TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3323 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Licchetta;
Parte_1
- attore -
contro
o aventi causa di CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, Controparte_7 CP_8 CP_9
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del terreno sito in Corsano – loc. “Particchia”- distinto nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato ”, da CP_10
parte di nei confronti degli eredi o aventi causa di Parte_1 Persona_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
L'attore ha dedotto di avere esercitato uti dominus, per oltre trent'anni, il pieno, pacifico ed interrotto possesso del suindicato terreno. In particolare, ha affermato di aver coltivato il fondo e di essersi occupato della manutenzione nonché della sistematica e periodica aratura del terreno, avendo rilevato altresì che il suo possesso non è stato mai contestato né verbalmente, né con azioni giudiziarie.
I convenuti sono restati contumaci.
Eseguita l'istruttoria a mezzo di prova orale, all'udienza del 7.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Giova rammentare il contenuto dell'art 1158 c.c., il quale chiarisce come l'acquisto a titolo originario, per usucapione, avvenga “in virtù del possesso continuato per vent'anni”, per la proprietà di beni immobili e per gli altri diritti reali di godimento.
Ebbene, nel caso sub iudice, tale titolarità rivendicata dall'attore, appare confermata dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Occorre segnalare che il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, “la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. 17376/18; conformi Cass. 6123/20 e Cass. n. 18215/13).
A tal proposito, si rileva che nel caso di specie risultano provate circostanze ulteriori rispetto alla mera coltivazione del fondo, dalle quali emerge con sufficiente chiarezza che l'attore abbia esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, per oltre un ventennio, nel pieno esercizio di ogni diritto e potere spettante al proprietario.
Infatti, dalla prova orale assunta emerge che l'attore nel corso degli anni ha svolto attività gestoria del fondo, esibendo la qualità di proprietario;
in particolare, ogni anno,
a partire dal 1998, l'attore ha attribuito a l'incarico di arare e coltivare il CP_11
fondo in causa, ed in tali occasioni egli si è sempre presentato come proprietario del terreno.
Inoltre, sotto altro profilo, il teste ha ulteriormente chiarito che durante l'espletamento dell'incarico mai nessuno è venuto sul posto a rivendicare la proprietà del fondo.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si accoglie la domanda di usucapione, dovendosi dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , del terreno sito in Corsano – loc. “Particchia”- distinto Parte_1
nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato “Ficheto”.
Spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - dichiara l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , del terreno sito Parte_1
in Corsano – loc. “Particchia”- distinto nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato “ ”; CP_10
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di a cura del Parte_1
Conservatore dei RR.II.;
- spese compensate;
Lecce, 9/01/2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3323 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: usucapione;
nella causa civile promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Licchetta;
Parte_1
- attore -
contro
o aventi causa di CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, Controparte_7 CP_8 CP_9
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione del terreno sito in Corsano – loc. “Particchia”- distinto nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato ”, da CP_10
parte di nei confronti degli eredi o aventi causa di Parte_1 Persona_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
L'attore ha dedotto di avere esercitato uti dominus, per oltre trent'anni, il pieno, pacifico ed interrotto possesso del suindicato terreno. In particolare, ha affermato di aver coltivato il fondo e di essersi occupato della manutenzione nonché della sistematica e periodica aratura del terreno, avendo rilevato altresì che il suo possesso non è stato mai contestato né verbalmente, né con azioni giudiziarie.
I convenuti sono restati contumaci.
Eseguita l'istruttoria a mezzo di prova orale, all'udienza del 7.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Giova rammentare il contenuto dell'art 1158 c.c., il quale chiarisce come l'acquisto a titolo originario, per usucapione, avvenga “in virtù del possesso continuato per vent'anni”, per la proprietà di beni immobili e per gli altri diritti reali di godimento.
Ebbene, nel caso sub iudice, tale titolarità rivendicata dall'attore, appare confermata dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Occorre segnalare che il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, “la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. 17376/18; conformi Cass. 6123/20 e Cass. n. 18215/13).
A tal proposito, si rileva che nel caso di specie risultano provate circostanze ulteriori rispetto alla mera coltivazione del fondo, dalle quali emerge con sufficiente chiarezza che l'attore abbia esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, per oltre un ventennio, nel pieno esercizio di ogni diritto e potere spettante al proprietario.
Infatti, dalla prova orale assunta emerge che l'attore nel corso degli anni ha svolto attività gestoria del fondo, esibendo la qualità di proprietario;
in particolare, ogni anno,
a partire dal 1998, l'attore ha attribuito a l'incarico di arare e coltivare il CP_11
fondo in causa, ed in tali occasioni egli si è sempre presentato come proprietario del terreno.
Inoltre, sotto altro profilo, il teste ha ulteriormente chiarito che durante l'espletamento dell'incarico mai nessuno è venuto sul posto a rivendicare la proprietà del fondo.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si accoglie la domanda di usucapione, dovendosi dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , del terreno sito in Corsano – loc. “Particchia”- distinto Parte_1
nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato “Ficheto”.
Spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - dichiara l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore , del terreno sito Parte_1
in Corsano – loc. “Particchia”- distinto nel Catasto Terreni alla partita 1176, foglio 3, particella 418, esteso are 6,45, denominato “ ”; CP_10
- dispone la trascrizione del provvedimento a favore di a cura del Parte_1
Conservatore dei RR.II.;
- spese compensate;
Lecce, 9/01/2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi