TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via La Farina n. 13/c, presso gli avv.ti Alfredo Geraci e
Giancarlo Geraci, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
attore contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. , tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Palermo, via Riccardo Wagner n. 4, presso l'Avv. Antonino Fontana, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuti
(C.F. ); Controparte_4 C.F._5
(C.F. ); CP_5 C.F._6
convenuti contumaci
OGGETTO: passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso e
1 ampliamento servitù di passaggio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva in Parte_1
giudizio , e (entrambe Controparte_1 CP_2 Controparte_3
n.q. di eredi di ), e Controparte_6 Controparte_4 CP_5
.
[...]
Premettendo di essere proprietario di un fondo ubicato in agro del
Comune di Castelbuono e dell'immobile per civile abitazione sullo stesso edificato, distinti in catasto, rispettivamente, alle p.lle 628, 629, 21 (il terreno) e p.lla 22 sub.1 e sub.2 (il fabbricato) del foglio di mappa 45,
esponeva che l'accesso al proprio fondo è consentito tramite una servitù
di passaggio pedonale che, dipartendosi dalla pubblica via, attraversa il fondo di proprietà , distinto in catasto al foglio 45 p.lle 25, 27, 442, CP_1
443, 444, 53, 62.
In particolare, l'attore lamentava che, al fine di un migliore godimento del proprio immobile, aveva chiesto agli odierni convenuti l'ampliamento del suddetto passaggio pedonale per il transito di veicoli e che, a tale richiesta, gli stessi convenuti avevano opposto un espresso rifiuto.
Chiedeva, pertanto, la costituzione di una nuova servitù di passaggio carrabile o, in alternativa, l'allargamento in accesso carrabile della servitù
pedonale di cui l'attore assume essere titolare.
2 Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
si opponevano all'accoglimento delle avverse pretese, eccependo,
preliminarmente, la disintegrità del contraddittorio atteso che, il proprio fondo non era l'unico interposto tra quello dell'attore e la strada pubblica e che, pertanto, la domanda per la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso avrebbe dovuto essere promossa nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi.
Deducevano, poi, che la trasformazione del passaggio pedonale,
attualmente esistente, in una strada carrabile non era attuabile per la morfologia del terreno caratterizzata da una forte pendenza;
precisando,
altresì, che gli interventi prospettati dall'attore prevedevano – in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico – rilevanti opere di movimentazione di terra e l'abbattimento degli alberi secolari presenti lungo il percorso,
nonché la sottrazione di una significativa striscia di terreno, con notevole deprezzamento dei fondi serventi.
I convenuti concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prova documentale ed espletamento di CTU.
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_4
e di , i quali, ritualmente evocati in giudizio, non si
[...] CP_5
costituivano.
3 Tanto premesso, va, anzitutto disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa al difetto di integrità del contraddittorio.
Invero, sulla scorta della documentazione in atti, la questione deve ritenersi superata atteso che l'attore – nel corso del giudizio – ha acquistato i terreni, originariamente di proprietà di terzi estranei all'odierno giudizio, sui quali dovrebbe costituirsi la servitù oggetto di causa (v. atto del 28.6.2017 depositato da parte attrice il 2.2.2018).
Giungendo all'esame del merito della lite, in punto di diritto, si rileva che la domanda principale spiegata dall'attore è volta alla costituzione ex novo di una servitù carrabile, gravante sulla proprietà dei convenuti.
La fattispecie è contemplata dall'art. 1052 c.c. che disciplina l'ipotesi della costituzione di una nuova servitù qualora il passaggio già goduto sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.
La norma in esame prevede dunque la costituzione coattiva della servitù
di passaggio in favore di un fondo non intercluso e ne consente l'imposizione solo laddove, oltre a ricorrere specifiche esigenze del fondo,
esista un interesse generale legato all'agricoltura o all'industria. Da
intendersi nel senso che le esigenze dell'agricoltura vanno identificate con il più efficiente e razionale sfruttamento del fondo.
L'orientamento interpretativo maggioritario di legittimità, precisa che, tale ultimo requisito, pur trascendendo gli interessi individuali, va individuato in concreto e sussiste tutte le volte in cui, avuto riguardo allo stato attuale del fondo e all'effettiva possibilità di un suo più ampio sfruttamento o di una sua migliore utilizzazione, la servitù consenta un significativo miglioramento quantitativo e/o qualitativo della produzione,
4 sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto o non utilizzato a fini produttivi (cfr. Cass. civ. n.
5765/2013, n. 4420/2013, n. 2208/2013).
Pertanto, grava sul proprietario di un fondo destinato a divenire dominante l'onere di dimostrare che attraverso la costituzione della servitù coattiva sia possibile dare corso a un più intenso sfruttamento del proprio fondo, rispondente non solo all'interesse del singolo ma anche all'interesse generale della produzione agricola.
Qualificata l'azione nei termini che precedono va osservato che parte attrice non ha assolto il descritto onere probatorio, in quanto gli esiti dell'istruttoria non consentono di individuare rilevanti esigenze agricole e neppure di ritenere che l'imposizione di un passaggio carrabile sulla proprietà degli odierni convenuti realizzi un vantaggio generale per la produttività.
In particolare, la sola deduzione formulata dall'attore che l'utilizzo di mezzi meccanici migliori il godimento del proprio fondo, non risulta idonea ad integrare i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Né può ricavarsi l'esistenza di alcuna attività produttiva o estrattiva dai rilievi svolti dal consulente tecnico nominato dal giudice, il quale, ha potuto accertare che l'unica attività agricola effettuata sul fondo di proprietà riguarda la presenza di piante di ulivo, mandorlo e Pt_1
qualche pianta da frutto.
Sotto altro profilo, va osservato come l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte attrice, che pone in rilievo l'aspetto dell'accessibilità
5 del fondo da parte di qualsiasi persona con disabilità e prescinde dalle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, non appare dirimente nell'odierno giudizio, alla stregua delle circostanze di fatto che lo connotano.
La S.C., invero, pur riconoscendo una prospettiva costituzionalmente orientata che proietta l'istituto della servitù di passaggio in “una dimensione dei valori della persona che deve permeare di sé anche i rapporti patrimoniali”, imponendo l'eliminazione delle disuguaglianze di fatto che ostacolano lo sviluppo della persona umana, attraverso il superamento delle barriere architettoniche, sottolinea – tuttavia – che tale tutela deve essere bilanciata con la necessità di impedire che l'inclusione dell'esigenza di accessibilità degli edifici nelle ipotesi di ampliamento coattivo delle servitù di passaggio si traduca in strumentali richieste di ampliamento in ambiti territoriali che non si prestano alla creazione di aperture carrabili, “se non all'inaccettabile condizione di ferire l'assetto territoriale esistente”.
A tal fine, i giudici di legittimità hanno precisato che il delineato mutamento di prospettiva deve comunque inquadrarsi “nell'equilibrato sistema dell'istituto che comporta l'accoglibilità della domanda di ampliamento non solo ove essa sia praticabile in concreto (previo consenso quindi dell'autorità di vigilanza del territorio), ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio del dominante” (cfr, Cass. civ. n.
14103/2012).
6 Ebbene, nel caso di specie, a venire in rilievo, prima ancora di un'astratta valutazione in ordine alla rimozione di barriere architettoniche mediante la costituzione del passaggio carrabile richiesto dagli attori, è una questione di fattibilità edilizia di una strada transitabile da mezzi a trazione meccanica in un particolare contesto geomorfologico,
caratterizzato da un terreno franoso situato in un'area boschiva.
Come evidenziato dallo stesso ausiliario del giudice “secondo il P.R.G.
vigente del Comune di Castelbuono, la porzione della particella n.25
interessata dall'ampliamento della servitù ricade all'interno della zona
omogenea contrassegnata con il simbolo «E3» - “Verde agricolo di tutela
paesaggistico ed ambientale”.”
“L'art 18 delle norme tecniche di attuazione, definisce le Zone E3 come: “Le
zone agricole di tutela paesaggistica ed ambientale, comprese le zone D del
Parco delle Madonie, e quelle interessate da evidenti condizioni di dissesto
geologico ed idrogeologico che vanno poste a particolare tutela ai fini della
difesa ambientale ed idrogeologica. In queste zone è consentita l'attività
agricola, la piantumazione di alberi e di essenze arboree autoctone e ogni
altro tipo di intervento a difesa del suolo, coerente con le caratteristiche
ambientali dei siti. Non sono ammessi interventi di sbancamento, di taglio
di alberi e di modificazione dei pendii e delle scarpate, fatti salvi gli
interventi connessi alle attività agricole e forestali e/o interventi a tutela
della pubblica incolumità”.
Inoltre, la porzione di interesse della p.lla 25 è gravata dai seguenti
vincoli:
7 • ricade all'interno della zona ZPS (Zone di Protezione Speciale)
“ITA020050 – Parco delle Madonie” prevista dal Parco delle
Madonie ai sensi del D.A. n° 1489/89;
• è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/23;
• ricade all'interno delle Aree Boscate di cui alla L.R. 16/96;
• vincolo sismico e paesaggistico”. (v. pag. 13 relazione c.t.u. in atti)
Ed ancora “a seguito dell'aggiornamento del PAI approvato con D.S.G.
n.177 del 29.06.2021, si è avuto modo di verificare che la zona in esame
viene censita come area a Pericolosità P4, interessata da un fenomeno
franoso in attività del tipo “Crollo e/o ribaltamento”. (v. pag. 16 rel. c.t.u.)
Sulla scorta di tali considerazioni, la specificità dei luoghi interessati dalla realizzazione del passo carrabile, nonché la significativa interferenza sul fondo servente dovuta alle relative opere di contenimento,
costituiscono circostanze decisive e preponderanti rispetto alle esigenze abitative allegate dall'attore.
Ad analoghe conclusioni si perviene, poi, con riguardo alla richiesta di allargamento dell'esistente passaggio pedonale.
Ed invero, se da un lato l'attore chiede di costituire una nuova servitù
carrabile su un tracciato più agevole, d'altra parte, lo stesso assume di essere già titolare (sul “viottolo” in parte coincidente col nuovo percorso dallo stesso prospettato) di una servitù di passaggio pedonale.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato indirizzo della
Suprema Corte a mente del quale l'ampliamento di un passaggio coattivo pedonale, con trasformazione per il transito di veicoli a trazione meccanica della servitù, ai sensi dell'art. 1151 co.3 c.c., richiede “a) che il
8 proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta,
utilizzabile per i veicoli;
b) che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare;
c) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di un nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente;
d) che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cons. Cass. 7.5.1997, n. 3973;
e, in precedenza, Cass. 16.11.1984, n. 5829).”. (cfr. Cass. n.
19388/2015; Cass. n.11091/2000; Cass. n. 397/1997)
Pertanto, la costituzione di una servitù di passaggio in via coattiva , così
come il suo ampliamento, postula la sussistenza di specifiche esigenze dello stesso che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità,
vanno individuate “non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione e quindi anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario – risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate – di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione” (cfr. Cass. n. 382/2010; Cass. n.
19388/2015).
In altri termini, la necessità di ampliare un passaggio coattivo deve rispondere ad effettive esigenze del fondo dominante, da intendersi come bisogni essenziali e oggettivi, mentre non può trovare giustificazione in
9 mere situazioni di vantaggio o comodità per il fondo dominante, né, tanto meno, in una comodità per il proprietario dello stesso.
Ebbene, secondo i principi generali di riparto dell'onere probatorio, spetta al proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze,
ossia del fatto costitutivo della propria pretesa.
Nella specie, parte attrice, oltre a non fornire la prova della necessità di ampliare il percorso della servitù di passaggio per permettere il transito di autoveicoli ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante, neppure ha allegato l'uso attuale o quello che intende conferire al detto fondo, così da poter verificare, in concreto, l'utilità e il bisogno del transito con mezzi meccanici, adducendo, quale unica argomentazione, che l'utilizzo di mezzi meccanici è da ritenere circostanza imprescindibile per il pieno godimento dei propri immobili.
Ad abundantiam, va infine rilevato che, sebbene la titolarità del diritto di servitù di passaggio, intesa come pedonale, non sia oggetto di contestazione, non risulta in alcun modo documentata l'esistenza della servitù di passo pedonale in favore del fondo attoreo, esercitata sul terreno di proprietà dei convenuti.
Sul punto, la Corte di legittimità ha statuito che “la domanda diretta a ottenere l'ampliamento del passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c., presuppone la preesistenza del diritto di servitù sul fondo stesso con la conseguenza che l'accertamento di tale diritto costituisce questione pregiudiziale da risolversi "incidenter tantum", indipendentemente da una istanza di parte, al fine della
10 decisione della domanda di ampliamento del passaggio” (cfr. Cass. civ. n.
11091/2000).
E d'altra parte, la valutazione sulla modalità di esercizio della servitù
oggetto di causa – nonché la valutazione in ordine alle esigenze di allargamento della stessa – passa necessariamente attraverso l'interpretazione del titolo, non essendo sufficiente a tale scopo la mera esistenza di opere visibili e permanenti. L'esistenza di siffatti elementi non costituisce infatti un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Sulla scorta di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio vanno desunti dal titolo costitutivo interpretato, ove occorra, anche in rapporto alla situazione dei luoghi senza che questa possa assumere rilievo autonomo e preponderante (cfr. Cass. n.12008/2004; Cass. n. 8527/1996).
Nel caso di specie, chiarisce l'ausiliario del giudice che l'attuale accesso alla proprietà attrice è esercitato tramite un passaggio pedonale lungo complessivamente circa 135 ml, il quale “dopo un breve tratto insistente su area demaniale si sviluppa con larghezze, direzioni e pendenze differenti, per buona parte all'interno della particella n.25 (proprietà
Piazza/Messina) cui segue un tratto ricadente all'interno delle particelle nn.24 e 504 (ex proprietà fino a giungere al confine Controparte_7
con la particella n.21 (proprietà )” (cfr. pag. 4 rel. c.t.u. in Parte_1
atti).
11 Pertanto, seppure dalla documentazione depositata in atti e dall'accertamento dello stato dei luoghi compiuto dal CTU, è provato che il fondo di parte attrice risulta intercluso ed il suo collegamento con la strada pubblica avviene percorrendo il suddetto passaggio, l'attore non ha dimostrato la preesistenza di una servitù di passaggio, vale a dire la sussistenza di un presupposto indispensabile per ottenere l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui.
Alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle domande di costituzione di una servitù carrabile e di ampliamento della servitù (con trasformazione della stessa da servitù
pedonale in veicolare), che vanno, dunque, rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità
ai parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro
5200,00 aumentate del 30% in considerazione dell'attività compiuta dal difensore in favore di più convenuti.
Le spese di CTU vanno poste nei rapporti interni a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_4 CP_5
;
[...]
- rigetta le domande formulate da;
Parte_1
12 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti, che liquida in complessivi euro 3317,60 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Termini Imerese, 28.1.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via La Farina n. 13/c, presso gli avv.ti Alfredo Geraci e
Giancarlo Geraci, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
attore contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. , tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Palermo, via Riccardo Wagner n. 4, presso l'Avv. Antonino Fontana, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuti
(C.F. ); Controparte_4 C.F._5
(C.F. ); CP_5 C.F._6
convenuti contumaci
OGGETTO: passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso e
1 ampliamento servitù di passaggio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva in Parte_1
giudizio , e (entrambe Controparte_1 CP_2 Controparte_3
n.q. di eredi di ), e Controparte_6 Controparte_4 CP_5
.
[...]
Premettendo di essere proprietario di un fondo ubicato in agro del
Comune di Castelbuono e dell'immobile per civile abitazione sullo stesso edificato, distinti in catasto, rispettivamente, alle p.lle 628, 629, 21 (il terreno) e p.lla 22 sub.1 e sub.2 (il fabbricato) del foglio di mappa 45,
esponeva che l'accesso al proprio fondo è consentito tramite una servitù
di passaggio pedonale che, dipartendosi dalla pubblica via, attraversa il fondo di proprietà , distinto in catasto al foglio 45 p.lle 25, 27, 442, CP_1
443, 444, 53, 62.
In particolare, l'attore lamentava che, al fine di un migliore godimento del proprio immobile, aveva chiesto agli odierni convenuti l'ampliamento del suddetto passaggio pedonale per il transito di veicoli e che, a tale richiesta, gli stessi convenuti avevano opposto un espresso rifiuto.
Chiedeva, pertanto, la costituzione di una nuova servitù di passaggio carrabile o, in alternativa, l'allargamento in accesso carrabile della servitù
pedonale di cui l'attore assume essere titolare.
2 Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
si opponevano all'accoglimento delle avverse pretese, eccependo,
preliminarmente, la disintegrità del contraddittorio atteso che, il proprio fondo non era l'unico interposto tra quello dell'attore e la strada pubblica e che, pertanto, la domanda per la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso avrebbe dovuto essere promossa nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi.
Deducevano, poi, che la trasformazione del passaggio pedonale,
attualmente esistente, in una strada carrabile non era attuabile per la morfologia del terreno caratterizzata da una forte pendenza;
precisando,
altresì, che gli interventi prospettati dall'attore prevedevano – in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico – rilevanti opere di movimentazione di terra e l'abbattimento degli alberi secolari presenti lungo il percorso,
nonché la sottrazione di una significativa striscia di terreno, con notevole deprezzamento dei fondi serventi.
I convenuti concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prova documentale ed espletamento di CTU.
All'udienza indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_4
e di , i quali, ritualmente evocati in giudizio, non si
[...] CP_5
costituivano.
3 Tanto premesso, va, anzitutto disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa al difetto di integrità del contraddittorio.
Invero, sulla scorta della documentazione in atti, la questione deve ritenersi superata atteso che l'attore – nel corso del giudizio – ha acquistato i terreni, originariamente di proprietà di terzi estranei all'odierno giudizio, sui quali dovrebbe costituirsi la servitù oggetto di causa (v. atto del 28.6.2017 depositato da parte attrice il 2.2.2018).
Giungendo all'esame del merito della lite, in punto di diritto, si rileva che la domanda principale spiegata dall'attore è volta alla costituzione ex novo di una servitù carrabile, gravante sulla proprietà dei convenuti.
La fattispecie è contemplata dall'art. 1052 c.c. che disciplina l'ipotesi della costituzione di una nuova servitù qualora il passaggio già goduto sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.
La norma in esame prevede dunque la costituzione coattiva della servitù
di passaggio in favore di un fondo non intercluso e ne consente l'imposizione solo laddove, oltre a ricorrere specifiche esigenze del fondo,
esista un interesse generale legato all'agricoltura o all'industria. Da
intendersi nel senso che le esigenze dell'agricoltura vanno identificate con il più efficiente e razionale sfruttamento del fondo.
L'orientamento interpretativo maggioritario di legittimità, precisa che, tale ultimo requisito, pur trascendendo gli interessi individuali, va individuato in concreto e sussiste tutte le volte in cui, avuto riguardo allo stato attuale del fondo e all'effettiva possibilità di un suo più ampio sfruttamento o di una sua migliore utilizzazione, la servitù consenta un significativo miglioramento quantitativo e/o qualitativo della produzione,
4 sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto o non utilizzato a fini produttivi (cfr. Cass. civ. n.
5765/2013, n. 4420/2013, n. 2208/2013).
Pertanto, grava sul proprietario di un fondo destinato a divenire dominante l'onere di dimostrare che attraverso la costituzione della servitù coattiva sia possibile dare corso a un più intenso sfruttamento del proprio fondo, rispondente non solo all'interesse del singolo ma anche all'interesse generale della produzione agricola.
Qualificata l'azione nei termini che precedono va osservato che parte attrice non ha assolto il descritto onere probatorio, in quanto gli esiti dell'istruttoria non consentono di individuare rilevanti esigenze agricole e neppure di ritenere che l'imposizione di un passaggio carrabile sulla proprietà degli odierni convenuti realizzi un vantaggio generale per la produttività.
In particolare, la sola deduzione formulata dall'attore che l'utilizzo di mezzi meccanici migliori il godimento del proprio fondo, non risulta idonea ad integrare i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Né può ricavarsi l'esistenza di alcuna attività produttiva o estrattiva dai rilievi svolti dal consulente tecnico nominato dal giudice, il quale, ha potuto accertare che l'unica attività agricola effettuata sul fondo di proprietà riguarda la presenza di piante di ulivo, mandorlo e Pt_1
qualche pianta da frutto.
Sotto altro profilo, va osservato come l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte attrice, che pone in rilievo l'aspetto dell'accessibilità
5 del fondo da parte di qualsiasi persona con disabilità e prescinde dalle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, non appare dirimente nell'odierno giudizio, alla stregua delle circostanze di fatto che lo connotano.
La S.C., invero, pur riconoscendo una prospettiva costituzionalmente orientata che proietta l'istituto della servitù di passaggio in “una dimensione dei valori della persona che deve permeare di sé anche i rapporti patrimoniali”, imponendo l'eliminazione delle disuguaglianze di fatto che ostacolano lo sviluppo della persona umana, attraverso il superamento delle barriere architettoniche, sottolinea – tuttavia – che tale tutela deve essere bilanciata con la necessità di impedire che l'inclusione dell'esigenza di accessibilità degli edifici nelle ipotesi di ampliamento coattivo delle servitù di passaggio si traduca in strumentali richieste di ampliamento in ambiti territoriali che non si prestano alla creazione di aperture carrabili, “se non all'inaccettabile condizione di ferire l'assetto territoriale esistente”.
A tal fine, i giudici di legittimità hanno precisato che il delineato mutamento di prospettiva deve comunque inquadrarsi “nell'equilibrato sistema dell'istituto che comporta l'accoglibilità della domanda di ampliamento non solo ove essa sia praticabile in concreto (previo consenso quindi dell'autorità di vigilanza del territorio), ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio del dominante” (cfr, Cass. civ. n.
14103/2012).
6 Ebbene, nel caso di specie, a venire in rilievo, prima ancora di un'astratta valutazione in ordine alla rimozione di barriere architettoniche mediante la costituzione del passaggio carrabile richiesto dagli attori, è una questione di fattibilità edilizia di una strada transitabile da mezzi a trazione meccanica in un particolare contesto geomorfologico,
caratterizzato da un terreno franoso situato in un'area boschiva.
Come evidenziato dallo stesso ausiliario del giudice “secondo il P.R.G.
vigente del Comune di Castelbuono, la porzione della particella n.25
interessata dall'ampliamento della servitù ricade all'interno della zona
omogenea contrassegnata con il simbolo «E3» - “Verde agricolo di tutela
paesaggistico ed ambientale”.”
“L'art 18 delle norme tecniche di attuazione, definisce le Zone E3 come: “Le
zone agricole di tutela paesaggistica ed ambientale, comprese le zone D del
Parco delle Madonie, e quelle interessate da evidenti condizioni di dissesto
geologico ed idrogeologico che vanno poste a particolare tutela ai fini della
difesa ambientale ed idrogeologica. In queste zone è consentita l'attività
agricola, la piantumazione di alberi e di essenze arboree autoctone e ogni
altro tipo di intervento a difesa del suolo, coerente con le caratteristiche
ambientali dei siti. Non sono ammessi interventi di sbancamento, di taglio
di alberi e di modificazione dei pendii e delle scarpate, fatti salvi gli
interventi connessi alle attività agricole e forestali e/o interventi a tutela
della pubblica incolumità”.
Inoltre, la porzione di interesse della p.lla 25 è gravata dai seguenti
vincoli:
7 • ricade all'interno della zona ZPS (Zone di Protezione Speciale)
“ITA020050 – Parco delle Madonie” prevista dal Parco delle
Madonie ai sensi del D.A. n° 1489/89;
• è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/23;
• ricade all'interno delle Aree Boscate di cui alla L.R. 16/96;
• vincolo sismico e paesaggistico”. (v. pag. 13 relazione c.t.u. in atti)
Ed ancora “a seguito dell'aggiornamento del PAI approvato con D.S.G.
n.177 del 29.06.2021, si è avuto modo di verificare che la zona in esame
viene censita come area a Pericolosità P4, interessata da un fenomeno
franoso in attività del tipo “Crollo e/o ribaltamento”. (v. pag. 16 rel. c.t.u.)
Sulla scorta di tali considerazioni, la specificità dei luoghi interessati dalla realizzazione del passo carrabile, nonché la significativa interferenza sul fondo servente dovuta alle relative opere di contenimento,
costituiscono circostanze decisive e preponderanti rispetto alle esigenze abitative allegate dall'attore.
Ad analoghe conclusioni si perviene, poi, con riguardo alla richiesta di allargamento dell'esistente passaggio pedonale.
Ed invero, se da un lato l'attore chiede di costituire una nuova servitù
carrabile su un tracciato più agevole, d'altra parte, lo stesso assume di essere già titolare (sul “viottolo” in parte coincidente col nuovo percorso dallo stesso prospettato) di una servitù di passaggio pedonale.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato indirizzo della
Suprema Corte a mente del quale l'ampliamento di un passaggio coattivo pedonale, con trasformazione per il transito di veicoli a trazione meccanica della servitù, ai sensi dell'art. 1151 co.3 c.c., richiede “a) che il
8 proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta,
utilizzabile per i veicoli;
b) che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare;
c) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di un nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente;
d) che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cons. Cass. 7.5.1997, n. 3973;
e, in precedenza, Cass. 16.11.1984, n. 5829).”. (cfr. Cass. n.
19388/2015; Cass. n.11091/2000; Cass. n. 397/1997)
Pertanto, la costituzione di una servitù di passaggio in via coattiva , così
come il suo ampliamento, postula la sussistenza di specifiche esigenze dello stesso che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità,
vanno individuate “non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione e quindi anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario – risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate – di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione” (cfr. Cass. n. 382/2010; Cass. n.
19388/2015).
In altri termini, la necessità di ampliare un passaggio coattivo deve rispondere ad effettive esigenze del fondo dominante, da intendersi come bisogni essenziali e oggettivi, mentre non può trovare giustificazione in
9 mere situazioni di vantaggio o comodità per il fondo dominante, né, tanto meno, in una comodità per il proprietario dello stesso.
Ebbene, secondo i principi generali di riparto dell'onere probatorio, spetta al proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze,
ossia del fatto costitutivo della propria pretesa.
Nella specie, parte attrice, oltre a non fornire la prova della necessità di ampliare il percorso della servitù di passaggio per permettere il transito di autoveicoli ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante, neppure ha allegato l'uso attuale o quello che intende conferire al detto fondo, così da poter verificare, in concreto, l'utilità e il bisogno del transito con mezzi meccanici, adducendo, quale unica argomentazione, che l'utilizzo di mezzi meccanici è da ritenere circostanza imprescindibile per il pieno godimento dei propri immobili.
Ad abundantiam, va infine rilevato che, sebbene la titolarità del diritto di servitù di passaggio, intesa come pedonale, non sia oggetto di contestazione, non risulta in alcun modo documentata l'esistenza della servitù di passo pedonale in favore del fondo attoreo, esercitata sul terreno di proprietà dei convenuti.
Sul punto, la Corte di legittimità ha statuito che “la domanda diretta a ottenere l'ampliamento del passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c., presuppone la preesistenza del diritto di servitù sul fondo stesso con la conseguenza che l'accertamento di tale diritto costituisce questione pregiudiziale da risolversi "incidenter tantum", indipendentemente da una istanza di parte, al fine della
10 decisione della domanda di ampliamento del passaggio” (cfr. Cass. civ. n.
11091/2000).
E d'altra parte, la valutazione sulla modalità di esercizio della servitù
oggetto di causa – nonché la valutazione in ordine alle esigenze di allargamento della stessa – passa necessariamente attraverso l'interpretazione del titolo, non essendo sufficiente a tale scopo la mera esistenza di opere visibili e permanenti. L'esistenza di siffatti elementi non costituisce infatti un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Sulla scorta di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio vanno desunti dal titolo costitutivo interpretato, ove occorra, anche in rapporto alla situazione dei luoghi senza che questa possa assumere rilievo autonomo e preponderante (cfr. Cass. n.12008/2004; Cass. n. 8527/1996).
Nel caso di specie, chiarisce l'ausiliario del giudice che l'attuale accesso alla proprietà attrice è esercitato tramite un passaggio pedonale lungo complessivamente circa 135 ml, il quale “dopo un breve tratto insistente su area demaniale si sviluppa con larghezze, direzioni e pendenze differenti, per buona parte all'interno della particella n.25 (proprietà
Piazza/Messina) cui segue un tratto ricadente all'interno delle particelle nn.24 e 504 (ex proprietà fino a giungere al confine Controparte_7
con la particella n.21 (proprietà )” (cfr. pag. 4 rel. c.t.u. in Parte_1
atti).
11 Pertanto, seppure dalla documentazione depositata in atti e dall'accertamento dello stato dei luoghi compiuto dal CTU, è provato che il fondo di parte attrice risulta intercluso ed il suo collegamento con la strada pubblica avviene percorrendo il suddetto passaggio, l'attore non ha dimostrato la preesistenza di una servitù di passaggio, vale a dire la sussistenza di un presupposto indispensabile per ottenere l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui.
Alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento delle domande di costituzione di una servitù carrabile e di ampliamento della servitù (con trasformazione della stessa da servitù
pedonale in veicolare), che vanno, dunque, rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità
ai parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro
5200,00 aumentate del 30% in considerazione dell'attività compiuta dal difensore in favore di più convenuti.
Le spese di CTU vanno poste nei rapporti interni a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_4 CP_5
;
[...]
- rigetta le domande formulate da;
Parte_1
12 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti, che liquida in complessivi euro 3317,60 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Termini Imerese, 28.1.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13