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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. CO Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Gallo Emanuela giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 3608 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB LI, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 31/10/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Ruvo di Puglia il 29.9.2014 con
[...]
, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.86 CP_1 parte 2 serie A anno 2014.
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva che in data 29.09.2014 in Ruvo di Puglia contraeva matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con il resistente CP_1
; che dal matrimonio nascevano due figli: nato a [...] il [...],
[...] Persona_1
e nata a [...] il [...]; che con il passare del tempo, venuta meno la Persona_2 affectio coniugalis, i coniugi, previo deposito di ricorso per separazione giudiziale da parte della ricorrente, iscritto al Rg. n. 3722/2019 Trib. Trani addivenivano ad una separazione consensuale omologata con Decreto cron. N. 6810/2019 del 18.12.2019 alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) i figli minori, resteranno affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione, un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico e possibilmente, nel momento opportuno, l'avviamento al lavoro, tenendo conto del loro interesse. Gli stessi dimoreranno presso la residenza coniugale di proprietà esclusiva della madre, ove avranno la residenza;
4) ciascun genitore, durante il tempo in cui terrà con sé i figli, eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, mentre le iniziative e le decisioni di maggiore interesse, relative alla loro educazione, istruzione e salute dovranno essere prese di comune accordo. Entrambi si obbligano ad una concreta collaborazione, garantendo comunicazioni e consultazioni;
5) il padre potrà e dovrà incontrare, visitare e tenere con sé liberamente i figli e previa intesa verbale con il coniuge Per_1 Per_2
e comunque con un preavviso di almeno 24 ore. Solo nell'ipotesi di contrasto tra i coniugi, le presenze de lpadre con i figli saranno così regolate: Martedì e Giovedì dalle ore 18.30 alle ore
20.30, e le Domeniche in maniera alternata. Sempre nell'ipotesi di disaccordo tra i coniugi, compatibilmente con la volontà e le esigenze dei minori, in occasione delle festività natalizie e delle feste pasquali, i minori saranno alternativamente con uno dei genitori;
6) dispone a carico del sig. il versamento della somma di € 550,00 in favore della sig.ra quale CP_1 Pt_1 contributo di mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla data odierna e comunque il giorno dieci di ogni mese, che verrà direttamente versato tra le parti dalla s.n.c. Alluvetro di
IN CO & C. con sede in Ruvo di Puglia alla Via Gesmundo n.38, in qualità di datore di lavoro del , con modalità che saranno comunicate dalla CP_1 Pt_1 direttamente al datore di lavoro;
7) il sig. contribuirà nella misura del 50% al Pt_2 pagamento delle spese straordinarie così come meglio precisate nel protocollo del consiglio nazionale forense del 10.02.2017 in materia di spese ordinarie e straordinarie…….”;che dal 2019 le parti non hanno più ripreso alcuna stabile convivenza materiale e spirituale;
che, pertanto, sussistono i presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si è costituito in giudizio, restando contumace.
***
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia della sentenza n. 6810 /2019 , emessa dal Tribunale di
Trani in data 18.12.2029, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento della parte avversa che, disinteressandosi del giudizio, è rimasta contumace.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
***
In ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli non sussistono ragioni ostative alla conferma dei provvedimenti adottato in sede di separazione non essendo modificata la situazione personale e patrimoniale dei coniugi e tenuto conto che la stessa ricorrente ha chiesto la conferma dele condizioni di separazione e dichiarato in sede di audizione che il padre vede regolarmente i figli e versa il mantenimento, con ciò confermando la permanenza della validità degli accordi raggiunti in sede di separazione nell'applicazione quotidiana .
*** Le spese di lite, vista la natura del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 31/10/2024, da nei confronti di Parte_1
, garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
-29.9.2014 in Ruvo di Puglia da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 negli atti dello Stato Civile di Ruvo ddi Puglia al n. 86 , parte II , serie A;
- conferma le condizioni di cui alla separazione
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 14.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. CO Pellecchia
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. CO Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Gallo Emanuela giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 3608 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB LI, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 31/10/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Ruvo di Puglia il 29.9.2014 con
[...]
, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.86 CP_1 parte 2 serie A anno 2014.
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva che in data 29.09.2014 in Ruvo di Puglia contraeva matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con il resistente CP_1
; che dal matrimonio nascevano due figli: nato a [...] il [...],
[...] Persona_1
e nata a [...] il [...]; che con il passare del tempo, venuta meno la Persona_2 affectio coniugalis, i coniugi, previo deposito di ricorso per separazione giudiziale da parte della ricorrente, iscritto al Rg. n. 3722/2019 Trib. Trani addivenivano ad una separazione consensuale omologata con Decreto cron. N. 6810/2019 del 18.12.2019 alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) i figli minori, resteranno affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione, un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico e possibilmente, nel momento opportuno, l'avviamento al lavoro, tenendo conto del loro interesse. Gli stessi dimoreranno presso la residenza coniugale di proprietà esclusiva della madre, ove avranno la residenza;
4) ciascun genitore, durante il tempo in cui terrà con sé i figli, eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, mentre le iniziative e le decisioni di maggiore interesse, relative alla loro educazione, istruzione e salute dovranno essere prese di comune accordo. Entrambi si obbligano ad una concreta collaborazione, garantendo comunicazioni e consultazioni;
5) il padre potrà e dovrà incontrare, visitare e tenere con sé liberamente i figli e previa intesa verbale con il coniuge Per_1 Per_2
e comunque con un preavviso di almeno 24 ore. Solo nell'ipotesi di contrasto tra i coniugi, le presenze de lpadre con i figli saranno così regolate: Martedì e Giovedì dalle ore 18.30 alle ore
20.30, e le Domeniche in maniera alternata. Sempre nell'ipotesi di disaccordo tra i coniugi, compatibilmente con la volontà e le esigenze dei minori, in occasione delle festività natalizie e delle feste pasquali, i minori saranno alternativamente con uno dei genitori;
6) dispone a carico del sig. il versamento della somma di € 550,00 in favore della sig.ra quale CP_1 Pt_1 contributo di mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla data odierna e comunque il giorno dieci di ogni mese, che verrà direttamente versato tra le parti dalla s.n.c. Alluvetro di
IN CO & C. con sede in Ruvo di Puglia alla Via Gesmundo n.38, in qualità di datore di lavoro del , con modalità che saranno comunicate dalla CP_1 Pt_1 direttamente al datore di lavoro;
7) il sig. contribuirà nella misura del 50% al Pt_2 pagamento delle spese straordinarie così come meglio precisate nel protocollo del consiglio nazionale forense del 10.02.2017 in materia di spese ordinarie e straordinarie…….”;che dal 2019 le parti non hanno più ripreso alcuna stabile convivenza materiale e spirituale;
che, pertanto, sussistono i presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si è costituito in giudizio, restando contumace.
***
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia della sentenza n. 6810 /2019 , emessa dal Tribunale di
Trani in data 18.12.2029, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento della parte avversa che, disinteressandosi del giudizio, è rimasta contumace.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
***
In ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli non sussistono ragioni ostative alla conferma dei provvedimenti adottato in sede di separazione non essendo modificata la situazione personale e patrimoniale dei coniugi e tenuto conto che la stessa ricorrente ha chiesto la conferma dele condizioni di separazione e dichiarato in sede di audizione che il padre vede regolarmente i figli e versa il mantenimento, con ciò confermando la permanenza della validità degli accordi raggiunti in sede di separazione nell'applicazione quotidiana .
*** Le spese di lite, vista la natura del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 31/10/2024, da nei confronti di Parte_1
, garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
-29.9.2014 in Ruvo di Puglia da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 negli atti dello Stato Civile di Ruvo ddi Puglia al n. 86 , parte II , serie A;
- conferma le condizioni di cui alla separazione
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 14.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. CO Pellecchia