Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 16551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16551 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
1. massimerio 1655 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. 2368 Angelo Matteo Socci -CC 03/11/2016 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 4069/2016 Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN NE, nato a [...] il [...], quale persona offesa nel procedimento a carico di CU NI, nata Agerola il 05/12/1958; avverso il decreto del 29/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. AN NE ricorre per l'annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il G.i.p. di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta e decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico della sig.ra CU NI per infondatezza della notizia di reato in quanto a seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che le opere edili erano conformi ai relativi titoli abilitativi.
1.1.Con unico motivo eccepisce la nullità del decreto per violazione del contraddittorio e per vizio di motivazione contraddittoria. Deduce, al riguardo, che diversamente da quanto sostenuto dal G.i.p. - in sede di opposizione aveva segnalato elementi di prova nuovi, rafforzativi dell'ipotesi di reato coltivata dalla pubblica accusa. Sicché la decisione (l'assenza di elementi di novità) è errata perché in contrasto con le ragioni dell'opposizione ed i fatti in essa indicati (la trasformazione del fabbricato rurale in fabbricato ad uso civile abitazione, in zona classificata dal PRG come Zona E2 Agricola Speciale>> nella quale non sono ammessi interventi di tale natura). Inoltre - aggiunge - nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, il giudice deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e specificità degli atti di indagine, essendo preclusa ogni anticipata valutazione di merito sulla sua fondatezza o sull'esito delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato. -3.Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. sul rilievo della conformità dell'opera edilizia ai titoli autorizzativi - ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché la persona offesa aveva proposto indagini prive del requisito della novità e comunque inutili in quanto il AN aveva chiesto di essere sentito, aveva depositato documentazione ininfluente, aveva sollecitato la generica acquisizione di documentazione presso l'ufficio tecnico comunale.
3.1.E' utile richiamare, sull'argomento, l'arresto di Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, che ha affermato i seguenti (ancora) attuali e condivisibili principi di diritto:
3.1.1.L'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari)>> (Rv. 204133); 3.1.2.È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.; 2 l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale>> (Rv. 204132);
3.1.3.L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa>> (Rv. 204134);
3.1.4.Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito;
e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione>> (Rv. 204135).
3.2.Secondo alcune successive pronunce di questa Corte (cui il Giudice sembra aderire) il G.i.p. potrebbe valutare la capacità probatoria delle investigazioni suppletive, se la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (così, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rampani, Rv. 266664) e in ogni caso non gli è precluso verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (in questi termini, Sez. 5, n. 21929 del 06/05/2010, Lacosta, Rv. 247354; cfr. anche Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, Gulli, Rv. 260571 secondo cui il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa 3 come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilità dell'opposizione l'incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall'ambito operativo del giudizio di ammissibilità "de plano" la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012, Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306).
3.3.Altra giurisprudenza, invece, ritiene che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349; Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Cellamare, Rv. 252476; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371; Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914).
3.4.Il contrasto, in realtà, è più che apparente che reale.
3.5.Non v'è dubbio, infatti, che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, il giudice non può effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa senza contestualmente frustrare la finalità stessa dell'opposizione, volta proprio a sollecitare una valutazione, nel contraddittorio con la persona offesa, della decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale.
3.6.E tuttavia, non può essere disconosciuto al giudice il potere/dovere di filtrare, ai fini della sua ammissibilità, l'atto introduttivo del sub-procedimento camerale, escludendo richieste investigative manifestamente superflue e/o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio e che tali appaiano con immediata evidenza. Non è insomma richiesto che il giudice si limiti a constatare>> dal punto di vista formale l'indicazione di investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova;
tanto sarebbe bastato, allora, non onerare di alcunché la parte, libera a quel punto di proporre richieste in sede camerale. In realtà, l'onere di indicare quale sia la strada investigativa da perseguire e sulla base di quali elementi di prova, serve proprio a sfrondare il procedimento penale da richieste non serie, meramente esplorative, che sottoporrebbero la persona sottoposta a indagini a un'inutile aggravio della sua posizione processuale.
3.7.Nel caso di specie l'errore in cui cade il Giudice è quello di ritenere superflua l'investigazione suppletiva in considerazione della infondatezza della 4 notizia di reato. Il punto è che lo scopo dell'investigazione suppletiva è proprio quello di contrastare la determinazione del PM sulla ipotizzata infondatezza della notizia di reato, fornendo al Giudice spunti di valutazione astrattamente idonei a modificare i dati di fatto sui quali quella determinazione si fonda. Sicché affermare la superfluità e irrilevanza del tema proposto dalla persona offesa utilizzando come metro di giudizio la fondata "prospettazione della Pubblica Accusa" costituisce un classico esempio di ragionamento circolare che sbarra le porte al contraddittorio invocato dalla persona offesa con un giudizio che sostanzialmente anticipa le valutazioni di merito sulla richiesta del PM.
3.8. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Ald: Noel Aero LE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 見 - 3 APR 2017 IL CANCEL RE UA AN 5