Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 781/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)” e vertente TRA
, con sede in Sperone alla Via E. De Parte_1
Filippo 8, (c.f. ) partita iva , rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Macario, (c.f. ) elett.te domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Mugnano del Cardinale alla Via dell'Uguaglianza 21, giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto;
- Appellante
E
cod. fisc. , nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Ponte, cod. Fisc. e , elettivamente domiciliato in C.F._4 Controparte_2
Avella (AV) alla Piazza Municipio presso lo studio degli Avv.ti Giovanna Ponte e CP_2 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a
[...] Pt_1
- appellato
Conclusioni: per parte appellante “L'avv. Giuseppe Macario, nell'interesse di parte appellante, si riporta a tutto quanto dedotto nel proprio atto di appello e nei verbali di causa;
impugna e contesta per quanto di ragione l'avverso dedotto ed eccepito, insistendo per l'integrale accoglimento dell'appello esperito e delle conclusioni agli atti, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si chiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte appellata “L'avv. Giovanna Ponte, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e a tutta la documentazione allegata al fascicolo chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA del tutto PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla
[...]
per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta, ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione della
; NEL MERITO, rigettare, in quanto Parte_1 inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza n. 1770/2021 resa dal Giudice di pace di
[...]
Avellino in data 10.07.2021 e depositata in data 23.07.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di
1
giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. L'avv. Giovanna Ponte, chiede che la causa venga assegnata a sentenza con termini ex art.190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva appello per la modifica e/o annullamento della sentenza
[...]
n.1770/2021 del Giudice di Pace di Avellino. L'appellante così riassumeva la vicenda: su propria istanza, il Giudice di Pace di Avellino emetteva decreto ingiuntivo n. 180/2014 nei confronti di per Controparte_1 l'omesso pagamento delle competenze per “l'attività di Montaggio chiller, con fornitura dei necessari materiali per il montaggio, come da fattura […] allegata e autenticata n. 2013/22 del 30 settembre 2013”; il proponeva opposizione, assumendo: di aver acquistato, nel CP_1 luglio dell'anno 2019, in proprio presso il rivenditore a macchina frigorifera del tipo CP_3 chiller per l'importo di € 2.650,00, di aver concordato per il montaggio del predetto chiller con l'importo di €400,00 comprensiva di Iva, di aver corrisposto un acconto Parte_1 di Euro 200,00, effettuato il montaggio, all'accensione, si verificavano numerose perdite nell'impianto, a seguito di numerose sollecitazioni, la ditta interveniva all'esterno del balcone senza successo, da ultimo, con un sistema poco congeniale, riusciva a garantire almeno temporaneamente la risoluzione del problema, nel dicembre dell'anno 2019, contestava la regolarità dei lavori di impianto;
per tali motivi, il chiedeva la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo e la condanna in via riconvenzionale della ditta per i vizi dell'impianto; essa si costituiva in giudizio rilevando: di aver per conto del effettuato esclusivamente CP_1 l'attività di Montaggio chiller, con fornitura dei necessari materiali per il montaggio, come da fattura n. 2013/22 del 30 settembre 2013, di avere per tale attività maturato competenze professionali pari ad Euro 550,00 oltre IVA, di non aver ricevuto alcuna contestazione, solo a seguito delle istanze per il pagamento del dovuto, il lamentava vizi, che il , pur CP_1 CP_1 avendo acquistato il chiller, nonostante la predisposizione dell'impianto lo richiedesse, si era sempre rifiutato di acquistare un elemento necessario al miglior funzionamento dell'impianto ovvero un motorino di recupero delle acque di condensa, espressamente indicata nel libretto di impianto, essa, intervenuta per la mera “installazione della macchina Minichiller 7 KW monofase solo freddo presso l'unità abitativa di residenza dell'opponente”, non poteva fare altro che garantire il corretto funzionamento del macchinario acquistato e ribadirgli la necessità di acquistare dei motori per il recupero delle acque per completare l'impianto; la causa veniva istruita a mezzo di testimoni e CTU;
nessuna comunicazione era più pervenuta al procuratore costituito per essa appellante, né in merito alla Ctu, né da parte della Cancelleria.
Avverso la Sentenza veniva proposto appello nell'interesse della
[...]
per i seguenti motivi: “1. Lesioni del diritto di difesa. Parte_1
Mancata partecipazione alla CTU ed alle successive udienze.”, lamentando l'appellante che dal documento di cancelleria depositato apparisse evidente che le comunicazioni fossero state effettuate ad un indirizzo pec non appartenente al procuratore costituito, ma ad un suo omonimo, ciò aveva impedito al procuratore costituito di partecipare al contraddittorio con il
CTU; “2. Errore nella motivazione. Errata valutazione dei fatti di causa”, lamentando l'appellante la confusione dei rapporti giuridici, precisando che essa era stata chiamata non a realizzare un impianto, ma ad installare su di un impianto, che si presumeva completato, un minichiller, la questione verteva su tre rapporti giuridici diversi, il primo tra la Fas, società costruttrice, con essa appellante attinente alla realizzazione di un impianto termoidraulico ed alla mera predisposizione dell'impianto di raffreddamento, il secondo tra la FAS e CP_1
che dalla FAS acquistava l'immobile nel 2011, il terzo che aveva portato al decreto
[...] ingiuntivo opposto ed al giudizio, attinente alla mera installazione del minichiller. Nella impugnata sentenza si leggeva che l'impianto realizzato presentasse difetti e comunque un livello di realizzazione non adeguato alla necessaria arte e nella medesima confusione cadeva
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il Consulente Tecnico;
l'appellante contestava che la mancata installazione dei motorini di recupero delle acque, che il CTU nemmeno indicava tra le attività da realizzare, installazione a cui si era opposto il , fosse prova dell'imperizia, nonché contestava la condanna per CP_1 aver eseguito male un lavoro mai fatto, nonché che un lavoro di valore di 400,00 euro, iva compresa, richiedesse per il CTU, per essere completato ad arte, Euro 1.670,00 oltre IVA e che il lavoro per il quale si era richiesto il pagamento non fosse mai stato contestato. L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice d'Appello Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 1770/2021, pronunciata dal Giudice di pace di Avellino, nella persona della dott.ssa Luisa Berardo, emessa in data 10 luglio
2021 e depositata in cancelleria in data 23 luglio 2021, non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 3710/2014, e per l'effetto: Conseguentemente condannare il signor al Controparte_1 pagamento dell'importo dovuto di cui al Decreto Ingiuntivo opposto in atti ovvero alla residua somma di Euro 465,00, oltre interessi e mora.”. Si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto per i seguenti motivi: “1) Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc”, non essendosi l'appellante attenuto alle regole di redazione dell'appello. Inoltre, circa i motivi di appello, si faceva rilevare che l'appellante avesse eccepito la nullità della CTU senza chiederne la rinnovazione;
che l'appellante, che deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, avesse l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado. L'appellato concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA del tutto PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla
[...] per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Parte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione della
[...]
; NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili e Parte_1 infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza n. 1770/2021 resa dal Giudice di pace di Avellino in data
[...]
10.07.2021 e depositata in data 23.07.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza, previa concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalla parte appellata ex art. 342 c.p.c., giova notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche richieste. Tanto chiarito, può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione. Con il primo motivo di gravame la difesa appellante ha contestato, come sopra esposto, la lesione del proprio diritto di difesa per omessa partecipazione alla fase di CTU ed alle successive udienze, lamentando la trasmissione delle comunicazioni da parte della Cancelleria del Giudice di Pace ad un indirizzo pec non corretto. Ora, va, anzitutto, evidenziato che nella produzione appellante sia stato allegato un solo biglietto di cancelleria, da cui effettivamente risulta un indirizzo del procuratore Avv. Macario non corrispondente a quello indicato in atti e
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che, tuttavia ed a ben vedere, attiene al solo specifico adempimento di “avviso di deposito/pubblicazione della sentenza”. Preme, poi, ulteriormente constatare come sia dato leggersi nei verbali di primo grado che il difensore della ditta fosse Parte_1 presente all'udienza del 16 ottobre 2019, nel corso della quale veniva conferito incarico al C.t.u. nominato e venivano fissate la data di inizio delle operazioni peritali e la successiva udienza ex art. 321 c.p.c.. In tale udienza il difensore avrebbe, dunque, dovuto far valere eventuali nullità della ctu, risultando altrimenti ogni vizio sanato ai sensi dell'articolo 157 c.p.c. (v. in tema
Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3855 “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali
o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.”). Ad ogni buon conto, non venendo in rilievo, nel caso, una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice e non avendo parte appellante chiesto la rinnovazione della consulenza, quanto piuttosto mosso rilievi al contenuto della stessa a mezzo del secondo motivo di gravame, si procederà al relativo esame nel prosieguo della trattazione. Con il secondo motivo di gravame, la difesa appellante ha lamentato la ricorrenza di errori nella motivazione e l'errata valutazione dei fatti di causa, assumendo la sussistenza di tre rapporti giuridici diversi e facendo rilevare che oggetto di causa fosse il solo rapporto concernente la mera installazione del “minichiller”, acquistato dal ed a cui aveva CP_1 provveduto la ditta Parte_1
Il rilievo non coglie nel segno.
Difatti, se è vero che il decreto ingiuntivo veniva richiesto dalla ditta per il Parte_1 pagamento dei compensi per l'attività di “montaggio chiller con fornitura dei materiali necessari”, come da allegata fattura (v. ricorso per decreto ingiuntivo, fasc. monitorio, all. prod. appellante), non è men vero che il , nell'opporsi al decreto ingiuntivo, avesse eccepito CP_1 il non esatto adempimento della prestazione resa dalla ditta quale soggetto che Parte_1 aveva provveduto alla predisposizione dell'impianto di climatizzazione nel proprio immobile, come da richiamo al relativo “libretto di impianto”, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni (cfr. Atto di citazione opposizione a decreto ingiuntivo, fasc. I grado).
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore. Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (v. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
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ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Va, quindi, ritenuto, diversamente da quanto lamentato nel gravame, che il Giudice di
Pace, pur non richiamandola espressamente, abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, in tema di natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ripartizione degli oneri probatori.
Non si condivide, in particolare, la doglianza circa l'esistenza di tre rapporti giuridici diversi e circa la ricorrenza di vizi in merito all'esame della fattispecie da parte del giudicante, considerato che la stessa sin dalla Costituzione in primo grado, riconosceva Parte_1 che i lavori commissionatigli riguardassero la predisposizione degli impianti nell'immobile acquistato dal (v. pag. 3 Comparsa di costituzione e risposta, fasc. I grado) e tanto era, CP_1 invero, documentalmente dimostrato dal “libretto di impianto”, allegato in atti dalla difesa opponente e che riportava in calce la sottoscrizione ed il timbro proprio della Parte_1 e che prevedeva le caratteristiche della predisposizione dell'impianto di
[...] climatizzazione e le necessarie installazioni (v. prod. I grado, parte appellata). Ne deriva che la pretesa dell'appellante di rispondere del solo “montaggio” della macchina “chiller” sia destituita di fondamento, essendo essa solo una fase della più ampia opera di predisposizione dell'impianto e dovendo questi rispondere del funzionamento dello stesso nel suo complesso, attesa la posizione assunta, l'eccezione di esecuzione non a regola d'arte e quindi di inadempimento, sollevata dall'opponente e data la domanda riconvenzionale da questi CP_1 spiegata.
Sotto tale profilo, stima il Tribunale che la Sentenza di primo grado abbia correttamente vagliato gli esiti dell'espletata istruttoria. Le censure mosse in proposito dalla difesa appellante si appalesano deboli e prive di decisività, essendosi essa limitata a giudicare “paradossali” le deposizioni testimoniali rese in primo grado dai testi, genitori del , in particolare dalla CP_1 madre dello stesso, senza tuttavia convincentemente ed efficacemente inficiarne la attendibilità soggettiva, la credibilità e la convergenza. Quanto agli accertamenti tecnici, è dato registrare che le contestazioni mosse dall'appellante alla C.t.u. risultino più che tese ad una contestazione tecnica, piuttosto condizionate dall'iniziale erronea impostazione secondo cui essa dovesse rispondere della sola installazione del “minichiller”. Del resto, in continuità con quanto sopra, non può che ribadirsi che l'installazione di una macchina frigorifera del tipo chiller per utenze domestiche, ubicata all'esterno dell'abitazione del , fosse stata prevista dallo stesso CP_1 titolare della ditta in sede di predisposizione dell'impianto, come si evince Parte_1 inequivocabilmente dal relativo “libretto di impianto”, sicché questi non poteva che essere chiamato a rispondere del suo funzionamento. A tal proposito le valutazioni e spiegazioni offerte dall'ausiliario tecnico d'ufficio nominato in primo grado non possono dirsi essere state validamente messe in discussione dalla difesa appellante, che non ha contraddetto i principali passaggi tecnici della relazione, poi valorizzati dal Giudice di Pace in Sentenza, con osservazioni e argomentazioni, di pari contenuto tecnico, che possano indurre ad una rivalutazione delle conclusioni svolte.
In definitiva, l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata resiste alle critiche formulate e, per le ragioni spiegate, l'appello proposto nell'interesse della
[...]
” va rigettato, essendo la sentenza gravata immune dai Parte_1 lamentati vizi. La regolamentazione delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi vigenti, tenendo conto del valore della causa (€1.670,00), della non particolare
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complessità delle questioni affrontate e delle limitate attività processuali svolte, con esclusione della fase istruttoria.
La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 e per l'effetto conferma la Sentenza n. 1770/2021, pronunciata dal Giudice
[...] di Pace di Avellino, in data 10 luglio 2021 e depositata in cancelleria in data 23 luglio 2021.
2. Condanna parte appellante , Parte_1 in persona del legale rappr.te p..t, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di giudizio, che si liquidano in €852,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore Avv. Giovanna Ponte, dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 11/03/2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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