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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA TI Presidente rel.
TO Di ER IU
AU NI IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1 avv. BASSANO SILVANO per procura in atti
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. RICCIARDI FABRIZIO per procura in atti - CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
2.12.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14/10/2025 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili la cessazione degli effetti civili del matrimonio in regime di separazione dei beni celebrato in data in data 26.08.2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza al numero 11 parte 2 serie A anno
2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza non appena passata in giudicato. Il sig. e la Parte_1 sig.ra chiedono congiuntamente che la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio sia dichiarata alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione principale presso la madre e regolamentazione delle modalità di visita del padre secondo quanto di seguito indicato: il padre terrà con sé la figlia nel 1°
e nel 3° fine settimana di ogni mese, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. In relazione all'esercizio del diritto di visita paterno, nella fase iniziale, e comunque per un massimo di 6 mesi dall'emanazione della sentenza, sarà previsto il supporto del Servizio Sociale territorialmente competente (attualmente La Spezia), al solo fine di agevolare il progressivo consolidamento del rapporto padre-figlia; tale supporto avrà carattere temporaneo, da ritenersi limitato al periodo necessario a garantire il regolare avvio delle frequentazioni. Per quanto riguarda le vacanze natalizie
e pasquali e le altre feste comandate la figlia starà con ciascun genitore ad anni Per_1 alterni nei seguenti periodi: feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), Pasqua ( l'intero periodo di vacanze scolastiche) e nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico;
i genitori di comune accordo potranno liberamente modificare quanto precedentemente pattuito in caso di necessità od urgenza;
3) il Sig. Pt_1 corrisponderà in favore della sig.ra , quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario mensile della figlia minore , la somma di € 250,00, da versarsi entro il Per_1
2 giorno quindicesimo di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia saranno ripartite Per_1 nella misura del 50% per ciascun genitore e saranno disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di La Spezia del 2018”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile/concordatario Parte_1 con in data 25/08/2001 in Seravezza (n. 11 parte II serie A anno 2001 Controparte_1
Comune Seravezza) (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di Seravezza al n. 11 parte II serie A anno 2001), di aver avuto due figlie nata il [...] e , nata il [...], Persona_2 Persona_3 economicamente indipendente), di essersi i coniugi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale omologato da questo Tribunale in data 25.5.2015 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita , non opponendosi alla declaratoria di divorzio, ma Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione espletato dal IU delegato all'udienza di comparizione delle parti e pronunciata l'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c.., la causa è proseguita durante numerose udienze nel corso delle quali si è dato atto della chiusura del procedimento già da tempo pendente dinanzi al Tribunale per i
MI (che aveva anche disposto il collocamento in struttura delle due figlie per alcuni mesi, nonché il loro affidamento ai servizi Sociali stanti le criticità del nucleo familiare ed in particolare le passate problematiche psichiatriche del e della Pt_1 pendenza ancora in atto di procedimento di vigilanza dinanzi al IU Tutelare di questo Tribunale, si sono acquisite le relazioni dei Servizi Sociali che hanno seguito le vicende familiari nel corso degli anni, ed infine si è fatto luogo all'ascolto della minore
, che successivamente ha ripreso i rapporti con il padre, come dichiarato dalle Per_1
3 parti all'udienza del 2.10.2025.
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni e i rispettivi procuratori, autorizzati dal IU delegato, hanno quindi rassegnato congiuntamente le conclusioni sulle quali la causa è stata contestualmente rimessa al Collegio per la decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come successivamente negli anni modificata.
Risulta infatti che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, conclusasi con omologa del verbale contenente le condizioni.
Dovendosi quindi presumere la continuità dello stato di separazione e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis – non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto, che anzi ha aderito alla domanda – la stessa è accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini indicati nelle conclusioni precisate congiuntamente.
Tali condizioni sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con il genitore non collocatario e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
In particolare le condizioni concordate tengono conto delle difficoltà manifestate dalla minore , ormai tredicenne, ad avere costanti rapporti con il padre, anche alle luce Per_1 di episodi familiari pregressi, e della opportunità, sulla quale entrambi i coniugi concordano, di mantenere un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali che relazioneranno al IU tutelare al termine di sei mesi, nell'ambito del procedimento di vigilanza già pendente.
Spetterà poi al IU tutelare ogni decisione sui tempi di chiusura del procedimento di vigilanza.
La natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti giustificano la compensazione
4 integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Seravezza il 25/08/2001 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Seravezza al numero 11 parte 2 serie A anno 2001), fra Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati, alle seguenti condizioni : CP_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 principale presso la madre e regolamentazione delle modalità di visita del padre secondo quanto di seguito indicato: il padre terrà con sé la figlia nel 1° e nel 3° fine settimana di ogni mese, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. In relazione all'esercizio del diritto di visita paterno, nella fase iniziale, e comunque per un massimo di 6 mesi dall'emanazione della sentenza, sarà previsto il supporto del Servizio
Sociale territorialmente competente (attualmente La Spezia), al solo fine di agevolare il progressivo consolidamento del rapporto padre-figlia; tale supporto avrà carattere temporaneo, da ritenersi limitato al periodo necessario a garantire il regolare avvio delle frequentazioni. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e le altre feste comandate la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni nei seguenti periodi: Per_1 feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio),
Pasqua ( l'intero periodo di vacanze scolastiche) e nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico;
i genitori di comune accordo potranno liberamente modificare quanto precedentemente pattuito in caso di necessità od urgenza;
3) il Sig. corrisponderà in favore della sig.ra , quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario mensile della figlia minore , la somma di € 250,00, da Per_1
5 versarsi entro il giorno quindicesimo di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT;
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia saranno ripartite Per_1 nella misura del 50% per ciascun genitore e saranno disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di La Spezia del 2018”
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Manda altresì alla cancelleria per la comunicazione al IU Tutelare ed ai Servizi
Sociali del Comune della Spezia (ref. d.ssa F. Bertagna)
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente estensore
IA TI
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