TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1112/22 R.G., e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Gianpaolo D'Aiello;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dall'Avv. Gemma Maresca;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.02.22, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere medico convenzionato con la
e di prestare servizio presso il presidio Controparte_2 sanitario di Caiazzo. Deduceva di aver richiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 26 ter dell'ACN 2009 e dell'AIR 2013, norma finale n. 4, di completare il suo orario di continuità assistenziale prestando lavoro per 14 ore settimanali presso l'Unità Operativa Servizi per le Tossicodipendenze (U.O.Ser.T.) del Distretto sanitario n. 14 di Teano. Di aver conseguentemente percepito, un “rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appartenenza” (AIR 2013, norma finale n. 4), calcolato per relationem con quanto previsto per il rimborso spese chilometrico del dipendente, in ragione della di- stanza ufficiale fra i Comuni di Caiazzo e Teano (km 42). Precisava, poi, che all'inizio del 2016, aveva concordato con l' di completare il suo orario settimanale nell'ambito di altro servizio in convenzione (Emergenza Territoriale, c.d. “118”) presso lo stesso Distretto sanitario di Caiazzo, sicché l'indennità chilometrica non gli era stata più corrisposta. Evidenziava, ancora:
- Che, con comunicazione del 4.01.2017, l aveva richiesto la restituzione dell'importo di euro 15.376,80, precedentemente erogato per il predetto rimborso chilometrico, nel periodo gennaio 2011-febbraio 2016, perché “il decreto legge n. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010 n. 120, all'art. 6 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per
“missioni” del personale dipendente, salvo quelle ivi specificate, e che gli atti posti in violazione a tale norma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;
- Che nonostante le diffide inviate l'Azienda sanitaria aveva provveduto ad operare una trattenuta mensile in busta paga per recuperare la somma indicata nella comunicazione del 4.01.2017. Premesso, allora, il carattere illegittimo dell'operato dell ritenuta l'inapplicabilità del DL 78/10 alla fattispecie, concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che all'istante competeva il compenso per le attività di-strettuali integrative, così come previsto dall'AIR 2013 (norma finale n. 4); conseguentemente che gli fu correttamete erogata la voce di compenso rag-guagliata al «rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale di- pendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appar-tenenza» nel periodo 2011/2016, periodo in cui l'istante ha completato il suo orario lavorativo settimanale in attività distrettuali presso il Distretto sanita-rio di Teano;
Condannare pertanto la
[...]
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 15.376,80 impropriamente pretesa CP_1 in restituzione”. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'intervenuta prescrizione nonché l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 15.02.22, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 13.12.23; il procedimento, poi, dopo due rinvii veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Per come già statuito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4811/2022, la controversia di cui si tratta verte, essenzialmente, sulla applicabilità dell'art. 6 D.L. 78/10 ai medici di continuità assistenziale con completamento orario in altro distretto. Pacifico, infatti, che il ricorrente (nel periodo 2011 – 2016) rientrasse nella predetta categoria e svolgesse tale servizio in favore dell' nel Distretto di Caiazzo e, per 14 ore, nel Distretto 14 di Teano. L'art. 86 del 2009 dispone, in proposito, che “Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente”. Orbene, con nota del 4.01.2017 l' comunicava al ricorrente di aver proceduto al recupero delle somme corrisposte indebitamente a decorrere dall'anno 2011. Invero, secondo la ricostruzione dell' per effetto dell'entrata Parte_2 in vigore dell'art. 6 comma 12 D.L. 78/10 l'erogazione era divenuta indebita. L'art. 6 comma 12 D.L. 78/10 dispone, in particolare, che “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, (…), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”. Il comma 20, invece, precisa:” 20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.” Pertanto, è del tutto evidente che le Regioni e le aziende pubbliche autonome hanno, in ogni caso, piena autonomia di spesa nell'ambito dei principi stabiliti dalla norma. Difatti, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, richiamando la propria conforme giurisprudenza (sentenze nn. 182/2011; 297/2009; 289/2008; 169/2007), aveva già ribadito con sentenza n. 139 del 4/6/2012 (in G.U. 13/6/2012, n. 24) che i vincoli di spesa fissati dal legislatore nazionale “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”. Orbene, il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, è regolamentato oltre che dal CCNL di categoria anche dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR 2013), che prevede testualmente con la norma finale n.4: “il trattamento economico è quello previsto dall'art.9 Capo III del presente Accordo, con l'aggiunta del rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per le attività svolte nel comune diverso da quello del presidio di appartenenza”. Tale accordo, approvato dalla con decreto n. 87 del 24.07.2013 Controparte_4
è pienamente efficace tra le parti e trova piena applicazione nel caso di specie. La previsione esplicita dell'emolumento come rimborso spese chilometrico rappresenta espressione dell'autonoma capacità dell'Ente di disporre delle risorse economiche assegnate. Infatti, l'AIR 2013 indica testualmente che, ai costi previsti si fa “fronte con il Fondo Sanitario Regionale, con le modalità indicate nella relazione tecnica e di compatibilità economica”, allegata al provvedimento. Dunque, ogni spesa prevista nell'AIR 2013 è correttamente verificata, quanto a sostenibilità, ed è idoneamente allocata, ed è sottratta al divieto di cui all'art. 6, co.12, D.L. n.78/2010. A tanto si aggiunga che l'indennità prevista dall'AIR 2013 non è relativa a missioni, ma è voce del compenso e che le attività espletate non costituiscono
“missioni”. Oltre al dato testuale fornito dall'accordo integrativo regionale, ove si fa riferimento al rimborso chilometrico quale elemento aggiuntivo della retribuzione (norma finale n.4), non può non evidenziarsi che il ricorrente sia medico e svolga per la il servizio di “continuità assistenziale” in regime di lavoro CP_1 convenzionato. Tale servizio può essere completato, fino al raggiungimento di un impegno di 38 ore settimanali così come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale (art. 26-ter ACN 2009). Orbene, affinché possa configurarsi una trasferta o missione, come statuito anche della Suprema Corte (Cass. n. 24658/08), l'assegnazione del lavoratore deve essere del tutto temporanea: “l'istituto della trasferta (o missione) resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale”. Nel caso di specie, senza alcun ordine di servizio specifico e volontariamente, è stato concordato lo svolgimento delle attività lavorative con completamento delle 38 ore settimanali come previsto dal CCNL meglio specificato con AIR 2013. Tant'è che il rimborso chilometrico riconosciuto in sede di accordo integrativo, tra l'altro, funge anche da compenso per il tempo impiegato per raggiungere il luogo da lavoro in applicazione del seguente principio giurisprudenziale “Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” (Cass. n. 11338/21). Pertanto, il rimborso chilometrico previsto rappresenta una componente del suo compenso orario, contrattualmente prevista ed ancorata, solo per relationem, al rimborso chilometrico. Sussiste pertanto il diritto del ricorrente al rimborso spese chilometrico e l' è tenuta al pagamento di tale indennità. Il ricorso, pertanto, va accolto e l' va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.376,80, trattenuta in ossequio alla comunicazione del 4.01.17. PRESCRIZIONE È infondata, infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , posto che, il termine di decorrenza della stessa va individuato nel gennaio 2017, epoca in cui l' ha effettuato al prima trattenuta tesa al recupero di quanto già erogato. Pt_2
In relazione a tale termine di decorrenza, è chiaro che non è decorso nemmeno il termine quinquennale, attesa la pec di messa in mora versata in atti (del 18.01.2022). a ciò si aggiunga il periodo di sospensione della prescrizione imposto dalla normativa emergenziale in materia di Covid-19. Il ricorso, pertanto, va accolto, stante la non applicabilità dell'art. 6 comma 12 alla peculiare fattispecie dedotta in giudizio. Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, tenuto conto della presenza di contrasto giurisprudenziale in sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per le attività distrettuali integrative, così come previsto dall'AIR 2013, per il periodo 2011 – 2017;
2) Per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 15.376,80, oggetto di trattenute stipendiali, oltre accessori di legge;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Gianpaolo D'Aiello;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dall'Avv. Gemma Maresca;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.02.22, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere medico convenzionato con la
e di prestare servizio presso il presidio Controparte_2 sanitario di Caiazzo. Deduceva di aver richiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 26 ter dell'ACN 2009 e dell'AIR 2013, norma finale n. 4, di completare il suo orario di continuità assistenziale prestando lavoro per 14 ore settimanali presso l'Unità Operativa Servizi per le Tossicodipendenze (U.O.Ser.T.) del Distretto sanitario n. 14 di Teano. Di aver conseguentemente percepito, un “rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale dipendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appartenenza” (AIR 2013, norma finale n. 4), calcolato per relationem con quanto previsto per il rimborso spese chilometrico del dipendente, in ragione della di- stanza ufficiale fra i Comuni di Caiazzo e Teano (km 42). Precisava, poi, che all'inizio del 2016, aveva concordato con l' di completare il suo orario settimanale nell'ambito di altro servizio in convenzione (Emergenza Territoriale, c.d. “118”) presso lo stesso Distretto sanitario di Caiazzo, sicché l'indennità chilometrica non gli era stata più corrisposta. Evidenziava, ancora:
- Che, con comunicazione del 4.01.2017, l aveva richiesto la restituzione dell'importo di euro 15.376,80, precedentemente erogato per il predetto rimborso chilometrico, nel periodo gennaio 2011-febbraio 2016, perché “il decreto legge n. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010 n. 120, all'art. 6 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per
“missioni” del personale dipendente, salvo quelle ivi specificate, e che gli atti posti in violazione a tale norma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;
- Che nonostante le diffide inviate l'Azienda sanitaria aveva provveduto ad operare una trattenuta mensile in busta paga per recuperare la somma indicata nella comunicazione del 4.01.2017. Premesso, allora, il carattere illegittimo dell'operato dell ritenuta l'inapplicabilità del DL 78/10 alla fattispecie, concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che all'istante competeva il compenso per le attività di-strettuali integrative, così come previsto dall'AIR 2013 (norma finale n. 4); conseguentemente che gli fu correttamete erogata la voce di compenso rag-guagliata al «rimborso spese chilometrico, in misura uguale al personale di- pendente per attività svolte in Comune diverso da quello del presidio di appar-tenenza» nel periodo 2011/2016, periodo in cui l'istante ha completato il suo orario lavorativo settimanale in attività distrettuali presso il Distretto sanita-rio di Teano;
Condannare pertanto la
[...]
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 15.376,80 impropriamente pretesa CP_1 in restituzione”. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'intervenuta prescrizione nonché l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 15.02.22, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 13.12.23; il procedimento, poi, dopo due rinvii veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Per come già statuito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4811/2022, la controversia di cui si tratta verte, essenzialmente, sulla applicabilità dell'art. 6 D.L. 78/10 ai medici di continuità assistenziale con completamento orario in altro distretto. Pacifico, infatti, che il ricorrente (nel periodo 2011 – 2016) rientrasse nella predetta categoria e svolgesse tale servizio in favore dell' nel Distretto di Caiazzo e, per 14 ore, nel Distretto 14 di Teano. L'art. 86 del 2009 dispone, in proposito, che “Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente”. Orbene, con nota del 4.01.2017 l' comunicava al ricorrente di aver proceduto al recupero delle somme corrisposte indebitamente a decorrere dall'anno 2011. Invero, secondo la ricostruzione dell' per effetto dell'entrata Parte_2 in vigore dell'art. 6 comma 12 D.L. 78/10 l'erogazione era divenuta indebita. L'art. 6 comma 12 D.L. 78/10 dispone, in particolare, che “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, (…), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”. Il comma 20, invece, precisa:” 20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.” Pertanto, è del tutto evidente che le Regioni e le aziende pubbliche autonome hanno, in ogni caso, piena autonomia di spesa nell'ambito dei principi stabiliti dalla norma. Difatti, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, richiamando la propria conforme giurisprudenza (sentenze nn. 182/2011; 297/2009; 289/2008; 169/2007), aveva già ribadito con sentenza n. 139 del 4/6/2012 (in G.U. 13/6/2012, n. 24) che i vincoli di spesa fissati dal legislatore nazionale “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”. Orbene, il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, è regolamentato oltre che dal CCNL di categoria anche dall'Accordo Integrativo Regionale (AIR 2013), che prevede testualmente con la norma finale n.4: “il trattamento economico è quello previsto dall'art.9 Capo III del presente Accordo, con l'aggiunta del rimborso spese chilometrico in misura uguale al personale dipendente per le attività svolte nel comune diverso da quello del presidio di appartenenza”. Tale accordo, approvato dalla con decreto n. 87 del 24.07.2013 Controparte_4
è pienamente efficace tra le parti e trova piena applicazione nel caso di specie. La previsione esplicita dell'emolumento come rimborso spese chilometrico rappresenta espressione dell'autonoma capacità dell'Ente di disporre delle risorse economiche assegnate. Infatti, l'AIR 2013 indica testualmente che, ai costi previsti si fa “fronte con il Fondo Sanitario Regionale, con le modalità indicate nella relazione tecnica e di compatibilità economica”, allegata al provvedimento. Dunque, ogni spesa prevista nell'AIR 2013 è correttamente verificata, quanto a sostenibilità, ed è idoneamente allocata, ed è sottratta al divieto di cui all'art. 6, co.12, D.L. n.78/2010. A tanto si aggiunga che l'indennità prevista dall'AIR 2013 non è relativa a missioni, ma è voce del compenso e che le attività espletate non costituiscono
“missioni”. Oltre al dato testuale fornito dall'accordo integrativo regionale, ove si fa riferimento al rimborso chilometrico quale elemento aggiuntivo della retribuzione (norma finale n.4), non può non evidenziarsi che il ricorrente sia medico e svolga per la il servizio di “continuità assistenziale” in regime di lavoro CP_1 convenzionato. Tale servizio può essere completato, fino al raggiungimento di un impegno di 38 ore settimanali così come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale (art. 26-ter ACN 2009). Orbene, affinché possa configurarsi una trasferta o missione, come statuito anche della Suprema Corte (Cass. n. 24658/08), l'assegnazione del lavoratore deve essere del tutto temporanea: “l'istituto della trasferta (o missione) resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale”. Nel caso di specie, senza alcun ordine di servizio specifico e volontariamente, è stato concordato lo svolgimento delle attività lavorative con completamento delle 38 ore settimanali come previsto dal CCNL meglio specificato con AIR 2013. Tant'è che il rimborso chilometrico riconosciuto in sede di accordo integrativo, tra l'altro, funge anche da compenso per il tempo impiegato per raggiungere il luogo da lavoro in applicazione del seguente principio giurisprudenziale “Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria solo quando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” (Cass. n. 11338/21). Pertanto, il rimborso chilometrico previsto rappresenta una componente del suo compenso orario, contrattualmente prevista ed ancorata, solo per relationem, al rimborso chilometrico. Sussiste pertanto il diritto del ricorrente al rimborso spese chilometrico e l' è tenuta al pagamento di tale indennità. Il ricorso, pertanto, va accolto e l' va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.376,80, trattenuta in ossequio alla comunicazione del 4.01.17. PRESCRIZIONE È infondata, infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , posto che, il termine di decorrenza della stessa va individuato nel gennaio 2017, epoca in cui l' ha effettuato al prima trattenuta tesa al recupero di quanto già erogato. Pt_2
In relazione a tale termine di decorrenza, è chiaro che non è decorso nemmeno il termine quinquennale, attesa la pec di messa in mora versata in atti (del 18.01.2022). a ciò si aggiunga il periodo di sospensione della prescrizione imposto dalla normativa emergenziale in materia di Covid-19. Il ricorso, pertanto, va accolto, stante la non applicabilità dell'art. 6 comma 12 alla peculiare fattispecie dedotta in giudizio. Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, tenuto conto della presenza di contrasto giurisprudenziale in sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per le attività distrettuali integrative, così come previsto dall'AIR 2013, per il periodo 2011 – 2017;
2) Per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 15.376,80, oggetto di trattenute stipendiali, oltre accessori di legge;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli