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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 998/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR DI ER ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA CESARE BECCARIA 29 00196 CP_1
MA rappresentato e difeso dall'avv.BELLAROBA ANGELO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'handicap grave, successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia parzialmente positiva e di aver fatto opposizione conclusasi negativamente, impugnava la sentenza in punto di spese dinnanzi alla Corte di Cassazione che rimetteva al giudice di primo grado la causa ritenendo non corretta la condanna alle spese di lite.
Riassumeva il giudizio presso l'intestato Tribunale a seguito della correzione dell'errore materiale della sentenza della Cassazione che aveva individuato il giudice della rimessione nel Tribunale di Roma per mera svista.
L' si costituiva senza opporsi alla modifica e chiedendo la compensazione CP_1
delle spese.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa all'esito del deposito delel note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato.
Vista la pronuncia della Suprema Corte in punto si spese secondo cui non può esservi soccombenza della parte ricorrente nel caso di due domande articolate nel medesimo capo delle conclusioni, in riforma della sentenza emessa in punto di spese deve essere disposta la compensazione delle stesse in virtù dell' accoglimento parziale della domanda sia nella fase di atp che nella fase di opposizione.
La stessa ha infatti affermato come “Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma 3 c.p.c., perché erroneamente, il tribunale non aveva compensato le spese di lite per reciproca soccombenza, essendo stato la ricorrente vittoriosa sull'accertamento del requisito dell'handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377/19, non massimata). Sulla base di ciò, pertanto, il giudice dell'opposizione investito dell'accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, avrebbe dovuto verificare se sussisteva o meno una reciproca soccombenza tra l' e il richiedente ai fini della liquidazione delle spese, che si Controparte_2
debbono riferire sempre, all'esito finale del giudizio di merito (Cass. 30095/23, Cass. sez. un. N. 32906(2022; Cass. n. 9448/2023). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 'in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 32, c.p.c. (Cass. n.
32061/2022)” (Cass.n. 30552/2024).
Con riferimento alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità ed a quelle del giudizio di rinvio, si rammenta che “In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio –ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio –deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia” (Cass. Civ.,
Sez. 6-3, ord. n. 18108/2020).
Pertanto, le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, conformemente ai princìpi di diritto enunciati dalla Suprema Corte,
COMPENSA le spese di lite del giudizio di primo grado n.rg. 2931/2018, nonché, in applicazione dei medesimi princìpi, pone le spese di ctu del giudizio citato a carico dell' ; CP_1
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato del giudizio di CP_1 Cassazione n.rg.15004/2021 e del presente giudizio che liquida in complessivi €
4238,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
OB RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 998/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR DI ER ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA CESARE BECCARIA 29 00196 CP_1
MA rappresentato e difeso dall'avv.BELLAROBA ANGELO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'handicap grave, successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia parzialmente positiva e di aver fatto opposizione conclusasi negativamente, impugnava la sentenza in punto di spese dinnanzi alla Corte di Cassazione che rimetteva al giudice di primo grado la causa ritenendo non corretta la condanna alle spese di lite.
Riassumeva il giudizio presso l'intestato Tribunale a seguito della correzione dell'errore materiale della sentenza della Cassazione che aveva individuato il giudice della rimessione nel Tribunale di Roma per mera svista.
L' si costituiva senza opporsi alla modifica e chiedendo la compensazione CP_1
delle spese.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa all'esito del deposito delel note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato.
Vista la pronuncia della Suprema Corte in punto si spese secondo cui non può esservi soccombenza della parte ricorrente nel caso di due domande articolate nel medesimo capo delle conclusioni, in riforma della sentenza emessa in punto di spese deve essere disposta la compensazione delle stesse in virtù dell' accoglimento parziale della domanda sia nella fase di atp che nella fase di opposizione.
La stessa ha infatti affermato come “Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma 3 c.p.c., perché erroneamente, il tribunale non aveva compensato le spese di lite per reciproca soccombenza, essendo stato la ricorrente vittoriosa sull'accertamento del requisito dell'handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377/19, non massimata). Sulla base di ciò, pertanto, il giudice dell'opposizione investito dell'accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, avrebbe dovuto verificare se sussisteva o meno una reciproca soccombenza tra l' e il richiedente ai fini della liquidazione delle spese, che si Controparte_2
debbono riferire sempre, all'esito finale del giudizio di merito (Cass. 30095/23, Cass. sez. un. N. 32906(2022; Cass. n. 9448/2023). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 'in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 32, c.p.c. (Cass. n.
32061/2022)” (Cass.n. 30552/2024).
Con riferimento alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità ed a quelle del giudizio di rinvio, si rammenta che “In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio –ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio –deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia” (Cass. Civ.,
Sez. 6-3, ord. n. 18108/2020).
Pertanto, le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, conformemente ai princìpi di diritto enunciati dalla Suprema Corte,
COMPENSA le spese di lite del giudizio di primo grado n.rg. 2931/2018, nonché, in applicazione dei medesimi princìpi, pone le spese di ctu del giudizio citato a carico dell' ; CP_1
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato del giudizio di CP_1 Cassazione n.rg.15004/2021 e del presente giudizio che liquida in complessivi €
4238,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
OB RI