Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 16551
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 16551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16551
Data del deposito : 3 novembre 2016

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