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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3486/2023 R.G.Affari Previdenza tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti ALFONSO MENICHINI E TERESA Parte_1
PETILLO;
RICORRENTE e
, in persona Controparte_1 del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CONCETTA PETRILLO;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2023 il ricorrente, titolare di un'impresa artigiana sita in Napoli alla via Nicola Galdo, 11, deduceva di aver subito un infortunio, in data 20/06/2022, nell'espletamento della propria mansione di meccanico di auto, in quanto mentre era al lavoro all'interno dell'officina, per il montaggio di un cambio di velocità, veniva attinto al torace dal motore dell'autovettura, posta sul ponte elevatore, riportando: “Trauma contusivo del torace con frattura della 3° costa a sinistra e trauma della spalla sinistra con lesione dei tendini dei mm.
Sova- e sotto-spinoro”. Rilevava che l' con provvedimento del 06/10/2022, dopo avere riconosciuto all'infortunio CP_1 natura professionale, liquidava il danno biologico nella misura del 6% sulla base di una diagnosi di “ Limitazione algo -disfunzionale della spalla sinistra pari a 1/3” e che avverso tale valutazione lo stesso proponeva opposizione in data 21/04/2023, senza alcun esito. Ciò premesso parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere il risarcimento CP_1 del danno biologico a mezzo liquidazione della prestazione in capitale, nella misura minore o maggiore del 15% con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva l' che eccepiva la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso per genericità CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto.
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica a seguito della quale, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 Ter c.p.c. La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576), è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo
38/2000).
Nel caso di specie trova applicazione la nuova disciplina, trattandosi di infortunio del 20/06/2022.
Il consulente d'ufficio, dott. , espletate le necessarie indagini, Persona_1 rilevava che il sig. , a causa dell' evento infortunistico di cui si tratta, aveva Parte_1 riportato “esiti a carico della spalla sinistra, in soggetto destrimane, di pregresso trauma contusivo patito in occasione di infortunio sul lavoro del 20 giugno 2022, caratterizzati da limitazione algodisfunzionale dell'articolarità pari ad 1/3 all'incirca, con deficit dell'intrarotazione in retroproiezione pari a circa la metà, e discreto deficit della forza nei movimenti contro resistenza” e che dalle suddette lesioni, ad avvenuta stabilizzazione dei postumi, era derivato “un danno biologico complessivamente valutabile nella misura del 10%
(4% Voce 227, e 6% Voce 223 per analogia, della Tabella delle Menomazioni approvata con
D.M. del 12.07.2000) con decorrenza dalla data del 20.06.2022 e da indennizzare, pertanto, in capitale”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, né avverso le stesse sono state mosse specifiche censure ad opera delle parti.
La domanda pertanto va accolta nei termini che precedono e l' deve essere condannato CP_1 a liquidare l'indennizzo sulla base dell'accertata percentuale di inabilità. Sul capitale deve essere applicata la disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 16 della Legge 412/1991 per cui a decorrere dal 31/12/1991 dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione degli stessi.
Le spese di giudizio sono compensate per metà atteso il parziale accoglimento. Per la restante parte seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Le spese di CTU sono poste a CP_1 carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Condanna l'. in persona del Direttore p.t. alla ricostituzione dell'indennizzo CP_1 per inabilità permanente nella percentuale del 10% con decorrenza dall'infortunio ed al pagamento delle differenze maturate sui ratei liquidati e degli interessi legali sui singoli ratei dalla scadenza al soddisfo;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €932,00 oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione.
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Francesca Fucci)
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3486/2023 R.G.Affari Previdenza tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti ALFONSO MENICHINI E TERESA Parte_1
PETILLO;
RICORRENTE e
, in persona Controparte_1 del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CONCETTA PETRILLO;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/06/2023 il ricorrente, titolare di un'impresa artigiana sita in Napoli alla via Nicola Galdo, 11, deduceva di aver subito un infortunio, in data 20/06/2022, nell'espletamento della propria mansione di meccanico di auto, in quanto mentre era al lavoro all'interno dell'officina, per il montaggio di un cambio di velocità, veniva attinto al torace dal motore dell'autovettura, posta sul ponte elevatore, riportando: “Trauma contusivo del torace con frattura della 3° costa a sinistra e trauma della spalla sinistra con lesione dei tendini dei mm.
Sova- e sotto-spinoro”. Rilevava che l' con provvedimento del 06/10/2022, dopo avere riconosciuto all'infortunio CP_1 natura professionale, liquidava il danno biologico nella misura del 6% sulla base di una diagnosi di “ Limitazione algo -disfunzionale della spalla sinistra pari a 1/3” e che avverso tale valutazione lo stesso proponeva opposizione in data 21/04/2023, senza alcun esito. Ciò premesso parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere il risarcimento CP_1 del danno biologico a mezzo liquidazione della prestazione in capitale, nella misura minore o maggiore del 15% con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva l' che eccepiva la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso per genericità CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto.
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica a seguito della quale, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 Ter c.p.c. La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576), è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo
38/2000).
Nel caso di specie trova applicazione la nuova disciplina, trattandosi di infortunio del 20/06/2022.
Il consulente d'ufficio, dott. , espletate le necessarie indagini, Persona_1 rilevava che il sig. , a causa dell' evento infortunistico di cui si tratta, aveva Parte_1 riportato “esiti a carico della spalla sinistra, in soggetto destrimane, di pregresso trauma contusivo patito in occasione di infortunio sul lavoro del 20 giugno 2022, caratterizzati da limitazione algodisfunzionale dell'articolarità pari ad 1/3 all'incirca, con deficit dell'intrarotazione in retroproiezione pari a circa la metà, e discreto deficit della forza nei movimenti contro resistenza” e che dalle suddette lesioni, ad avvenuta stabilizzazione dei postumi, era derivato “un danno biologico complessivamente valutabile nella misura del 10%
(4% Voce 227, e 6% Voce 223 per analogia, della Tabella delle Menomazioni approvata con
D.M. del 12.07.2000) con decorrenza dalla data del 20.06.2022 e da indennizzare, pertanto, in capitale”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, né avverso le stesse sono state mosse specifiche censure ad opera delle parti.
La domanda pertanto va accolta nei termini che precedono e l' deve essere condannato CP_1 a liquidare l'indennizzo sulla base dell'accertata percentuale di inabilità. Sul capitale deve essere applicata la disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 16 della Legge 412/1991 per cui a decorrere dal 31/12/1991 dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione degli stessi.
Le spese di giudizio sono compensate per metà atteso il parziale accoglimento. Per la restante parte seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Le spese di CTU sono poste a CP_1 carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Condanna l'. in persona del Direttore p.t. alla ricostituzione dell'indennizzo CP_1 per inabilità permanente nella percentuale del 10% con decorrenza dall'infortunio ed al pagamento delle differenze maturate sui ratei liquidati e degli interessi legali sui singoli ratei dalla scadenza al soddisfo;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €932,00 oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione.
- pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Francesca Fucci)