Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1915
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che il credito tributario principale non fosse prescritto, avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della definizione agevolata

    La sentenza non affronta specificamente questo punto, ma implicitamente lo rigetta in quanto il ricorso viene accolto solo parzialmente per gli interessi di mora.

  • Accolto
    Eliminazione degli interessi di mora

    Il giudice ha accolto la richiesta limitatamente agli interessi di mora, in applicazione dell'art. 1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'annullamento automatico di tali somme per debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015, a condizione che l'importo residuo del singolo carico alla data del 1° gennaio 2023 sia pari o inferiore a 1.000 euro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1915
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1915
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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