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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR GE ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1385 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Ruggero Fauro n. 18, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Andrea Rizzuti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 7 marzo 2024, si è Parte_1 rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, avendo il CTU nel procedimento di ATPO accertato la sussistenza della sola condizione di handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/1992, dal mese di novembre 2022 e con rivedibilità a due anni.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Dopo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. A seguito delle osservazioni di parte ricorrente e dell'allegazione di nuova documentazione medica autorizzata, il consulente ha osservato che: “Nel corso della visita medica
è stato rilevato deficit della deambulazione, con necessità di parziale sostegno umano.
Tale condizione concorre con la Sindrome di Neri Barrè, riportata nella documentazione sanitaria sopraggiunta, nel determinismo di una condizione di instabilità statico dinamica che controindica la deambulazione in autonomia in ambiente non protetto (extradomestico), necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore, a decorrere dal mese di Giugno 2025.
La sindrome in parola è una rara patologia caratterizzata da una varietà di sintomi che colpiscono la testa e il collo (cefalea, vertigini, disturbi vasomotori, ecc.) che, a seconda della causa possono trarre giovamento da trattamenti fisioterapici, farmacologici, infiltrazioni, interventi chirurgici;
pertanto si ritiene indicata la revisione a breve termine: Gennaio 2026” (relazione peritale gli atti)
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “si dichiara che la Sig.ra : Parte_1
POSSIEDE i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980, a decorrere dal mese di Giugno 2025.
Si ritiene indicata la revisione nel mese di Gennaio 2026”.
All'udienza odierna, il consulente ha inoltre chiarito che “le condizioni della signora Pt_1 siano tali da giustificare la concessione dell'handicap grave, in quanto necessita di accertamenti e trattamenti sia fisioterapici che farmacologici continuativi.
Pertanto sussiste il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal mese di novembre 2022”.
4. Alla luce della consulenza depositata, con conclusioni tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, il giudizio del CTU non può che essere condiviso,
4.1. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere affermato che sussiste in capo a il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere Parte_1 dal mese di novembre 2022 e di quello di cui all'art 1 legge 18/80 dal mese di giugno 2025 e con rivedibilità a gennaio 2026.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
5.1. Per entrambe le fasi di giudizio, le spese sono compensate tra le parti nella misura di ¾, in considerazione dell'accertata sussistenza dei requisiti da una data succesiva della domanda CP_ amministrativa del 14 marzo 2019, mentre per la restante parte l' ddeve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, e con distrazione. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma Parte_1
3 legge 104/1992 a decorrere dal mese di novembre 2022; dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art 1 legge Parte_1
18/1980 dal mese di giugno 2025, con rivedibilità a gennaio 2026; compensa i compensi di lite della fase sommaria e della presente fase, tra le parti, nella CP_ misura di ¾, e condanna l in persona del legale rappresentante, al pagamento n favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 850,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 21 ottobre 2025
Il Giudice
TR GE ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR GE ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1385 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Ruggero Fauro n. 18, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Andrea Rizzuti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 7 marzo 2024, si è Parte_1 rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, avendo il CTU nel procedimento di ATPO accertato la sussistenza della sola condizione di handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/1992, dal mese di novembre 2022 e con rivedibilità a due anni.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Dopo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. A seguito delle osservazioni di parte ricorrente e dell'allegazione di nuova documentazione medica autorizzata, il consulente ha osservato che: “Nel corso della visita medica
è stato rilevato deficit della deambulazione, con necessità di parziale sostegno umano.
Tale condizione concorre con la Sindrome di Neri Barrè, riportata nella documentazione sanitaria sopraggiunta, nel determinismo di una condizione di instabilità statico dinamica che controindica la deambulazione in autonomia in ambiente non protetto (extradomestico), necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore, a decorrere dal mese di Giugno 2025.
La sindrome in parola è una rara patologia caratterizzata da una varietà di sintomi che colpiscono la testa e il collo (cefalea, vertigini, disturbi vasomotori, ecc.) che, a seconda della causa possono trarre giovamento da trattamenti fisioterapici, farmacologici, infiltrazioni, interventi chirurgici;
pertanto si ritiene indicata la revisione a breve termine: Gennaio 2026” (relazione peritale gli atti)
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “si dichiara che la Sig.ra : Parte_1
POSSIEDE i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980, a decorrere dal mese di Giugno 2025.
Si ritiene indicata la revisione nel mese di Gennaio 2026”.
All'udienza odierna, il consulente ha inoltre chiarito che “le condizioni della signora Pt_1 siano tali da giustificare la concessione dell'handicap grave, in quanto necessita di accertamenti e trattamenti sia fisioterapici che farmacologici continuativi.
Pertanto sussiste il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal mese di novembre 2022”.
4. Alla luce della consulenza depositata, con conclusioni tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, il giudizio del CTU non può che essere condiviso,
4.1. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere affermato che sussiste in capo a il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere Parte_1 dal mese di novembre 2022 e di quello di cui all'art 1 legge 18/80 dal mese di giugno 2025 e con rivedibilità a gennaio 2026.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
5.1. Per entrambe le fasi di giudizio, le spese sono compensate tra le parti nella misura di ¾, in considerazione dell'accertata sussistenza dei requisiti da una data succesiva della domanda CP_ amministrativa del 14 marzo 2019, mentre per la restante parte l' ddeve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, e con distrazione. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma Parte_1
3 legge 104/1992 a decorrere dal mese di novembre 2022; dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art 1 legge Parte_1
18/1980 dal mese di giugno 2025, con rivedibilità a gennaio 2026; compensa i compensi di lite della fase sommaria e della presente fase, tra le parti, nella CP_ misura di ¾, e condanna l in persona del legale rappresentante, al pagamento n favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 850,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 21 ottobre 2025
Il Giudice
TR GE ZI