TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 792/2024 promossa da (Avv.ti Antonio Sergio Scampoli e Luca Parte_1
Scampoli) contro l' (avv. Raffaele Esposito) avente ad oggetto: malattia CP_1
professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 31 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato lamentava il mancato riconoscimento, ad opera dell' resistente, della natura CP_2 professionale di due patologie: “sindrome carpale bilaterale” e “artropatia sostenuta da tendinopatia e sindrome da impingement”, nonché la riduttiva valutazione operata in riferimento alla “patologia rachidea”, valutata nella misura del 7%. Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo di: “1. confermare
l'esistenza del danno da malattia professionale relativa alla patologia rachidea ma con valutazione non inferiore al 12% del totale;
2. riconoscere l'esistenza di malattia professionale relativa alle patologie che interessano bilateralmente le spalle “da ricondurre a microtraumi polifattoriali ripetuti a livello spalle” con valutazione del danno in percentuale non inferiore al 13% del totale;
3. riconoscere la patologia del tunnel carpale bilaterale assegnando allo stesso un valore non inferiore al 7% del totale;
4. riconoscere globalmente un danno da malattie professionali del 25%, dal quale detrarre il danno riconosciuto per la patologia rachidea del 7%, e/o altra percentuale maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
5. condannare l' al pagamento di quanto spettante al ricorrente CP_1
con decorrenza dalla data della richiesta e cioè dal 10 dicembre 2022; 6. condannare l' di ET alla refusione delle spese del giudizio con CP_1
distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 1994 e i successivi 14/15 anni, alle dipendenze della ditta Seaside s.r.l., ha svolto attività lavorativa “nelle celle frigorifere con movimentazione manuale di carichi pesanti e sollevamento delle braccia gravate da pesi e posture non corrette prolungate durante l'intero orario di lavoro”, che “i carichi rappresentati anche da casse di merce congelata venivano lavorati, spostati e sollevati manualmente, anche in funzione della successiva distribuzione alle attività di ristorazione” e che “il peso delle casse era variabile: 10/20/30 chili” (teste , fratello e collega del ricorrente). Testimone_1
È stato, altresì, provato che dal 1987 al 1992, alle dipendenze della ditta dei fratelli il ricorrente ha svolto attività lavorativa in segheria, consistente Per_1
“nella movimentazione manuale di carichi pesanti con sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra delle spalle che reggevano carichi pesanti ed esposizione degli arti superiori a vibrazioni meccaniche il tutto protratto per l'intero orario di lavoro”; che “non c'era nulla di automatizzato a differenza dei periodi successivi nel 2014 e nel 2018”; che “lo svolgimento delle mansioni consisteva principalmente nella realizzazione di grandi bobine di legno che venivano assemblate, sempre manualmente, con le braccia e gli sforzi si trasmettevano anche alla schiena e alle gambe”; che “il piano della sega era a circa un metro e mezzo da terra e sullo stesso andavano poggiate le bobine e poi spostate e/o riassemblate” e “vi erano vibrazioni meccaniche trasmesse dalla sega” (teste
, collega del ricorrente dal 1987 al 1992 e sporadicamente nel 2014 Testimone_2
Pag. 2 di 5 e nel 2018, sempre presso la ditta . Anche l'estratto conto previdenziale Per_1
depositato da parte ricorrente attesta che, come dedotto da parte ricorrente, lo stesso dal 2018 al 2022 abbia lavorato continuativamente alle dipendenze della segheria PROWOOD S.r.l., da ciò potendo desumersi che l'attività lavorativa dedotta in ricorso sia stata svolta quantomeno fino al 2022.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che questi sia affetto da: “spondilodiscoartrosi cervico-lombare con erniazioni in L2/L3 e L4/L5, protrusioni discali lombari, tendini delle CDR e STC da riferire a fattori eredo costituzionali e concause lavorative.”
In particolare, premesso che “il ricorrente, alla luce della storia anamnestica soffra, per motivi eredo costituzionali di una meiopragia delle strutture fibroconnetivali dei dischi intervertebrali” e che “a soli 40 anni d'età ha avuto la sostituzione protesi dell'anca destra (2007) e sinistra (2017) nonché intervento per sindrome da conflitto spalla destra con tendinite/ lussazione del capoluogo bicipite brachiale”, il C.T.U., considerato che l'attività di operaio ha costretto il ricorrente a “sollevare gravi” e “a posture incongrue”, ha ritenuto “evidente che dopo 37 anni (1985 - 2022) di lavoro come operaio generico, il tipo di attività sostanzialmente manuale, abbia di fatto operato concausalmente con i fattori costituzionali all'insorgenza delle patologie denunciate.” Il C.T.U. ha, altresì, ritenuto riduttiva la percentuale riconosciuta dall' in ordine al danno CP_1
biologico per la rachipatia erniaria.
Il consulente, quindi, ha così concluso: “Il Signor è portatore Parte_1
di - Rachipatia erniaria lombare con DB pari al 10% - Tendinite delle CDR già sopposta a chirurgia riparativa con DB pari al 6% - Sindrome del tunnel carpale bilaterale con DB pari al 2% - Le patologie descritte e le menomazioni da esse derivanti hanno il carattere della permanenza Il pregiudizio complessivo dell'efficienza psico fisica è pari al 16% (sedici%) Le menomazioni descritte sono concausalmente legate al lavoro espletato in quanto il ricorrente è portatore di meiopragia delle strutture fibrocartilaginee che hanno condizionato l'insorgenza e
Pag. 3 di 5 l'evoluzione peggiorativa della patologie descritte - Nella genesi delle patologie descritte hanno operato altri fattori concausali esterni a tale attività (meiopragia eredo costituzionale delle strutture fibrocartilaginee) con grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, “sensibile”.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo. Peraltro, i chiarimenti resi dal consulente in riferimento alle note critiche formulate nell'interesse di parte attrice appaiono condivisibili ed esaustivi, in quanto adeguatamente motivati con riferimento alle risultanze documentali e all'anamnesi riferita dallo stesso ricorrente.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 16%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Rachipatia erniaria lombare - Tendinite delle CDR - Sindrome del tunnel carpale bilaterale” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura, rispettivamente, del 10%, del 6% e del 2% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 16% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
ET, li 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 792/2024 promossa da (Avv.ti Antonio Sergio Scampoli e Luca Parte_1
Scampoli) contro l' (avv. Raffaele Esposito) avente ad oggetto: malattia CP_1
professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 31 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato lamentava il mancato riconoscimento, ad opera dell' resistente, della natura CP_2 professionale di due patologie: “sindrome carpale bilaterale” e “artropatia sostenuta da tendinopatia e sindrome da impingement”, nonché la riduttiva valutazione operata in riferimento alla “patologia rachidea”, valutata nella misura del 7%. Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo di: “1. confermare
l'esistenza del danno da malattia professionale relativa alla patologia rachidea ma con valutazione non inferiore al 12% del totale;
2. riconoscere l'esistenza di malattia professionale relativa alle patologie che interessano bilateralmente le spalle “da ricondurre a microtraumi polifattoriali ripetuti a livello spalle” con valutazione del danno in percentuale non inferiore al 13% del totale;
3. riconoscere la patologia del tunnel carpale bilaterale assegnando allo stesso un valore non inferiore al 7% del totale;
4. riconoscere globalmente un danno da malattie professionali del 25%, dal quale detrarre il danno riconosciuto per la patologia rachidea del 7%, e/o altra percentuale maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
5. condannare l' al pagamento di quanto spettante al ricorrente CP_1
con decorrenza dalla data della richiesta e cioè dal 10 dicembre 2022; 6. condannare l' di ET alla refusione delle spese del giudizio con CP_1
distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 1994 e i successivi 14/15 anni, alle dipendenze della ditta Seaside s.r.l., ha svolto attività lavorativa “nelle celle frigorifere con movimentazione manuale di carichi pesanti e sollevamento delle braccia gravate da pesi e posture non corrette prolungate durante l'intero orario di lavoro”, che “i carichi rappresentati anche da casse di merce congelata venivano lavorati, spostati e sollevati manualmente, anche in funzione della successiva distribuzione alle attività di ristorazione” e che “il peso delle casse era variabile: 10/20/30 chili” (teste , fratello e collega del ricorrente). Testimone_1
È stato, altresì, provato che dal 1987 al 1992, alle dipendenze della ditta dei fratelli il ricorrente ha svolto attività lavorativa in segheria, consistente Per_1
“nella movimentazione manuale di carichi pesanti con sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra delle spalle che reggevano carichi pesanti ed esposizione degli arti superiori a vibrazioni meccaniche il tutto protratto per l'intero orario di lavoro”; che “non c'era nulla di automatizzato a differenza dei periodi successivi nel 2014 e nel 2018”; che “lo svolgimento delle mansioni consisteva principalmente nella realizzazione di grandi bobine di legno che venivano assemblate, sempre manualmente, con le braccia e gli sforzi si trasmettevano anche alla schiena e alle gambe”; che “il piano della sega era a circa un metro e mezzo da terra e sullo stesso andavano poggiate le bobine e poi spostate e/o riassemblate” e “vi erano vibrazioni meccaniche trasmesse dalla sega” (teste
, collega del ricorrente dal 1987 al 1992 e sporadicamente nel 2014 Testimone_2
Pag. 2 di 5 e nel 2018, sempre presso la ditta . Anche l'estratto conto previdenziale Per_1
depositato da parte ricorrente attesta che, come dedotto da parte ricorrente, lo stesso dal 2018 al 2022 abbia lavorato continuativamente alle dipendenze della segheria PROWOOD S.r.l., da ciò potendo desumersi che l'attività lavorativa dedotta in ricorso sia stata svolta quantomeno fino al 2022.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che questi sia affetto da: “spondilodiscoartrosi cervico-lombare con erniazioni in L2/L3 e L4/L5, protrusioni discali lombari, tendini delle CDR e STC da riferire a fattori eredo costituzionali e concause lavorative.”
In particolare, premesso che “il ricorrente, alla luce della storia anamnestica soffra, per motivi eredo costituzionali di una meiopragia delle strutture fibroconnetivali dei dischi intervertebrali” e che “a soli 40 anni d'età ha avuto la sostituzione protesi dell'anca destra (2007) e sinistra (2017) nonché intervento per sindrome da conflitto spalla destra con tendinite/ lussazione del capoluogo bicipite brachiale”, il C.T.U., considerato che l'attività di operaio ha costretto il ricorrente a “sollevare gravi” e “a posture incongrue”, ha ritenuto “evidente che dopo 37 anni (1985 - 2022) di lavoro come operaio generico, il tipo di attività sostanzialmente manuale, abbia di fatto operato concausalmente con i fattori costituzionali all'insorgenza delle patologie denunciate.” Il C.T.U. ha, altresì, ritenuto riduttiva la percentuale riconosciuta dall' in ordine al danno CP_1
biologico per la rachipatia erniaria.
Il consulente, quindi, ha così concluso: “Il Signor è portatore Parte_1
di - Rachipatia erniaria lombare con DB pari al 10% - Tendinite delle CDR già sopposta a chirurgia riparativa con DB pari al 6% - Sindrome del tunnel carpale bilaterale con DB pari al 2% - Le patologie descritte e le menomazioni da esse derivanti hanno il carattere della permanenza Il pregiudizio complessivo dell'efficienza psico fisica è pari al 16% (sedici%) Le menomazioni descritte sono concausalmente legate al lavoro espletato in quanto il ricorrente è portatore di meiopragia delle strutture fibrocartilaginee che hanno condizionato l'insorgenza e
Pag. 3 di 5 l'evoluzione peggiorativa della patologie descritte - Nella genesi delle patologie descritte hanno operato altri fattori concausali esterni a tale attività (meiopragia eredo costituzionale delle strutture fibrocartilaginee) con grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, “sensibile”.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo. Peraltro, i chiarimenti resi dal consulente in riferimento alle note critiche formulate nell'interesse di parte attrice appaiono condivisibili ed esaustivi, in quanto adeguatamente motivati con riferimento alle risultanze documentali e all'anamnesi riferita dallo stesso ricorrente.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 16%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Rachipatia erniaria lombare - Tendinite delle CDR - Sindrome del tunnel carpale bilaterale” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura, rispettivamente, del 10%, del 6% e del 2% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 16% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
ET, li 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5