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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 25/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1858/2021
Successivamente, all'udienza del 25 giugno 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa
Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte opponente gli avv.ti Francesco Abate e Marsilio Daniela;
per parte opposta l'avv. Pietro Quarta in sostituzione dell'avv. Marco Pesenti. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA promossa da: nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1858/2021 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2021 del 30.07.2021”, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Francesco Abate e Daniela Marsilio
ATTORE-OPPONENTE
Contro
(P. IVA , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
( ), con il patrocinio dell'avv. Marco Controparte_2 P.IVA_2
Pesenti
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 394/2021 emesso dal Tribunale di Matera in data 30.07.2021, su istanza di e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
con il quale è stato ingiunto alla debitrice il pagamento della Controparte_2 somma di € 22.969,79 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunta con Santander Consumer Bank s.p.a., oltre interessi e spese della procedura, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo per l'infondatezza dell'avversa pretesa.
La convenuta previa richiesta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione, ha resistito all'avversa opposizione, eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni.
Quindi, è stata disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc, incombente cui si è proceduto nell'udienza odierna.
L'opposizione è fondata, non avendo parte opposta correttamente adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cass. civ. sez. lav., n. 16340/2009). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24.05.2004,
n. 9927).
pagina 2 di 4 In tal senso, ed in conformità alle regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art. 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. civ. SS. UU, n. 577/2008 e
Cass. civ. SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta dalla Banca opposta a fornire la prova del credito azionato, lamentando in particolare l'erroneità del credito, evidenziando di aver ricevuto dalla Santander la somma di € 11.467,00 e di aver restituito la somma di € 17.754,69, per cui pretendere ancora la somma di € 22.969,79 significherebbe dover corrispondere alle attuali società opposte un importo quasi quattro volte superiore a quello effettivamente erogato dalla
Santander. Tanto comporterebbe l'applicazione non solo di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, ma anche il notevole superamento del tasso soglia usura di cui alla pure invocata L. 108/1996 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione deve ritenersi fondata, con assorbimento di ogni altro motivo.
La Banca opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che Parte_1
ha stipulato con l'allora Santander un contratto di prestito personale con cui è
[...] stato finanziato l'importo complessivo di euro 30.628,80 così composto: euro 11.467,00 sono stati – come riconosciuto e documentato da controparte – erogati a favore del consumatore;
euro 16.533,00 sono stati pure finanziati dall'allora Santander Consumer
Bank S.p.A., ma utilizzati “per estinguere i rapporti di finanziamento in corso con le seguenti società COMPASS SPA”; il sig. avrebbe dunque richiesto all'istituto Pt_1 finanziatore di utilizzare l'importo finanziato per estinguere una propria precedente esposizione debitoria con Compass S.p.A.
La Banca, tuttavia, non ha adeguatamente provato che la Santander Consumer Banck
s.p.a. avesse finanziato al , oltre all'importo di € 11.467,00, non contestato Pt_1 dall'opponente, l'ulteriore importo di € 16.533,00 per estinguere i rapporti di finanziamento in corso.
La richiesta di “estinguere i rapporti di finanziamento in corso con le seguenti società
Compass S.p.A. – importo di estinzione euro 16.533,00” (cfr. doc. 8 di parte opposta) e pagina 3 di 4 il conteggio estintivo fornito da Compass, pari ad euro 16.533,00 (cfr. doc. 9, pag. 9 e doc. 17), non possono ritenersi sufficienti a fornire la prova del credito, non trovando alcuna corrispondenza nel contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio
(doc.3).
La documentazione posta a fondamento della pretesa della società opposta è quindi inidonea a costituire prova del credito azionato in tale sede contenziosa, di guisa che l'opposizione deve ritenersi fondata e quindi accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 394/2021.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione al valore e all'oggetto della causa ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, al minimo, essendosi la fase istruttoria e/o di trattazione limitata alla predisposizione di memorie senza svolgimento di attività istruttoria, e la fase decisionale con scritti conclusivi, contenenti argomentazioni già esposte nei rispettivi atti introduttivi e memorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali
15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera il 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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