Sentenza 9 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Ricorso per cassazione con pagine mancanti? Nuova notifica sana il vizioAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A.M. SAS DI ABAGNALE M. MADDALENA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2180/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, in data 5 febbraio 1982, tra il Prefetto di Napoli ed il titolare dell'Albergo "Capri" di Sorrento fu stipulata una convenzione, avente ad oggetto il ricovero di alcuni cittadini rimasti senza ricovero a seguito dei noti eventi sismici del novembre 1980, della durata di tre mesi salva proroga;
- che la remunerazione prevista per i ricoveri ammontava a L. 15.000 giornaliere per adulto, L. 10.000 per ragazzo e L.
5.000 per bambino, salva revisione del prezzo a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale;
- che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 19 aprile 1990, la G.A.M. di GN M. DD S.n.c. chiese al Presidente del Tribunale di Napoli di pronunciare, nei confronti del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, decreto ingiuntivo per la somma di L. 271.473.600, oltre interessi e spese, relativamente al periodo gennaio 1989-febbraio 1990;
- che nel ricorso, la Società ricorrente - ribadito il contenuto della convenzione e sottolineato che questa era stata prorogata sine - dia precisava che "detta convenziona prevedeva a favore del suddetto esercizio alberghiero, il pagamento pro capite di una retta giornaliera che, con i vari adeguamenti, e pervenuta alla misura di L. 20.700 per gli adulti, L. 13.800 par i bambini e L.
6.900 per i neonati";
- che il Presidente adito, con decreto n. 3595 del 29 maggio 1990, ingiunse al Ministro intimato il pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali e spese;
- che tale decreto non fu opposto;
- che, successivamente, con citazione del 30 aprile 1994, la G.A.M. di GN M. DD s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e - premesso che le prestazioni effettuate per i periodi 1^ gennaio 1989- 28 febbraio 1990 e 1^ gennaio-30 giugno 1991 erano state regolarmente pagate, come regolarmente pagate erano state le variazioni per adeguamento del prezzo intervenute fino al 31 gennaio 1988 - precisò che per gli anni successivi erano intervenuti ulteriori aumenti (e cioè, il 6% per il 1989, il 5% per il 1990 od il 3% per il primo semestre 1991), relativamente ai quali la Società aveva emesso due fatture per complessive L. 137.761.260, rimaste insolute da parte del Ministro convenuto, e chiese, pertanto, il pagamento di tale somma, oltre interessi;
- che, costituitasi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepì, preliminarmente, la preclusione della domanda, in ragione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto n. 3595 del 29 maggio 1990, e chiese, comunque, la reiezione della stessa;
- che il Tribunale adito, con sentenza n. 5738/96 del 18 giugno 1996, respinse la domanda, osservando che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto non copriva la domanda di adeguamento tariffario, essendo il provvedimento dell'UTE intervenuto successivamente, ma che, tuttavia, relativamente al periodo gennaio 1989-febbraio 1990, la convenzione faceva salva la revisione del corrispettivo, rimettendola ad una scelta discrezionale della P.A., laddove l'accertamento dell'U.T.E. si atteggiava come mero atto interno;
- che - investita da appello principale della Società ed incidentale condizionato della Presidenza del Consiglio - la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2180/99 del 20 ottobre 1999, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, rigettò la domanda della Società;
- che, in particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di Napoli - dopo aver affermato che la pretesa fatta valere dalla Società ha consistenza di diritto soggettivo - ha così, testualmente, proseguito: A)- "Tuttavia....l'Amministrazione appellata ha eccepito che la stessa convenzione non può applicarsi dopo il 31 dicembre 1988, data in cui sono cessate le proroghe, anche se, com'è pacifico, sono continuate di fatto le prestazioni alberghiere dell'attuale appellante. Le sentenze del Tribunale di Napoli, citate in narrative, hanno, con statuizione passata in cosa giudicata, affermato che la Società G.A.M. non ha diritto alla corresponsione del compenso e dei relativi adeguamenti in base alla originaria convenzione. Tant'è vero che la stessa Società ha di nuovo convenuto (come si evince dagli atti) l'Amministrazione con azione generale di arricchimento per il pagamento di quelle rette. Ma, il giudicato derivante da quelle sentenze copre il periodo che va dal marzo 1990 al dicembre 1991 e non ha effetto, contrariamente a quel che ritiene l'appellante incidentale, per il precedente periodo 1 gennaio 1989-febbraio 1990, per il quale venne emesso decreto ingiuntivo per la somma complessiva di lire 282.356.840, decreto non opposto dall'Amministrazione e, quindi, anch'esso passato in giudicato". B)- "La sentenza, ora gravata, ha ritenuto che il giudicato, derivante dal citato decreto ingiuntivo, non comprende gli adeguamenti tariffaria solo successivamente accertati dall'U.T.E. Contro questa statuizione è rivolto l'appello incidentale dell'appellata. Esso è da ritenere fondato posto che, come si evince dal testo dell'istanza di ingiunzione, la G.A.M. richiedeva non soltanto la corresponsione delle rette di ricovero alberghiero maturate nel periodo, bensì anche gli adeguamenti. Vi si legge, infatti, che la retta giornaliera "con i vari adeguamenti è pervenuta alla misura di lire 20.700 per gli adulti" ecc.. Sicché il giudicato venutosi a formare ha coperto e le rette e gli adeguamenti, in assenza di qualsiasi riserva in ordine a futuri adeguamenti che, secondo il meccanismo predisposto dalla convenzione, potevano essere accertati su semplice richiesta all'U.T.E. e, dunque, attraverso l'assolvimento di un onere posto a carico del richiedente. Si trattava, in sostanza, di credito non solo esigibile, ma anche liquido o facilmente liquidabile mediante richiesta all'U.T.E. di comunicazione dei prezzi alberghieri verificatisi nel periodo considerato. Sicché, in conclusione, il giudicato, comprendendo il così detto deducibile, precluda alla G.A.M, la richiesta di ulteriori somme maturate per quel periodo";
- che avverso tale sentenza la G.A.M. di GN M. DD S.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;
- che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato alla ricorrente:
infatti - posto che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 25 ottobre 2000 - il controricorso risulta notificato in data 6 dicembre 2000, mentre il termine perentorio per la sua notificazione scadeva, giusta quanto disposto dall'art. 370 comma 1^ cod. proc. civ., in data 4 dicembre 2000 (lunedì);
- che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa, applicazione dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."), la Società ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che la domanda, proposta ed accolta con il decreto ingiuntivo n. 3595 del 29 maggio 1990, aveva ad oggetto unicamente le somme dovute in forza della convenzione del 1982 e relative alla prestazioni effettuate nel periodo gennaio 1989-febbraio 1990, con esclusione degli "adeguamenti" afferenti allo stesso periodo;
e che siffatti adeguamenti non potevano formare oggetto della domanda perché erano stati determinati dall'U.T.E. soltanto in un periodo successivo (con nota dell'U.T.E. dell'8 luglio 1991); sicché il giudicato, formatosi sul decreto ingiuntivo predetto, non può "coprire" anche gli adeguamenti dovuti per il periodo gennaio 1989-febbraio 1990, in quanto il diritto relativo - esercitato con la citazione introduttiva del presente giudizio - era sorto in epoca successiva alla formazione del giudicato;
- che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché motivazione insufficiente, illogica. e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."), la Società lamenta, altresì, che la Corte di Napoli avrebbe, comunque, omesso di tenere adeguato conto, ai fini della decisione, della predetta nota dell'U.T.E., che, in quanto emessa in data posteriore a quella di pronuncia del decreto ingiuntivo n. 3595 del 1990, imponeva di presupporre che la domanda di ingiunzione non ara comprensiva degli adeguamenti;
- che il primo motivo merita accoglimento;
- che costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 1892 del 1989, a s.u., e 14747 del 2000), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'autorità del giudicato copre non solo il "dedotto", ma anche il "deducibile" in relazione al medesimo oggetto, vale a dire, non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti la proposizione, in un altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato;
- che, nella specie - come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., supra, Ritenuto in fatto) integralmente riprodotta - la Corte napoletana ha palesemente errato nell'applicazione di tale principio: infatti i Giudici d'appello - sul presupposto, erroneo, che la Società ricorrente fosse in grado, al momento della proposizione della domanda d'ingiunzione (19 aprile 1990), di chiedere, oltreché gli adeguamenti fino ad allora determinati dall'U.T.E., anche quelli "futuri" (mediante la formulazione di una "riserva", ovvero mediante "l'assolvimento di un onere posto a carico del richiedente" dalla Convenzione del 1982, vale a dire mediante la previa richiesta all'U.T.E. di determinare gli adeguamenti maturandi) - ha ritenuto "deducibili" e, quindi, "coperti" dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del 1990 non opposto i predetti adeguamenti non ancora determinati;
con ciò, omettendo di tener conto del rilievo, decisivo, secondo cui, al momento della proposizione della domanda d'ingiunzione, gli ulteriori adeguamenti delle rette, relativi al periodo gennaio 1989-febbraio 1990, non potevano essere fatti valere nel procedimento monitorio (e, quindi, non erano in esso "deducibili") in quanto, comunque, non ancora determinati dell'U.T.E. (il relativo provvedimento è intervenuto soltanto nella data, successiva, dell'8 luglio 1991);
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, la quale, oltre ad eliminare il rilevato errore sulla base dei principi in questa sede ribaditi, provvedere anche a regolare le spese dalla presenta fase dal giudizio;
- che il secondo motivo resta, ovviamente, assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004