1 predetto nei confronti della minore, in particolare, per i reati di violenza sessuale aggravata, anche, nella forma del tentativo, atti persecutori ed adescamento di minore, sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione: con ordinanza del 2 marzo 2017, il G.i.p. presso il Tribunale di Cassino, all'esito dell'opposizione proposta dai genitori di ha disposto l'archiviazione del Parte_1 procedimento penale nei conf per il reato di cui all'art. 609- CP_1 undecies cod. pen., e tale ordinanza è divenuta definitiva in seguito della declaratoria di inammissibilità, dichiarata dalla Corte di Cassazione con sent. n. 5786 del 2018, dei ricorsi proposti.
La parte appellante lamenta, in particolare, che il rigetto della domanda risarcitoria, da parte del Giudice di prime cure, sia avvenuto sulla base di un quadro probatorio “essenzialmente costituito da un provvedimento di archiviazione della notitia criminis”. Il Tribunale di Cassino, in sostanza, avrebbe errato nel fondare il proprio giudizio, unicamente, sulle risultanze emerse in sede penale, e compendiate nei provvedimenti di archiviazione, senza tener conto del fatto che l'archiviazione, diversamente dalla sentenza di proscioglimento, non dà luogo a preclusioni di alcun genere e non può produrre gli effetti di res iudicata.
Si tratta di doglianze che, per le ragioni di seguito esposte, non meritano accoglimento.
Deve innanzitutto escludersi che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, abbia recepito in modo acritico le pag. 7/12 risultanze istruttorie e le statuizioni assunte dal G.I.P. di Cassino nell'ordinanza di archiviazione del 2/3/2017.
Di contro, appaiono invece condivisibili le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui, richiamando, sul punto, anche i puntuali approfondimenti istruttori, che hanno preceduto l'ordinanza di archiviazione, ha affermato l'irrilevanza delle prove orali indicate dalle parti attrici, precisando che “l'estrema genericità, come detto, delle richieste di prova formulate in citazione escludono, dunque, che il quadro emerso in sede penale possa essere integrato con l'attività probatoria richiamata, ancora una volta in via generica, nella memoria di costituzione e nelle comparse conclusionali della signora . Parte_1
Ebbene, anche le richieste istruttorie nuovamente sollecitate nel presente giudizio, consistenti nell'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli riportati alle pagine 30, 31 e 32 dell'atto di appello, appaiono eccessivamente generiche e, dunque, inammissibili, oltre che, di fatto, prive di fondamento, atteso che gli elementi istruttori valutati dal giudice di primo grado risultano essere completi ed esaustivi.
Pur rilevando, infatti, che il provvedimento di archiviazione non assume valore vincolante in sede civile, nel caso di specie, deve osservarsi che il Tribunale di Cassino, con motivazione puntuale in merito a tutti gli aspetti oggetto di contestazione, ha correttamente ed autonomamente sottoposto a vaglio critico il quadro probatorio emerso in sede penale, pervenendo poi, in modo condivisibile, alla conclusione della irrilevanza delle richieste istruttorie.
Non sussistono, pertanto, ragioni per disporre il richiesto supplemento istruttorio.
§4-1 La seconda doglianza, con cui parte appellante chiede l'accertamento, ai fini civilistici, della rilevanza, incidenter, penale o comunque illecita ex art. 2043 c.c. delle condotte poste in essere da , con conseguente condanna in CP_1 solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, va del pari disattesa.
Parte appellante, in particolare, contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, da un lato, afferma che
“l'indagato poteva al più essere accusato di aver sfruttato la posizione privilegiata derivante dal ruolo rivestito presso il per attirare l'attenzione Controparte_3 dell'interlocutrice e provare a corteggiarla attraverso contatti telefonici e incontri in luoghi appartati” e, dall'altro, rileva che “le evidenze istruttorie disponibili confermano, in definitiva, che al Signor non possono essere ascritti, neppure in forma del CP_1 tentativo, i reati di violenza sessuale, adescamento e molestia”.
Secondo parte appellante, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe errato, non solo, nell'escludere radicalmente, sulla base di quanto emerso dagli esiti dei procedimenti penali, la rilevanza penale dei comportamenti tenuti dal nei CP_1 confronti della giovane ma, anche, nel non ritener la Parte_1
pag. 8/12 diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 cod. civ.).
Anche tali argomentazioni, per le ragioni di seguito esposte, non possono essere condivise.
In via preliminare, giova anzitutto premettere come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza” (Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
In altri termini, anche a fronte di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, resta ferma la necessità, per il giudice civile, di operare un autonomo accertamento degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. e, dunque, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso, oltre che del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
In tali casi, infatti, spetta al giudice civile valutare, in modo del tutto autonomo, se nel fatto concreto ricorrono gli estremi dell'illecito extracontrattuale, attraverso “i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie”. (ex multis, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2018, n. 6858).
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, nel caso in cui, come in quello in esame, sia stata pronunciata, nell'autonomo procedimento penale, ed in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile, un'ordinanza di archiviazione, priva, in quanto tale, di efficacia preclusiva sulla valutazione del giudice civile in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile.
Posto, dunque, che l'archiviazione di denunce in sede penale non può, di per sé, escludere la rilevanza dei comportamenti contestati in sede civile, nondimeno, è proprio la suddetta reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) ad imporre al giudice civile, investito della cognizione sulla domanda risarcitoria, di operare una rigorosa ed autonoma valutazione sul punto, “anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale” (cfr. Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
In particolare, il giudice civile deve accertare che le condotte contestate siano state concretamente idonee a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cod. civ., “e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno” (cfr. Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
pag. 9/12 In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è necessario accertare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e, dunque, la sussistenza: i) della condotta, nella duplice forma dell'azione o dell'omissione; ii) dell'elemento soggettivo, nella forma del dolo o della colpa); iii) del danno ingiusto, ossia della lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto asseritamente danneggiato;
iv) del nesso causale (tra il fatto e l'evento dannoso), secondo il criterio del “più probabile che non” o della
“probabilità prevalente”; v) del danno conseguenza, che consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione.
Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, oggetto del presente giudizio, occorre rilevare come il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, abbia correttamente operato un autonomo apprezzamento in merito all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile, escludendone l'integrazione, nel caso di specie, soprattutto sotto il profilo della mancata prova del danno conseguenza.
Ed invero, in particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dalla ragazza alla psicologa nel corso del procedimento penale, risulta definitivamente Tes_1 accertato giovane ragazza e non vi sia stato alcun CP_1 contatto fisico, né alcuna illecita pressione psicologica sulla giovane, tali da giustificare la pretesa configurabilità dei fatti di violenza e di adescamento.
Inoltre, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, e, segnatamente, dall'analisi dei messaggi, WhatsApp e delle conversazioni tramite social network intercorse tra e l'odierna appellante, è emerso, nel contempo, CP_1 chiaramente come i “comportamenti” ulteriori posti in essere dal seppur CP_1 inadeguati, discutibili e sconvenienti, non siano idonei ad integrare alcuna delle fattispecie incriminatrici contestate dalla parte appellante, tanto sul piano dell'elemento oggettivo quanto (e soprattutto) sul piano della colpevolezza;
né l'illecito civile qui dedotto, sicché le censure rivolte alla sentenza impugnata sul punto devono ritenersi del tutto infondate.
Sul punto deve osservarsi che, a fronte di tali risultanze, la decisione del Tribunale appare pienamente condivisibile anche laddove ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso, circoscrivendo la propria cognizione ai profili prettamente civilistici, che “la reale configurazione delle condotte poste in essere dal convenuto nell'estate del 2015, qualificabili per i motivi visti come millanterie o manifestazioni di interesse non corrisposto per l'allora minorenne escludono anche Parte_1
l'integrazione degli illeciti civili di natura colposa prospettati in via alternativa nelle difese di parte attrice”.
Infatti, nel caso in esame, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto che tali comportamenti, seppur così qualificati, e provati nella predetta misura, come posti in essere dal nei confronti di , abbiano poi, in CP_1 Parte_1 concreto, arrecato quel pregiudizio sulla salute e sugli equilibri psicofisici della pag. 10/12 giovane tale da integrare gli estremi del danno ingiusto e, a fortiori, del danno conseguenza.
Sul punto, si richiamano, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni svolte dal Tribunale di Cassino, laddove ha affermato che, pur volendo ritenere che “i comportamenti del signor fossero connotati da una CP_1 leggerezza o da un'imprudenza rilevanti ex art. 2043 c.c., le ripercussioni che per gli istanti ne sarebbero derivate sulla salute e sugli equilibri psicofisici della signora
[...]
- in alcuna maniera desumibili, va ribadito, dai messaggi scambiati dagli Pt_1 interessati – in base a criteri di ragionevolezza costituirebbero, in ogni caso, conseguenze non “immediate” né “dirette” dei fatti di causa e ne andrebbe esclusa la risarcibilità ai sensi degli artt. 2055 c.c. e 1223 c.c.”
Sul punto deve osservarsi che, come evidenziato, anche, nell'ordinanza di archiviazione, nella parte in cui richiama il contenuto dei messaggi, non emerge alcun turbamento della minore ricollegabile a tali comportamenti.
In definitiva, le valutazioni e conclusioni espresse nella sentenza impugnata appaiono aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede.
§5- Vanno poi integralmente respinte le doglianze relative alle richieste risarcitorie formulate nei confronti di Sindaco del Controparte_2 CP_3 all'epoca dei fatti, e dello stesso , trattandosi di censure
[...] Controparte_3 inammissibili, perché eccessivamente generiche e, in ogni caso, del tutto infondate.
Nell'atto di appello, infatti, ci si limita soltanto a reiterare le istanze risarcitorie avanzate in primo grado nei confronti dei predetti appellati, chiedendone unicamente la condanna, a titolo di concorso e sulla base di una presunta responsabilità omissiva, senza confutare in alcun modo le risultanze e le specifiche statuizioni della sentenza impugnata.
Nel merito, peraltro, giova ribadire che, anche in relazione a tali profili, la motivazione della sentenza di primo grado , che qui deve intendersi integralmente riportata, appare del tutto congrua e condivisibile, in quanto corretta in diritto ed aderente ai fatti di causa.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, dalla ricostruzione in fatto operata emerge chiaramente come risulti del tutto infondato
“il riferimento alla responsabilità da contatto sociale qualificato che a detta degli istanti dovrebbe affiancare o surrogare quella aquiliana” e, dunque, giustificare la pretesa risarcitoria della parte appellante anche nei confronti del e del CP_2 [...]
. CP_3
In particolare, per quanto attiene alla posizione del deve CP_2 rilevarsi come non vi sia alcuna prova, non solo in ordine alle asserite pressioni o coercizioni attuate dal predetto nei confronti di ma, anche, in Parte_1 merito all'eventuale collegamento, materiale e soggettivo, tra i comportamenti pag. 11/12 asseritamente omertosi ed illeciti del Sindaco e i lamentati condizionamenti e pregiudizi psicofisici sofferti dalla giovane;
pregiudizi che sono stati ritenuti inidonei a configurare conseguenze risarcibili in quanto dirette e immediate ai sensi degli artt. 2055 e 1223 c.c.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alle pretese avanzate nei confronti del , dovendosi in tal caso precisare come Controparte_3 non sia comunque possibi fattispecie concreta, alcuna forma di responsabilità ai sensi dell'art. 28 Cost., stante il difetto dei relativi presupposti.
L'appello va, quindi, respinto.
Resta assorbito il motivo di appello sul quantum.
§6- Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate in favore degli appellati costituiti come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 4.236,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% , in favore di ciascuna delle parti appellate costituite
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La presidente Dr.ssa Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani pag. 12/12
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3208/2024 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Inguanta del Foro di Latina, (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Gaeta, via Ponza, n.3, giusta procura in atti (comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante e
, (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Raffaella Ranaldi (c.f. PEC: CodiceFiscale_4
, del Foro di Cassino, e dal Prof. Avv. Email_2
AR MO EL (c.f. PEC: CodiceFiscale_5
elett.te Email_3 dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Polonia n. 7, giusta procura in atti ( comunicazioni di legge ai loro indirizzi Pec appena indicati ) Appellato Nonché (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._6
Avv. ), C.F._7 del Foro di Cassino, e con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio in Aquino alla Via Giovenale n. 31 ( comunicazioni al seguente al numero di fax 0776.728839 o al seguente indirizzo Pec: Email_4 Appellato Nonché
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_3 P.IVA_1
x per comunicazioni: 0776 770001; C.F._8
P.e.c.: Email_5
Appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 contrariis reiectis, riformare la sentenza n.663/2024 del 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Cassino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
-1- Si chiede ex art.356 cpc, il giudice d'appello disponga l'assunzione delle prove oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dia disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con pronuncia di ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti;
-2- accertare e dichiarare ai soli fini civilisti l'integrazione della condotta corrispondente ai reati di violenza sessuale con minore (artt.609 bis, 609 quater c.p.), o in subordine adescamento (art.609c.p. undecies), molestie (art. 66 c.p.) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), violenza privata (610c.p.) e minaccia (612 c.p.) anche nella forma tentata (art. 56 c.p.); Accertare (in via ulteriormente gradata) l'integrazione della condotta corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. considerando ingiusti tutti i fatti sopra dedotti e per l'effetto condannare in solido tutti i convenuti ex art. 185 c.p., art. 2059, c.c., art. 28 Cost., 2049 c.c., 40 cpv c. pen. 46 TUEL o, nelle diverse porzioni e tipologie di responsabilità ad esse correlate anche ex art. 1218 ss cod. civ. al risarcimento (nei confronti degli odierni attori) di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale);
-3- In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a anche facendo ricorso al criterio equitativo, per aver concorso e cagionato Parte_1 agli odierni attori, danni correlati alla violazione di diritti fondamentali di cui agli artt.13,32,2,29,33 Cost.
- 4- In ogni caso, Voglia condannare i convenuti in solido alle spese ed accessori di legge con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, previo rigetto CP_1 dell'istanza di sospensiva: 1.- Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri e . 2.- Dichiarare inammissibile l'appello, Parte_2 Parte_3 previa immediata fissazione dell'udienza ex art. 350 bis c.p.c., e, comunque, rigettarlo nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di prime cure. 3.- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
per parte appellata : “ Voglia la Corte di Appello adita, disattesa Controparte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, rigettare in quanto pag. 2/12 inammissibile l'appello proposto dalla per i motivi esplicati in narrativa Parte_1 nel merito, ancora in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
in quanto infondato. In estremo subordine, in caso di ammissione di supplemento CP_4 istruttorio, si chiede essere ammessi a prova contraria, come già articolata in primo grado. In ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”
Per parte appellata “il rigetto del proposto appello in quanto Controparte_3 inammissibile e comunque infondato, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 644/2024 resa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto da avverso la sentenza n. 644 del Parte_1
2024 emessa dal Tribunale di Cassino in data 29.4.2024 e notificata il 7.5.2024, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da Parte_2 [...]
e nei confronti del , di Parte_3 Parte_1 Controparte_3 CP_1 all'epoca dei fatti Assessore del predetto e di , all'epoca CP_3 Controparte_2 dei fatti Sindaco del predetto Comune.
Va, preliminarmente, rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da , dapprima mediante rappresentanza Parte_1 genitoriale e, poi, in proprio, nei confronti di all'epoca dei fatti CP_1
Assessore del , oltre che nei e Controparte_3 Controparte_3 del Sindaco (ritenuti obbligati in solido), volta ad ottenere il Controparte_2 risarcimento dei danni morali e materiali, pari a complessivi euro 1.500.000,00 (euro 700.000 per l'odierna appellante ed euro 350.000,00 per ciascun genitore), per le condotte, che secondo le deduzioni di parte appellante, sono state poste in essere dal predetto all'epoca Assessore del nei CP_1 Controparte_3 confronti di , all'epoca dei fatti minorenne. Parte_1
In particolare, ha dedotto che, in molteplici occasioni (tutte Parte_1 temporalmente riconducibili all'estate del 2015, nel periodo compreso tra luglio ed agosto), quest'ultimo avrebbe tentato, di persona o tramite messaggi telefonici, approcci o adescamenti nei suoi confronti “notturni o in luoghi isolati, avances, approcci sessuali, toccamenti, molestie, lusinghe e millanterie”.
Tali comportamenti, ascrivibili a nella rappresentazione CP_1 della parte appellante, sono consistiti in una serie di contatti diretti e di interlocuzioni tra lo stesso e la giovane, tutti scaturiti da una offerta di CP_1 lavoro estivo presso uno stand gastronomico, fatta dall'Assessore al padre di
[...]
nell'interesse della medesima figlia. Pt_1
pag. 3/12 Le molteplici condotte poste in essere dal secondo le deduzioni CP_1 della minore, tradottesi, per lo più, in reiterate “attenzioni”, comunque non gradite da venivano raggruppate, nella ricostruzione in fatto operata in Parte_1 primo grado, sostanzialmente, in tre distinti episodi.
Il primo episodio, preceduto da numerosi contatti avvenuti, sia tramite messaggistica, che tramite social network, e caratterizzati da un tono, spiccatamente, confidenziale tra i due interlocutori, riguardava un invito, fatto dal alla CP_1 ragazza, di raggiungerlo presso la piscina comunale, sita in luogo isolato, ed in orario notturno: invito che, tuttavia, veniva declinato dalla Pt_1
Il secondo episodio si concretizzava in un “prolungato incontro”, avvenuto tra il 26 o il 27 luglio, all'interno della sede del Comune (che, in quell'occasione, si presentava deserta) tra e , “per discutere di attività CP_1 Parte_1 collegate alla manifestazione sportiva”, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche la giovane. In tale occasione, secondo la ricostruzione della parte appellante, CP_1 avrebbe continuato ad avere un atteggiamento, chiaramente, inopportuno nei confronti della ragazza, culminato, anche, nel tentativo di stringere a sé la giovane con l'evidente intenzione di baciarla.
Il terzo episodio, infine, avvenuto il 3 agosto 2015, consisteva nel reiterato tentativo del di attirare nuovamente all'interno CP_1 Parte_1 dell'edificio comunale, senza, tuttavia, riuscire nel suo intento di restare da solo con lei, essendo quest'ultima giunta sul posto in compagnia di un amico.
A riscontro di tali deduzioni, parte appellante aveva indicato che, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, e, segnatamente, dagli accertamenti effettuati sulle utenze telefoniche in uso all'Assessore comunale e a Parte_1 emergevano, nell'arco temporale intervenuto tra i predetti episodi, numerosi contatti telefonici tra i due, dai quali era possibile evincere le avances e i vari tentativi di approcci posti in essere dal e, secondo le prospettazioni CP_1 dell'odierna appellante, idonei ad arrecare una forma di pressione psicologica sulla destinataria, al punto da provocarle un disagio psichico e relazionale, tale da giustificare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata in primo grado e, tuttavia, rigettata dal Tribunale di Cassino con l'impugnata sentenza.
Inoltre, il 28 agosto 2015 e Parte_2 Parte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia hanno presentato Pt_1 una denuncia-querela nei confronti del per i descritti comportamenti, CP_1 tenuti dal predetto nei confronti della m articolare, per i reati di violenza sessuale aggravata, anche, nella forma del tentativo, atti persecutori ed adescamento di minore.
Per quanto attiene, invece, alle posizioni di , convenuto in Controparte_2 giudizio, in proprio, e quale Sindaco pro tempore del e dello Controparte_3 stesso convenuto anch'esso nell'odierno giudizio, occorre Controparte_3 rilevare quanto segue.
pag. 4/12 Secondo quanto dedotto dall'odierna appellante, , Sindaco Controparte_2 del all'epoca dei fatti, deve ritenersi parimenti responsabile per Controparte_3 il lamentato pregiudizio arrecato a dalla vicenda innanzi Parte_1 ricostruita, in ragione del suo comp zialmente omissivo ed asseritamente “omertoso”, volto in particolare a “coprire” e minimizzare l'operato di nonché per uno specifico episodio, avvenuto il 13 febbraio 2016, CP_1 consistente nella volontaria e asseritamente “inopportuna” partecipazione da parte del predetto, in qualità di Sindaco, ad una manifestazione presso il Liceo M.T. Varrone di Aquino (frequentato dalla giovane): partecipazione che, sempre secondo le prospettazioni dell'odierna appellante, avrebbe alimentato il turbamento emotivo di arrecandole un ulteriore pregiudizio psichico, soprattutto in Parte_1 ragione del contegno particolarmente “confidenziale”, che il predetto appellato avrebbe tenuto nei confronti della Dirigente dell'istituto scolastico, tale da
“rievocare nella ragazza la penosa vicenda giudiziaria in corso”.
Da qui, in base alla rappresentazione dei fatti fornita dall'appellante, deriverebbe la qualificazione di tale comportamento alla stregua di un illecito civile idoneo a determinare una forma di responsabilità da contatto sociale qualificato in capo a . Controparte_2
Analoga forma di responsabilità veniva contestata dall'odierna appellante al chiamato a rispondere in solido, per i medesimi fatti, ai sensi Controparte_3 degli artt. 2049 c.c., 2055 c.c., 46 T.U.E.L. e 28 Cost.
§2- Il Tribunale di Cassino con la sentenza appellata ha rigettato la domanda così proposta, statuendo, come segue: “Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2256/2017 del Repert. n. 663/2024 del 29/04/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_2 Pt_1
e nei confronti del di e
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 di per le ragioni indicate in motivazione;
CP_1
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore del degli oneri di giudizio, stimabili in Controparte_3
€ 20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in Controparte_2
€ 20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna e , in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in € CP_1
20.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge”. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, pag. 5/12 contrariis reiectis, riformare la sentenza n.663/2024 del 29.4.2024, emessa dal Tribunale di Cassino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
-1- Si chiede ex art.356 cpc, il giudice d'appello disponga l'assunzione delle prove oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dia disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con pronuncia di ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti;
-2- accertare e dichiarare ai soli fini civilisti l'integrazione della condotta corrispondente ai reati di violenza sessuale con minore (artt.609 bis, 609 quater c.p.), o in subordine adescamento (art.609c.p. undecies), molestie (art. 66 c.p.) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), violenza privata (610c.p.) e minaccia (612 c.p.) anche nella forma tentata (art. 56 c.p.); Accertare (in via ulteriormente gradata) l'integrazione della condotta corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. considerando ingiusti tutti i fatti sopra dedotti e per l'effetto condannare in solido tutti i convenuti ex art. 185 c.p., art. 2059, c.c., art. 28 Cost., 2049 c.c., 40 cpv c. pen. 46 TUEL o, nelle diverse porzioni e tipologie di responsabilità ad esse correlate anche ex art. 1218 ss cod. civ. al risarcimento (nei confronti degli odierni attori) di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale);
-3- In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta a anche facendo ricorso al criterio equitativo, per aver concorso e cagionato Parte_1 agli odierni attori, danni correlati alla violazione di diritti fondamentali di cui agli artt.13,32,2,29,33 Cost.
- 4- In ogni caso, Voglia condannare i convenuti in solido alle spese ed accessori di legge con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha CP_1 contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. Si è poi costituito contestando quanto dedotto Controparte_2 dall'appellante e chiedendo a principale, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato;
in subordine, in caso di ammissione del supplemento istruttorio richiesto dall'appellante, di “essere ammessi a prova contraria, come già articolata in primo grado”; in ogni caso, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Infine, anche il costituitosi in giudizio, ha chiesto “il Controparte_3 rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e comunque infondato, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza”. Con provvedimento assunto in data 7 novembre 2024, la Corte ha respinto l'istanza inibitoria e ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025. Al termine della predetta udienza, esaurita la discussione orale, la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§3- Come già rilevato, il Tribunale di Cassino, con l'impugnata sentenza, ha respinto le richieste risarcitorie avanzate dagli istanti, disattendo, alla luce degli pag. 6/12 elementi di fatto e di diritto emersi dalle risultanze probatorie acquisite in atti, le ricostruzioni prospettate da parte attrice, odierna appellante. Preliminarmente deve osservarsi che le doglianze, così come formulate nell'atto di appello, rispetto alla sentenza appellata, non appaiono connotate da una specifica indicazione delle censure critiche al percorso logico argomentativo della sentenza appellata.
Tuttavia, deve nel contempo osservarsi che si coglie la sostanziale censura, consistente nel non aver considerato le predette condotte come integranti illecito civile.
Ciò posto, l'appello proposto da al fine di ottenere la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza e, dunque, l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e alle spese di lite, non è fondato e non può trovare accoglimento.
§4- L'istanza con la quale l'appellante chiede, in via preliminare, l'assunzione delle prove già richieste negli atti introduttivi del giudizio, ovvero la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione avvenuta in primo grado , non può essere accolta.
Ebbene, i procedimenti penali scaturiti dalle denunce presentate da Parte_2
e nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla
[...] Parte_3
per i descritti comportamenti, tenuti dal Pt_1 CP_1 predetto nei confronti della minore, in particolare, per i reati di violenza sessuale aggravata, anche, nella forma del tentativo, atti persecutori ed adescamento di minore, sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione: con ordinanza del 2 marzo 2017, il G.i.p. presso il Tribunale di Cassino, all'esito dell'opposizione proposta dai genitori di ha disposto l'archiviazione del Parte_1 procedimento penale nei conf per il reato di cui all'art. 609- CP_1 undecies cod. pen., e tale ordinanza è divenuta definitiva in seguito della declaratoria di inammissibilità, dichiarata dalla Corte di Cassazione con sent. n. 5786 del 2018, dei ricorsi proposti.
La parte appellante lamenta, in particolare, che il rigetto della domanda risarcitoria, da parte del Giudice di prime cure, sia avvenuto sulla base di un quadro probatorio “essenzialmente costituito da un provvedimento di archiviazione della notitia criminis”. Il Tribunale di Cassino, in sostanza, avrebbe errato nel fondare il proprio giudizio, unicamente, sulle risultanze emerse in sede penale, e compendiate nei provvedimenti di archiviazione, senza tener conto del fatto che l'archiviazione, diversamente dalla sentenza di proscioglimento, non dà luogo a preclusioni di alcun genere e non può produrre gli effetti di res iudicata.
Si tratta di doglianze che, per le ragioni di seguito esposte, non meritano accoglimento.
Deve innanzitutto escludersi che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, abbia recepito in modo acritico le pag. 7/12 risultanze istruttorie e le statuizioni assunte dal G.I.P. di Cassino nell'ordinanza di archiviazione del 2/3/2017.
Di contro, appaiono invece condivisibili le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui, richiamando, sul punto, anche i puntuali approfondimenti istruttori, che hanno preceduto l'ordinanza di archiviazione, ha affermato l'irrilevanza delle prove orali indicate dalle parti attrici, precisando che “l'estrema genericità, come detto, delle richieste di prova formulate in citazione escludono, dunque, che il quadro emerso in sede penale possa essere integrato con l'attività probatoria richiamata, ancora una volta in via generica, nella memoria di costituzione e nelle comparse conclusionali della signora . Parte_1
Ebbene, anche le richieste istruttorie nuovamente sollecitate nel presente giudizio, consistenti nell'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli riportati alle pagine 30, 31 e 32 dell'atto di appello, appaiono eccessivamente generiche e, dunque, inammissibili, oltre che, di fatto, prive di fondamento, atteso che gli elementi istruttori valutati dal giudice di primo grado risultano essere completi ed esaustivi.
Pur rilevando, infatti, che il provvedimento di archiviazione non assume valore vincolante in sede civile, nel caso di specie, deve osservarsi che il Tribunale di Cassino, con motivazione puntuale in merito a tutti gli aspetti oggetto di contestazione, ha correttamente ed autonomamente sottoposto a vaglio critico il quadro probatorio emerso in sede penale, pervenendo poi, in modo condivisibile, alla conclusione della irrilevanza delle richieste istruttorie.
Non sussistono, pertanto, ragioni per disporre il richiesto supplemento istruttorio.
§4-1 La seconda doglianza, con cui parte appellante chiede l'accertamento, ai fini civilistici, della rilevanza, incidenter, penale o comunque illecita ex art. 2043 c.c. delle condotte poste in essere da , con conseguente condanna in CP_1 solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, va del pari disattesa.
Parte appellante, in particolare, contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, da un lato, afferma che
“l'indagato poteva al più essere accusato di aver sfruttato la posizione privilegiata derivante dal ruolo rivestito presso il per attirare l'attenzione Controparte_3 dell'interlocutrice e provare a corteggiarla attraverso contatti telefonici e incontri in luoghi appartati” e, dall'altro, rileva che “le evidenze istruttorie disponibili confermano, in definitiva, che al Signor non possono essere ascritti, neppure in forma del CP_1 tentativo, i reati di violenza sessuale, adescamento e molestia”.
Secondo parte appellante, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe errato, non solo, nell'escludere radicalmente, sulla base di quanto emerso dagli esiti dei procedimenti penali, la rilevanza penale dei comportamenti tenuti dal nei CP_1 confronti della giovane ma, anche, nel non ritener la Parte_1
pag. 8/12 diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 cod. civ.).
Anche tali argomentazioni, per le ragioni di seguito esposte, non possono essere condivise.
In via preliminare, giova anzitutto premettere come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza” (Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
In altri termini, anche a fronte di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, resta ferma la necessità, per il giudice civile, di operare un autonomo accertamento degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. e, dunque, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso, oltre che del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
In tali casi, infatti, spetta al giudice civile valutare, in modo del tutto autonomo, se nel fatto concreto ricorrono gli estremi dell'illecito extracontrattuale, attraverso “i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie”. (ex multis, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2018, n. 6858).
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, nel caso in cui, come in quello in esame, sia stata pronunciata, nell'autonomo procedimento penale, ed in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile, un'ordinanza di archiviazione, priva, in quanto tale, di efficacia preclusiva sulla valutazione del giudice civile in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile.
Posto, dunque, che l'archiviazione di denunce in sede penale non può, di per sé, escludere la rilevanza dei comportamenti contestati in sede civile, nondimeno, è proprio la suddetta reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) ad imporre al giudice civile, investito della cognizione sulla domanda risarcitoria, di operare una rigorosa ed autonoma valutazione sul punto, “anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale” (cfr. Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
In particolare, il giudice civile deve accertare che le condotte contestate siano state concretamente idonee a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cod. civ., “e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno” (cfr. Cass. civ., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 3368).
pag. 9/12 In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è necessario accertare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e, dunque, la sussistenza: i) della condotta, nella duplice forma dell'azione o dell'omissione; ii) dell'elemento soggettivo, nella forma del dolo o della colpa); iii) del danno ingiusto, ossia della lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto asseritamente danneggiato;
iv) del nesso causale (tra il fatto e l'evento dannoso), secondo il criterio del “più probabile che non” o della
“probabilità prevalente”; v) del danno conseguenza, che consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione.
Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, oggetto del presente giudizio, occorre rilevare come il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, abbia correttamente operato un autonomo apprezzamento in merito all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile, escludendone l'integrazione, nel caso di specie, soprattutto sotto il profilo della mancata prova del danno conseguenza.
Ed invero, in particolare, dalle stesse dichiarazioni rese dalla ragazza alla psicologa nel corso del procedimento penale, risulta definitivamente Tes_1 accertato giovane ragazza e non vi sia stato alcun CP_1 contatto fisico, né alcuna illecita pressione psicologica sulla giovane, tali da giustificare la pretesa configurabilità dei fatti di violenza e di adescamento.
Inoltre, dalle risultanze probatorie acquisite in atti, e, segnatamente, dall'analisi dei messaggi, WhatsApp e delle conversazioni tramite social network intercorse tra e l'odierna appellante, è emerso, nel contempo, CP_1 chiaramente come i “comportamenti” ulteriori posti in essere dal seppur CP_1 inadeguati, discutibili e sconvenienti, non siano idonei ad integrare alcuna delle fattispecie incriminatrici contestate dalla parte appellante, tanto sul piano dell'elemento oggettivo quanto (e soprattutto) sul piano della colpevolezza;
né l'illecito civile qui dedotto, sicché le censure rivolte alla sentenza impugnata sul punto devono ritenersi del tutto infondate.
Sul punto deve osservarsi che, a fronte di tali risultanze, la decisione del Tribunale appare pienamente condivisibile anche laddove ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso, circoscrivendo la propria cognizione ai profili prettamente civilistici, che “la reale configurazione delle condotte poste in essere dal convenuto nell'estate del 2015, qualificabili per i motivi visti come millanterie o manifestazioni di interesse non corrisposto per l'allora minorenne escludono anche Parte_1
l'integrazione degli illeciti civili di natura colposa prospettati in via alternativa nelle difese di parte attrice”.
Infatti, nel caso in esame, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto che tali comportamenti, seppur così qualificati, e provati nella predetta misura, come posti in essere dal nei confronti di , abbiano poi, in CP_1 Parte_1 concreto, arrecato quel pregiudizio sulla salute e sugli equilibri psicofisici della pag. 10/12 giovane tale da integrare gli estremi del danno ingiusto e, a fortiori, del danno conseguenza.
Sul punto, si richiamano, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni svolte dal Tribunale di Cassino, laddove ha affermato che, pur volendo ritenere che “i comportamenti del signor fossero connotati da una CP_1 leggerezza o da un'imprudenza rilevanti ex art. 2043 c.c., le ripercussioni che per gli istanti ne sarebbero derivate sulla salute e sugli equilibri psicofisici della signora
[...]
- in alcuna maniera desumibili, va ribadito, dai messaggi scambiati dagli Pt_1 interessati – in base a criteri di ragionevolezza costituirebbero, in ogni caso, conseguenze non “immediate” né “dirette” dei fatti di causa e ne andrebbe esclusa la risarcibilità ai sensi degli artt. 2055 c.c. e 1223 c.c.”
Sul punto deve osservarsi che, come evidenziato, anche, nell'ordinanza di archiviazione, nella parte in cui richiama il contenuto dei messaggi, non emerge alcun turbamento della minore ricollegabile a tali comportamenti.
In definitiva, le valutazioni e conclusioni espresse nella sentenza impugnata appaiono aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede.
§5- Vanno poi integralmente respinte le doglianze relative alle richieste risarcitorie formulate nei confronti di Sindaco del Controparte_2 CP_3 all'epoca dei fatti, e dello stesso , trattandosi di censure
[...] Controparte_3 inammissibili, perché eccessivamente generiche e, in ogni caso, del tutto infondate.
Nell'atto di appello, infatti, ci si limita soltanto a reiterare le istanze risarcitorie avanzate in primo grado nei confronti dei predetti appellati, chiedendone unicamente la condanna, a titolo di concorso e sulla base di una presunta responsabilità omissiva, senza confutare in alcun modo le risultanze e le specifiche statuizioni della sentenza impugnata.
Nel merito, peraltro, giova ribadire che, anche in relazione a tali profili, la motivazione della sentenza di primo grado , che qui deve intendersi integralmente riportata, appare del tutto congrua e condivisibile, in quanto corretta in diritto ed aderente ai fatti di causa.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, dalla ricostruzione in fatto operata emerge chiaramente come risulti del tutto infondato
“il riferimento alla responsabilità da contatto sociale qualificato che a detta degli istanti dovrebbe affiancare o surrogare quella aquiliana” e, dunque, giustificare la pretesa risarcitoria della parte appellante anche nei confronti del e del CP_2 [...]
. CP_3
In particolare, per quanto attiene alla posizione del deve CP_2 rilevarsi come non vi sia alcuna prova, non solo in ordine alle asserite pressioni o coercizioni attuate dal predetto nei confronti di ma, anche, in Parte_1 merito all'eventuale collegamento, materiale e soggettivo, tra i comportamenti pag. 11/12 asseritamente omertosi ed illeciti del Sindaco e i lamentati condizionamenti e pregiudizi psicofisici sofferti dalla giovane;
pregiudizi che sono stati ritenuti inidonei a configurare conseguenze risarcibili in quanto dirette e immediate ai sensi degli artt. 2055 e 1223 c.c.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alle pretese avanzate nei confronti del , dovendosi in tal caso precisare come Controparte_3 non sia comunque possibi fattispecie concreta, alcuna forma di responsabilità ai sensi dell'art. 28 Cost., stante il difetto dei relativi presupposti.
L'appello va, quindi, respinto.
Resta assorbito il motivo di appello sul quantum.
§6- Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate in favore degli appellati costituiti come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 4.236,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% , in favore di ciascuna delle parti appellate costituite
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La presidente Dr.ssa Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani pag. 12/12