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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa Viviana
Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 365 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Ogliastrelli, n. 32, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina, via M. Giurba, bn. 6, presso lo studio dell'avv. Roberto Fiumara (C.F.:
fax: 090/6409573, pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso (C.F.:
, pec: , per procura in atti;
C.F._3 Email_2
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'esito dell'udienza celebrata il 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2019 conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere il pagamento di tutti i danni e le Controparte_1
lesioni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 19 gennaio 2018 esponendo quanto segue: il giorno 19.01.2018, alle ore 09:40 circa, in Messina, l'odierno istante percorreva la strada comunale in via Contrada S. Giuseppe, in località Marotta (ME) a bordo del motoveicolo di sua proprietà (Ducati Monster S2R1000), targato DC44262.
Più precisamente lo , subito dopo una curva si vedeva costretto a rallentare Parte_1
la marcia poiché si accorgeva di una autovettura che a sua volta si era fermata per consentire il passaggio di un altro autoveicolo proveniente dal senso opposto. Tuttavia, pur procedendo ad una velocità più che moderata, a causa delle condizioni del manto stradale che oltre a presentarsi “rappezzato ed irregolare” risultava dopo la curva anche cosparso da bitume e/o catrame, l'attore perdeva il controllo del proprio motoveicolo cadendo rovinosamente a terra. Tra l'altro, dell'appena descritta situazione di pericolo non vi era segnalazione alcuna. Condotto prontamente, tramite autoambulanza, al P.S. dell'Ospedale Papardo di Messina, gli veniva diagnosticata la “frattura spiroide della diafisi prossimale del perone di dx e frattura del malleolo tibiale posteriore con diastasi dei capi monconi” con una prognosi di 30 gg.
A seguito del suddetto incidente, l'odierno istante riportava lesione fisiche personali che avevano ed hanno tutt'oggi una notevole ripercussione sulla sua integrità psico- fisica quantificate, sulla scorta delle indicazioni del dott. in tal modo: Persona_1
inabilità biologica assoluta di giorni 40, temporanea parziale di giorni 30 al 75%, inabilità biologica temporanea parziale di giorni 40 al 50% e di ulteriori 40 al 25%. I postumi invalidanti residui sono identificabili, quale danno biologico, in un tasso di invalidità permanente complessiva oscillante intorno all'8%.
Esponeva che alle sopra dette valutazioni, comportanti gli importi come previsti dalle tabelle sul danno biologico, dovevano essere aggiunte altre voci relative alla personalizzazione del danno (cd. danno morale e/o non patrimoniale), oltre alle spese mediche e diagnostiche.
L'odierno istante, dunque, richiedeva al ente proprietario della Controparte_1
strada ove si era verificato l'incidente e come tale tenuto alla sua manutenzione, il risarcimento di tutti i danni e le lesioni subite.
Sottolineava, a tal uopo, che dopo qualche tempo dall'incidente il Controparte_1
aveva provveduto al rifacimento del manto stradale del tratto che qui ci occupa.
Tutto ciò premesso l'attore al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti Parte_1
per la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, quale Controparte_1
ente proprietario e gestore del tratto di strada oggetto del sinistro, chiedeva all'On.le
Tribunale di Messina, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
l'accoglimento delle seguenti domande: 1) Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui
è causa è avvenuto per esclusivo fatto e colpa del 2) Condannare Controparte_1
il al risarcimento di tutti i danni e le lesioni subite dal sig. Controparte_1 Parte_1
nell'occorso incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in via subordinata,
[...]
dell'art. 2043 c.c.; 3) Ammettere tutti i mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa ed in particolare prova per testi, indicando già a teste il sig. e il sig. Testimone_1
, con termine per indicarne altri;
4) Disporre C.T.U., al fine di Testimone_2
accertare e quantificare i danni e le lesioni subite dall'istante nell'occorso incidente;
5)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 04.10.2019 si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda Controparte_1
attorea eccependo l'insussistenza della responsabilità del tanto ex Controparte_1
art. 2051 c.c. quanto ex art. 2043 c.c. Per quanto sopra il chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Messina adito: Controparte_1
1) ritenere e dichiarare la nullità della citazione per carente descrizione del fatto;
2) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per responsabilità e colpa da ascriversi esclusivamente alla distratta condotta di guida dell'attore; 3) rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
4) Ammettere e disporre tutti i mezzi istruttori utili e conducenti ammettendo fin d'ora il CP_1 [...]
alla prova testimoniale uguale e contraria a quella chiesta ed articolata CP_1
dall'attore e con riserva di indicare testimoni;
5) Condannare l'attore alla rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite.
Successivamente, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU e all'udienza del 09 luglio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies
c.p.c. e per la discussione all'udienza del 24 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 24 settembre 2025 il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, pronunciava la sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, con riferimento all'eccezione sollevata dal circa Controparte_1
la dedotta nullità dell'atto di citazione per asserita insufficiente descrizione del fatto, deve rilevarsi che parte attrice ha puntualmente indicato negli atti la denominazione della strada comunale teatro del sinistro, sita in Contrada S. Giuseppe, località Marotta
(ME), corredando la domanda risarcitoria con rilievi fotografici del tratto di carreggiata interessato.
Tali elementi consentono un'agevole individuazione del luogo del sinistro, come peraltro confermato dalla circostanza che, a distanza di pochi mesi dall'accaduto, il
– come risulta dalla documentazione fotografica prodotta – ha Controparte_1
provveduto al rifacimento del manto stradale, all'eliminazione dei dossi e dei rappezzi preesistenti, nonché alla pulizia della carreggiata dal bitume e/o catrame che avevano determinato la situazione di pericolo. Tale condotta evidenzia non solo la piena conoscenza, da parte dell'Ente, del luogo in cui si è verificato il sinistro, ma anche un implicito riconoscimento dell'oggettiva pericolosità della sede stradale. Pertanto,
l'eccezione in esame deve essere disattesa.
Ciò posto, l'attore ha agito in giudizio invocando alternativamente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
L'art. 2043 c.c. contempla il principio del neminem laedere, principio posto alla base della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale ciascun consociato deve astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui e impone, a chi agisce in giudizio, di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, dunque il fatto generatore del danno, il nesso di causalità, l'elemento soggettivo e il danno. pagina 3 di 9 La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo (e non presunto), essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. SS.UU., ord. n. 20943/2022); assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, il convenuto può liberarsi dalla propria responsabilità provando l'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr., tra le tante Cass. n. 8106/06, Cass. n.
11227/08, Cass. ord. n. 5910/11). Come è noto “Nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni a norma dell'art 2043 c.c. ed azione di responsabilità a norma dell'art 2051 stesso codice, ha già chiarito (Cass., Sez. un., 10893/2001;
7938/2001; 12329/2004) che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (ex plurimis: Cass. 584/2001) (così, Cass. Civ., sez. III,
02/02/2007, n. 2308) Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da pagina 4 di 9 provocare il danno. Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013).
Ne discende che, nel caso in esame, occorre verificare se la condotta dello Parte_1
sia stata una concausa nella verificazione del danno, il che equivale a dire che occorre accertare se un comportamento diverso da parte della vittima, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C.
Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte (sentenza n. 17443/2019) “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v.
Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479;
Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di danno causato da cosa in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode in cui all'art. 2051 cod. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode” (Cass. 993/2009).
Richiamati i principi che informano la responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre dunque verificare come si sono svolti i fatti nel caso di specie, alla luce delle testimonianze rese nel corso del procedimento.
A tal fine, si osserva che il teste – escusso all'udienza del 17 marzo Testimone_1
2023 - ha confermato che il sinistro si è verificato in un tratto di strada comunale caratterizzato da scarsa visibilità, presenza di curve e fondo sdrucciolevole, con terriccio e sabbiolina, privo di segnaletica di pericolo. Ha altresì escluso qualsiasi urto tra la moto e la propria autovettura, precisando che il motociclista è caduto autonomamente a seguito della perdita di aderenza.
Il teste , padre dell'attore, escusso alla medesima udienza, ha riferito Testimone_2
di essere giunto immediatamente sul luogo, constatando la presenza di dossi e residui di bitume sul manto stradale, nonché l'assenza di segnalazioni di pericolo. Ha inoltre dichiarato che il figlio percorreva quel tratto solo occasionalmente, proprio perché notoriamente pericoloso.
Tali dichiarazioni, coerenti tra loro, consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro come dedotta dall'attore: perdita di controllo del motociclo a causa delle condizioni anomale del manto stradale, caratterizzato da irregolarità e presenza di materiale bituminoso non rimosso né segnalato.
Sulla scorta delle emergenze processuali deve, pertanto, ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le lesioni e la cosa in custodia, non essendo provato il caso fortuito che ha interrotto il nesso causale e non essendo emerso, in ogni caso, che il comportamento della vittima abbia inciso nel dinamismo causale del danno, tanto da interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò posto ed a sostegno di quanto detto, si richiamano le risultanze della consulenza medico-legale espletata nel presente giudizio dal CTU dott. , specialista Persona_2
in Medicina Fisica e Riabilitazione, che ha ravvisato nello Sciliberto: “frattura spiroide della diafisi prossimale del perone di destra e frattura del malleolo tibiale posteriore con diastasi dei capi monconi”, riconducibili all'incidente per cui è causa.
Il CTU ha, altresì, osservato che “Sono residuati postumi a carattere permanente rappresentati da: esiti dolorosi con limitazione funzionale, di frattura composta spiroide in sede metafiso-diafisaria prossimale, di perone e malleolo posteriore destro con limitazione funzionale, trattata conservativamente con confezionamento di apparecchio gessato e successivamente applicazione di tutore”.
Tenuto conto del nesso di causa fra incidente dichiarato, lesioni riportate e postumi riscontrati il nominato esperto ha acclarato che al danneggiato è derivata un grado d'invalidità valutabile, come danno biologico, nella misura del 5% del totale.
Le conclusioni del consulente tecnico, pienamente condivise in quanto frutto di un percorso argomentativo esaustivo, sono esenti da specifiche censure.
Il danno subito dallo deve essere liquidato con un'attenta valutazione della Parte_1
patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte
(cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Come è noto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata
o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Conseguentemente, la somma liquidabile allo è pari ad € 12.733,50, di cui € Parte_1
7.271,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 5% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 34 al momento del sinistro) e € 5.462,50 a titolo di inabilità (€ 2.587,00 per inabilità parziale al 75%, euro 1.725,00 per inabilità al 50%, euro 1.150,00 per inabilità al 25%), senza riconoscere alcuna ulteriore personalizzazione, dovendo, le sofferenze patite, considerarsi già normalmente incluse nella liquidazione operata, anche alla luce del periodo di inabilità computato dal
Consulente, in difetto di specifiche allegazioni sul punto.
A detto importo devono essere aggiunte le spese mediche sostenute dal danneggiato in dipendenza del sinistro anzidetto che sono state ritenute congrue dal nominato esperto e sono state quantificate in complessivi € 1.365,00.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.
Quindi, non avendo l'attore fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito devalutato all'epoca del sinistro (19 gennaio
2018), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Allo spetta, pertanto, la complessiva somma di euro 14.098,50, oltre interessi Parte_1
come sopra specificati.
La domanda di risarcimento del danno consistito nel fatto che, “a causa del sinistro il signor si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni volontarie Parte_1
non potendo più svolgere per un considerevole periodo le mansioni contrattuali assegnate percependo solo sino al mese di settembre 2018 il corrispettivo” deve essere rigettata in ragione del fatto che dalla documentazione allegata in atti (cfr. lettera di dimissioni-contratto di assunzione) non è dato evincere in alcun modo quale sia il nesso eziologico esistente tra il pregiudizio patito (comunque di modesta entità) e l'interruzione volontaria del rapporto lavorativo da parte dello vieppiù Parte_1
considerando il fatto che la domanda di dimissione dal lavoro è successiva di ben sei mesi rispetto alla verificazione del sinistro.
Le spese processuali si liquidano ex D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del decisum, secondo i valori i medi dello scaglione applicabile ad eccezione della fase decisionale che viene liquidata secondo i parametri minimi in ragione della modesta entità dell'attività svolta.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, così provvede: 1) accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
2) condanna il al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subiti da parte attrice pari a complessivi € 14.098,50, oltre interessi come specificato in motivazione;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in € 269,00 per spese ed € 4.227,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Maria
Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.