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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.94/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata 02.02.2023, pendente tra
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alberto Maria Durante;
appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Martin Ganner e Dario Ambrosio;
appellata nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Michele Saracino;
appellata e appellante incidentale
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 20.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2018, la società di (o in Controparte_1 Controparte_1 seguito, per brevità, anche , proprietaria di un impianto fotovoltaico da 991,6 kWp, CP_1 denominato ”, sito in Terlizzi (BA), conveniva in giudizio la (o in Parte_2 Controparte_2 seguito, per brevità, anche dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo (1) di dichiararsi CP risolto di diritto dal 29.09.2017, ex art. 1454 c.c., il contratto del 30.01.2017 (offerta Controparte_2
n. OF17/014A) per inadempimento della (consegna di aliud pro alio), con
[...] Controparte_2 condanna alla restituzione del prezzo pari ad € 81.039,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo, nonché di condannarsi la al risarcimento dei CP danni subiti dall'attrice per la somma di € 9.800,00 o quella minore o maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo, (2) in subordine, di pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della e Controparte_2 la condanna della stessa alla restituzione del prezzo suddetto e al risarcimento dei danni nella misura suindicata. A sostegno delle sue ragioni la adduceva che, a seguito del furto presso il CP_1 proprio impianto di 451 pannelli fotovoltaici, accettava l'offerta n. OF17/014 da parte della
[...] per la fornitura di nuovi pannelli EURENER PEPV 260 e la relativa posa in opera al prezzo CP di € 81.039,11 Iva inclusa;
che al termine dei lavori, pagate le relative fatture da parte dell'attrice e nonostante le garanzie di conformità, la ometteva di consegnare i certificati di qualità ISO CP
9001:2008, ISO 14001 e OHSAS 18001, indispensabili per certificare l'idoneità dei pannelli ai fini di una regolare pratica con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e l'ottenimento della tariffa incentivante;
che nonostante le varie intimazioni, la non forniva dette certificazioni e che, CP pertanto, la si vedeva costretta ad incaricare un'altra società per sostituire i pannelli con CP_1 altri dotati delle certificazioni necessarie ad un costo complessivo di € 9.800,00 sostenuto per lo smontaggio, il trasporto, il deposito dei pannelli EURENER, nonché per le spese interne di gestione della pratica.
Con comparsa e contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. 167 c. 3 c.p.c. del 3.02.2019, la si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fornita da CP parte attrice e la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”; eccepiva di aver adempiuto esattamente all'obbligazione assunta e ravvisava un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c. stante la mancanza di qualsivoglia contestazione momento della consegna e installazione dei pannelli. Eccepiva, inoltre, la convenuta di non essere produttrice dei pannelli ma di averli acquistati dalla società (o in seguito, per brevità, Parte_1 anche alla quale erano state inoltrate tutte le doglianze mosse dalla e che, Parte_1 CP_1 pertanto, era l'unica a cui addebitare ogni eventuale responsabilità.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, con comparsa del 23.10.2019 si costituiva la società deducendo che aveva adempiuto alla propria obbligazione mediante la Parte_1 consegna alla dei moduli fotovoltaici richiesti, che era estranea ai motivi della scelta di CP tali moduli dedotti dalla e che, in ogni caso, i pannelli forniti erano dotati delle CP_1 certificazioni oggetto di contestazione. La concludeva, pertanto, per l'insussistenza di Parte_1 qualsivoglia obbligazione di manleva rinvenibile in capo alla stessa e per il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa, con la sentenza n. 247/2023 del 2.02.2023, il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda dell'attrice e, per l'effetto, “dichiarava” risolto il contratto intercorso tra Controparte_1
[... e condannando la convenuta a corrispondere nei confronti Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice l'importo di € 81.039,11 a titolo di restituzione del prezzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 29.09.2017, nonché, la e la a corrispondere in solido CP Parte_1
l'importo di € 27.080,00 a titolo di risarcimento del danno subito (così calcolato sulla base degli importi allegati dall'attrice e relativi anche al canone di affitto del magazzino di deposito nel periodo dicembre 2017/settembre 2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo, con condanna delle al rimborso delle spese di giudizio nei limiti di due terzi a carico della e di un terzo a carico della CP Parte_3
Con citazione notificata il 6.03.2023 la ha proposto appello. Con il primo motivo di appello Parte_1 ha allegato la violazione dell'art. 1218 c.c. e delle regole sull'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale in quanto, a suo dire, era onere della provare l'assenza delle CP_1 certificazioni, nonché l'errata valutazione delle risultanze processuali in quanto dalla documentazione in atti sarebbe risultata la sussistenza delle richieste certificazioni. Con il secondo motivo di appello la allega l'errata liquidazione dei danni in favore della per aver il tribunale Parte_1 CP_1 individuato tra i danni il canone mensile di € 360,00 versato in realtà dalla alla CP_1 [...] per la custodia di 3.300 pannelli e non già per quella dei 400 pannelli rimossi per la mancanza CP_3 della certificazione.
Con comparsa depositata il 29.06.2023 si è costituita la deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua manifesta infondatezza.
Con comparsa di risposta depositata il 30.06.2023 si è costituita la società Controparte_2 contestando le doglianze mosse dall'appellante principale e proponendo appello incidentale. Con il primo motivo di appello incidentale ha allegato l'omessa pronuncia in cui è incorso il tribunale non pronunciandosi sulla domanda di manleva rivolta dalla nei confronti della Con il CP Parte_1 secondo motivo di appello incidentale ha contestato la legittimità della sua condanna, disposta dal tribunale, alla restituzione anche dell'IVA versata dalla a suo dire da non restituire perché CP_1 mera “partita di giro” e già oggetto detrazione da parte della sull'IVA da versare allo CP_1
Erario.
Preliminarmente, va valutata e rigettata la contestazione sollevata dalla nella comparsa CP_1 conclusionale in ordine all'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da , CP ammissibilità - secondo la - da escludere in quanto l'interesse all'appello incidentale non CP_1 scaturente dall'appello principale ma preesistente e dunque l'appello della soggetto ai termini CP di cui agli artt. 325 e 327 ormai scaduti.
Premesso che ai sensi dell'art. 334 c. I c.p.c. l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale ovvero da coloro che sono chiamati a integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cioè le parti in causa inscindibile o in cui le posizioni delle parti sono tra loro dipendenti), che l'art. 334 c.p.c. trova applicazione solo per la impugnazione incidentale in senso stretto, cioè quella proveniente dalla parte contro cui è stato proposto l'appello principale o quello proveniente dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 27.02.2025 n. 5200, Cass. civ. sez. I 4.02.2025 n. 2647) in quanto in loro l'interesse ad impugnare sorge con l'impugnazione principale, che l'impugnazione incidentale tardiva può esser proposta anche contro parte diversa dal destinatario dell'appello principale (Cass. civ. sez. un. 27.11.2007 n. 24627) e anche relativamente a capi diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale (Cass. civ. sez. un.
7.11.1989 n. 4640), si ritiene che nel caso in esame, essendo la posizione della dipendente ex art. 331 c.p.c. da quella della Parte_1
(per la manleva fatta valere nei suoi confronti dalla ed avendo la proposto CP CP Parte_1
l'appello principale anche nei confronti della (per la parte in cui si chiede di accertare l'esatto CP adempimento della nei confronti della , la sia pienamente legittimata a Parte_1 CP CP proporre appello incidentale tardivo, sia in qualità di parte contro cui è stato proposto appello principale, sia in qualità di contraddittore necessario ex art. 331 c.p.c. (per la dipendenza, si ribadisce, tra la sua posizione e quella della . Parte_1
Parimenti infondata è la contestazione sollevata dalla in ordine all'ammissibilità dello CP_1 appello principale della per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Parte_1 Premesso infatti in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame nell'appello della sia rinvenibile una puntuale critica Parte_1 alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dall'atto di appello l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (quella in cui il tribunale ha ritenuto non dimostrata l'esistenza delle certificazioni richieste dalla e non rilevato che onere di fornire detta prova sarebbe stata CP_1 della quella parte in cui il tribunale ha compreso tra i danni risarcibili la somma di € CP_1
360,00 pagata a titolo di canone mensile per il deposito dei 400 pannelli sostituiti), nonché la indicazione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, cioè l'errata applicazione dell'art. 1218 c.c. in quanto, a dire della sarebbe stato onere della Parte_1 CP_1 provare la mancanza delle certificazioni, l'errata valutazione delle documentazione prodotta dalla quale, sempre a dire dell'appellante principale, risulterebbe l'esistenza delle certificazioni richieste dalla l'errato conteggio tra i danni del canone mensile di 360,00 euro in realtà pagati CP_1 dalla per il deposito di 3.300 pannelli e noi dei 400 pannelli forniti dalla CP_1 CP
E a conferma dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., si rileva che la si è difesa CP_1 nel merito dell'appello della manifestando così di aver ben compreso i capi oggetto Parte_1 dell'appello e le ragioni dell'impugnazione principale.
Ciò premesso in rito, si rileva che con il primo motivo di appello la allega Parte_1 la violazione dell'art. 1218 c.c. e delle regole sull'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorso il tribunale in quanto, a suo dire, era onere della CP_1 provare l'assenza delle certificazioni, nonché l'errata valutazione delle risultanze processuali in quanto, sempre a suo dire, dai documenti in atti risulterebbe la sussistenza delle richieste certificazioni.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Dall'offerta 0F17/014 del 30.01.2017 prodotta in copia della (v. fascicolo di parte di CP_1 primo grado) risulta che i pannelli marca Eurener oggetto della vendita, ivi descritti, avrebbero dovuto avere le certificazioni di qualità aziendale di cui agli allegati. Tra gli allegati dell'offerta vi è la copia di una scheda tecnica della Eurener che indicava tra i requisiti dei pannelli fotovoltaici PEPV 260, 260 Watt, oggetto dell'offerta, le certificazioni aziendali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Parimenti il richiamo a dette certificazioni vi è nei preventivi della fornitura fatti dalla alla Parte_1 il 27.01.2017 e prodotti in giudizio in copia della stessa (v. fascicolo di parte di CP_4 Parte_1 primo grado). E anche nella fattura n. 201711322, emessa dalla Wattcraft a carico della per CP la vendita dei pannelli e dalla stessa prodotta in copia (v. fascicolo di parte di primo grado) Parte_1 vi è il richiamo alle certificazioni suddette.
La richiesta della certificazione suddetta dell'azienda produttrice dei pannelli è stata inoltre confermata dal teste , dirigente della esaminato all'udienza del 1°.10.2020 Testimone_1 CP
(cfr. verbale di udienza del 1.10.2020 teste “Riconosco che la scheda tecnica dei pannelli ES che mi viene mostrata è quella oggetto dell'ordine effettuato dalla alla Quindi i CP Parte_1 pannelli ordinati avrebbero dovuto avere le caratteristiche indicate nella scheda tecnica e, in particolare, ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.”) Non si può pertanto dubitare, alla luce di dette inequivocabili risultanze processuali, che oggetto della rivendita dalla alla e della vendita dalla alla erano i pannelli CP CP_1 Parte_1 CP
Eurener muniti delle dette certificazioni.
Queste, infatti, erano necessarie per l'accesso alle tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 7 DM 5.07.2012 (“Quinto conto energia”), qui applicabile ratione temporis dovendosi procedere alla installazione dei 400 pannelli dopo l'entrata in vigore di detto decreto. Tale circostanza “giustificava” la richiesta della non potendo diversamente questa usufruire della tariffa incentivante. CP_1
Il tribunale ha qualificato la consegna dei pannelli privi delle dette certificazioni quale consegna di aliud pro alio, avendo in sentenza ritenuto che la mancanza delle certificazioni era “una carenza tale da rendere il bene inservibile allo scopo a cui era adibito e ad assolvere alla destinazione economico
- sociale consistente nel mantenimento delle agevolazioni energetiche” (v. sentenza alla pag. 14) e avendo inquadrato l'azione in “un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. … svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.” (v. sentenza, alla pag. 15). Tale
“qualificazione”, coerente con l'orientamento tradizionale secondo cui costituisce consegna di aliud pro alio la consegna di un bene funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico
- sociale della res promessa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. asez. II 27.02.2025 n. 5199, Cass. civ. sez. II 15.01.2025 n. 968, Cass. civ. sez. II 14.05.2024 n. 13214), non è più contestabile perché non oggetto dei motivi di appello.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e al contrario di quanto dedotto dalla con il primo Parte_1 motivo di appello, l'onere di provare di aver adempiuto l'obbligo di consegna dei beni oggetto della vendita era della quale venditrice, e non della compratrice in applicazione del CP CP_1 principio generale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (nel nostro caso la ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e il termine di CP_1 scadenza mentre spetta al debitore convenuto (nel nostro caso la l'onere di provare lo CP adempimento dell'obbligazione o in generale la sua estinzione (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. civ. sez. I 6.06.2025 n. 15105, Cass. civ. sez. I 3.03.2025 n. 5629).
E, al contrario di quanto pure allegato dall'appellante principale, tale prova non è stata fornita.
Innanzitutto, va escluso, a giudizio di questa Corte, che la prova delle certificazioni possa essere fornita a mezzo delle schede tecniche e dal datasheet della Eurener prodotte in copia da tutte le parti in causa (v. fascicoli di parte di primo grado) o dal sito internet della Eurener, come pure dedotto dall'appellante. Le certificazioni ISO sono infatti rilasciate non dal produttore dei beni (nel caso in esame la Eurener) ma dagli organismi di certificazione, come peraltro richiesto dall'art. 7 DM 5.07.2012. E nel caso in esame, chiarito dalla stessa appellante nell'atto di impugnazione che lo organismo di certificazione della Eurener era il TUV, non vi è in atti alcun certificato ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18001 sottoscritto e rilasciato dal TUV.
Di tale certificazione (ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18001) neppure vi è traccia nei certificati prodotti in copia dalla stessa attrice all'allegato 36 del suo fascicolo di parte di primo CP_1 grado a cui fa riferimento la nell'atto di appello. Parte_1
Dai documenti in atti, anzi, è provata la loro mancanza. L'assenza delle certificazioni trova infatti conferma dalla mail dell'11.07.2017 inviata dall'ing. della al signor ES CP [...]
, della società di manutenzione dell'impianto (la Samag, come verificato dal consulente di CP_5 ufficio) poiché in detta mail, prodotta dall'attrice in primo grado (v. fascicolo di parte di primo grado), l'ing. ha espressamente affermato che erano coscienti del “problema” e che erano in ES contatto con il produttore dei pannelli.
Alla luce delle risultanze processuali, pertanto, corretta appare la conclusione del tribunale sulla esistenza dell'inadempimento della CP
Con il secondo motivo di appello la allega l'errata liquidazione dei danni in favore della Parte_1 per aver il tribunale individuato tra i danni anche la somma di € 360,00 mensili versati in CP_1 realtà dalla alla per la custodia di 3.300 pannelli e non già per i 400 pannelli CP_1 CP_3 rimossi per la mancanza della certificazione. In sostanza, secondo la quel canone non Parte_1 riguarderebbe, se non in minima parte, il deposito dei 400 pannelli per cui è causa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Dal preventivo datato 9.11.2017 della (v. copia nel fascicolo di primo grado di parte CP_6 attrice), a cui i canoni erano dovuti e sono stati pagati (cfr. distinte dei bonifici prodotte dalla
[...] assieme alle copie delle relative fatture) i 360,00 euro mensili, risulta che detto preventivo si CP_1 riferiva solo ai 400 moduli (pannelli) da smontare e da sostituire. Consegue che quella somma correttamente è stata riferita dal tribunale alla locazione dello spazio necessario per il deposito e la custodia dei 400 pannelli per cui è causa e conteggiata tra i danni subiti dalla CP_1
La non ha fatto oggetto di appello la sua condanna al risarcimento dei danni in solido con Parte_1 la e a favore della Consegue che tale pronuncia non può essere qui oggetto di CP CP_1 esame.
Con il primo motivo di appello incidentale la allega l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso CP il tribunale omettendo di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla rivenditrice CP nei confronti della venditrice e di dichiarare quanto meno l'obbligo della di Parte_1 Parte_1 rifondere alla quanto questa è stata condannata a restituire alla CP CP_1
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Nella “vendita a catena”, fattispecie rinvenibile nel caso in esame avendo la acquistato i CP pannelli dalla e poi rivenduto i pannelli alla si ritiene per consolidato Parte_1 CP_1 orientamento interpretativo che “il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass. civ. sez. II 24.01.2020 n. 1631; nello stesso senso, Cass. civ. sez. II 5.02.2015 n. 2115, Cass. civ. sez. II 19.07.2023 n. 21089). Il risarcimento dovuto dal rivenditore all'acquirente finale del bene a causa dell'inadempimento del rivenditore costituisce infatti danno risarcibile ex art. 1218 c.c. da parte del primo venditore qualora l'inadempimento del rivenditore sia conseguenza ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento del primo venditore. Applicando i principi esposti, considerato che i danni causati dalla alla sono strettamente riconducibili Parte_4 CP_1 all'inadempimento a monte del fornitore dei pannelli, vale a dire della , Parte_1 questa è obbligata ex artt. 1218 e 1453 c.c. a manlevare la di quanto questa è stata Controparte_2 condannata a pagare a titolo di risarcimento alla CP_1
La manleva, tuttavia, va limitata al risarcimento dei danni dovuto dalla alla e CP CP_1 quantificati nella sentenza appellata in € 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo. La manleva, infarti, non è dovuta per il prezzo che la deve restituire CP alla in quanto la restituzione non costituisce evidentemente un risarcimento e la sua CP_1 rifusione da parte del venditore al rivenditore costituirebbe un ingiustificato arricchimento di quest'ultimo, consentendogli di recuperare sia i beni oggetto della vendita risolta che il prezzo che ne era il corrispettivo.
Al più la venditrice avrebbe diritto al risarcimento ad opera della del danno da CP Parte_1 mancato utile della vendita (risolta). Tale utile, tuttavia, non può esserle riconosciuto in questa sede non essendo stato qui allegato e quantificato e avendo la qui chiesto solo il rimborso del CP prezzo da restituire alla e il rimborso di voci specifiche di danno da risarcire alla CP_1 [...]
CP_1
Va perciò riconosciuto il diritto della di essere manlevata dalla della somma che la CP Parte_1
è tenuta a pagare alla a titolo di risarcimento, vale a dire della somma di € CP CP_1
27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello incidentale la allega l'erroneità della sua condanna, disposta CP dal tribunale, alla restituzione anche dell'IVA versata dalla alla A suo dire, in CP_1 CP quanto “partita di giro” e oggetto di detrazione da parte della sull'IVA da versare CP_1 all'Erario, l'IVA versata dalla alla non sarebbe un corrispettivo da restituire. CP_1 CP
Il motivo di appello è condivisibile.
In quanto soggetto IVA poiché società commerciale, si presume che la abbia portato in CP_1 detrazione sull'IVA dovuta all'Erario (quella riscossa assieme al corrispettivo delle sue cessioni) quella versata a titolo di rivalsa alla sua venditrice permettendole così di recuperare l'IVA CP versata alla Non può per tale ragione la pretendere anche il recupero dell'IVA CP CP_1 dalla CP
La ripetizione va perciò limitata al prezzo al netto dell'IVA. Esaminate le fatture emesse dalla CP alla per la vendita dei 400 pannelli (v. fascicolo di primo grado di parte attrice), eliminata CP_1
l'IVA ivi quantificata, considerato che a mezzo degli ordini di bonifico prodotti dalla (v. CP_1 fascicolo di parte di promo grado) risulta provato il pagamento anche dell'IVA, il corrispettivo al netto dell'IVA che la deve restituire alla ammonta ad € 66.425,50. CP CP_1
La richiesta della di nuova liquidazione della somma oggetto di ripetizione e l'accoglimento CP della domanda impongono di rivedere la liquidazione fatta dal tribunale con riferimento alla rivalutazione riconosciuta dal tribunale. Essendo infatti quella restitutoria un'obbligazione di valuta e visti gli artt. 1224 e 2033 c.c., non avendo provato di aver subito un maggior danno, alla CP_1 spettano sul prezzo al netto dell'IVA, ex art. 2033 c.c., i soli interessi legali dalla domanda al soddisfo d non anche la rivalutazione.
Resta assorbita ogni altra questione. La è soccombente in questo grado e in primo grado nei confronti della essendo Parte_1 CP stata accolta la domanda proposta dalla nei confronti della per il riconoscimento CP Parte_1 del diritto della di essere tenuta indenne dalla di quanto sia obbligata a pagare alla CP Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni. La è tenuta pertanto a rimborsare ex art. 91 CP_1 Parte_1
c.p.c. alla le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi CP_7 cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa di valore pari, ex art. 5 c. DM 10.03.2014 n. 55, a quanto attribuito (decisum) alla (€ 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione) a titolo di CP manleva.
La è soccombente in entrambi i gradi anche nei confronti della essendo stata la Parte_1 CP_1 condannata al risarcimento dei danni in favore della Parte_1 CP_1
Per le spese di primo grado tra la e la confermata la pronuncia di condanna, Parte_1 CP_1 va di conseguenza confermata la liquidazione ivi operata dal tribunale sulla base di quella condanna. Quelle di secondo grado possono liquidarsi secondo i parametri medi cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa di valore pari ex art. 5 c. I DM 10.03.2014 n.55 a quanto attribuito (decisum) alla (€ 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione) a titolo di risarcimento. CP_1
Tra la e la le spese di primo grado, da calcolarsi secondo i parametri medi di cui
CP CP_1 al DM 10.03.2014 n. 55 e da regolamentare nuovamente in questa sede perchè la riforma della sentenza tra le due parti impone una nuova liquidazione, vanno rimborsate secondo soccombenza dalla alla Quelle di secondo grado possono essere compensate perché, pur
CP CP_1 confermata la soccombenza della (in quanto la soccombenza va valutata all'esito finale e
CP complessivo della lite, che vede nel caso in esame la vittoriosa, sia pure per somma CP_1 minore), si ritiene che l'appello della nei confronti della sia stato indotto ed è
CP CP_1 stato reso necessario dall'infondata maggior pretesa (del prezzo comprensivo dell'IVA in luogo del prezzo al netto dell'IVA) della CP_1
Al rigetto dell'appello della consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 30.05.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.247/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei Parte_1 confronti di di e della con atto di citazione Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 notificato il 6.03.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_2 della e della di con comparsa di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 risposta depositata il 30.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, (a) condanna la
[...] Controparte_2 a rimborsare ex art. 2033 c.c. alla la somma di €
[...] Controparte_1 Controparte_1
66.425,50 (in luogo del prezzo comprensivo dell'IVA per cui vi è stata condanna alla ripetizione nella sentenza appellata) e gli interessi legali su detto importo dalla domanda (notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) fino al saldo, (b) dichiara l'obbligo della di tenere indenne la di quanto Parte_1 Controparte_2 questa è chiamata a corrispondere alla a titolo di Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni (liquidati nel capo 3 di questo dispositivo) e di rifondere la
[...] di quanto questa dovesse pagare alla a titolo CP Controparte_1 Controparte_1 di risarcimento dei danni come liquidati nel capo 3 di questo dispositivo;
3) a conferma sul punto della sentenza appellata, condanna la e la Controparte_2 [...]
a pagare in solido alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, la somma di € 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo;
4) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2 di primo grado liquidate in € 759,00 per spese non imponibili ed € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2 di secondo grado liquidate in € 1.165,50 per spese non imponibili ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
6) condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 di lite di primo grado liquidate in € 786,00 per spese non imponibili ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
7) compensa le spese di lite di appello tra la e la Controparte_2 Controparte_1 CP_1
[...]
8) conferma la regolamentazione delle spese di lite di primo grado tra la Parte_1
e la
[...] Controparte_1
9) condanna la a rimborsare alla le Parte_1 CP_1 Controparte_1 spese di lite di secondo grado liquidate in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
10) pone definitivamente a carico della e della in Parte_1 Controparte_2 solido le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
Sussistono i presupposti affinchè la la versi un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c I quater DPR 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.94/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata 02.02.2023, pendente tra
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alberto Maria Durante;
appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Martin Ganner e Dario Ambrosio;
appellata nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Michele Saracino;
appellata e appellante incidentale
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 20.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2018, la società di (o in Controparte_1 Controparte_1 seguito, per brevità, anche , proprietaria di un impianto fotovoltaico da 991,6 kWp, CP_1 denominato ”, sito in Terlizzi (BA), conveniva in giudizio la (o in Parte_2 Controparte_2 seguito, per brevità, anche dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo (1) di dichiararsi CP risolto di diritto dal 29.09.2017, ex art. 1454 c.c., il contratto del 30.01.2017 (offerta Controparte_2
n. OF17/014A) per inadempimento della (consegna di aliud pro alio), con
[...] Controparte_2 condanna alla restituzione del prezzo pari ad € 81.039,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo, nonché di condannarsi la al risarcimento dei CP danni subiti dall'attrice per la somma di € 9.800,00 o quella minore o maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo, (2) in subordine, di pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della e Controparte_2 la condanna della stessa alla restituzione del prezzo suddetto e al risarcimento dei danni nella misura suindicata. A sostegno delle sue ragioni la adduceva che, a seguito del furto presso il CP_1 proprio impianto di 451 pannelli fotovoltaici, accettava l'offerta n. OF17/014 da parte della
[...] per la fornitura di nuovi pannelli EURENER PEPV 260 e la relativa posa in opera al prezzo CP di € 81.039,11 Iva inclusa;
che al termine dei lavori, pagate le relative fatture da parte dell'attrice e nonostante le garanzie di conformità, la ometteva di consegnare i certificati di qualità ISO CP
9001:2008, ISO 14001 e OHSAS 18001, indispensabili per certificare l'idoneità dei pannelli ai fini di una regolare pratica con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e l'ottenimento della tariffa incentivante;
che nonostante le varie intimazioni, la non forniva dette certificazioni e che, CP pertanto, la si vedeva costretta ad incaricare un'altra società per sostituire i pannelli con CP_1 altri dotati delle certificazioni necessarie ad un costo complessivo di € 9.800,00 sostenuto per lo smontaggio, il trasporto, il deposito dei pannelli EURENER, nonché per le spese interne di gestione della pratica.
Con comparsa e contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. 167 c. 3 c.p.c. del 3.02.2019, la si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fornita da CP parte attrice e la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”; eccepiva di aver adempiuto esattamente all'obbligazione assunta e ravvisava un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c. stante la mancanza di qualsivoglia contestazione momento della consegna e installazione dei pannelli. Eccepiva, inoltre, la convenuta di non essere produttrice dei pannelli ma di averli acquistati dalla società (o in seguito, per brevità, Parte_1 anche alla quale erano state inoltrate tutte le doglianze mosse dalla e che, Parte_1 CP_1 pertanto, era l'unica a cui addebitare ogni eventuale responsabilità.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, con comparsa del 23.10.2019 si costituiva la società deducendo che aveva adempiuto alla propria obbligazione mediante la Parte_1 consegna alla dei moduli fotovoltaici richiesti, che era estranea ai motivi della scelta di CP tali moduli dedotti dalla e che, in ogni caso, i pannelli forniti erano dotati delle CP_1 certificazioni oggetto di contestazione. La concludeva, pertanto, per l'insussistenza di Parte_1 qualsivoglia obbligazione di manleva rinvenibile in capo alla stessa e per il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa, con la sentenza n. 247/2023 del 2.02.2023, il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda dell'attrice e, per l'effetto, “dichiarava” risolto il contratto intercorso tra Controparte_1
[... e condannando la convenuta a corrispondere nei confronti Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice l'importo di € 81.039,11 a titolo di restituzione del prezzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 29.09.2017, nonché, la e la a corrispondere in solido CP Parte_1
l'importo di € 27.080,00 a titolo di risarcimento del danno subito (così calcolato sulla base degli importi allegati dall'attrice e relativi anche al canone di affitto del magazzino di deposito nel periodo dicembre 2017/settembre 2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo, con condanna delle al rimborso delle spese di giudizio nei limiti di due terzi a carico della e di un terzo a carico della CP Parte_3
Con citazione notificata il 6.03.2023 la ha proposto appello. Con il primo motivo di appello Parte_1 ha allegato la violazione dell'art. 1218 c.c. e delle regole sull'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale in quanto, a suo dire, era onere della provare l'assenza delle CP_1 certificazioni, nonché l'errata valutazione delle risultanze processuali in quanto dalla documentazione in atti sarebbe risultata la sussistenza delle richieste certificazioni. Con il secondo motivo di appello la allega l'errata liquidazione dei danni in favore della per aver il tribunale Parte_1 CP_1 individuato tra i danni il canone mensile di € 360,00 versato in realtà dalla alla CP_1 [...] per la custodia di 3.300 pannelli e non già per quella dei 400 pannelli rimossi per la mancanza CP_3 della certificazione.
Con comparsa depositata il 29.06.2023 si è costituita la deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua manifesta infondatezza.
Con comparsa di risposta depositata il 30.06.2023 si è costituita la società Controparte_2 contestando le doglianze mosse dall'appellante principale e proponendo appello incidentale. Con il primo motivo di appello incidentale ha allegato l'omessa pronuncia in cui è incorso il tribunale non pronunciandosi sulla domanda di manleva rivolta dalla nei confronti della Con il CP Parte_1 secondo motivo di appello incidentale ha contestato la legittimità della sua condanna, disposta dal tribunale, alla restituzione anche dell'IVA versata dalla a suo dire da non restituire perché CP_1 mera “partita di giro” e già oggetto detrazione da parte della sull'IVA da versare allo CP_1
Erario.
Preliminarmente, va valutata e rigettata la contestazione sollevata dalla nella comparsa CP_1 conclusionale in ordine all'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da , CP ammissibilità - secondo la - da escludere in quanto l'interesse all'appello incidentale non CP_1 scaturente dall'appello principale ma preesistente e dunque l'appello della soggetto ai termini CP di cui agli artt. 325 e 327 ormai scaduti.
Premesso che ai sensi dell'art. 334 c. I c.p.c. l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale ovvero da coloro che sono chiamati a integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cioè le parti in causa inscindibile o in cui le posizioni delle parti sono tra loro dipendenti), che l'art. 334 c.p.c. trova applicazione solo per la impugnazione incidentale in senso stretto, cioè quella proveniente dalla parte contro cui è stato proposto l'appello principale o quello proveniente dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 27.02.2025 n. 5200, Cass. civ. sez. I 4.02.2025 n. 2647) in quanto in loro l'interesse ad impugnare sorge con l'impugnazione principale, che l'impugnazione incidentale tardiva può esser proposta anche contro parte diversa dal destinatario dell'appello principale (Cass. civ. sez. un. 27.11.2007 n. 24627) e anche relativamente a capi diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale (Cass. civ. sez. un.
7.11.1989 n. 4640), si ritiene che nel caso in esame, essendo la posizione della dipendente ex art. 331 c.p.c. da quella della Parte_1
(per la manleva fatta valere nei suoi confronti dalla ed avendo la proposto CP CP Parte_1
l'appello principale anche nei confronti della (per la parte in cui si chiede di accertare l'esatto CP adempimento della nei confronti della , la sia pienamente legittimata a Parte_1 CP CP proporre appello incidentale tardivo, sia in qualità di parte contro cui è stato proposto appello principale, sia in qualità di contraddittore necessario ex art. 331 c.p.c. (per la dipendenza, si ribadisce, tra la sua posizione e quella della . Parte_1
Parimenti infondata è la contestazione sollevata dalla in ordine all'ammissibilità dello CP_1 appello principale della per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Parte_1 Premesso infatti in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame nell'appello della sia rinvenibile una puntuale critica Parte_1 alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dall'atto di appello l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (quella in cui il tribunale ha ritenuto non dimostrata l'esistenza delle certificazioni richieste dalla e non rilevato che onere di fornire detta prova sarebbe stata CP_1 della quella parte in cui il tribunale ha compreso tra i danni risarcibili la somma di € CP_1
360,00 pagata a titolo di canone mensile per il deposito dei 400 pannelli sostituiti), nonché la indicazione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, cioè l'errata applicazione dell'art. 1218 c.c. in quanto, a dire della sarebbe stato onere della Parte_1 CP_1 provare la mancanza delle certificazioni, l'errata valutazione delle documentazione prodotta dalla quale, sempre a dire dell'appellante principale, risulterebbe l'esistenza delle certificazioni richieste dalla l'errato conteggio tra i danni del canone mensile di 360,00 euro in realtà pagati CP_1 dalla per il deposito di 3.300 pannelli e noi dei 400 pannelli forniti dalla CP_1 CP
E a conferma dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., si rileva che la si è difesa CP_1 nel merito dell'appello della manifestando così di aver ben compreso i capi oggetto Parte_1 dell'appello e le ragioni dell'impugnazione principale.
Ciò premesso in rito, si rileva che con il primo motivo di appello la allega Parte_1 la violazione dell'art. 1218 c.c. e delle regole sull'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorso il tribunale in quanto, a suo dire, era onere della CP_1 provare l'assenza delle certificazioni, nonché l'errata valutazione delle risultanze processuali in quanto, sempre a suo dire, dai documenti in atti risulterebbe la sussistenza delle richieste certificazioni.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Dall'offerta 0F17/014 del 30.01.2017 prodotta in copia della (v. fascicolo di parte di CP_1 primo grado) risulta che i pannelli marca Eurener oggetto della vendita, ivi descritti, avrebbero dovuto avere le certificazioni di qualità aziendale di cui agli allegati. Tra gli allegati dell'offerta vi è la copia di una scheda tecnica della Eurener che indicava tra i requisiti dei pannelli fotovoltaici PEPV 260, 260 Watt, oggetto dell'offerta, le certificazioni aziendali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Parimenti il richiamo a dette certificazioni vi è nei preventivi della fornitura fatti dalla alla Parte_1 il 27.01.2017 e prodotti in giudizio in copia della stessa (v. fascicolo di parte di CP_4 Parte_1 primo grado). E anche nella fattura n. 201711322, emessa dalla Wattcraft a carico della per CP la vendita dei pannelli e dalla stessa prodotta in copia (v. fascicolo di parte di primo grado) Parte_1 vi è il richiamo alle certificazioni suddette.
La richiesta della certificazione suddetta dell'azienda produttrice dei pannelli è stata inoltre confermata dal teste , dirigente della esaminato all'udienza del 1°.10.2020 Testimone_1 CP
(cfr. verbale di udienza del 1.10.2020 teste “Riconosco che la scheda tecnica dei pannelli ES che mi viene mostrata è quella oggetto dell'ordine effettuato dalla alla Quindi i CP Parte_1 pannelli ordinati avrebbero dovuto avere le caratteristiche indicate nella scheda tecnica e, in particolare, ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.”) Non si può pertanto dubitare, alla luce di dette inequivocabili risultanze processuali, che oggetto della rivendita dalla alla e della vendita dalla alla erano i pannelli CP CP_1 Parte_1 CP
Eurener muniti delle dette certificazioni.
Queste, infatti, erano necessarie per l'accesso alle tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 7 DM 5.07.2012 (“Quinto conto energia”), qui applicabile ratione temporis dovendosi procedere alla installazione dei 400 pannelli dopo l'entrata in vigore di detto decreto. Tale circostanza “giustificava” la richiesta della non potendo diversamente questa usufruire della tariffa incentivante. CP_1
Il tribunale ha qualificato la consegna dei pannelli privi delle dette certificazioni quale consegna di aliud pro alio, avendo in sentenza ritenuto che la mancanza delle certificazioni era “una carenza tale da rendere il bene inservibile allo scopo a cui era adibito e ad assolvere alla destinazione economico
- sociale consistente nel mantenimento delle agevolazioni energetiche” (v. sentenza alla pag. 14) e avendo inquadrato l'azione in “un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. … svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.” (v. sentenza, alla pag. 15). Tale
“qualificazione”, coerente con l'orientamento tradizionale secondo cui costituisce consegna di aliud pro alio la consegna di un bene funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico
- sociale della res promessa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. asez. II 27.02.2025 n. 5199, Cass. civ. sez. II 15.01.2025 n. 968, Cass. civ. sez. II 14.05.2024 n. 13214), non è più contestabile perché non oggetto dei motivi di appello.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e al contrario di quanto dedotto dalla con il primo Parte_1 motivo di appello, l'onere di provare di aver adempiuto l'obbligo di consegna dei beni oggetto della vendita era della quale venditrice, e non della compratrice in applicazione del CP CP_1 principio generale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (nel nostro caso la ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e il termine di CP_1 scadenza mentre spetta al debitore convenuto (nel nostro caso la l'onere di provare lo CP adempimento dell'obbligazione o in generale la sua estinzione (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. civ. sez. I 6.06.2025 n. 15105, Cass. civ. sez. I 3.03.2025 n. 5629).
E, al contrario di quanto pure allegato dall'appellante principale, tale prova non è stata fornita.
Innanzitutto, va escluso, a giudizio di questa Corte, che la prova delle certificazioni possa essere fornita a mezzo delle schede tecniche e dal datasheet della Eurener prodotte in copia da tutte le parti in causa (v. fascicoli di parte di primo grado) o dal sito internet della Eurener, come pure dedotto dall'appellante. Le certificazioni ISO sono infatti rilasciate non dal produttore dei beni (nel caso in esame la Eurener) ma dagli organismi di certificazione, come peraltro richiesto dall'art. 7 DM 5.07.2012. E nel caso in esame, chiarito dalla stessa appellante nell'atto di impugnazione che lo organismo di certificazione della Eurener era il TUV, non vi è in atti alcun certificato ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18001 sottoscritto e rilasciato dal TUV.
Di tale certificazione (ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18001) neppure vi è traccia nei certificati prodotti in copia dalla stessa attrice all'allegato 36 del suo fascicolo di parte di primo CP_1 grado a cui fa riferimento la nell'atto di appello. Parte_1
Dai documenti in atti, anzi, è provata la loro mancanza. L'assenza delle certificazioni trova infatti conferma dalla mail dell'11.07.2017 inviata dall'ing. della al signor ES CP [...]
, della società di manutenzione dell'impianto (la Samag, come verificato dal consulente di CP_5 ufficio) poiché in detta mail, prodotta dall'attrice in primo grado (v. fascicolo di parte di primo grado), l'ing. ha espressamente affermato che erano coscienti del “problema” e che erano in ES contatto con il produttore dei pannelli.
Alla luce delle risultanze processuali, pertanto, corretta appare la conclusione del tribunale sulla esistenza dell'inadempimento della CP
Con il secondo motivo di appello la allega l'errata liquidazione dei danni in favore della Parte_1 per aver il tribunale individuato tra i danni anche la somma di € 360,00 mensili versati in CP_1 realtà dalla alla per la custodia di 3.300 pannelli e non già per i 400 pannelli CP_1 CP_3 rimossi per la mancanza della certificazione. In sostanza, secondo la quel canone non Parte_1 riguarderebbe, se non in minima parte, il deposito dei 400 pannelli per cui è causa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Dal preventivo datato 9.11.2017 della (v. copia nel fascicolo di primo grado di parte CP_6 attrice), a cui i canoni erano dovuti e sono stati pagati (cfr. distinte dei bonifici prodotte dalla
[...] assieme alle copie delle relative fatture) i 360,00 euro mensili, risulta che detto preventivo si CP_1 riferiva solo ai 400 moduli (pannelli) da smontare e da sostituire. Consegue che quella somma correttamente è stata riferita dal tribunale alla locazione dello spazio necessario per il deposito e la custodia dei 400 pannelli per cui è causa e conteggiata tra i danni subiti dalla CP_1
La non ha fatto oggetto di appello la sua condanna al risarcimento dei danni in solido con Parte_1 la e a favore della Consegue che tale pronuncia non può essere qui oggetto di CP CP_1 esame.
Con il primo motivo di appello incidentale la allega l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso CP il tribunale omettendo di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla rivenditrice CP nei confronti della venditrice e di dichiarare quanto meno l'obbligo della di Parte_1 Parte_1 rifondere alla quanto questa è stata condannata a restituire alla CP CP_1
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Nella “vendita a catena”, fattispecie rinvenibile nel caso in esame avendo la acquistato i CP pannelli dalla e poi rivenduto i pannelli alla si ritiene per consolidato Parte_1 CP_1 orientamento interpretativo che “il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass. civ. sez. II 24.01.2020 n. 1631; nello stesso senso, Cass. civ. sez. II 5.02.2015 n. 2115, Cass. civ. sez. II 19.07.2023 n. 21089). Il risarcimento dovuto dal rivenditore all'acquirente finale del bene a causa dell'inadempimento del rivenditore costituisce infatti danno risarcibile ex art. 1218 c.c. da parte del primo venditore qualora l'inadempimento del rivenditore sia conseguenza ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento del primo venditore. Applicando i principi esposti, considerato che i danni causati dalla alla sono strettamente riconducibili Parte_4 CP_1 all'inadempimento a monte del fornitore dei pannelli, vale a dire della , Parte_1 questa è obbligata ex artt. 1218 e 1453 c.c. a manlevare la di quanto questa è stata Controparte_2 condannata a pagare a titolo di risarcimento alla CP_1
La manleva, tuttavia, va limitata al risarcimento dei danni dovuto dalla alla e CP CP_1 quantificati nella sentenza appellata in € 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo. La manleva, infarti, non è dovuta per il prezzo che la deve restituire CP alla in quanto la restituzione non costituisce evidentemente un risarcimento e la sua CP_1 rifusione da parte del venditore al rivenditore costituirebbe un ingiustificato arricchimento di quest'ultimo, consentendogli di recuperare sia i beni oggetto della vendita risolta che il prezzo che ne era il corrispettivo.
Al più la venditrice avrebbe diritto al risarcimento ad opera della del danno da CP Parte_1 mancato utile della vendita (risolta). Tale utile, tuttavia, non può esserle riconosciuto in questa sede non essendo stato qui allegato e quantificato e avendo la qui chiesto solo il rimborso del CP prezzo da restituire alla e il rimborso di voci specifiche di danno da risarcire alla CP_1 [...]
CP_1
Va perciò riconosciuto il diritto della di essere manlevata dalla della somma che la CP Parte_1
è tenuta a pagare alla a titolo di risarcimento, vale a dire della somma di € CP CP_1
27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello incidentale la allega l'erroneità della sua condanna, disposta CP dal tribunale, alla restituzione anche dell'IVA versata dalla alla A suo dire, in CP_1 CP quanto “partita di giro” e oggetto di detrazione da parte della sull'IVA da versare CP_1 all'Erario, l'IVA versata dalla alla non sarebbe un corrispettivo da restituire. CP_1 CP
Il motivo di appello è condivisibile.
In quanto soggetto IVA poiché società commerciale, si presume che la abbia portato in CP_1 detrazione sull'IVA dovuta all'Erario (quella riscossa assieme al corrispettivo delle sue cessioni) quella versata a titolo di rivalsa alla sua venditrice permettendole così di recuperare l'IVA CP versata alla Non può per tale ragione la pretendere anche il recupero dell'IVA CP CP_1 dalla CP
La ripetizione va perciò limitata al prezzo al netto dell'IVA. Esaminate le fatture emesse dalla CP alla per la vendita dei 400 pannelli (v. fascicolo di primo grado di parte attrice), eliminata CP_1
l'IVA ivi quantificata, considerato che a mezzo degli ordini di bonifico prodotti dalla (v. CP_1 fascicolo di parte di promo grado) risulta provato il pagamento anche dell'IVA, il corrispettivo al netto dell'IVA che la deve restituire alla ammonta ad € 66.425,50. CP CP_1
La richiesta della di nuova liquidazione della somma oggetto di ripetizione e l'accoglimento CP della domanda impongono di rivedere la liquidazione fatta dal tribunale con riferimento alla rivalutazione riconosciuta dal tribunale. Essendo infatti quella restitutoria un'obbligazione di valuta e visti gli artt. 1224 e 2033 c.c., non avendo provato di aver subito un maggior danno, alla CP_1 spettano sul prezzo al netto dell'IVA, ex art. 2033 c.c., i soli interessi legali dalla domanda al soddisfo d non anche la rivalutazione.
Resta assorbita ogni altra questione. La è soccombente in questo grado e in primo grado nei confronti della essendo Parte_1 CP stata accolta la domanda proposta dalla nei confronti della per il riconoscimento CP Parte_1 del diritto della di essere tenuta indenne dalla di quanto sia obbligata a pagare alla CP Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni. La è tenuta pertanto a rimborsare ex art. 91 CP_1 Parte_1
c.p.c. alla le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi CP_7 cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa di valore pari, ex art. 5 c. DM 10.03.2014 n. 55, a quanto attribuito (decisum) alla (€ 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione) a titolo di CP manleva.
La è soccombente in entrambi i gradi anche nei confronti della essendo stata la Parte_1 CP_1 condannata al risarcimento dei danni in favore della Parte_1 CP_1
Per le spese di primo grado tra la e la confermata la pronuncia di condanna, Parte_1 CP_1 va di conseguenza confermata la liquidazione ivi operata dal tribunale sulla base di quella condanna. Quelle di secondo grado possono liquidarsi secondo i parametri medi cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa di valore pari ex art. 5 c. I DM 10.03.2014 n.55 a quanto attribuito (decisum) alla (€ 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione) a titolo di risarcimento. CP_1
Tra la e la le spese di primo grado, da calcolarsi secondo i parametri medi di cui
CP CP_1 al DM 10.03.2014 n. 55 e da regolamentare nuovamente in questa sede perchè la riforma della sentenza tra le due parti impone una nuova liquidazione, vanno rimborsate secondo soccombenza dalla alla Quelle di secondo grado possono essere compensate perché, pur
CP CP_1 confermata la soccombenza della (in quanto la soccombenza va valutata all'esito finale e
CP complessivo della lite, che vede nel caso in esame la vittoriosa, sia pure per somma CP_1 minore), si ritiene che l'appello della nei confronti della sia stato indotto ed è
CP CP_1 stato reso necessario dall'infondata maggior pretesa (del prezzo comprensivo dell'IVA in luogo del prezzo al netto dell'IVA) della CP_1
Al rigetto dell'appello della consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 30.05.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.247/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei Parte_1 confronti di di e della con atto di citazione Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 notificato il 6.03.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_2 della e della di con comparsa di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 risposta depositata il 30.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, (a) condanna la
[...] Controparte_2 a rimborsare ex art. 2033 c.c. alla la somma di €
[...] Controparte_1 Controparte_1
66.425,50 (in luogo del prezzo comprensivo dell'IVA per cui vi è stata condanna alla ripetizione nella sentenza appellata) e gli interessi legali su detto importo dalla domanda (notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) fino al saldo, (b) dichiara l'obbligo della di tenere indenne la di quanto Parte_1 Controparte_2 questa è chiamata a corrispondere alla a titolo di Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni (liquidati nel capo 3 di questo dispositivo) e di rifondere la
[...] di quanto questa dovesse pagare alla a titolo CP Controparte_1 Controparte_1 di risarcimento dei danni come liquidati nel capo 3 di questo dispositivo;
3) a conferma sul punto della sentenza appellata, condanna la e la Controparte_2 [...]
a pagare in solido alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, la somma di € 27.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 al soddisfo;
4) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2 di primo grado liquidate in € 759,00 per spese non imponibili ed € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2 di secondo grado liquidate in € 1.165,50 per spese non imponibili ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
6) condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 di lite di primo grado liquidate in € 786,00 per spese non imponibili ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
7) compensa le spese di lite di appello tra la e la Controparte_2 Controparte_1 CP_1
[...]
8) conferma la regolamentazione delle spese di lite di primo grado tra la Parte_1
e la
[...] Controparte_1
9) condanna la a rimborsare alla le Parte_1 CP_1 Controparte_1 spese di lite di secondo grado liquidate in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
10) pone definitivamente a carico della e della in Parte_1 Controparte_2 solido le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
Sussistono i presupposti affinchè la la versi un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c I quater DPR 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)