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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 26/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
1557/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.07.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 1557/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente dunque diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.06.2021, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 09.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 04.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 03.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. CP_ Contrariamente a quanto dedotto dall' il ricorso e ammissibile attesa la specificità dei motivi di contestazione.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile;
al riguardo però non ha fornito
Pag. 2 di 4 valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
In particolare, la parte ha eccepito che la cardiopatia andrebbe correttamente inquadrata nel codice
6447 (III classe NYHA) in luogo del codice 6446, mentre la bronchite asmatica cronica andrebbe correttamente inquadrata nel codice 6456 con una invalidità fissa del 65%, in quanto trattasi di malattia polmonare cronica prevalente enfisema.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa alla cardiopatia, la censura di parte ricorrente è del tutto generica ed apodittica. Il ctu ha evidenziato che agli atti non è stata versata alcuna documentazione clinico-strumentale cardiologica attestante una insufficienza cardiaca, ma dall'esame obiettivo ha rilevato che il Sig. è affetto da una lieve limitazione della attività fisica ordinaria Parte_1 ma che può comunque svolgere una attività fisica di lieve entità, in quanto la malattia cardiaca di cui è portatore può essere ascritta alla II classe NYHA.
In relazione alla bronchite asmatica cronica, il CTU ha evidenziato che la malattia ai polmoni di cui soffre il ricorrente si manifesta in modo alterno, ovvero ci sono periodi, anche prolungati, in cui i sintomi scompaiono completamente. Il ctu ha, altresì, specificato che: “non sono emersi segni di compromissione della funzionalità respiratoria e le recenti prove di funzionalità respiratoria prodotte in sede peritale sono risultate nei limiti della norma” (Cfr. Perizia in atti). Per tale ragione, non si può riconoscere la gravità della patologia, così, come dedotta dalla parte ricorrente.
Al termine della visita peritale, il CTU ha riscontrato un paziente in buone condizioni di salute generale, di nutrizione e sanguificazione, disponibile al colloquio e orientato nel tempo e nello spazio.
Paziente che presenta altresì passaggi posturali e deambulazione autonoma.
Preme precisare, che il CTU, ai fini di un equo e corretto inquadramento medico-legale della fattispecie, ha ritenuto necessario richiedere al Sig. ulteriori esami: visita pneumologica eseguita in Parte_1 data 17/01/2023 presso l;
esame spirometrico eseguito in data 03/11/2022 presso l;
CP_2 CP_3 referto esame PET/TC total body eseguita in data 19/01/2023 presso la casa di cura di Pompei. Persona_2
Nonostante le ulteriori indagini effettuate, il CTU ha ritenuto che il Sig. non Parte_1 presenta i requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile.
Quanto alla nuova documentazione depositata unitamente alle note di trattazione scritta del
06.05.2025, si evidenzia che i certificati medici non rilevano alcun aggravamento delle patologie sofferte.
In particolare, dalla lettera di dimissione del 24.12.2024 si evince che: “il paziente viene dimesso in buon compenso emodinamico” con terapia da effettuare a domicilio.
Inoltre, vi è da dire che neppure dal certificato del 27.12.2024 a firma del Dott. Persona_3
Pag. 3 di 4 si evince alcun aggravamento delle patologie sofferte dal ricorrente, si tratta di una visita in cui Pt_2 le condizioni dell'ecocardiogramma risultano essere nella norma. Infine, anche l'ultima lettera di dimissioni del 25.02.2025 mostra un decorso clinico favorevole.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a l'indennità di Parte_1 accompagnamento e la pensione d'inabilità civile.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1
il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la pensione d'inabilità civile;
[...]
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 06.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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