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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/03/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 179 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 05/03/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PERSIA MORENO e per l'avv. PIERULIGI D'AMORE in CP_1
sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE . L'avv. PERSIA si riporta al ricorso e stante la CTU positiva chiede sia riconosciuta alla ricorrente la rendita ai superstiti con vittoria di spese di lite. L'avv. D'AMORE si riporta , impugna e contesta la CTU e chiede il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. PERSIA MORENO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO : rendita ai superstiti ed assegno funerario
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.3.2023 adiva l'intestato Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro e, - assumendo che aveva inoltrato all domanda di CP_1
liquidazione di rendita ai superstiti in relazione al decesso in data 18.9.2020 del coniuge , già titolare di rendita per silicosi polmonare e lamentando Persona_1 CP_1
- 2 - che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e il pagamento dell'assegno funerario, nonché, la condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo dei ratei CP_2
maturati e maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese .
L' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha concluso che “alla vedova Persona_2
del de cuius, sig.ra competono tutti i benefici di legge previsti nella Parte_1
fattispecie, con particolare riguardo alla reversibilità della rendita goduta in CP_1
vita dal coniuge e all'assegno funerario, in quanto la morte del signor Persona_1
appare quantomeno in rapporto concausale alla tecnopatia preesistente di cui il soggetto era portatore in vita”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Ne consegue che, alla ricorrente , erede di deve, pertanto, essere Parte_3 Persona_1
riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita di reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa per la costituzione della rendita ai superstiti nonché l'assegno funerario.
L' dovrà, di conseguenza, corrispondere i ratei maturati e maturandi con gli CP_1
interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- 3 - definitivamente pronunciando sulla domanda e, in accoglimento della stessa: dichiara che: la malattia professionale dalla quale era affetto in vita , ha Persona_1
concausato il decesso del predetto;
condanna di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente la rendita di cui CP_1
all'art. 85 T.U. 1124/65 e prestazioni collegate (assegno funerario) con decorrenza dal
19.9.2020, giorno successivo al decesso del signor e a pagare a Persona_1
quest'ultima i ratei maturati, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
condanna, inoltre, l al pagamento in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario le spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 5 marzo 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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