Sentenza 9 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).
Commentario • 1
- 1. Pericolo di inquinamento probatorio: come valutarlo?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 aprile 2024
Come deve essere valutato il pericolo di inquinamento probatorio? [Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, co. 1, lett. a)] Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale 1. La questione: il pericolo di inquinamento probatorio Il Tribunale del riesame di Taranto, pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., respingeva un appello formulato avverso il rigetto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, riguardante una richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare degli …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
Testo completo
0 3135-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI -Presidente- Sent. n. sez. 2366/2022 -CC 09/12/2022 PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 34285/2022 GIOVANNI ARIOLLI -Relatore - GIUSEPPE IC EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR BA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in 1. n. 176 del 2020. RITENUTO IN FATTO RT IA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 25/08/2022 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non ha concesso la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.
1. Al riguardo, lamenta che l'ordinanza impugnata "non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto e degli elementi in fatto sollevati dalla difesa dell'appellante".
1.1. Premesso che l'ordinanza custodiale era stata applicata al fine di salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva escluso rilievo, ai fini del mutamento delle esigenze cautelari, alla circostanza che all'indagato fosse stato notificato, dopo l'interrogatorio in cui era stata avanzata la richiesta di sostituzione della misura, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la conclusione delle indagini preliminari fosse un dato processuale del tutto neutro e non costituisse "fatto sopravvenuto" tale da implicare una rivalutazione delle esigenze di cautela ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., posto che tale disposizione non contiene una definizione tipica di fatto sopravvenuto, né classifica gli atti e le scadenze processuali in ragione del peso degli effetti ad essi connessi.
1.2. Né il richiamo alla neutralità poteva giustificarsi con il fatto che alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non consegua alcuna "abdicazione" da parte del pubblico ministero alla salvaguardia delle esigenze istruttorie attraverso l'extrema ratio della custodia in carcere, trattandosi di profilo di carattere meramente probabilistico e non accompagnato dall'indicazione delle specifiche e concrete esigenze di acquisizione della prova ancora da salvaguardare.
1.3. Il riferimento al fatto che al pubblico ministero non sia precluso, dopo la notificazione dell'avviso, svolgere attività di indagine di carattere integrativo ex art. 430 cod. proc. pen., non rende automaticamente persistenti le cautele probatorie, trattandosi di ipotesi incerta ed eventuale, con evidente contrasto con la disciplina cautelare che ne esige la specificazione.
1.4. Né poteva farsi riferimento, ai fini del mantenimento della cautela in atto, anche all'ulteriore esigenza di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. su cui era stata anche fondata la misura cautelare, in quanto si trattava di profilo che il Gip non aveva ritenuto di apprezzare nell'ambito della sua valutazione in punto di permanenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. L'ordinanza impugnata ha escluso che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari possa assumere rilievo, quale "fatto sopravvenuto" idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., la revoca o sostituzione della misura cautelare, non solo con riferimento all'esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen., su cui si incentrano le censure mosse col presente ricorso, ma anche in ordine a quella di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., su cui risulta unitariamente fondata la disposta cautela. Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha sottolineato come risultino attualmente del tutto persistenti i pericula di recidiva posti a fondamento dell'ordinanza genetica, in considerazione sia della molteplicità e gravità dei fatti contestati, riferibili anche ad un contesto associativo, per di più aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., sia della negativa personalità del ricorrente stanti i suoi precedenti specifici. Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con tale parte argomentativa adducendo che si trattava di aspetto non affrontato dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione e, dunque, estraneo al perimetro cognitivo del giudice di appello in ragione dell'effetto devolutivo. Una tale prospettazione risulta manifestamente infondata sotto diversi aspetti. Anzitutto, va rimarcato come questa Corte abbia affermato che il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione (Sez. 6, n. 13863 del 16/02/2017, Ferro, Rv. 269461 - 01; Sez. 1, n. 19992 del 29/04/2010, Brega Massone, Rv. 247615 - 01). Inoltre, la doglianza difensiva muove da un errato presupposto di fatto, ossia che il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento di rigetto, non pronunciandosi sull'ulteriore esigenza di cui alla lett. c), l'abbia di conseguenza esclusa tra quelle per cui permane l'esigenza di cautela. Una tale prospettazione si rivela fallace, poiché dalla lettura del provvedimento di diniego non risulta che il giudice abbia escluso la persistenza ed attualità del pericolo di reiterazione su 3 cui venne anche fondata l'applicazione della misura, essendosi espressamente precisato, per come rilevato anche dall'ordinanza impugnata (v. pag. 5), che «l'assenza di elementi di novità impedisce di rivedere le precedenti determinazioni in punto di gravità indiziaria e di adeguatezza della misura cautelare adottata che allo stato appare l'unica idonea a preservare le esigenze cautelari, atteso l'elevato rischio di inquinamento probatorio». L'uso del plurale per individuare le esigenze cautelari poste a fondamento della disposta cautela richiama logicamente entrambe le condizioni che l'hanno legittimata, assumendo il successivo riferimento a quella di cui alla lett. a) valore determinativo. Inoltre, se il provvedimento di diniego fosse stato fondato unicamente nella persistenza del pericolo di inquinamento probatorio, il Gip avrebbe dovuto fissare il termine di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiersi ed alle fonti di prova da preservare.
2. Peraltro, l'ordinanza impugnata si sottrae anche ai denunciati vizi di legittimità laddove ha escluso che la mera emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisca, di per sé, un dato processuale che certifica in modo inoppugnabile la cessazione delle esigenze di cautela probatoria, al punto da ritenersi proceduralmente ora congelate e costituite per l'esercizio dell'azione penale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con cui il ricorrente omette di confrontarsi, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato ravvisato anche nella protezione delle fonti dichiarative, per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. a nulla valendo, dunque, che i potenziali testimoni abbiano reso sommarie informazioni, attenendo il pericolo anche alla successiva acquisizione dibattimentale (in termini, Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687 - 01; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093 - 01; Sez. 3, n. 41116 del 13/09/2022, Catorina, non mass.; Sez. 1, n. 12732 del 20/10/2021, Barbarino, non mass.).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa 4 delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 09/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanni Ariolli fer DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 25 GEN 2023 AL FUNZ anger E Claudia Pianc N L I O ★ 5