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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7879/22 RG in data 23.9.22, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campagna alla via F. Ruggiero n. 7;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva dall'avv. Rocco Palombella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campagna alla via Madonna delle Grazie n. 6;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.92 , premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 26.10.00 in Campagna con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(14.5.01), VA (12.12.03) e (31.1.06), chiedeva dichiararsi la Per_1 Persona_2 separazione dal coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, proponendo domanda di addebito, deducendo che la causa della crisi familiare era da individuare nel tradimento della moglie, contestando la ricostruzione dei fatti fornita da parte avversa.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice delegato dal Presidente, con ordinanza depositata in data 2.3.23, emetteva i provvedimenti provvisori, affidando il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, determinando il contributo per gli ultimi due figli, non essendo dovuto alcunchè nei confronti del primogenito ritenuto economicamente autosufficiente e prevedendo un assegno di mantenimento anche in favore della ricorrente. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 30.6.23 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della ricorrente, rigettate le altre richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 12.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che, essendo già stata pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le ulteriori domande, prima fra tutte quella di addebito proposta dal resistente.
In particolare, il resistente individua la causa della rottura matrimoniale nella relazione extraconiugale della moglie con altro uomo, sennonchè tale assunto non è corroborato da alcuna prova acquisita.
In proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c., come interpretato da costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte.
Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza.
Nel caso di specie, nel corso dell'interrogatorio formale parte ricorrente ha negato che vi fosse qualsiasi relazione affettiva (si veda verbale di udienza del 7.2.24) e non vi sono altre prove che consentano di confermare la circostanza del tradimento, in quanto generiche quelle articolate.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di addebito.
Quanto ai figli, si osserva che nulla va disposto in ordine all'affido dei figli, in quanto tutti maggiorenni, dovendo invece provvedersi sul loro mantenimento, evidenziandosi che parte resistente ha depositato in data 10.12.24 l'esito dell'accesso agli atti dal quale risulta che svolge CP_2 attività lavorativa a tempo determinato.
Dunque, deve ritenersi, in considerazione dell'età e del percorso di studi completato, che i primi due figli debbano intendersi economicamente autosufficienti;
difatti, per come riconosciuto Per_3 dalla stessa ricorrente in sede di audizione svolge attività lavorativa, essendosi iscritto ad un istituto serale mentre il secondo che è prossimo a compiere 21 anni, è stata assunto a tempo CP_2 determinato, da ciò conseguendo il rigetto della domanda di mantenimento per i primi due figli, revocando l'assegno di mantenimento previsto nell'ordinanza presidenziale con riferimento a quest'ultimo.
In proposito, si osserva che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Va invece riconosciuto il mantenimento in favore dell'ultimogenito che da poco ha compiuto 18 anni e che ancora risulta impegnato negli studi.
Ai fini della sua determinazione, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalle parti, risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa e percepiva all'epoca dell'audizione il reddito di cittadinanza per la somma di € 500,00 oltre all'assegno unico per la somma di € 150,00. Non ha beni immobili intestati e vive in un immobile condotto in locazione con i suoi figli, corrispondendo un canone di € 250,00 mensili.
Il resistente svolge attività di metre, con periodi di disoccupazione, percependo non più di € 1000,00, oltre la mancia. Egli non è proprietario di beni immobili e vive in locazione in un immobile Iacp, concesso in godimento alla di lui madre, pensionata.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, visto anche il rigetto della domanda di mantenimento per i primi due ed il trascorrere di più di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, va determinato in favore dell'ultimo figlio un contributo per il mantenimento di € 250,00 dalla presente sentenza da corrispondersi mensilmente alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio.
Va infine esaminata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
È noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Nel caso di specie, richiamando la situazione patrimoniale tra le parti come fotografata in precedenza, considerando comunque lo squilibrio reddituale, va determinato in € 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per i primi due figli, così revocando l'assegno di mantenimento previsto in fase presidenziale dalla presente pronuncia;
- determina in euro 250,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente da versarsi entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dell'ultimo figlio;
- dispone che il padre partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- dispone che il resistente corrisponda a titolo di mantenimento per la ricorrente la somma di € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.1.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi