Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 3135
CASS
Sentenza 9 dicembre 2022

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In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).

Commentario1

  • 1Pericolo di inquinamento probatorio: come valutarlo?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 aprile 2024

    Come deve essere valutato il pericolo di inquinamento probatorio? [Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, co. 1, lett. a)] Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale 1. La questione: il pericolo di inquinamento probatorio Il Tribunale del riesame di Taranto, pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., respingeva un appello formulato avverso il rigetto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, riguardante una richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 3135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3135
Data del deposito : 9 dicembre 2022

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