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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Ingrosso, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Oggetto: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
– premesso di aver contratto matrimonio in OT (RM) il 10.09.2018, che Parte_2 dall'unione coniugale è nata la IG (4.02.2020) e che ciascun coniuge gode di propria Per_1
adeguata indipendenza economica – hanno agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con il mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2. La IG minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, stabilmente collocata presso la madre.
3. I coniugi individuano quale residenza abituale per la propria IG, l'abitazione sita in
Rocca di Papa, via della Portella n. 5/A, presso cui verrà prevalentemente collocata.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la IG.
5. Il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé la bambina, quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della minore, previo accordo con la madre e, comunque:
- almeno un pomeriggio a settimana la terrà con se fino alla mattina del giorno successivo, impegnandosi a portarla a scuola;
- a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
Nei periodi di chiusura delle scuole, la bambina starà con il padre:
- per almeno due settimane continuative durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 10 Giugno di ogni anno;
- per le vacanze scolastiche natalizie, una settimana continuativa, alternando negli anni i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali, una settimana, alternando negli anni la permanenza con i genitori nel giorno di Pasqua o di Pasquetta.
- Le parti concordano che in relazione ai turni ed agli impegni di lavoro che verranno loro assegnati, le indicate modalità potranno essere modificate con congruo preavviso, che tenga conto delle necessità organizzative di entrambi i genitori.
6. I genitori dovranno opportunamente consultarsi al fine di assumere di comune accordo le decisioni riguardanti la salute, l'educazione, gli studi e la vita sociale della minore.
7. La casa coniugale di Rocca di Papa, sita in via della Portella 5/A, è assegnata alla moglie, con quanto in esso contenuto.
8. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre il 06.02.2025, portando con se i propri effetti personali;
9. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autonomi ed indipendenti;
10. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al Parte_3 Parte_1
Per_ mantenimento della IG , l'importo mensile di € 330,00 da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese mediante versamento presso il C/C bancario avente Iban : IT12F 0306 9393 7010 000000 3563, intestato alla SI.ra e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Pt_1
ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo all'omologa del presente ricorso.
11. Per la regolamentazione delle spese straordinarie occorrenti per la bambina, i ricorrenti fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte di Appello di Roma, che dichiarano di conoscere ed approvare. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, dovrà essere effettuato alla parte che le ha sostenute entro 48 ore dalla presentazione della relativa documentazione.
12. I coniugi si prestano mutuo consenso al rilascio-rinnovo di passaporto e/o di equivalente Per_ documento, valevole per l'espatrio, consentendo l'inserimento della IG negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, il
Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 2431/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.07.1989 (C.F. ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , i quali hanno contratto matrimonio in OT (RM) il C.F._2
10.09.2018; b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
OT (anno 2018, n. 128, parte 2, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Ingrosso, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Oggetto: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
– premesso di aver contratto matrimonio in OT (RM) il 10.09.2018, che Parte_2 dall'unione coniugale è nata la IG (4.02.2020) e che ciascun coniuge gode di propria Per_1
adeguata indipendenza economica – hanno agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con il mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2. La IG minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, stabilmente collocata presso la madre.
3. I coniugi individuano quale residenza abituale per la propria IG, l'abitazione sita in
Rocca di Papa, via della Portella n. 5/A, presso cui verrà prevalentemente collocata.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la IG.
5. Il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé la bambina, quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della minore, previo accordo con la madre e, comunque:
- almeno un pomeriggio a settimana la terrà con se fino alla mattina del giorno successivo, impegnandosi a portarla a scuola;
- a fine settimana alternati dalle ore 09.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
Nei periodi di chiusura delle scuole, la bambina starà con il padre:
- per almeno due settimane continuative durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 10 Giugno di ogni anno;
- per le vacanze scolastiche natalizie, una settimana continuativa, alternando negli anni i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali, una settimana, alternando negli anni la permanenza con i genitori nel giorno di Pasqua o di Pasquetta.
- Le parti concordano che in relazione ai turni ed agli impegni di lavoro che verranno loro assegnati, le indicate modalità potranno essere modificate con congruo preavviso, che tenga conto delle necessità organizzative di entrambi i genitori.
6. I genitori dovranno opportunamente consultarsi al fine di assumere di comune accordo le decisioni riguardanti la salute, l'educazione, gli studi e la vita sociale della minore.
7. La casa coniugale di Rocca di Papa, sita in via della Portella 5/A, è assegnata alla moglie, con quanto in esso contenuto.
8. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre il 06.02.2025, portando con se i propri effetti personali;
9. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autonomi ed indipendenti;
10. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al Parte_3 Parte_1
Per_ mantenimento della IG , l'importo mensile di € 330,00 da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese mediante versamento presso il C/C bancario avente Iban : IT12F 0306 9393 7010 000000 3563, intestato alla SI.ra e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Pt_1
ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo all'omologa del presente ricorso.
11. Per la regolamentazione delle spese straordinarie occorrenti per la bambina, i ricorrenti fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte di Appello di Roma, che dichiarano di conoscere ed approvare. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, dovrà essere effettuato alla parte che le ha sostenute entro 48 ore dalla presentazione della relativa documentazione.
12. I coniugi si prestano mutuo consenso al rilascio-rinnovo di passaporto e/o di equivalente Per_ documento, valevole per l'espatrio, consentendo l'inserimento della IG negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, il
Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 2431/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.07.1989 (C.F. ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , i quali hanno contratto matrimonio in OT (RM) il C.F._2
10.09.2018; b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
OT (anno 2018, n. 128, parte 2, serie A);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi