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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1292/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.2.1992 e ivi residente a[...]1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ELIANA GARGIUOLO (C.F.: , giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Trani alla via M. Pagano n. 253 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.9.1996 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA MARIA MELILLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa C.F._4 alla via Card. De Luca n. 17 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1292/2023
NONCHÈ
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._5 residente in [...], cittadino italiano, in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA CAPRIGILIONE (C.F.:
, giusta decreto di nomina del 20.2.2023 (R.G.N. 164/2023 C.F._6
V.G.), elettivamente domiciliato in Potenza alla via A. Vespucci n. 5 presso lo studio della curatrice speciale, Email_3
-RESISTENTE (CURATRICE SPECIALE)-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità.;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 21.5.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 27.3.2023 ha domandato Parte_1 all'intestato Tribunale di:
«a) Accertare le circostanze indicate nella narrativa del ricorso e, in accoglimento della domanda, dichiararsi l'inesistenza del rapporto di filiazione biologica tra il Sig.
e il minore per i fatti in narrativa dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione;
b) Per l'effetto, dichiarare inefficace e/o porre nel nulla per difetto di veridicità la dichiarazione con cui il Sig. ha riconosciuto come figlio naturale Parte_1
nato a [...] e residente in [...]
A. Viviani n. 2/B;
c) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa (PZ) di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di;
Parte_2
d) Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto una relazione sentimentale (senza aver mai convissuto né esser convolato a nozze) con
, la quale il 23.7.2022 aveva dato alla luce il minore , Controparte_1 Parte_2
2 R.G. N. 1292/2023
«[…] denunciato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa come figlio naturale tra i Sig.ri e ». Controparte_1 Parte_1
A tal proposito, il ricorrente ha rappresentato che «nel periodo compreso tra il
300° e il 180° giorno prima della nascita del figlio , la Sig.ra aveva Parte_2 CP_1 intrattenuto una relazione sentimentale con altro uomo», e che a novembre 2022 quest'ultima gli aveva confidato che la data del concepimento individuata dal suo ginecologo ricadeva in alcune settimane antecedenti rispetto all'instaurazione della loro relazione affettiva. Sicché il minore , «per stessa confessione della Parte_2 madre […] era figlio naturale di altro uomo e non dell'odierno ricorrente che, erroneamente, aveva riconosciuto il figlio come proprio».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 28.6.2023,
[...]
si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta in data 26.5.2023, nella quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
In particolare, la resistente ha rappresentato che ad aprile 2022 aveva scoperto di essere incita e che «il ginecologo aveva retrodatato il concepimento ad ottobre 2021,
e pertanto il concepimento era avvenuto ancor prima di instaurare la relazione con il
, relazione durata circa un anno, da novembre 2021 a novembre 2022. Sicché Pt_2 il ricorrente aveva sempre saputo che il minore era frutto di una precedente Parte_2 relazione, poiché «[…] era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza […] e della data del concepimento (ottobre 2021) ad aprile 2022».
Nonostante ciò «il aveva deciso di riconoscere come proprio il figlio, Pt_2 pur essendo consapevole che alcun rapporto biologico vi era con il medesimo, e ne aveva dichiarato la filiazione, e nel contempo era consapevole della falsità del proprio atto».
La resistente, poi, ha inteso precisare che nel momento in cui il rapporto sentimentale con il ricorrente era entrato in crisi, si era attivata «[…] per avviare congiuntamente l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e attribuzione del cognome materno, ma ciò non era stato possibile a causa delle divergenti ricostruzioni in punto di fatto della vicenda, ed il aveva intrapreso in Pt_2 maniera autonoma il presente giudizio».
3 R.G. N. 1292/2023
Da ultimo la resistente ha sostenuto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, di non essersi opposta né sottratta alla possibilità di effettuare accertamenti di natura biologica (test del DNA), «ma di aver semplicemente preferito demandare al
Giudicante la decisione della necessarietà o meno di tale test […], poiché nel caso di specie, oltre al fatto dell'ammissione dell'assenza di paternità biologica da ambo le parti, che ne escludeva la necessità, il Giudice poteva trarre argomenti anche soltanto da eventuali prove testimoniali e dalle dichiarazioni congiunte delle parti».
Per l'effetto, la resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) accertate le circostanze in fatto di cui alla premessa, dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale operato da nei Parte_1 confronti di nato a [...] il [...], con dichiarazione Parte_2 trascritta nei registri di nascita del Comune di Venosa al numero 26 parte I serie A – anno 2022 – Ufficio 1, e per l'effetto , dichiarare che nato a [...]_2
(PZ) il 23.07.2022 non è figlio di , nato ad [...] il [...]; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa, ove l'atto di nascita è stato formato, di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 49 lett. o) del D.P.R.
396/2000, e quindi alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore, ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) accolta l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ed operata la rettifica degli atti dello stato civile, disporre che il minore acquisisca il cognome della madre ed ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Venosa, in cui l'atto di nascita del minore è stato trascritto, di provvedere alla annotazione, a margine dell'atto di nascita del minore, del cambiamento e della sostituzione del cognome paterno “ , con quello della madre “ , ai sensi Pt_2 CP_1 dell'art. 165 del R.D. 9/7/1939, n. 1238;
4) accertare e dichiarare la temerarietà della lite per mala fede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per le ragioni specificate in premessa, al punto sub V), e per l'effetto, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta».
4 R.G. N. 1292/2023
III In data 29.5.2023 si è costituito in giudizio in Parte_2 persona della curatrice speciale Avv. , giusta decreto di Parte_3 nomina del 20.2.2023 (R.G.N. 164/2023 V.G.).
Nel detto atto difensivo la su indicata curatrice speciale, alla luce della divergente ricostruzione dei fatti operata dalle parti e tenuto conto del preminente interesse del minore a ottenere risposta certa in ordine al rapporto di filiazione contestato, si è associata alla domanda del ricorrente volta a effettuare accertamenti di natura genetica e ha chiesto in caso di esito negativo, ovvero di accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione biologica tra il minore e il ricorrente, di adottare ogni opportuno Parte_2
e consequenziale provvedimento, anche con riguardo alla modifica del cognome del minore.
IV Con ordinanza del 28.6.2023, rilevata la mancanza di prova circa la comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. in sede e l'assenza nel fascicolo telematico dell'atto integrale di nascita di , è stata onerata la Parte_2
Cancelleria di controllare se fosse stata effettuata o meno la comunicazione al P.M. in sede e il ricorrente è stato onerato di depositare l'atto di nascita integrale del minore
, rinviando la causa all'udienza del 20.10.2023. Parte_2
All'udienza da ultimo indicata è stata disposta C.T.U. nominando la dott.ssa quale ausiliario e sono stati trasmessi gli atti di causa alla Procura Persona_1 della Repubblica presso l'intestato Tribunale (ufficio ricezione primi atti), atteso che dall'esame degli stessi emergevano elementi di falsità in ordine allo stato del minore quale figlio di e;
sicché la causa è Parte_2 Parte_1 Controparte_1 stata rinviata per il conferimento dell'incarico peritale e il giuramento dell'ausiliario all'udienza del 17.11.2023.
In data 9.11.2023 è stata depositata dichiarazione di accettazione dell'incarico peritale con giuramento da parte della C.T.U. dott.ssa Persona_1
In data 21.5.2024 è stata depositata relazione peritale da parte della C.T.U. e all'udienza dell'11.9.2024, esaminato l'elaborato consulenziale e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il dì 21.5.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.28. c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini
5 R.G. N. 1292/2023
per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V Orbene, atteso che -ai sensi dell'art. 263, comma 2, prima parte, c.c.- l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento (come è nel caso di specie) deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, si osserva che l'azione oggetto di causa è tempestiva e, dunque, ammissibile. Invero, dall'atto integrale di nascita del minore Parte_2
risulta che il detto minore è stato riconosciuto dal ricorrente il 27.7.2022 e il
[...] ricorso per impugnazione dell'atto di nascita per difetto di veridicità è stato depositato il
27.3.2023, con conseguente rispetto del termine decadenziale di un anno di cui all'art. 263, comma 1, c.c., senza che vi sia necessità di operare il calcolo sommando i giorni di sospensione feriale dei termini processuali (dei quali, invero, pur bisogna tener conto al fine di valutare la tempestività dell'azione alla luce di quanto chiarito da Cass. civ., sez. I, sent., 1.2.2016, n. 1868, attesa l'omogeneità di disciplina tra l'art. 244 c.c. e l'art. 263 c.c.).
Nel merito, atteso che oggetto dell'azione promossa è esclusivamente l'inesistenza del rapporto di filiazione, motivo per cui non rilevano gli stati soggettivi di chi ha compiuto il riconoscimento, per esempio, nella consapevolezza della falsità di questo (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 24.5.1991, n. 5886), e dunque è ammissibile la proposizione dell'azione anche nell'ipotesi in cui si assuma, come fa nella specie la resistente, che l'autore del riconoscimento lo abbia operato sapendo di non essere il padre del minore, l'azione merita accoglimento.
Dalle risultanze della disposta ed effettuata C.T.U. è emerso quanto segue:
«Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfici (STR) analizzati, che hanno evidenziato un'incompatibilità di 12/21 marcatori dei cromosomi autosomici,
i risultati non sono compatibili con la paternità biologica del Sig. nei Parte_1 confronti del minore Parte_2
6 R.G. N. 1292/2023
Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. non è il padre biologico del minore Parte_1 Parte_2
La paternità si considera quindi esclusa».
[...]
Nessuna contestazione è stata mossa alle risultanze della C.T.U., atteso che a pag.
11 della relazione di consulenza tecnica si legge: «Al termine dei 20 giorni dalla ricezione della bozza per la trasmissione di eventuali osservazioni e rilievi tecnici al
C.T.U., in forma scritta, nessuna parte formulava osservazioni alla bozza».
Si ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale «le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza» (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22.7.2004, n. 13665; cfr. anche Corte Costituzionale, 6.7.2006, n. 266 con riguardo all'art. 235 c.c.).
Talché, considerato l'esito delle prove genetiche, deve trovare accoglimento l'azione promossa dal ricorrente, essendo stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente non è il padre biologico del minore Parte_1 Parte_2
.
[...]
Consegue l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente (Comune di
Venosa) di annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, con riguardo all'accertata inesistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente Parte_1
e il minore;
nonché di procedere alle relative
[...] Parte_2 annotazioni sulla perdita del cognome paterno da parte del figlio, atteso che il cognome per il minore non è divenuto segno distintivo della sua identità personale Pt_2 considerata la sua tenera età [sulla questione vedasi Cass. civ., sez. I, ord., 6.11.2019, n.
28518: «L'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta domanda di attribuzione senza che valga a contrastare l'automatismo
7 R.G. N. 1292/2023
insito nel sopra indicato meccanismo - cui segue la rettifica del cognome come atto dovuto - una posizione processuale di mera resistenza all'azione principale sullo status
o, ancora, una condotta di non contestazione di colui che abbia proposto domanda di disconoscimento»], con conseguente assunzione del cognome materno.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e si regolamentano e liquidano come segue.
Nel rapporto tra il ricorrente e la resistente , Parte_1 Controparte_1 tenuto conto altresì della linea difensiva di quest'ultima che ha proposto anche domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria nei confronti del ricorrente allorquando - comunque- si verte in materia di diritti sottratti alla disponibilità delle parti, le spese di lite si pongono in capo alla seconda e in favore del primo. Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e secondo il valore indeterminato della lite (scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 42,00 per esborsi.
Avuto riguardo alla curatrice speciale, secondo soccombenza nonché richiamato il principio di causalità atteso che la madre ha sostenuto di non aver in alcun modo
“ingannato” il ricorrente in ordine alla reale paternità del minore, le spese di lite devono porsi a carico della resistente e in favore della curatrice speciale. Le Controparte_1 spese si liquidano, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e secondo il valore indeterminato della lite (scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M.
55/2014), in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di
Legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stato il minore, in persona della curatrice speciale, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese della Stato, con delibera del 9.3.2023, sull'istanza depositata il
24.2.2023.
Parimenti, secondo soccombenza, le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto, devono esser poste in capo alla resistente . Controparte_1
P.Q.M.
8 R.G. N. 1292/2023
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1292 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e in persona della
[...] Controparte_1 Parte_2 curatrice speciale Avv. , con l'intervento necessario del Parte_3
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che (C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(BT) il 12.2.1992, non è il padre naturale del minore (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], per l'effetto ordina al competente C.F._5
Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa di provvedere alle annotazioni di
Legge, anche relative alla perdita del cognome paterno da parte del detto minore e all'assunzione del solo cognome materno;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti del ricorrente , che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 42,00 per esborsi;
3) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di , in persona della curatrice speciale Avv. Parte_2
, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso Parte_3 professionale, oltre accessori di Legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stato il minore provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese della Stato con delibera del 9.3.2023;
4) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, in capo alla resistente . Controparte_1
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1292/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.2.1992 e ivi residente a[...]1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ELIANA GARGIUOLO (C.F.: , giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Trani alla via M. Pagano n. 253 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.9.1996 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA MARIA MELILLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa C.F._4 alla via Card. De Luca n. 17 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1292/2023
NONCHÈ
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._5 residente in [...], cittadino italiano, in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA CAPRIGILIONE (C.F.:
, giusta decreto di nomina del 20.2.2023 (R.G.N. 164/2023 C.F._6
V.G.), elettivamente domiciliato in Potenza alla via A. Vespucci n. 5 presso lo studio della curatrice speciale, Email_3
-RESISTENTE (CURATRICE SPECIALE)-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità.;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 21.5.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 27.3.2023 ha domandato Parte_1 all'intestato Tribunale di:
«a) Accertare le circostanze indicate nella narrativa del ricorso e, in accoglimento della domanda, dichiararsi l'inesistenza del rapporto di filiazione biologica tra il Sig.
e il minore per i fatti in narrativa dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione;
b) Per l'effetto, dichiarare inefficace e/o porre nel nulla per difetto di veridicità la dichiarazione con cui il Sig. ha riconosciuto come figlio naturale Parte_1
nato a [...] e residente in [...]
A. Viviani n. 2/B;
c) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa (PZ) di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di;
Parte_2
d) Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto una relazione sentimentale (senza aver mai convissuto né esser convolato a nozze) con
, la quale il 23.7.2022 aveva dato alla luce il minore , Controparte_1 Parte_2
2 R.G. N. 1292/2023
«[…] denunciato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa come figlio naturale tra i Sig.ri e ». Controparte_1 Parte_1
A tal proposito, il ricorrente ha rappresentato che «nel periodo compreso tra il
300° e il 180° giorno prima della nascita del figlio , la Sig.ra aveva Parte_2 CP_1 intrattenuto una relazione sentimentale con altro uomo», e che a novembre 2022 quest'ultima gli aveva confidato che la data del concepimento individuata dal suo ginecologo ricadeva in alcune settimane antecedenti rispetto all'instaurazione della loro relazione affettiva. Sicché il minore , «per stessa confessione della Parte_2 madre […] era figlio naturale di altro uomo e non dell'odierno ricorrente che, erroneamente, aveva riconosciuto il figlio come proprio».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 28.6.2023,
[...]
si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta in data 26.5.2023, nella quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
In particolare, la resistente ha rappresentato che ad aprile 2022 aveva scoperto di essere incita e che «il ginecologo aveva retrodatato il concepimento ad ottobre 2021,
e pertanto il concepimento era avvenuto ancor prima di instaurare la relazione con il
, relazione durata circa un anno, da novembre 2021 a novembre 2022. Sicché Pt_2 il ricorrente aveva sempre saputo che il minore era frutto di una precedente Parte_2 relazione, poiché «[…] era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza […] e della data del concepimento (ottobre 2021) ad aprile 2022».
Nonostante ciò «il aveva deciso di riconoscere come proprio il figlio, Pt_2 pur essendo consapevole che alcun rapporto biologico vi era con il medesimo, e ne aveva dichiarato la filiazione, e nel contempo era consapevole della falsità del proprio atto».
La resistente, poi, ha inteso precisare che nel momento in cui il rapporto sentimentale con il ricorrente era entrato in crisi, si era attivata «[…] per avviare congiuntamente l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e attribuzione del cognome materno, ma ciò non era stato possibile a causa delle divergenti ricostruzioni in punto di fatto della vicenda, ed il aveva intrapreso in Pt_2 maniera autonoma il presente giudizio».
3 R.G. N. 1292/2023
Da ultimo la resistente ha sostenuto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, di non essersi opposta né sottratta alla possibilità di effettuare accertamenti di natura biologica (test del DNA), «ma di aver semplicemente preferito demandare al
Giudicante la decisione della necessarietà o meno di tale test […], poiché nel caso di specie, oltre al fatto dell'ammissione dell'assenza di paternità biologica da ambo le parti, che ne escludeva la necessità, il Giudice poteva trarre argomenti anche soltanto da eventuali prove testimoniali e dalle dichiarazioni congiunte delle parti».
Per l'effetto, la resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) accertate le circostanze in fatto di cui alla premessa, dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale operato da nei Parte_1 confronti di nato a [...] il [...], con dichiarazione Parte_2 trascritta nei registri di nascita del Comune di Venosa al numero 26 parte I serie A – anno 2022 – Ufficio 1, e per l'effetto , dichiarare che nato a [...]_2
(PZ) il 23.07.2022 non è figlio di , nato ad [...] il [...]; Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venosa, ove l'atto di nascita è stato formato, di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 49 lett. o) del D.P.R.
396/2000, e quindi alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore, ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) accolta l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ed operata la rettifica degli atti dello stato civile, disporre che il minore acquisisca il cognome della madre ed ordinare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Venosa, in cui l'atto di nascita del minore è stato trascritto, di provvedere alla annotazione, a margine dell'atto di nascita del minore, del cambiamento e della sostituzione del cognome paterno “ , con quello della madre “ , ai sensi Pt_2 CP_1 dell'art. 165 del R.D. 9/7/1939, n. 1238;
4) accertare e dichiarare la temerarietà della lite per mala fede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per le ragioni specificate in premessa, al punto sub V), e per l'effetto, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta».
4 R.G. N. 1292/2023
III In data 29.5.2023 si è costituito in giudizio in Parte_2 persona della curatrice speciale Avv. , giusta decreto di Parte_3 nomina del 20.2.2023 (R.G.N. 164/2023 V.G.).
Nel detto atto difensivo la su indicata curatrice speciale, alla luce della divergente ricostruzione dei fatti operata dalle parti e tenuto conto del preminente interesse del minore a ottenere risposta certa in ordine al rapporto di filiazione contestato, si è associata alla domanda del ricorrente volta a effettuare accertamenti di natura genetica e ha chiesto in caso di esito negativo, ovvero di accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione biologica tra il minore e il ricorrente, di adottare ogni opportuno Parte_2
e consequenziale provvedimento, anche con riguardo alla modifica del cognome del minore.
IV Con ordinanza del 28.6.2023, rilevata la mancanza di prova circa la comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. in sede e l'assenza nel fascicolo telematico dell'atto integrale di nascita di , è stata onerata la Parte_2
Cancelleria di controllare se fosse stata effettuata o meno la comunicazione al P.M. in sede e il ricorrente è stato onerato di depositare l'atto di nascita integrale del minore
, rinviando la causa all'udienza del 20.10.2023. Parte_2
All'udienza da ultimo indicata è stata disposta C.T.U. nominando la dott.ssa quale ausiliario e sono stati trasmessi gli atti di causa alla Procura Persona_1 della Repubblica presso l'intestato Tribunale (ufficio ricezione primi atti), atteso che dall'esame degli stessi emergevano elementi di falsità in ordine allo stato del minore quale figlio di e;
sicché la causa è Parte_2 Parte_1 Controparte_1 stata rinviata per il conferimento dell'incarico peritale e il giuramento dell'ausiliario all'udienza del 17.11.2023.
In data 9.11.2023 è stata depositata dichiarazione di accettazione dell'incarico peritale con giuramento da parte della C.T.U. dott.ssa Persona_1
In data 21.5.2024 è stata depositata relazione peritale da parte della C.T.U. e all'udienza dell'11.9.2024, esaminato l'elaborato consulenziale e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il dì 21.5.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.28. c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini
5 R.G. N. 1292/2023
per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V Orbene, atteso che -ai sensi dell'art. 263, comma 2, prima parte, c.c.- l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento (come è nel caso di specie) deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, si osserva che l'azione oggetto di causa è tempestiva e, dunque, ammissibile. Invero, dall'atto integrale di nascita del minore Parte_2
risulta che il detto minore è stato riconosciuto dal ricorrente il 27.7.2022 e il
[...] ricorso per impugnazione dell'atto di nascita per difetto di veridicità è stato depositato il
27.3.2023, con conseguente rispetto del termine decadenziale di un anno di cui all'art. 263, comma 1, c.c., senza che vi sia necessità di operare il calcolo sommando i giorni di sospensione feriale dei termini processuali (dei quali, invero, pur bisogna tener conto al fine di valutare la tempestività dell'azione alla luce di quanto chiarito da Cass. civ., sez. I, sent., 1.2.2016, n. 1868, attesa l'omogeneità di disciplina tra l'art. 244 c.c. e l'art. 263 c.c.).
Nel merito, atteso che oggetto dell'azione promossa è esclusivamente l'inesistenza del rapporto di filiazione, motivo per cui non rilevano gli stati soggettivi di chi ha compiuto il riconoscimento, per esempio, nella consapevolezza della falsità di questo (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 24.5.1991, n. 5886), e dunque è ammissibile la proposizione dell'azione anche nell'ipotesi in cui si assuma, come fa nella specie la resistente, che l'autore del riconoscimento lo abbia operato sapendo di non essere il padre del minore, l'azione merita accoglimento.
Dalle risultanze della disposta ed effettuata C.T.U. è emerso quanto segue:
«Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfici (STR) analizzati, che hanno evidenziato un'incompatibilità di 12/21 marcatori dei cromosomi autosomici,
i risultati non sono compatibili con la paternità biologica del Sig. nei Parte_1 confronti del minore Parte_2
6 R.G. N. 1292/2023
Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. non è il padre biologico del minore Parte_1 Parte_2
La paternità si considera quindi esclusa».
[...]
Nessuna contestazione è stata mossa alle risultanze della C.T.U., atteso che a pag.
11 della relazione di consulenza tecnica si legge: «Al termine dei 20 giorni dalla ricezione della bozza per la trasmissione di eventuali osservazioni e rilievi tecnici al
C.T.U., in forma scritta, nessuna parte formulava osservazioni alla bozza».
Si ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale «le prove ematogenetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza» (cfr.
Cass. civ., sez. I, 22.7.2004, n. 13665; cfr. anche Corte Costituzionale, 6.7.2006, n. 266 con riguardo all'art. 235 c.c.).
Talché, considerato l'esito delle prove genetiche, deve trovare accoglimento l'azione promossa dal ricorrente, essendo stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente non è il padre biologico del minore Parte_1 Parte_2
.
[...]
Consegue l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente (Comune di
Venosa) di annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, con riguardo all'accertata inesistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente Parte_1
e il minore;
nonché di procedere alle relative
[...] Parte_2 annotazioni sulla perdita del cognome paterno da parte del figlio, atteso che il cognome per il minore non è divenuto segno distintivo della sua identità personale Pt_2 considerata la sua tenera età [sulla questione vedasi Cass. civ., sez. I, ord., 6.11.2019, n.
28518: «L'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta domanda di attribuzione senza che valga a contrastare l'automatismo
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insito nel sopra indicato meccanismo - cui segue la rettifica del cognome come atto dovuto - una posizione processuale di mera resistenza all'azione principale sullo status
o, ancora, una condotta di non contestazione di colui che abbia proposto domanda di disconoscimento»], con conseguente assunzione del cognome materno.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e si regolamentano e liquidano come segue.
Nel rapporto tra il ricorrente e la resistente , Parte_1 Controparte_1 tenuto conto altresì della linea difensiva di quest'ultima che ha proposto anche domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria nei confronti del ricorrente allorquando - comunque- si verte in materia di diritti sottratti alla disponibilità delle parti, le spese di lite si pongono in capo alla seconda e in favore del primo. Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e secondo il valore indeterminato della lite (scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 42,00 per esborsi.
Avuto riguardo alla curatrice speciale, secondo soccombenza nonché richiamato il principio di causalità atteso che la madre ha sostenuto di non aver in alcun modo
“ingannato” il ricorrente in ordine alla reale paternità del minore, le spese di lite devono porsi a carico della resistente e in favore della curatrice speciale. Le Controparte_1 spese si liquidano, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e secondo il valore indeterminato della lite (scaglione di valore sino a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M.
55/2014), in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di
Legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stato il minore, in persona della curatrice speciale, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese della Stato, con delibera del 9.3.2023, sull'istanza depositata il
24.2.2023.
Parimenti, secondo soccombenza, le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto, devono esser poste in capo alla resistente . Controparte_1
P.Q.M.
8 R.G. N. 1292/2023
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1292 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e in persona della
[...] Controparte_1 Parte_2 curatrice speciale Avv. , con l'intervento necessario del Parte_3
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che (C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(BT) il 12.2.1992, non è il padre naturale del minore (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], per l'effetto ordina al competente C.F._5
Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa di provvedere alle annotazioni di
Legge, anche relative alla perdita del cognome paterno da parte del detto minore e all'assunzione del solo cognome materno;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti del ricorrente , che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 42,00 per esborsi;
3) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di , in persona della curatrice speciale Avv. Parte_2
, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso Parte_3 professionale, oltre accessori di Legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., essendo stato il minore provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese della Stato con delibera del 9.3.2023;
4) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, in capo alla resistente . Controparte_1
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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