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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Eufemia in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Controparte_1 C.F._2
OL e EN AN in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
Controparte_2 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Serra CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Controparte_5 P.IVA_2
Berti in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
ZA CH
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: pagina 1 di 20 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nel contraddittorio delle parti o nella legittima declaranda contumacia della resistente: … Nel merito, ritenuta la sussistenza di colpa medica per comportamento negligente, imperito, imprudente, ed omissivo da parte dei convenuti per i fatti lamentati in premessa, condannare tutti i convenuti resistenti, ciascuno per le loro colpe e/o il loro titolo, ai sensi di legge, al risarcimento ed al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificando il danno biologico da invalidità permanente in almeno € 493.199,00 come sopra meglio specificato, quantificando il danno biologico da invalidità temporanea in € 15.086,00 come sopra meglio specificato e quantificando il danno patrimoniale per le spese mediche e per CTU sostenute fino ad oggi dal ricorrente come sopra meglio specificato in € 6.738,13 con la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dì del fatto al saldo, oltre spese, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, vinte le spese del presente giudizio e del giudizio ex art. 696 bis cpc collegato al presente. Spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara antistatario.
PER PARTE CONVENUTA (CI NI):
“Voglia il Giudice adito respingere con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione le domande formulate nei confronti della dr.ssa . Controparte_1
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di conseguente riconosciuta responsabilità della dott.ssa , voglia dichiarare Controparte_1 [...]
tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni eventuale statuizione di Controparte_5 condanna di questa al pagamento di somme a titolo risarcitorio in favore dell'attore nonché di rimborso in favore di questo delle spese e dei compensi professionali, il tutto con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
In ogni caso, ed indipendentemente dalle eventuali statuizioni principali di condanna risarcitoria e delle conseguenti garanzie e manleve dovute alla dott.ssa , voglia il Tribunale adito Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare la chiamata in causa , in ragione della Controparte_5 vigente copertura assicurativa denominata tutela legale e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1917 cod. civ., al pagamento delle spese di assistenza legale e peritale sostenuta dalla convenuta dr.ssa nel presente giudizio il tutto in misura e mediante pagamento della somma Controparte_1 che sarà ritenuta equa.”
PER PARTE CONVENUTA (A.O.U.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa,
pagina 2 di 20 - nel merito: respingere con qualsiasi statuizione le richieste attrici sia in merito all'an che al quantum debeatur essendo le stesse infondate in fatto, in diritto e in procedura nei confronti dell'
[...]
convenuta, con conseguente richiesta di manleva da parte della dott.ssa CP_6 CP_1
, quale unica responsabile, nella denegata e non creduta ipotesi di un riconoscimento di un
[...] danno patito dal Sig. anche per responsabiltà in via concorsuale e/o solidale;
Parte_1
(…) Con vittoria di spese e compenso professionale.”
PER PARTE ZA CH:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
in via preliminare pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta
contro
CP_7
per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 8, co 1 Legge 24/2017;
[...]
in via istruttoria, disporre, per le causali di cui in narrativa il rinnovo della CTU tecnica svoltasi nell'atp ex art. 696bis cpc RG 5863/2020 al quale la è rimasta estranea, affidando l'incarico CP_5
a nuovi consulenti;
nel merito ed in via principale, respingere ogni domanda, anche ai sensi degli artt. 1898, 1913, 1914 e
1915 cc da chiunque proposta contro la , ivi compresa la domanda di condanna di Controparte_7
al pagamento delle spese di assistenza legale e peritale sostenute dalla convenuta Controparte_7
Dr.ssa ; Controparte_1
nel merito ed in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia proposta contro , anche tenendo conto del disposto degli artt. 1898, 2013-2014 e 2015 CP_7 cc, condannarla a tenere indenne l' entro i limiti di massimale e per la sola Parte_2 quota di responsabilità che sarà ad essa attribuita secondo le condizioni di polizza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre 15% rimb. forf. spese generali,
IVA e cpa come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, il sig. , conveniva avanti l'intestato Tribunale l' Parte_1 [...]
, ora Controparte_8 [...]
, e la dott.ssa per ivi sentirsi accogliere le seguenti testuali Controparte_9 Controparte_1 conclusioni:“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nel contradditorio delle parti o nella legittima declaranda contumacia della resistente: In via processuale disporre ex art. 696 bis, comma 5, c.p.c.,
pagina 3 di 20 l'acquisizione al presente giudizio dell'integrale fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art.
696 bis c.p.c. di cui sopra: Tribunale di Ancona, RG. 5863/2020, G.I. dott.ssa Corinaldesi;
Nel merito, ritenuta la sussistenza di colpa medica per comportamento negligente, imperito, imprudente, ed omissivo da parte dei convenuti per i fatti lamentati in premessa, condannare tutti i convenuti resistenti ciascuno per le loro colpe e/o il loro titolo, ai sensi di legge, al risarcimento ed al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificando il danno biologico da invalidità permanente in almeno Euro 493.199,00 come sopra specificato, quantificando il danno biologico da invalidità temporanea in Euro 15.086,00 come sopra meglio specificato e quantificando il danno patrimoniale per le spese mediche e per CTU sostenute fino ad oggi dal ricorrente come sopra meglio specificato in
Euro 6.738,13 con rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dì del fatto fino al saldo, oltre spese, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, vinte le spese del presente giudizio e del giudizio ex art. 696 bis cpc collegato al presente”.
A sostegno delle proprie pretese l'attore deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essersi sottoposto, in data 19.04.2016, a un esame routinario di controllo ai polmoni, Tac Torace, con e senza mezzo di contrasto presso la onvenuta;
CP_10
-che dal relativo referto si evinceva che: “dalle scansioni passanti per l'addome superiore … si segnala la presenza di espanso solido di circa 4 cm di diametro … al polo renale superiore destro. Il reperto necessita di esame TC dell'addome mirato e di eventuale agoaspirato sotto guida ecografica …”;
-che in data 28.04.2016, pertanto, sulla scorta del consiglio dei sanitari, si era sottoposto all'esame Tac dell'addome superiore ed inferiore, con e senza mezzo di contrasto e che tale esame aveva confermato la presenza di una formazione nodulare, di circa 4 cm, a carico del polo superiore del rene dx;
-che, in particolare, nelle conclusioni del referto si leggeva che: “La formazione nodulare descritta a carico del rene dx, in sede polare superiore, potrebbe essere riferita a lesione eteroproliferativa primitiva renale … necessita consulenza specialistica ed approfondimento mediante esame agoaspirato sotto guida ecografica”;
-che, attenendosi rigorosamente alle indicazioni fornite dai sanitari, in data 18.05.2016 si era sottoposto ad agobiopsia renale ecoguidata per l'indagine microistologica della massa renale che da pochi giorni gli era stata diagnosticata ed individuata al rene destro;
-che dall'esame istologico del 24.05.2016, sempre condotto presso l' convenuta, Controparte_6
Dipartimento di Anatomia patologica, esitava la seguente diagnosi: “Due frustoli indenni da lesioni”;
-che il risultato negativo dell'esame istologico lo rassicurava e che anche il proprio medico di base, pagina 4 di 20 dr.ssa visto il referto, lo aveva rassicurato dicendogli che non avrebbe dovuto Controparte_1 eseguire nessun altro esame e che quindi godeva di buona salute;
-che in realtà dal referto emergeva l'evidente errore che inficiava l'esame istologico in questione evincendosi che la parte di rene sulla quale era stato effettuato il prelievo per l'esame istologico era diversa da quella su cui invece il detto prelievo doveva essere effettuato e che, tuttavia, pur alla luce degli esiti dei precedenti esami, gli odierni convenuti non gli avevano fatto ripetere il prelievo né prescritto ulteriori accertamenti;
-che la diagnosi si era successivamente rivelata completamente quando, tuttavia, la sua condizione di salute era irrimediabilmente compromessa, tanto da perdere, di lì a poco, il rene destro;
-che il tumore era già presente dal maggio 2016 e, a causa della tardiva diagnosi, era esitato in plurime metastasi ai polmoni, con drammatica riduzione delle proprie aspettative di vita e prognosi non favorevole;
il tutto accompagnato da notevoli sofferenze sia per i malesseri fisici, per il deperimento di circa 15 Kg, per la debolezza e per l'astenia, sia per la frustrazione enorme di non ricevere spiegazioni e/o cure adeguate al proprio stato di salute che continuava inesorabilmente a peggiorare;
-che, sottopostosi a ulteriori accertamenti, sempre presso la struttura convenuta, aveva subito ulteriori omissioni diagnostiche, sia presso il reparto di ematologia che presso quello di gastroenterologia;
-che, infine, in seguito a un accesso al pronto soccorso, era stato trasferito alla clinica di urologia e sottoposto d'urgenza ad intervento di nefrectomia radicale destra ed a tromboectomia della vena renale omolaterale con linfoadenectomia paracavale;
-che dal relativo referto istologico risultava un Carcinoma renale con traslocazione (tipo Xp11) TNM:
pT3a, NO, cui si erano aggiunte lesioni secondarie dall'evoluzione molto rapida, che venivano rimosse nel settembre 2019;
-che successivamente si era sottoposto a visita medico-legale presso due diversi medici e che entrambi avevano riscontrato il palese errore medico nell'operato del radiologo che aveva effettuato la biopsia errando nella sede di prelievo;
-che ove la malattia fosse stata tempestivamente diagnosticata quando era ancora in fase iniziale, nel
2016, vi sarebbe stata una prognosi di guarigione, mentre essendo stata rilevata solo nel 2018 era ormai assurta a una condanna a morte;
-che il presente giudizio era stato preceduto da un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG. 5863/2020,
G.I. dott.ssa Corinaldesi), dal quale era emersa la responsabilità degli odierni convenuti.
pagina 5 di 20 Sulla scorta di tali premesse il ricorrente avanzava la propria richiesta risarcitoria rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
La dr.ssa in particolare, negava la propria responsabilità -deducendo l'assenza Controparte_1 stessa di qualsivoglia nesso causale fra la sua condotta in esecuzione degli obblighi di assistenza e cura quale medico di base del paziente e l'evento dannoso da questo lamentato- ritenendo, per contro, la esclusiva dei sanitari della struttura convenuta.
La stessa, in ogni caso, chiedeva e otteneva, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalle pretese risarcitorie formulate nella denegata eventualità che le stesse fossero state accolte anche parzialmente.
La resisteva imputando, a sua volta, alla dr.ssa , quale medico curante, l'esclusiva CP_10 CP_1 responsabilità di quanto occorso all'attore.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la compagnia assicuratrice terza chiamata, la quale contestava la sussistenza della copertura assicurativa e chiedeva, in ogni caso, che la domanda fosse dichiarata improcedibile nei suoi confronti e, comunque, respinta.
Ravvisati nell'elaborato peritale reso in sede di ATP: “profili di seria incongruenza, con particolare riferimento alla ripartizione della responsabilità tra medico di medicina generale e medico specialista”
Il GI disponeva rinnovazione dell'indagine peritale affidata al collegio peritale, composto dai dott.ri quale medico chirurgo specialista in medicina legale, e quale medico Persona_1 Persona_2 chirurgo Specialista in Urologia, cui veniva sottoposto il seguente quesito:
“Il Collegio peritale, esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CTP, assunte, se del caso, informazione da terzi o richiesti chiarimenit alle parti ai sensi dell'art.194 c.p.c, avvalendosi se necessario di ausiliari, acquisia, previo accordo delle parti e nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione medica:
- descriva la vicenda clinica dell'attore (a partire dall'iniziale TAC del torace del Parte_1
19.04.2016) indichi gli accertamenti e gli esami svolti presso la struttura convenuta (con particolare riguardo all'esecuzione e alla refertazione della biopsia renale eco-guidata del maggio 2016) nonchè
a quelli eventualmente prescritti dalla dott.ssa e dica se siano stati adeguati alle Controparte_1 condizioni del paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento;
pagina 6 di 20 - dica quale siano state la diagnosi, la prognosi e le cure suggerite al paziente dalla struttura e dal medico convenzionati;
- dica se le prestazioni fornite dalla struttura e dal medico convenuti siano state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, se siano state eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai convenuti sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il prodilo terapeutico;
- ove si ravvisino profili di responsabilità professionale dei sanitari verifichi l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra l'imperizia e/o la negligenza degli stessi e l'aggravamento clinico della malattia dell'attore;
- in tal caso (ove sia ravvisata la sussistenza di profili di responsabilità professionale):
- dica quale sarebbe stato il corretto iter diagnostico e trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico, il successivo decorso della malattia;
- dica se sia ravvisabile una responsabilità esclusiva in capo a taluno dei convenuti ovvero, in caso di ritenuta responsabilità concorrente tra li stessi, indichi la percentuale di responsabilit attribuibile a ciascuno avendo cura di motivare le ragioni che conducono a un tale riparto;
- descriva quindi le attuali condizioni dell'attore e dica se, e in che termini, le conseguenze dannose riscontrate siano causalmente riconducibili alle condotte dei convenuti sotto il profilo della colpa professionale avendo cura di distinguere le stesse da quelle che sarebbero in ogni caso scaturite dalla patologia in atto, pur in presenza di diagnosi tempestiva e cure adeguate;
- specifichi l'incidenza dell'eventuale ritardo diagnostico sul decorso clinico della malattia, con particolare riguardo alla compromissione delle possibilità di guarigione e/o con riferimento alle minori conseguenze cui sarebbe andato incontro il paziente (ad esempio cure meno invasive);
- riferisca quali siano, allo stato dell'arte della scienza medica, le percentuali e i tempi di sopravvivenza dei pazienti oncologici affetti dalla medesima patologia diagnosticata all'attore;
- indichi la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, e l'eventuale compromissione permanente in termini percentuali dell'integrità psico-fisica dell'attore derivante dalla condotta colposa del/i convenuto/i e ad essa riconducibile;
pagina 7 di 20 - specifichi se, e in che termini, l'eventuale danno biologico di natura temporanea e/o permanente riportato abbia incidenza in ambito estetico, dinamico-relazionale e sulle caratteristiche particolari del soggetto, sulla qualità della vita del periziando e sulle più comuni attività, se ne siano derivate preclusioni o limitazioni nella vita quotidiana e li valuti percentualmente avuto riguardo all'età del medesimo e alle sue condizioni generali di salute;
- indichi se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di peggioramento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione e sul tipo di interventi cui lo stesso dovrà sottoporsi, specificandone i costi;
- indichi le spese mediche sostenute e conseguenti all'eventuale riscontrata responsabilità del convenuto e precisi la pertinenza e congruità delle stesse, indicando se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
- esperisca, in ogni momento ritenuto opportuno e, in ogni caso, prima di provvedere al deposito della relazione, acquisite le osservazioni delle parti, e/o dei CTP, un serio tentativo di conciliazione,
- riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
In corso di causa il Tribunale formulava alle parti due proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c.: la prima con ordinanza del 27.11.2023 e la seconda all'udienza del 23.1.2025 che, tuttavia, venivano accettate solo dall'attore.
La causa giungeva, infine, in decisione all'udienza del 8.7.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa e comunicata alle parti in data 9.7.2025, il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria attorea risulta fondata e meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
Giova preliminarmente osservare che i fatti rilevanti ai fini del presente giudizio si sono svolti nella vigenza del decreto-legge 13.09.2012 n. 158, noto anche come “decreto UZ”, convertito in legge
08.11.2012 n. 189.
La legge (c.d. Gelli-Bianco) dell'08.03.2017 n. 24, infatti, è entrata in vigore a far data dall'01.04.2017
e, per i profili di natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, a partire della sentenza n. 28994/2019, che sia il pagina 8 di 20 decreto UZ sia la legge Gelli-Bianco, in assenza di norme transitorie che deroghino alla regola generale sancita dall'art. 11 delle preleggi al Codice civile, non hanno portata retroattiva.
L'assenza di una previsione in deroga alla regola generale di cui al richiamato art. 11 per la quale “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” conduce ad affermare il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella l. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla
l. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.)” (cfr. citata
Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28994).
Peraltro, l'argomentazione offerta dalla suprema Corte, non soltanto trova ragione a livello di interpretazione letterale e sistematica, ma si conforma al principio di ragionevolezza, ciò in quanto la retroattività della legge produrrebbe il risultato di determinare un'inammissibile modifica degli assetti dei processi in atto per effetto del mutamento degli statuti di responsabilità, aquiliana o contrattuale, interferendo così anche con le preclusioni allegatorie e con il riparto dell'onere della prova.
Orbene, nel contesto normativo ante legge Gelli-Bianco, è pacifico che sia la responsabilità della struttura sanitaria che quella del medico, rectius, degli esercenti le professioni sanitarie in genere, avesse natura contrattuale da contatto sociale, come stabilito dalla Cassazione a partire dalla sentenza della terza sezione del 22.01.1999 n. 589, che ha rappresentato il leading case in materia e il cui orientamento si è mantenuto immutato.
Lo scenario è poi mutato con la successiva legge 24/2017 che, all'art. 7, comma 3, ha sancito la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (salvo che l'esercente abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), lasciando, tuttavia, inalterata la natura di responsabilità contrattuale della struttura,
Diverse le conclusioni per i profili di ordine processuale.
Al riguardo, in virtù del principio “tempus regit actum”, le disposizioni che disciplinano l'iter procedurale da seguire ai fini della corretta introduzione di un giudizio civile di responsabilità sanitaria si applicano anche ai fatti verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge medesima.
Pertanto, dette condizioni devono essere osservate anche nel caso di specie.
L'art. 8 della legge 24/2017 stabilisce, in particolare, che le azioni risarcitorie in materia di responsabilità sanitaria possono essere esercitate previa proposizione del ricorso per consulenza tecnica pagina 9 di 20 conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. Il medesimo articolo fa salva, per colui che agisce in giudizio, la possibilità alternativa (e residuale) di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma
1-bis, D. Lgs. vo 28/2010 e s.m.i.
Nel caso di specie la condizione di procedibilità risulta verificata essendo stato espletato il procedimento di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.
Quanto alla natura della responsabilità della struttura ospedaliera (e per quanto sopra chiarito, dello stesso medico curante), sia essa pubblica che privata, è di tipo contrattuale. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multiis, Cass., S.U., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007 e C. n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, ex art. 1228
c.c., sia in relazione a inadempimenti alla stessa imputabili sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua specifica fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere senza la necessaria concorrenza della responsabilità di quest'ultima, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze.
Poiché nel presente giudizio il caso concreto va scrutinato secondo gli stilemi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., giova ricordare gli oneri probatori gravanti in capo alla parte attrice.
Secondo la consolidata giurisprudenza l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile né evitabile secondo la diligenza richiesta.
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il pagina 10 di 20 raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (così Cass. n. 21008/2018) e, più in generale, che: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso: Cass. n. 3704 del 2018; Cass. n. 12961 del 2011;
Cass. n. 4792 del 2013; Cass. n. 12254 del 2015; Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 26824 del 2017;
Cass. n. 29315 del 2017; Cass. n. 18392 del 2018; C. n. 26700 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 28991 del
2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Così che, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e la relativa incertezza ricade, quindi, sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
Il tutto con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (v. Cass. civ., sez. III, 19.05.2004, n. 9471).
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione e/o azione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la univoca giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
pagina 11 di 20 - il secondo, invece, diretto ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili;
accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr., ex multis, Cass. n. 21619/2007).
L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non) implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, (cfr.
Cass. n. 3847/2011).
In merito all'interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabili alla responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso in cui le condizioni ambientali e/o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide la condotta umana siano in grado di per sé di determinare l'evento, ossia, indipendentemente dalla condotta umana, l'autore dell'azione o dell'omissione deve andare esente da qualsivoglia addebito di responsabilità (così detta thin skull rule).
Al contrario, qualora tali condizioni e/o fattori “Non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, atteso che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile” (cfr., in questi termini, Cass. n. 8995/2015; Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 7577/2007; C. n.
5539/2003 e Cass. n. 5924/1995; del tutto isolata è rimasta Cass n. 975/2009).
Pertanto, gli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) rilevano eventualmente nell'ambito della valutazione della così detta causalità giuridica e cioè nell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili e alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle concause. pagina 12 di 20 Riassumendo, nel caso di accertamento di eventuali concause naturali nella fattispecie concreta, in entrambe le forme della responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto) e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale, si pongono due sole alternative:
- se viene processualmente accertato che il fattore naturale sia tale da escludere tout court il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
- se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva - ma soltanto concorrente rispetto all'evento - e in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta al debitore e la domanda sarà accolta nell'an debeatur, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità, della lesione del bene protetto alla condotta del colpevole.
Attiene al piano della causalità giuridica, disciplinata dall'art. 1223 c.c., la relazione che lega l'evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti, ove oggettivamente prevedibili, quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dalla lesione personale.
Quanto agli oneri probatori in capo alla struttura sanitaria e/o al medico, una volta provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto -professionista-sanitario-struttura- sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, mentre gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa l'effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico, i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, rimangono a carico del professionista (e della pagina 13 di 20 azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende) stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
La diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere valutata assumendo quale parametro non già la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è infatti superiore alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
(cfr., ex multis, Cass. n. 583 del 2005); per altro verso, l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente.
Tanto premesso in ordine alle coordinate ermeneutiche che devono guidare lo scrutinio del caso concreto, il Tribunale osserva come risultino dirimenti ai fini della decisione le risultanze della consulenza tecnica disposta ed espletata nell'ambito del presente giudizio.
Giova riportare, di seguito, i punti salienti, dei rilievi effettuati dal nominato collegio peritale:
“Dalla disamina della documentazione in atti, l'iter diagnostico-terapeutico cui fu sottoposto il Sig.
nel maggio 2016 non può considerarsi conforme alle raccomandazioni contenute Parte_1 nelle Linee Guida coeve ai fatti in discussione.
(….)
Nel caso di specie, il riscontro all'esame TC torace del 19/4/2016 ed alla TC addome del 28/4/2016 di espanso solido renale che per caratteristiche e dimensioni (“formazione nodulare disomogeneamente ipodensa, parzialmente esofitica a margini lobulati … mostra disomogeneo enhancement contrastografico in fase arteriosa di acquisizione e più tardivo wash out … con piccole aree ipodense contestuali come per fenomeni necrotico-colliquativi … dimensioni di cm 4x3.5”) era univocamente ascrivibile a “lesione eteroproliferativa primitiva renale”, ovvero ad una 'neoplasia', come specificato nel medesimo referto TC del 28/4/2016, i dati strumentali a disposizione consentivano di porre diagnosi di 'tumore renale'.
Si ritiene, pertanto, erronea l'indicazione alla agobiopsia posta dalla Radiologia dell'Ospedale di
CP_4
(….)
Nel caso di specie, la tempestiva rimozione della neoplasia renale allo stadio T1a nel maggio 2016
pagina 14 di 20 avrebbe comportato una prognosi clinica estremamente favorevole.
(….)
I sanitari dell' di incorrevano, inoltre, nella erronea esecuzione della manovra CP_11 CP_4 bioptica che veniva effettuata in una sede anatomicamente differente (regione renale parailare) rispetto alla sede della lesione tumorale come descritta nel referto TC (polo renale superiore). Ciò comportava che l'esame istologico evidenziasse “due frustoli di midollare renale indenne da lesione” ovvero con caratteristiche istologiche nella norma.
Sulla base della negatività della biopsia renale, il sig. non riceveva alcun trattamento né era Pt_1 avviato ad un programma di follow up.
(….)
Il ritardo diagnostico-terapeutico di circa due anni aveva quindi determinato la progressione neoplastica con conseguente evoluzione prognostica sfavorevole della stessa neoplasia che dallo stadio pT1a del maggio 2016 (“senza segni di diffusione locale né a distanza” alla TC del
28/04/2016), giungeva allo stadio pT3a del giugno 2018 ed allo stadio IV-metastatico da novembre
2018 per l'insorgenza di metastasi polmonare, con una sopravvivenza tumore-specifica a dieci anni rispettivamente dal 96% del maggio 2016 allo stadio pT1a, al 36% del giugno 2018 (stadio pT3a) ed al 12% del novembre 2018 (stadio metastatico).
(….)
Si ravvisano, pertanto profili di responsabilità nella condotta dei sanitari dell'Ospedale di per CP_4 non aver posto in essere un approccio diagnostico-terapeutico conforme alle Linee Guida vigenti.
Si rileva una minore quota di responsabilità in capo al medico di medicina generale, dott.ssa
, per non aver rilevato l'evidente incongruenza tra la TC addome del 28.04.2016 ed il referto CP_1 istologico del 24.05.2016 relativamente alla sede del prelievo e quindi per non aver indirizzato il paziente alla ripetizione dell'esame bioptico. Tuttavia, considerata la marginalità della rilevanza dell'operato della dott.ssa rispetto alla condotta professionale posta in essere dai sanitari CP_1 dell' , si ritiene equo attribuire il 90 % della responsabilità complessiva all'operato Controparte_12 dei sanitari dell' , e la restante quota parte del 10% alla dott.ssa .” Controparte_12 CP_1
È noto il principio secondo cui la C.T.U., nelle così dette scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (così detta C.T.U. percipiente) e non già di valutazione di fatti già acclarati (così detta pagina 15 di 20 C.T.U. deducente) assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione (e ciò senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova: giurisprudenza costante, in seno a cui leggasi Cass. 26.04.2005 - 22.06.2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova;
se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (cfr. ex plurimis, Cass. 08.01.2004 n. 88, nello stesso senso 21.07.2003 n. 11332; 16.05.2003 n. 7635; 30.01.2003 n. 1512; 04.11.2002 n. 15399;
31.07.2002 n. 11359; 15.04.2002 n. 5422; 07.03.2001 n. 3343; 12.12.2000, n. 15630; 17.08.2000 n.
10916; 20.06.2000, n. 8395; nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza 17.01.2007 e Trib. Bari, sez.
Modugno, 26.07.2005).
La relazione peritale redatta dai dr. e , le cui conclusioni -ad eccezione di quanto si dirà Per_1 Per_2 infra in relazione alla posizione della dr.ssa meritano di essere condivise, in quanto basate su CP_1 di un completo esame anamnestico e su di un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, consente di affermare la responsabilità della struttura convenuta.
L'accertamento peritale è stato peraltro svolto dai consulenti senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il pieno contraddittorio tra le parti, mentre il relativo elaborato risulta caratterizzato da un argomentare piano e scevro da qualsivoglia incoerenza, tanto più che gli stessi ausiliari si sono fatti carico di replicare puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte.
Nell'elaborato peritale trova, in primis, conferma la vicenda clinica del sig. a partire dalla Pt_1 presa in carico presso la struttura convenuta, presa in carico, peraltro, evidente per tabulas da tutta la documentazione in atti.
Quanto rilevato e accertato dagli ausiliari in ordine alla condotta colposa dei sanitari in servizio presso la struttura convenuta è del tutto condivisibile da questo giudicante, in quanto la relativa analisi risulta compiuta in modo aderente alle risultanze documentali.
Si osserva, in particolare, come i CC.TT.U. abbiano evidenziato un duplice ordine di errori, che hanno avuto luogo in successione diacronica.
Il primo in ordine di verificazione -e di portata esiziale- è consistito nel non aver posto la diagnosi nel momento in cui la stessa risultava evidente dagli esiti della T.C. e nel non avere, di conseguenza, avviato il paziente alla chirurgia disponendo, di contro, un accertamento bioptico che non era pagina 16 di 20 consigliato.
Il secondo errore è consistito, quindi, nella stessa erronea effettuazione dell'accertamento de quo essendo stati prelevati frustoli di tessuto sano da una sede diversa da quella attenzionata.
Tale complesso di condotte integra il grave inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta, che è stato dapprima allegato dalla parte ricorrente e, quindi, confermato e provato mediante l'espletata C.T.U.; di contro, la struttura convenuta non ha fornito la prova liberatoria di aver posto in essere condotte corrette dal punto di vista medico-legale o, in alternativa, che il fatto sia dipeso da causa non imputabile.
Risulta parimenti acclarata dalle risultanze peritali la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte, attive e omissive, dei medici in servizio presso la struttura convenuta e le devastanti conseguenze determinatesi in termini di aggravamento della patologia a causa della ritardata diagnosi.
E infatti ove la diagnosi fosse stata correttamente posta all'esito della TC del 28.4.2016 il paziente sarebbe stato immediatamente operato nel 2016 e, in ogni caso, avrebbe affrontato le cure necessarie per una patologia che risultava, in quel momento, gestibile e con una prognosi di guarigione decisamente favorevole come ben illustrato dagli Ausiliari.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il Tribunale che non possa, di contro, ravvisarsi, una responsabilità della dr.ssa in quanto, anche a voler ritenere, che la stessa potesse rilevare CP_1
l'incongruenza tra le risultanze dei due differenti esami (TC e esame istologico), non può ravvisarsi alcune efficienza causale di tale condotta rispetto alla verificazione dei danni dal momento che già il primo errore compiuto dal personale specializzato della struttura convenuta (non aver posto una diagnosi di tumore del rene che risultava evidente alla data del 28.4.2016) riveste efficacia eziologica esclusiva.
Né pare francamente sostenibile addebitare alla convenuta, medico di medicina generale, il suddetto omesso rilievo alla luce delle molteplici omissioni diagnostiche che hanno avuto luogo da parte del personale specializzato operante presso la struttura convenuta, ivi comprese quelle che hanno avuto luogo anche successivamente presso i reparti di ematologia e gastroenterologia allorché le condizioni del paziente risultavano, peraltro, ulteriormente aggravate.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, rilevato e ritenuto va dichiarata la responsabilità esclusiva della onvenuta con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla chiamata in causa CP_10 della compagnia assicuratrice della dr.ssa CP_1
Quanto alle poste di pregiudizio risarcibili si osserva quanto segue. pagina 17 di 20 Il danno biologico, secondo la più accreditata definizione, oggi contenuta negli articoli 138, comma 2, lett. a) e 139, comma 2, D. Lgs. vo 09.09.2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”, consiste nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (cfr. Cass. 19.09.2022, n. 27380).
La liquidazione del danno biologico, quale danno non patrimoniale, deve effettuarsi con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati, come le tabelle, da considerarsi parametri uniformi per la generalità delle persone.
Questo Tribunale intende quindi fare applicazione, come da sua costante giurisprudenza, dei parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 (cfr., in motivazione, Cass. n. 28990 del 2019 che ha ribadito, tra le altre cose, il principio secondo cui la stima e la liquidazione del danno vanno compiuti secondo i criteri praticati al momento della liquidazione;
nello stesso senso cfr. Cass. n.
5013 del 2017).
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle
“statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez. III,
n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio
(cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/2011).
Trattandosi, infatti, di una macroinvalidità non trovano applicazione gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), né può essere invocata la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il Dpr n.12/2025, come indicato dalla convenuta, non riguardando fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (5.3.2025).
Tanto premesso, il collegio peritale ha rassegnato le seguenti conclusioni in ordine all'individuazione e quantificazione di tale posta di pregiudizio:
“Relativamente alle conseguenze dannose permanenti esitate sul sig. e direttamente Pt_1 ascrivibili al predetto ritardo diagnostico-terapeutico, esse si sostanziano nella progressione della patologia oncologica con evoluzione sfavorevole, comparsa di metastasi polmonari e necessità di sottoporsi a resezione polmonare ed a un piu gravoso iter terapeutico che comportava l'esecuzione di chemioterapia gravata da pesanti effetti clinici collaterali, oltre che ad un piu stringente follow up.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno iatrogeno temporaneo, in considerazione del pagina 18 di 20 prolungamento del periodo di ricovero e cure correlabili alla progressione di malattia neoplastica, si ritiene equo indicare un maggior danno pari a 90 (novanta) giorni di danno biologico temporaneo assoluto unitamente a giorni 120 (centoventi) di parziale al 75%. Sulla base dei dati evincibili dalla documentazione in Atti, a fronte della progressione di malattia descritta dal 2016 al 2018 e dello stato attuale del ricorrente, si ritiene che al ritardo diagnostico-terapeutico riconducibile alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il sig presso l'Ospedale di e del medico di medicina Pt_1 CP_4 generale, risulta ascrivibile un danno iatrogeno permanente valutabile nella misura di 55
(cinquantacinque) punti percentuali nell'aliquota che va dal 15 (quindici) % sino al 70 (settanta) % di danno biologico complessivo.
Considerata l'entita del maggior danno subito e le ripercussioni funzionali e sulla qualita di vita del ricorrente, il grado di sofferenza si ritiene da considerarsi elevato.”
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (61 anni all'epoca dei fatti), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari a complessivi €
479.283,00 (20.700,00 per danno biologico temporaneo calcolato secondo l'importo base;
€ 458.583,00 per danno biologico permanente).
Il danno non patrimoniale liquidato costituisce debito di valore.
La relativa liquidazione va quindi effettuata, secondo i consolidati criteri forniti da Cass. civ., S.U., sent. n. 1712/1995; in particolare, l'importo liquidato in sentenza deve essere devalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. al momento del fatto e sulla somma, annualmente rivalutata, devono poi computarsi gli interessi al tasso legale. Il danno non patrimoniale liquidato costituisce debito di valore.
Risultano documentate e pertanto rimborsabili in favore della parte attrice le spese per consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 42 fascicolo attoreo) per complessivi € 2.745,00, nonché le spese di CTU relative al procedimento di ATP per € 2.291,14. Il tutto per un totale di € 5.036,14.
Le spese di C.T.U. del presente giudizio, già liquidate mediante separato decreto, e le spese legali relative al presente giudizio e a quello di A.T.P. sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, vengono poste per intero a carico della convenuta. CP_10
Devono, di contro, essere integralmente compensate le spese tra la parte attrice, da un lato, e la parte convenuta e la compagnia assicuratrice terza chiamata, dall'altro, ricorrendo i gravi Controparte_1 motivi costituiti dalle risultanze peritali del procedimento di ATP, idonee a motivare la scelta processuale effettuata dalla parte attrice.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della Controparte_8 complessiva somma di € 479.283,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva e oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo definitivo, nonché al pagamento, a titolo di rimborso spese di € 5.036,14.
RIGETTA le domande attoree nei confronti della convenuta . Controparte_1
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore dei Controparte_8 compensi relativi al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c. che liquida in € 406,50 per spese e € 5.916,00, per compensi professionali nonché dei compensi del presente giudizio che liquida in € 634,00 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali;
in entrambi i casi oltre accessori di legge sugli importi imponibili e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto a definitivo carico della
[...]
. Controparte_8
DICHIARA integralmente compensate le spese legali tra le restanti parti.
Visto l'art. 52, comma 2, D. Lgs. vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di parte attrice.
Ancona, 24.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Eufemia in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Controparte_1 C.F._2
OL e EN AN in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
Controparte_2 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Serra CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Controparte_5 P.IVA_2
Berti in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
ZA CH
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: pagina 1 di 20 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nel contraddittorio delle parti o nella legittima declaranda contumacia della resistente: … Nel merito, ritenuta la sussistenza di colpa medica per comportamento negligente, imperito, imprudente, ed omissivo da parte dei convenuti per i fatti lamentati in premessa, condannare tutti i convenuti resistenti, ciascuno per le loro colpe e/o il loro titolo, ai sensi di legge, al risarcimento ed al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificando il danno biologico da invalidità permanente in almeno € 493.199,00 come sopra meglio specificato, quantificando il danno biologico da invalidità temporanea in € 15.086,00 come sopra meglio specificato e quantificando il danno patrimoniale per le spese mediche e per CTU sostenute fino ad oggi dal ricorrente come sopra meglio specificato in € 6.738,13 con la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dì del fatto al saldo, oltre spese, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, vinte le spese del presente giudizio e del giudizio ex art. 696 bis cpc collegato al presente. Spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara antistatario.
PER PARTE CONVENUTA (CI NI):
“Voglia il Giudice adito respingere con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione le domande formulate nei confronti della dr.ssa . Controparte_1
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di conseguente riconosciuta responsabilità della dott.ssa , voglia dichiarare Controparte_1 [...]
tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne da ogni eventuale statuizione di Controparte_5 condanna di questa al pagamento di somme a titolo risarcitorio in favore dell'attore nonché di rimborso in favore di questo delle spese e dei compensi professionali, il tutto con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione.
In ogni caso, ed indipendentemente dalle eventuali statuizioni principali di condanna risarcitoria e delle conseguenti garanzie e manleve dovute alla dott.ssa , voglia il Tribunale adito Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare la chiamata in causa , in ragione della Controparte_5 vigente copertura assicurativa denominata tutela legale e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1917 cod. civ., al pagamento delle spese di assistenza legale e peritale sostenuta dalla convenuta dr.ssa nel presente giudizio il tutto in misura e mediante pagamento della somma Controparte_1 che sarà ritenuta equa.”
PER PARTE CONVENUTA (A.O.U.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa,
pagina 2 di 20 - nel merito: respingere con qualsiasi statuizione le richieste attrici sia in merito all'an che al quantum debeatur essendo le stesse infondate in fatto, in diritto e in procedura nei confronti dell'
[...]
convenuta, con conseguente richiesta di manleva da parte della dott.ssa CP_6 CP_1
, quale unica responsabile, nella denegata e non creduta ipotesi di un riconoscimento di un
[...] danno patito dal Sig. anche per responsabiltà in via concorsuale e/o solidale;
Parte_1
(…) Con vittoria di spese e compenso professionale.”
PER PARTE ZA CH:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
in via preliminare pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta
contro
CP_7
per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 8, co 1 Legge 24/2017;
[...]
in via istruttoria, disporre, per le causali di cui in narrativa il rinnovo della CTU tecnica svoltasi nell'atp ex art. 696bis cpc RG 5863/2020 al quale la è rimasta estranea, affidando l'incarico CP_5
a nuovi consulenti;
nel merito ed in via principale, respingere ogni domanda, anche ai sensi degli artt. 1898, 1913, 1914 e
1915 cc da chiunque proposta contro la , ivi compresa la domanda di condanna di Controparte_7
al pagamento delle spese di assistenza legale e peritale sostenute dalla convenuta Controparte_7
Dr.ssa ; Controparte_1
nel merito ed in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia proposta contro , anche tenendo conto del disposto degli artt. 1898, 2013-2014 e 2015 CP_7 cc, condannarla a tenere indenne l' entro i limiti di massimale e per la sola Parte_2 quota di responsabilità che sarà ad essa attribuita secondo le condizioni di polizza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre 15% rimb. forf. spese generali,
IVA e cpa come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, il sig. , conveniva avanti l'intestato Tribunale l' Parte_1 [...]
, ora Controparte_8 [...]
, e la dott.ssa per ivi sentirsi accogliere le seguenti testuali Controparte_9 Controparte_1 conclusioni:“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nel contradditorio delle parti o nella legittima declaranda contumacia della resistente: In via processuale disporre ex art. 696 bis, comma 5, c.p.c.,
pagina 3 di 20 l'acquisizione al presente giudizio dell'integrale fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art.
696 bis c.p.c. di cui sopra: Tribunale di Ancona, RG. 5863/2020, G.I. dott.ssa Corinaldesi;
Nel merito, ritenuta la sussistenza di colpa medica per comportamento negligente, imperito, imprudente, ed omissivo da parte dei convenuti per i fatti lamentati in premessa, condannare tutti i convenuti resistenti ciascuno per le loro colpe e/o il loro titolo, ai sensi di legge, al risarcimento ed al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificando il danno biologico da invalidità permanente in almeno Euro 493.199,00 come sopra specificato, quantificando il danno biologico da invalidità temporanea in Euro 15.086,00 come sopra meglio specificato e quantificando il danno patrimoniale per le spese mediche e per CTU sostenute fino ad oggi dal ricorrente come sopra meglio specificato in
Euro 6.738,13 con rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dì del fatto fino al saldo, oltre spese, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, vinte le spese del presente giudizio e del giudizio ex art. 696 bis cpc collegato al presente”.
A sostegno delle proprie pretese l'attore deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essersi sottoposto, in data 19.04.2016, a un esame routinario di controllo ai polmoni, Tac Torace, con e senza mezzo di contrasto presso la onvenuta;
CP_10
-che dal relativo referto si evinceva che: “dalle scansioni passanti per l'addome superiore … si segnala la presenza di espanso solido di circa 4 cm di diametro … al polo renale superiore destro. Il reperto necessita di esame TC dell'addome mirato e di eventuale agoaspirato sotto guida ecografica …”;
-che in data 28.04.2016, pertanto, sulla scorta del consiglio dei sanitari, si era sottoposto all'esame Tac dell'addome superiore ed inferiore, con e senza mezzo di contrasto e che tale esame aveva confermato la presenza di una formazione nodulare, di circa 4 cm, a carico del polo superiore del rene dx;
-che, in particolare, nelle conclusioni del referto si leggeva che: “La formazione nodulare descritta a carico del rene dx, in sede polare superiore, potrebbe essere riferita a lesione eteroproliferativa primitiva renale … necessita consulenza specialistica ed approfondimento mediante esame agoaspirato sotto guida ecografica”;
-che, attenendosi rigorosamente alle indicazioni fornite dai sanitari, in data 18.05.2016 si era sottoposto ad agobiopsia renale ecoguidata per l'indagine microistologica della massa renale che da pochi giorni gli era stata diagnosticata ed individuata al rene destro;
-che dall'esame istologico del 24.05.2016, sempre condotto presso l' convenuta, Controparte_6
Dipartimento di Anatomia patologica, esitava la seguente diagnosi: “Due frustoli indenni da lesioni”;
-che il risultato negativo dell'esame istologico lo rassicurava e che anche il proprio medico di base, pagina 4 di 20 dr.ssa visto il referto, lo aveva rassicurato dicendogli che non avrebbe dovuto Controparte_1 eseguire nessun altro esame e che quindi godeva di buona salute;
-che in realtà dal referto emergeva l'evidente errore che inficiava l'esame istologico in questione evincendosi che la parte di rene sulla quale era stato effettuato il prelievo per l'esame istologico era diversa da quella su cui invece il detto prelievo doveva essere effettuato e che, tuttavia, pur alla luce degli esiti dei precedenti esami, gli odierni convenuti non gli avevano fatto ripetere il prelievo né prescritto ulteriori accertamenti;
-che la diagnosi si era successivamente rivelata completamente quando, tuttavia, la sua condizione di salute era irrimediabilmente compromessa, tanto da perdere, di lì a poco, il rene destro;
-che il tumore era già presente dal maggio 2016 e, a causa della tardiva diagnosi, era esitato in plurime metastasi ai polmoni, con drammatica riduzione delle proprie aspettative di vita e prognosi non favorevole;
il tutto accompagnato da notevoli sofferenze sia per i malesseri fisici, per il deperimento di circa 15 Kg, per la debolezza e per l'astenia, sia per la frustrazione enorme di non ricevere spiegazioni e/o cure adeguate al proprio stato di salute che continuava inesorabilmente a peggiorare;
-che, sottopostosi a ulteriori accertamenti, sempre presso la struttura convenuta, aveva subito ulteriori omissioni diagnostiche, sia presso il reparto di ematologia che presso quello di gastroenterologia;
-che, infine, in seguito a un accesso al pronto soccorso, era stato trasferito alla clinica di urologia e sottoposto d'urgenza ad intervento di nefrectomia radicale destra ed a tromboectomia della vena renale omolaterale con linfoadenectomia paracavale;
-che dal relativo referto istologico risultava un Carcinoma renale con traslocazione (tipo Xp11) TNM:
pT3a, NO, cui si erano aggiunte lesioni secondarie dall'evoluzione molto rapida, che venivano rimosse nel settembre 2019;
-che successivamente si era sottoposto a visita medico-legale presso due diversi medici e che entrambi avevano riscontrato il palese errore medico nell'operato del radiologo che aveva effettuato la biopsia errando nella sede di prelievo;
-che ove la malattia fosse stata tempestivamente diagnosticata quando era ancora in fase iniziale, nel
2016, vi sarebbe stata una prognosi di guarigione, mentre essendo stata rilevata solo nel 2018 era ormai assurta a una condanna a morte;
-che il presente giudizio era stato preceduto da un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG. 5863/2020,
G.I. dott.ssa Corinaldesi), dal quale era emersa la responsabilità degli odierni convenuti.
pagina 5 di 20 Sulla scorta di tali premesse il ricorrente avanzava la propria richiesta risarcitoria rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
La dr.ssa in particolare, negava la propria responsabilità -deducendo l'assenza Controparte_1 stessa di qualsivoglia nesso causale fra la sua condotta in esecuzione degli obblighi di assistenza e cura quale medico di base del paziente e l'evento dannoso da questo lamentato- ritenendo, per contro, la esclusiva dei sanitari della struttura convenuta.
La stessa, in ogni caso, chiedeva e otteneva, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalle pretese risarcitorie formulate nella denegata eventualità che le stesse fossero state accolte anche parzialmente.
La resisteva imputando, a sua volta, alla dr.ssa , quale medico curante, l'esclusiva CP_10 CP_1 responsabilità di quanto occorso all'attore.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la compagnia assicuratrice terza chiamata, la quale contestava la sussistenza della copertura assicurativa e chiedeva, in ogni caso, che la domanda fosse dichiarata improcedibile nei suoi confronti e, comunque, respinta.
Ravvisati nell'elaborato peritale reso in sede di ATP: “profili di seria incongruenza, con particolare riferimento alla ripartizione della responsabilità tra medico di medicina generale e medico specialista”
Il GI disponeva rinnovazione dell'indagine peritale affidata al collegio peritale, composto dai dott.ri quale medico chirurgo specialista in medicina legale, e quale medico Persona_1 Persona_2 chirurgo Specialista in Urologia, cui veniva sottoposto il seguente quesito:
“Il Collegio peritale, esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CTP, assunte, se del caso, informazione da terzi o richiesti chiarimenit alle parti ai sensi dell'art.194 c.p.c, avvalendosi se necessario di ausiliari, acquisia, previo accordo delle parti e nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione medica:
- descriva la vicenda clinica dell'attore (a partire dall'iniziale TAC del torace del Parte_1
19.04.2016) indichi gli accertamenti e gli esami svolti presso la struttura convenuta (con particolare riguardo all'esecuzione e alla refertazione della biopsia renale eco-guidata del maggio 2016) nonchè
a quelli eventualmente prescritti dalla dott.ssa e dica se siano stati adeguati alle Controparte_1 condizioni del paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento;
pagina 6 di 20 - dica quale siano state la diagnosi, la prognosi e le cure suggerite al paziente dalla struttura e dal medico convenzionati;
- dica se le prestazioni fornite dalla struttura e dal medico convenuti siano state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, se siano state eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai convenuti sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il prodilo terapeutico;
- ove si ravvisino profili di responsabilità professionale dei sanitari verifichi l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra l'imperizia e/o la negligenza degli stessi e l'aggravamento clinico della malattia dell'attore;
- in tal caso (ove sia ravvisata la sussistenza di profili di responsabilità professionale):
- dica quale sarebbe stato il corretto iter diagnostico e trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico, il successivo decorso della malattia;
- dica se sia ravvisabile una responsabilità esclusiva in capo a taluno dei convenuti ovvero, in caso di ritenuta responsabilità concorrente tra li stessi, indichi la percentuale di responsabilit attribuibile a ciascuno avendo cura di motivare le ragioni che conducono a un tale riparto;
- descriva quindi le attuali condizioni dell'attore e dica se, e in che termini, le conseguenze dannose riscontrate siano causalmente riconducibili alle condotte dei convenuti sotto il profilo della colpa professionale avendo cura di distinguere le stesse da quelle che sarebbero in ogni caso scaturite dalla patologia in atto, pur in presenza di diagnosi tempestiva e cure adeguate;
- specifichi l'incidenza dell'eventuale ritardo diagnostico sul decorso clinico della malattia, con particolare riguardo alla compromissione delle possibilità di guarigione e/o con riferimento alle minori conseguenze cui sarebbe andato incontro il paziente (ad esempio cure meno invasive);
- riferisca quali siano, allo stato dell'arte della scienza medica, le percentuali e i tempi di sopravvivenza dei pazienti oncologici affetti dalla medesima patologia diagnosticata all'attore;
- indichi la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, e l'eventuale compromissione permanente in termini percentuali dell'integrità psico-fisica dell'attore derivante dalla condotta colposa del/i convenuto/i e ad essa riconducibile;
pagina 7 di 20 - specifichi se, e in che termini, l'eventuale danno biologico di natura temporanea e/o permanente riportato abbia incidenza in ambito estetico, dinamico-relazionale e sulle caratteristiche particolari del soggetto, sulla qualità della vita del periziando e sulle più comuni attività, se ne siano derivate preclusioni o limitazioni nella vita quotidiana e li valuti percentualmente avuto riguardo all'età del medesimo e alle sue condizioni generali di salute;
- indichi se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di peggioramento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione e sul tipo di interventi cui lo stesso dovrà sottoporsi, specificandone i costi;
- indichi le spese mediche sostenute e conseguenti all'eventuale riscontrata responsabilità del convenuto e precisi la pertinenza e congruità delle stesse, indicando se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
- esperisca, in ogni momento ritenuto opportuno e, in ogni caso, prima di provvedere al deposito della relazione, acquisite le osservazioni delle parti, e/o dei CTP, un serio tentativo di conciliazione,
- riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
In corso di causa il Tribunale formulava alle parti due proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c.: la prima con ordinanza del 27.11.2023 e la seconda all'udienza del 23.1.2025 che, tuttavia, venivano accettate solo dall'attore.
La causa giungeva, infine, in decisione all'udienza del 8.7.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa e comunicata alle parti in data 9.7.2025, il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria attorea risulta fondata e meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
Giova preliminarmente osservare che i fatti rilevanti ai fini del presente giudizio si sono svolti nella vigenza del decreto-legge 13.09.2012 n. 158, noto anche come “decreto UZ”, convertito in legge
08.11.2012 n. 189.
La legge (c.d. Gelli-Bianco) dell'08.03.2017 n. 24, infatti, è entrata in vigore a far data dall'01.04.2017
e, per i profili di natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, a partire della sentenza n. 28994/2019, che sia il pagina 8 di 20 decreto UZ sia la legge Gelli-Bianco, in assenza di norme transitorie che deroghino alla regola generale sancita dall'art. 11 delle preleggi al Codice civile, non hanno portata retroattiva.
L'assenza di una previsione in deroga alla regola generale di cui al richiamato art. 11 per la quale “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” conduce ad affermare il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella l. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla
l. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.)” (cfr. citata
Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28994).
Peraltro, l'argomentazione offerta dalla suprema Corte, non soltanto trova ragione a livello di interpretazione letterale e sistematica, ma si conforma al principio di ragionevolezza, ciò in quanto la retroattività della legge produrrebbe il risultato di determinare un'inammissibile modifica degli assetti dei processi in atto per effetto del mutamento degli statuti di responsabilità, aquiliana o contrattuale, interferendo così anche con le preclusioni allegatorie e con il riparto dell'onere della prova.
Orbene, nel contesto normativo ante legge Gelli-Bianco, è pacifico che sia la responsabilità della struttura sanitaria che quella del medico, rectius, degli esercenti le professioni sanitarie in genere, avesse natura contrattuale da contatto sociale, come stabilito dalla Cassazione a partire dalla sentenza della terza sezione del 22.01.1999 n. 589, che ha rappresentato il leading case in materia e il cui orientamento si è mantenuto immutato.
Lo scenario è poi mutato con la successiva legge 24/2017 che, all'art. 7, comma 3, ha sancito la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (salvo che l'esercente abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), lasciando, tuttavia, inalterata la natura di responsabilità contrattuale della struttura,
Diverse le conclusioni per i profili di ordine processuale.
Al riguardo, in virtù del principio “tempus regit actum”, le disposizioni che disciplinano l'iter procedurale da seguire ai fini della corretta introduzione di un giudizio civile di responsabilità sanitaria si applicano anche ai fatti verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge medesima.
Pertanto, dette condizioni devono essere osservate anche nel caso di specie.
L'art. 8 della legge 24/2017 stabilisce, in particolare, che le azioni risarcitorie in materia di responsabilità sanitaria possono essere esercitate previa proposizione del ricorso per consulenza tecnica pagina 9 di 20 conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. Il medesimo articolo fa salva, per colui che agisce in giudizio, la possibilità alternativa (e residuale) di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma
1-bis, D. Lgs. vo 28/2010 e s.m.i.
Nel caso di specie la condizione di procedibilità risulta verificata essendo stato espletato il procedimento di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.
Quanto alla natura della responsabilità della struttura ospedaliera (e per quanto sopra chiarito, dello stesso medico curante), sia essa pubblica che privata, è di tipo contrattuale. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multiis, Cass., S.U., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007 e C. n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, ex art. 1228
c.c., sia in relazione a inadempimenti alla stessa imputabili sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua specifica fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere senza la necessaria concorrenza della responsabilità di quest'ultima, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze.
Poiché nel presente giudizio il caso concreto va scrutinato secondo gli stilemi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., giova ricordare gli oneri probatori gravanti in capo alla parte attrice.
Secondo la consolidata giurisprudenza l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile né evitabile secondo la diligenza richiesta.
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il pagina 10 di 20 raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (così Cass. n. 21008/2018) e, più in generale, che: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso: Cass. n. 3704 del 2018; Cass. n. 12961 del 2011;
Cass. n. 4792 del 2013; Cass. n. 12254 del 2015; Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 26824 del 2017;
Cass. n. 29315 del 2017; Cass. n. 18392 del 2018; C. n. 26700 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 28991 del
2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Così che, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e la relativa incertezza ricade, quindi, sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
Il tutto con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (v. Cass. civ., sez. III, 19.05.2004, n. 9471).
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione e/o azione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la univoca giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
pagina 11 di 20 - il secondo, invece, diretto ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili;
accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr., ex multis, Cass. n. 21619/2007).
L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non) implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, (cfr.
Cass. n. 3847/2011).
In merito all'interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabili alla responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso in cui le condizioni ambientali e/o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide la condotta umana siano in grado di per sé di determinare l'evento, ossia, indipendentemente dalla condotta umana, l'autore dell'azione o dell'omissione deve andare esente da qualsivoglia addebito di responsabilità (così detta thin skull rule).
Al contrario, qualora tali condizioni e/o fattori “Non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, atteso che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile” (cfr., in questi termini, Cass. n. 8995/2015; Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 7577/2007; C. n.
5539/2003 e Cass. n. 5924/1995; del tutto isolata è rimasta Cass n. 975/2009).
Pertanto, gli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) rilevano eventualmente nell'ambito della valutazione della così detta causalità giuridica e cioè nell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili e alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle concause. pagina 12 di 20 Riassumendo, nel caso di accertamento di eventuali concause naturali nella fattispecie concreta, in entrambe le forme della responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto) e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale, si pongono due sole alternative:
- se viene processualmente accertato che il fattore naturale sia tale da escludere tout court il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
- se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva - ma soltanto concorrente rispetto all'evento - e in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta al debitore e la domanda sarà accolta nell'an debeatur, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità, della lesione del bene protetto alla condotta del colpevole.
Attiene al piano della causalità giuridica, disciplinata dall'art. 1223 c.c., la relazione che lega l'evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti, ove oggettivamente prevedibili, quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dalla lesione personale.
Quanto agli oneri probatori in capo alla struttura sanitaria e/o al medico, una volta provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto -professionista-sanitario-struttura- sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, mentre gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa l'effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico, i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, rimangono a carico del professionista (e della pagina 13 di 20 azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende) stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
La diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere valutata assumendo quale parametro non già la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è infatti superiore alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
(cfr., ex multis, Cass. n. 583 del 2005); per altro verso, l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente.
Tanto premesso in ordine alle coordinate ermeneutiche che devono guidare lo scrutinio del caso concreto, il Tribunale osserva come risultino dirimenti ai fini della decisione le risultanze della consulenza tecnica disposta ed espletata nell'ambito del presente giudizio.
Giova riportare, di seguito, i punti salienti, dei rilievi effettuati dal nominato collegio peritale:
“Dalla disamina della documentazione in atti, l'iter diagnostico-terapeutico cui fu sottoposto il Sig.
nel maggio 2016 non può considerarsi conforme alle raccomandazioni contenute Parte_1 nelle Linee Guida coeve ai fatti in discussione.
(….)
Nel caso di specie, il riscontro all'esame TC torace del 19/4/2016 ed alla TC addome del 28/4/2016 di espanso solido renale che per caratteristiche e dimensioni (“formazione nodulare disomogeneamente ipodensa, parzialmente esofitica a margini lobulati … mostra disomogeneo enhancement contrastografico in fase arteriosa di acquisizione e più tardivo wash out … con piccole aree ipodense contestuali come per fenomeni necrotico-colliquativi … dimensioni di cm 4x3.5”) era univocamente ascrivibile a “lesione eteroproliferativa primitiva renale”, ovvero ad una 'neoplasia', come specificato nel medesimo referto TC del 28/4/2016, i dati strumentali a disposizione consentivano di porre diagnosi di 'tumore renale'.
Si ritiene, pertanto, erronea l'indicazione alla agobiopsia posta dalla Radiologia dell'Ospedale di
CP_4
(….)
Nel caso di specie, la tempestiva rimozione della neoplasia renale allo stadio T1a nel maggio 2016
pagina 14 di 20 avrebbe comportato una prognosi clinica estremamente favorevole.
(….)
I sanitari dell' di incorrevano, inoltre, nella erronea esecuzione della manovra CP_11 CP_4 bioptica che veniva effettuata in una sede anatomicamente differente (regione renale parailare) rispetto alla sede della lesione tumorale come descritta nel referto TC (polo renale superiore). Ciò comportava che l'esame istologico evidenziasse “due frustoli di midollare renale indenne da lesione” ovvero con caratteristiche istologiche nella norma.
Sulla base della negatività della biopsia renale, il sig. non riceveva alcun trattamento né era Pt_1 avviato ad un programma di follow up.
(….)
Il ritardo diagnostico-terapeutico di circa due anni aveva quindi determinato la progressione neoplastica con conseguente evoluzione prognostica sfavorevole della stessa neoplasia che dallo stadio pT1a del maggio 2016 (“senza segni di diffusione locale né a distanza” alla TC del
28/04/2016), giungeva allo stadio pT3a del giugno 2018 ed allo stadio IV-metastatico da novembre
2018 per l'insorgenza di metastasi polmonare, con una sopravvivenza tumore-specifica a dieci anni rispettivamente dal 96% del maggio 2016 allo stadio pT1a, al 36% del giugno 2018 (stadio pT3a) ed al 12% del novembre 2018 (stadio metastatico).
(….)
Si ravvisano, pertanto profili di responsabilità nella condotta dei sanitari dell'Ospedale di per CP_4 non aver posto in essere un approccio diagnostico-terapeutico conforme alle Linee Guida vigenti.
Si rileva una minore quota di responsabilità in capo al medico di medicina generale, dott.ssa
, per non aver rilevato l'evidente incongruenza tra la TC addome del 28.04.2016 ed il referto CP_1 istologico del 24.05.2016 relativamente alla sede del prelievo e quindi per non aver indirizzato il paziente alla ripetizione dell'esame bioptico. Tuttavia, considerata la marginalità della rilevanza dell'operato della dott.ssa rispetto alla condotta professionale posta in essere dai sanitari CP_1 dell' , si ritiene equo attribuire il 90 % della responsabilità complessiva all'operato Controparte_12 dei sanitari dell' , e la restante quota parte del 10% alla dott.ssa .” Controparte_12 CP_1
È noto il principio secondo cui la C.T.U., nelle così dette scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (così detta C.T.U. percipiente) e non già di valutazione di fatti già acclarati (così detta pagina 15 di 20 C.T.U. deducente) assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione (e ciò senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova: giurisprudenza costante, in seno a cui leggasi Cass. 26.04.2005 - 22.06.2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova;
se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (cfr. ex plurimis, Cass. 08.01.2004 n. 88, nello stesso senso 21.07.2003 n. 11332; 16.05.2003 n. 7635; 30.01.2003 n. 1512; 04.11.2002 n. 15399;
31.07.2002 n. 11359; 15.04.2002 n. 5422; 07.03.2001 n. 3343; 12.12.2000, n. 15630; 17.08.2000 n.
10916; 20.06.2000, n. 8395; nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza 17.01.2007 e Trib. Bari, sez.
Modugno, 26.07.2005).
La relazione peritale redatta dai dr. e , le cui conclusioni -ad eccezione di quanto si dirà Per_1 Per_2 infra in relazione alla posizione della dr.ssa meritano di essere condivise, in quanto basate su CP_1 di un completo esame anamnestico e su di un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, consente di affermare la responsabilità della struttura convenuta.
L'accertamento peritale è stato peraltro svolto dai consulenti senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il pieno contraddittorio tra le parti, mentre il relativo elaborato risulta caratterizzato da un argomentare piano e scevro da qualsivoglia incoerenza, tanto più che gli stessi ausiliari si sono fatti carico di replicare puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte.
Nell'elaborato peritale trova, in primis, conferma la vicenda clinica del sig. a partire dalla Pt_1 presa in carico presso la struttura convenuta, presa in carico, peraltro, evidente per tabulas da tutta la documentazione in atti.
Quanto rilevato e accertato dagli ausiliari in ordine alla condotta colposa dei sanitari in servizio presso la struttura convenuta è del tutto condivisibile da questo giudicante, in quanto la relativa analisi risulta compiuta in modo aderente alle risultanze documentali.
Si osserva, in particolare, come i CC.TT.U. abbiano evidenziato un duplice ordine di errori, che hanno avuto luogo in successione diacronica.
Il primo in ordine di verificazione -e di portata esiziale- è consistito nel non aver posto la diagnosi nel momento in cui la stessa risultava evidente dagli esiti della T.C. e nel non avere, di conseguenza, avviato il paziente alla chirurgia disponendo, di contro, un accertamento bioptico che non era pagina 16 di 20 consigliato.
Il secondo errore è consistito, quindi, nella stessa erronea effettuazione dell'accertamento de quo essendo stati prelevati frustoli di tessuto sano da una sede diversa da quella attenzionata.
Tale complesso di condotte integra il grave inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta, che è stato dapprima allegato dalla parte ricorrente e, quindi, confermato e provato mediante l'espletata C.T.U.; di contro, la struttura convenuta non ha fornito la prova liberatoria di aver posto in essere condotte corrette dal punto di vista medico-legale o, in alternativa, che il fatto sia dipeso da causa non imputabile.
Risulta parimenti acclarata dalle risultanze peritali la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte, attive e omissive, dei medici in servizio presso la struttura convenuta e le devastanti conseguenze determinatesi in termini di aggravamento della patologia a causa della ritardata diagnosi.
E infatti ove la diagnosi fosse stata correttamente posta all'esito della TC del 28.4.2016 il paziente sarebbe stato immediatamente operato nel 2016 e, in ogni caso, avrebbe affrontato le cure necessarie per una patologia che risultava, in quel momento, gestibile e con una prognosi di guarigione decisamente favorevole come ben illustrato dagli Ausiliari.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il Tribunale che non possa, di contro, ravvisarsi, una responsabilità della dr.ssa in quanto, anche a voler ritenere, che la stessa potesse rilevare CP_1
l'incongruenza tra le risultanze dei due differenti esami (TC e esame istologico), non può ravvisarsi alcune efficienza causale di tale condotta rispetto alla verificazione dei danni dal momento che già il primo errore compiuto dal personale specializzato della struttura convenuta (non aver posto una diagnosi di tumore del rene che risultava evidente alla data del 28.4.2016) riveste efficacia eziologica esclusiva.
Né pare francamente sostenibile addebitare alla convenuta, medico di medicina generale, il suddetto omesso rilievo alla luce delle molteplici omissioni diagnostiche che hanno avuto luogo da parte del personale specializzato operante presso la struttura convenuta, ivi comprese quelle che hanno avuto luogo anche successivamente presso i reparti di ematologia e gastroenterologia allorché le condizioni del paziente risultavano, peraltro, ulteriormente aggravate.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, rilevato e ritenuto va dichiarata la responsabilità esclusiva della onvenuta con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla chiamata in causa CP_10 della compagnia assicuratrice della dr.ssa CP_1
Quanto alle poste di pregiudizio risarcibili si osserva quanto segue. pagina 17 di 20 Il danno biologico, secondo la più accreditata definizione, oggi contenuta negli articoli 138, comma 2, lett. a) e 139, comma 2, D. Lgs. vo 09.09.2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”, consiste nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (cfr. Cass. 19.09.2022, n. 27380).
La liquidazione del danno biologico, quale danno non patrimoniale, deve effettuarsi con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati, come le tabelle, da considerarsi parametri uniformi per la generalità delle persone.
Questo Tribunale intende quindi fare applicazione, come da sua costante giurisprudenza, dei parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 (cfr., in motivazione, Cass. n. 28990 del 2019 che ha ribadito, tra le altre cose, il principio secondo cui la stima e la liquidazione del danno vanno compiuti secondo i criteri praticati al momento della liquidazione;
nello stesso senso cfr. Cass. n.
5013 del 2017).
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle
“statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez. III,
n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio
(cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/2011).
Trattandosi, infatti, di una macroinvalidità non trovano applicazione gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), né può essere invocata la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il Dpr n.12/2025, come indicato dalla convenuta, non riguardando fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (5.3.2025).
Tanto premesso, il collegio peritale ha rassegnato le seguenti conclusioni in ordine all'individuazione e quantificazione di tale posta di pregiudizio:
“Relativamente alle conseguenze dannose permanenti esitate sul sig. e direttamente Pt_1 ascrivibili al predetto ritardo diagnostico-terapeutico, esse si sostanziano nella progressione della patologia oncologica con evoluzione sfavorevole, comparsa di metastasi polmonari e necessità di sottoporsi a resezione polmonare ed a un piu gravoso iter terapeutico che comportava l'esecuzione di chemioterapia gravata da pesanti effetti clinici collaterali, oltre che ad un piu stringente follow up.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno iatrogeno temporaneo, in considerazione del pagina 18 di 20 prolungamento del periodo di ricovero e cure correlabili alla progressione di malattia neoplastica, si ritiene equo indicare un maggior danno pari a 90 (novanta) giorni di danno biologico temporaneo assoluto unitamente a giorni 120 (centoventi) di parziale al 75%. Sulla base dei dati evincibili dalla documentazione in Atti, a fronte della progressione di malattia descritta dal 2016 al 2018 e dello stato attuale del ricorrente, si ritiene che al ritardo diagnostico-terapeutico riconducibile alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il sig presso l'Ospedale di e del medico di medicina Pt_1 CP_4 generale, risulta ascrivibile un danno iatrogeno permanente valutabile nella misura di 55
(cinquantacinque) punti percentuali nell'aliquota che va dal 15 (quindici) % sino al 70 (settanta) % di danno biologico complessivo.
Considerata l'entita del maggior danno subito e le ripercussioni funzionali e sulla qualita di vita del ricorrente, il grado di sofferenza si ritiene da considerarsi elevato.”
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (61 anni all'epoca dei fatti), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari a complessivi €
479.283,00 (20.700,00 per danno biologico temporaneo calcolato secondo l'importo base;
€ 458.583,00 per danno biologico permanente).
Il danno non patrimoniale liquidato costituisce debito di valore.
La relativa liquidazione va quindi effettuata, secondo i consolidati criteri forniti da Cass. civ., S.U., sent. n. 1712/1995; in particolare, l'importo liquidato in sentenza deve essere devalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. al momento del fatto e sulla somma, annualmente rivalutata, devono poi computarsi gli interessi al tasso legale. Il danno non patrimoniale liquidato costituisce debito di valore.
Risultano documentate e pertanto rimborsabili in favore della parte attrice le spese per consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 42 fascicolo attoreo) per complessivi € 2.745,00, nonché le spese di CTU relative al procedimento di ATP per € 2.291,14. Il tutto per un totale di € 5.036,14.
Le spese di C.T.U. del presente giudizio, già liquidate mediante separato decreto, e le spese legali relative al presente giudizio e a quello di A.T.P. sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, vengono poste per intero a carico della convenuta. CP_10
Devono, di contro, essere integralmente compensate le spese tra la parte attrice, da un lato, e la parte convenuta e la compagnia assicuratrice terza chiamata, dall'altro, ricorrendo i gravi Controparte_1 motivi costituiti dalle risultanze peritali del procedimento di ATP, idonee a motivare la scelta processuale effettuata dalla parte attrice.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della Controparte_8 complessiva somma di € 479.283,00, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva e oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo definitivo, nonché al pagamento, a titolo di rimborso spese di € 5.036,14.
RIGETTA le domande attoree nei confronti della convenuta . Controparte_1
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore dei Controparte_8 compensi relativi al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c. che liquida in € 406,50 per spese e € 5.916,00, per compensi professionali nonché dei compensi del presente giudizio che liquida in € 634,00 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali;
in entrambi i casi oltre accessori di legge sugli importi imponibili e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto a definitivo carico della
[...]
. Controparte_8
DICHIARA integralmente compensate le spese legali tra le restanti parti.
Visto l'art. 52, comma 2, D. Lgs. vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di parte attrice.
Ancona, 24.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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