Articolo 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 ottobre 1962
Art. 8.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la concessione di contributi da, parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere il capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962