CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carrara per omessa denuncia ed omesso versamento dell'imposta sui rifiiuti -TARI - per le annualità 2022.
Il ricorrente, premesso che la porzione di immobile oggetto dell'accertamento è destinata ad ospitare. un' infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche e che non è in essa prevista alcuna presenza umana ripetuta e prolungata nel tempo, assume di aver provveduto in data 15.10.2024 ad inviare al
Comune una pec chiedendo l'annullamento in autotutela dell'accertamento, stante che il regolmento che disciplina la tassa rifiuti nel Comune prevede la non assoggettabilità alla tassa per i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perchè in condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani. Precisa il ricorrente che il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche” - D.
Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, attuativo della Direttiva 2014/61/UE, recentemente modificato dal DLgs. 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato in G.U. il 9 dicembre 2021, attuativo della Direttiva (UE) n. 2018/1972, fa divieto a Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni di “imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
(art.93) e precisa “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto (…) fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Le uniche prestazioni, tasse o canoni a cui possono essere soggetti gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per i locali tecnici ospitanti infrastrutture per reti di comunicazioni elettroniche sono quelle specificamente previste dalla Legge
Il Comune rispose alla richiesta di annullamento che avrebbe dovuto fare prima un sopralluogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune, prima dell'udienza, ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti, stante che, in esito al sopralluogo effettuato, i propri tecnici hanno confermato che i locali oggetto di accertamento sono utilizzati esclusivamente come centrale telefonica e pertanto sono esenti da imposta.
Ben vero che il Comune avrebbe dovuto controllare in precedenza, prima di emetter l'avviso, di che locali si trattava, ma altrettanto vero che lo stesso contribuente avrebbe potuto recarsi in Comune a chiarire la propria posizione ed a discuterne con un tecnico al momento stesso in cui ricevette l'avviso.
Ritiene pertanto la Commissione che le spese di lite debbano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio, spese compensate tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 612 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carrara per omessa denuncia ed omesso versamento dell'imposta sui rifiiuti -TARI - per le annualità 2022.
Il ricorrente, premesso che la porzione di immobile oggetto dell'accertamento è destinata ad ospitare. un' infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche e che non è in essa prevista alcuna presenza umana ripetuta e prolungata nel tempo, assume di aver provveduto in data 15.10.2024 ad inviare al
Comune una pec chiedendo l'annullamento in autotutela dell'accertamento, stante che il regolmento che disciplina la tassa rifiuti nel Comune prevede la non assoggettabilità alla tassa per i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perchè in condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani. Precisa il ricorrente che il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche” - D.
Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, attuativo della Direttiva 2014/61/UE, recentemente modificato dal DLgs. 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato in G.U. il 9 dicembre 2021, attuativo della Direttiva (UE) n. 2018/1972, fa divieto a Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni di “imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
(art.93) e precisa “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto (…) fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Le uniche prestazioni, tasse o canoni a cui possono essere soggetti gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per i locali tecnici ospitanti infrastrutture per reti di comunicazioni elettroniche sono quelle specificamente previste dalla Legge
Il Comune rispose alla richiesta di annullamento che avrebbe dovuto fare prima un sopralluogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune, prima dell'udienza, ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti, stante che, in esito al sopralluogo effettuato, i propri tecnici hanno confermato che i locali oggetto di accertamento sono utilizzati esclusivamente come centrale telefonica e pertanto sono esenti da imposta.
Ben vero che il Comune avrebbe dovuto controllare in precedenza, prima di emetter l'avviso, di che locali si trattava, ma altrettanto vero che lo stesso contribuente avrebbe potuto recarsi in Comune a chiarire la propria posizione ed a discuterne con un tecnico al momento stesso in cui ricevette l'avviso.
Ritiene pertanto la Commissione che le spese di lite debbano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio, spese compensate tra le parti.