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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12106 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Maria Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 10222/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del
9.12.2025, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DI EZ (c.f. non indicato) e ES RR (c.f. non indicato), con studio in Bologna, al Viale Giosuè Carducci n. 17
- ATTORE -
E
con sede legale in Pompei, Via Sacra n. 42 ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO-CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice: «
1. Accertare e dichiarare la società responsabile della CP_1
violazione dei diritti d'autore sull'opera grafica di cui in narrativa spettanti al sig.
quale autore dell'opera.
2. Accertare e dichiarare che l'uso Parte_1
da parte della società dell'opera grafica di cui in narrativa senza CP_1
1 l'indicazione dell'autore costituisce violazione del diritto d'autore morale del sig.
In subordine:
3. Accertare e dichiarare che l'uso da parte Parte_1
della società dell'opera di cui in narrativa costituisce ingiusto CP_1
arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ai danni del sig. In Parte_1
ogni caso:
4. Condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, anche morali e di immagine, subiti dal sig. per l'uso non autorizzato Parte_1
dell'opera grafica di cui in narrativa da liquidarsi forfettariamente nella somma di
€ 20.000,00 o nella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. 5.
Confermare il provvedimento cautelare emesso nel procedimento n. R.G.
2468/2024 e per il futuro a. inibire alla società la prosecuzione e CP_1
reiterazione degli illeciti di cui in narrativa e, in particolare, qualsivoglia utilizzazione, in qualunque forma e su qualsivoglia supporto, dell'opera grafica di cui in narrativa. b. Ordinare alla società il ritiro dal mercato di tutti i CP_1
prodotti e relativi imballi, confezioni, materiale promozionale, pubblicitario, informativo o distintivo contenenti l'opera di cui in narrativa entro un termine prefiggendo. c. Fissare ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione o inosservanza successiva. In ogni caso:
6. Con vittoria di spese legali sia del procedimento cautelare, come da nota spesa depositata in sede cautelare che qui viene nuovamente allegata, sia della fase di merito come da nota spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con citazione notificata in data 21.4.2023 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale. Controparte_1
L'attore, premesso di aver realizzato nel maggio 2015 l'opera “KREDO”, costituita da una originale stilizzazione della lettera K, pubblicata su vari siti internet a scopo di cessione e sfruttamento commerciale, deduceva di aver scoperto che la utilizzava l'opera grafica senza l'autorizzazione CP_1
dell'autore per contraddistinguere l'attività di ristorazione di cui era titolare, di aver inoltrato una diffida senza esito, di aver esperito un tentativo di mediazione
2 con esito negativo. Deducendo la violazione degli artt. 16, 17 e 20 L.A., chiedeva l'inibitoria delle condotte, il ritiro dal commercio dei prodotti, dei contenitori, del materiale pubblicitario contenenti l'opera grafica, l'irrogazione di una penale ed il risarcimento dei danni subiti.
II. La convenuta non si costituiva.
III. In corso di causa l'attore chiedeva ed otteneva in via d'urgenza l'inibitoria e la condanna della Società al pagamento di una penale (di € 500,00 per ogni violazione successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a far data dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento).
In sede cautelare si costituiva la società, per eccepire di non aver avuto conoscenza dell'atto di citazione, che parte ricorrente non aveva dato la prova che l'opera fosse coperta da copyright e che, quanto al periculum in mora,
l'attività di ristorazione era cessata e l'attività di catering della società non utilizzava la suddetta opera grafica.
IV. Tentata invano la conciliazione della lite, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha premesso in punto di fatto: - di essere un grafico designer greco riconosciuto e apprezzato, con oltre diciotto anni di esperienza nella progettazione di opere grafiche, loghi, branding e comunicazione visiva;
- che nel mese di maggio del 2015 ha creato l'opera grafica denominata "KREDO"; - che tale opera grafica è costituita da un'originale stilizzazione della lettera "K", reinterpretata dall'autore attraverso una particolare combinazione di linee curve che richiamano le pennellate e disegnano le due linee oblique della lettera;
. che la sua intenzione, sin dalla creazione, era di cedere o conferire l'opera in licenza a terzi per uno sfruttamento economico;
- che l'opera
3 è stata pubblicata a tal fine su siti internet specializzati, come il social network
HA (dal 2015), allo scopo di cessione;
- che è stata altresì pubblicata sul sito
RA (con un'immagine risalente al 3.4.2016) e, più recentemente, sul sito
Logo Ground, dove era offerta in vendita per la somma di $ 1.700 (in data
21.10.2019); - che l'opera è stata anche promossa e pubblicata sui social network, come Instagram; - di essere venuto a conoscenza che la convenuta, Controparte_1
stava utilizzando l'opera grafica "K" senza alcuna autorizzazione per contraddistinguere le attività del suo ristorante "Kela Restaurant" a Pompei;
- che l'utilizzo dell'opera da parte della società convenuta risale almeno ad aprile del
2021; - che la società utilizza l'opera grafica per - l'insegna del Controparte_1
ristorante Kela, - la pagina social del ristorante presente su Instagram, - il bancone all'interno del ristorante, - i grembiuli da sala dei camerieri, - in generale, come segno distintivo che caratterizza il packaging, i volantini e il materiale promozionale stampato e online;
- che, nonostante svariate richieste volte ad ottenere l'immediata interruzione dell'illecito utilizzo, non ha mai ricevuto nessun riscontro, così come anche in sede di mediazione la società convenuta, pur essendo stata invitata, non si è presentata.
Tanto premesso, l'attore ha quindi invocato l'interruzione dell'illecito utilizzo dell'opera grafica e il risarcimento dei danni.
2. Va, anzitutto, affermata la paternità dell'opera grafica in capo all'attore.
Come già riconosciuto in sede cautelare, l'attore è in possesso del disegno, che ha prodotto.
Inoltre, ha documentato che l'opera è stata pubblicata su alcuni siti prima che la società resistente iniziasse ad utilizzarla, con l'intento di cessione e sfruttamento commerciale. Le pubblicazioni su siti specializzati come HA
(dal 2015) e RA (dal 2016) attestano l'esistenza e la commercializzazione dell'opera.
D'altronde, il fatto che il sia l'autore e il titolare originario dei Parte_1
diritti è supportato anche dalla presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 8 L.A.
Né rileva quanto dedotto dalla società convenuta, in sede cautelare, ossia che
4 il logo di cui trattasi «non risulta registrato presso alcuna Camera di Commercio né tantomeno risulta essere protetto da copyright», in quanto la mancanza di una registrazione formale non impedisce la tutela dell'opera grafica, purché questa abbia i requisiti di originalità e creatività richiesti dalla legge sul diritto d'autore.
3. Neanche può dubitarsi del carattere creativo dell'opera de quo.
Il carattere creativo dell'opera grafica "KREDO" risulta dalle sue specifiche caratteristiche di realizzazione e dalla sua originale e soggettiva reinterpretazione della lettera "K".
Secondo la legge sul diritto d'autore, affinché un'opera sia tutelata, deve possedere un carattere creativo, inteso come l'apporto personale dell'autore, ossia come individuale e personale forma di espressione di una oggettività.
Nello specifico, il carattere creativo dell'opera emerge ampiamente, in quanto:
- l'opera consiste in una stilizzazione originale della lettera "K" (questa lettera è stata soggettivamente reinterpretata dall'autore); - l'autore ha creato l'opera attraverso una particolare combinazione di linee curve che richiamano le pennellate e disegnano le due linee oblique della lettera "K"; - l'opera rientra nella categoria delle opere delle arti figurative tutelate dal diritto d'autore; - la stilizzazione è stata riconosciuta come una reinterpretazione non banale e comune della lettera "K", ma frutto di scelte definite in ordine al segno grafico e alla forma del disegno.
In definitiva, grazie a questi elementi di originalità e creatività, l'opera va certamente considerata tutelabile dal diritto d'autore.
4. Nel caso in esame, della utilizzazione, da parte della Società convenuta, della
5 suddetta opera grafica per fini pubblicitari e commerciali dell'attività di ristorante sono stati offerti ampi riscontri documentali (cfr. la documentazione fotografica in atti).
Come già riconosciuto in sede cautelare, infatti, la lettera K utilizzata dalla resistente per l'attività del ristorante Kela appare sovrapponibile all'opera grafica realizzata dall'attore, in quanto corrisponde esattamente, nella sua interpretazione, alla raffigurazione creata dal ricorrente.
Risulta inoltre incontroverso (anche alla luce delle difese della convenuta in sede cautelare) che l'utilizzo e la riproduzione dell'opera da parte della
[...]
è avvenuto senza autorizzazione e senza citazione dell'autore, il che CP_1
configura un evidente plagio o contraffazione dell'opera originale. Inoltre, l'uso dell'opera sui social network e sul web o come insegna costituisce una violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, violazione che è indipendente dalla violazione del divieto di riproduzione (realizzandosi ogni volta che, in assenza di consenso del titolare dei diritti, l'opera viene abusivamente comunicata ad un pubblico non scelto dall'autore, in questo caso coincidente con i clienti del ristorante, con chi percorre la pubblica via e vede l'insegna con l'opera contraffatta, con i visitatori dei siti web e social ove l'immagine è abusivamente riprodotta).
Sussistendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 156 co. 1 L.A., secondo cui
«chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento», va confermata l'inibitoria e la comminazione della penale, già concesse in sede cautelare.
5. Accertata l'illegittimità dell'utilizzo dell'opera da parte della convenuta (in
6 quanto non autorizzata), è indiscutibile il pregiudizio subito dall'attore, che ha dedotto di aver perso la chance di cedere il diritto di sfruttamento economico dell'immagine per attività pubblicitarie/commerciali (lucro cessante) e di aver subito il pregiudizio economico derivante dalle spese sostenute per ottenere l'accertamento della violazione (danno emergente), oltre che danni non patrimoniali e di immagine a causa dell'utilizzo senza l'indicazione dell'autore della sua opera grafica.
Ad avviso dell'attore, il danno per lucro cessante sarebbe quantificabile in via forfettaria sulla base del prezzo del consenso, ovvero tenendo conto dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti all'autore qualora la società violatrice avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del diritto. A tal fine, sono state indicate come parametro le tariffe del Compendio SIAE per le opere figurative (in particolare la Tabella 5 per l'uso online e le Tabelle 11 e 12 per pannelli e supporti) per un minimo di € 4.415,00.
D'altronde, sempre secondo l'attore, l'utilizzo illecito avrebbe arrecato un indubbio vantaggio economico alla società dato dal risparmio sugli Controparte_1
investimenti che sarebbero stati necessari per elaborare e progettare un proprio logo, oltre al mancato pagamento delle royalties per lo sfruttamento dell'opera.
L'attore, quindi, ha invocato una liquidazione forfettaria del danno in €
20.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia).
Ad avviso del collegio, considerato che l'opera risulta proposta in vendita per la somma di $ 1.700 (in data 21.10.2019) e che è stata utilizzata almeno nel biennio
2021-2023, in via equitativa il danno può essere liquidato sulla base del compenso che il titolare avrebbe richiesto per consentirne l'uso (il cd. "prezzo del consenso"), non risultando comprovati danni ulteriori.
Pertanto, alla stregua di tutte le svolte considerazioni, il danno va liquidato in via equitativa in € 3.000,00 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità).
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'attore.
7 6. Le spese di lite, anche della fase cautelare, vanno poste a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 3.000,00)
e liquidando valori prossimi ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, inibisce a l'utilizzo Controparte_1
dell'opera grafica di cui è causa, condanna la convenuta al pagamento di € 500,00 per ogni violazione successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 3.000,00 (già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità) in favore dell'attore;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi ed in € 779,60 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Maria Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 10222/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del
9.12.2025, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DI EZ (c.f. non indicato) e ES RR (c.f. non indicato), con studio in Bologna, al Viale Giosuè Carducci n. 17
- ATTORE -
E
con sede legale in Pompei, Via Sacra n. 42 ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO-CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice: «
1. Accertare e dichiarare la società responsabile della CP_1
violazione dei diritti d'autore sull'opera grafica di cui in narrativa spettanti al sig.
quale autore dell'opera.
2. Accertare e dichiarare che l'uso Parte_1
da parte della società dell'opera grafica di cui in narrativa senza CP_1
1 l'indicazione dell'autore costituisce violazione del diritto d'autore morale del sig.
In subordine:
3. Accertare e dichiarare che l'uso da parte Parte_1
della società dell'opera di cui in narrativa costituisce ingiusto CP_1
arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ai danni del sig. In Parte_1
ogni caso:
4. Condannare la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, anche morali e di immagine, subiti dal sig. per l'uso non autorizzato Parte_1
dell'opera grafica di cui in narrativa da liquidarsi forfettariamente nella somma di
€ 20.000,00 o nella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. 5.
Confermare il provvedimento cautelare emesso nel procedimento n. R.G.
2468/2024 e per il futuro a. inibire alla società la prosecuzione e CP_1
reiterazione degli illeciti di cui in narrativa e, in particolare, qualsivoglia utilizzazione, in qualunque forma e su qualsivoglia supporto, dell'opera grafica di cui in narrativa. b. Ordinare alla società il ritiro dal mercato di tutti i CP_1
prodotti e relativi imballi, confezioni, materiale promozionale, pubblicitario, informativo o distintivo contenenti l'opera di cui in narrativa entro un termine prefiggendo. c. Fissare ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione o inosservanza successiva. In ogni caso:
6. Con vittoria di spese legali sia del procedimento cautelare, come da nota spesa depositata in sede cautelare che qui viene nuovamente allegata, sia della fase di merito come da nota spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con citazione notificata in data 21.4.2023 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale. Controparte_1
L'attore, premesso di aver realizzato nel maggio 2015 l'opera “KREDO”, costituita da una originale stilizzazione della lettera K, pubblicata su vari siti internet a scopo di cessione e sfruttamento commerciale, deduceva di aver scoperto che la utilizzava l'opera grafica senza l'autorizzazione CP_1
dell'autore per contraddistinguere l'attività di ristorazione di cui era titolare, di aver inoltrato una diffida senza esito, di aver esperito un tentativo di mediazione
2 con esito negativo. Deducendo la violazione degli artt. 16, 17 e 20 L.A., chiedeva l'inibitoria delle condotte, il ritiro dal commercio dei prodotti, dei contenitori, del materiale pubblicitario contenenti l'opera grafica, l'irrogazione di una penale ed il risarcimento dei danni subiti.
II. La convenuta non si costituiva.
III. In corso di causa l'attore chiedeva ed otteneva in via d'urgenza l'inibitoria e la condanna della Società al pagamento di una penale (di € 500,00 per ogni violazione successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a far data dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento).
In sede cautelare si costituiva la società, per eccepire di non aver avuto conoscenza dell'atto di citazione, che parte ricorrente non aveva dato la prova che l'opera fosse coperta da copyright e che, quanto al periculum in mora,
l'attività di ristorazione era cessata e l'attività di catering della società non utilizzava la suddetta opera grafica.
IV. Tentata invano la conciliazione della lite, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha premesso in punto di fatto: - di essere un grafico designer greco riconosciuto e apprezzato, con oltre diciotto anni di esperienza nella progettazione di opere grafiche, loghi, branding e comunicazione visiva;
- che nel mese di maggio del 2015 ha creato l'opera grafica denominata "KREDO"; - che tale opera grafica è costituita da un'originale stilizzazione della lettera "K", reinterpretata dall'autore attraverso una particolare combinazione di linee curve che richiamano le pennellate e disegnano le due linee oblique della lettera;
. che la sua intenzione, sin dalla creazione, era di cedere o conferire l'opera in licenza a terzi per uno sfruttamento economico;
- che l'opera
3 è stata pubblicata a tal fine su siti internet specializzati, come il social network
HA (dal 2015), allo scopo di cessione;
- che è stata altresì pubblicata sul sito
RA (con un'immagine risalente al 3.4.2016) e, più recentemente, sul sito
Logo Ground, dove era offerta in vendita per la somma di $ 1.700 (in data
21.10.2019); - che l'opera è stata anche promossa e pubblicata sui social network, come Instagram; - di essere venuto a conoscenza che la convenuta, Controparte_1
stava utilizzando l'opera grafica "K" senza alcuna autorizzazione per contraddistinguere le attività del suo ristorante "Kela Restaurant" a Pompei;
- che l'utilizzo dell'opera da parte della società convenuta risale almeno ad aprile del
2021; - che la società utilizza l'opera grafica per - l'insegna del Controparte_1
ristorante Kela, - la pagina social del ristorante presente su Instagram, - il bancone all'interno del ristorante, - i grembiuli da sala dei camerieri, - in generale, come segno distintivo che caratterizza il packaging, i volantini e il materiale promozionale stampato e online;
- che, nonostante svariate richieste volte ad ottenere l'immediata interruzione dell'illecito utilizzo, non ha mai ricevuto nessun riscontro, così come anche in sede di mediazione la società convenuta, pur essendo stata invitata, non si è presentata.
Tanto premesso, l'attore ha quindi invocato l'interruzione dell'illecito utilizzo dell'opera grafica e il risarcimento dei danni.
2. Va, anzitutto, affermata la paternità dell'opera grafica in capo all'attore.
Come già riconosciuto in sede cautelare, l'attore è in possesso del disegno, che ha prodotto.
Inoltre, ha documentato che l'opera è stata pubblicata su alcuni siti prima che la società resistente iniziasse ad utilizzarla, con l'intento di cessione e sfruttamento commerciale. Le pubblicazioni su siti specializzati come HA
(dal 2015) e RA (dal 2016) attestano l'esistenza e la commercializzazione dell'opera.
D'altronde, il fatto che il sia l'autore e il titolare originario dei Parte_1
diritti è supportato anche dalla presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 8 L.A.
Né rileva quanto dedotto dalla società convenuta, in sede cautelare, ossia che
4 il logo di cui trattasi «non risulta registrato presso alcuna Camera di Commercio né tantomeno risulta essere protetto da copyright», in quanto la mancanza di una registrazione formale non impedisce la tutela dell'opera grafica, purché questa abbia i requisiti di originalità e creatività richiesti dalla legge sul diritto d'autore.
3. Neanche può dubitarsi del carattere creativo dell'opera de quo.
Il carattere creativo dell'opera grafica "KREDO" risulta dalle sue specifiche caratteristiche di realizzazione e dalla sua originale e soggettiva reinterpretazione della lettera "K".
Secondo la legge sul diritto d'autore, affinché un'opera sia tutelata, deve possedere un carattere creativo, inteso come l'apporto personale dell'autore, ossia come individuale e personale forma di espressione di una oggettività.
Nello specifico, il carattere creativo dell'opera emerge ampiamente, in quanto:
- l'opera consiste in una stilizzazione originale della lettera "K" (questa lettera è stata soggettivamente reinterpretata dall'autore); - l'autore ha creato l'opera attraverso una particolare combinazione di linee curve che richiamano le pennellate e disegnano le due linee oblique della lettera "K"; - l'opera rientra nella categoria delle opere delle arti figurative tutelate dal diritto d'autore; - la stilizzazione è stata riconosciuta come una reinterpretazione non banale e comune della lettera "K", ma frutto di scelte definite in ordine al segno grafico e alla forma del disegno.
In definitiva, grazie a questi elementi di originalità e creatività, l'opera va certamente considerata tutelabile dal diritto d'autore.
4. Nel caso in esame, della utilizzazione, da parte della Società convenuta, della
5 suddetta opera grafica per fini pubblicitari e commerciali dell'attività di ristorante sono stati offerti ampi riscontri documentali (cfr. la documentazione fotografica in atti).
Come già riconosciuto in sede cautelare, infatti, la lettera K utilizzata dalla resistente per l'attività del ristorante Kela appare sovrapponibile all'opera grafica realizzata dall'attore, in quanto corrisponde esattamente, nella sua interpretazione, alla raffigurazione creata dal ricorrente.
Risulta inoltre incontroverso (anche alla luce delle difese della convenuta in sede cautelare) che l'utilizzo e la riproduzione dell'opera da parte della
[...]
è avvenuto senza autorizzazione e senza citazione dell'autore, il che CP_1
configura un evidente plagio o contraffazione dell'opera originale. Inoltre, l'uso dell'opera sui social network e sul web o come insegna costituisce una violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, violazione che è indipendente dalla violazione del divieto di riproduzione (realizzandosi ogni volta che, in assenza di consenso del titolare dei diritti, l'opera viene abusivamente comunicata ad un pubblico non scelto dall'autore, in questo caso coincidente con i clienti del ristorante, con chi percorre la pubblica via e vede l'insegna con l'opera contraffatta, con i visitatori dei siti web e social ove l'immagine è abusivamente riprodotta).
Sussistendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 156 co. 1 L.A., secondo cui
«chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento», va confermata l'inibitoria e la comminazione della penale, già concesse in sede cautelare.
5. Accertata l'illegittimità dell'utilizzo dell'opera da parte della convenuta (in
6 quanto non autorizzata), è indiscutibile il pregiudizio subito dall'attore, che ha dedotto di aver perso la chance di cedere il diritto di sfruttamento economico dell'immagine per attività pubblicitarie/commerciali (lucro cessante) e di aver subito il pregiudizio economico derivante dalle spese sostenute per ottenere l'accertamento della violazione (danno emergente), oltre che danni non patrimoniali e di immagine a causa dell'utilizzo senza l'indicazione dell'autore della sua opera grafica.
Ad avviso dell'attore, il danno per lucro cessante sarebbe quantificabile in via forfettaria sulla base del prezzo del consenso, ovvero tenendo conto dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti all'autore qualora la società violatrice avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del diritto. A tal fine, sono state indicate come parametro le tariffe del Compendio SIAE per le opere figurative (in particolare la Tabella 5 per l'uso online e le Tabelle 11 e 12 per pannelli e supporti) per un minimo di € 4.415,00.
D'altronde, sempre secondo l'attore, l'utilizzo illecito avrebbe arrecato un indubbio vantaggio economico alla società dato dal risparmio sugli Controparte_1
investimenti che sarebbero stati necessari per elaborare e progettare un proprio logo, oltre al mancato pagamento delle royalties per lo sfruttamento dell'opera.
L'attore, quindi, ha invocato una liquidazione forfettaria del danno in €
20.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia).
Ad avviso del collegio, considerato che l'opera risulta proposta in vendita per la somma di $ 1.700 (in data 21.10.2019) e che è stata utilizzata almeno nel biennio
2021-2023, in via equitativa il danno può essere liquidato sulla base del compenso che il titolare avrebbe richiesto per consentirne l'uso (il cd. "prezzo del consenso"), non risultando comprovati danni ulteriori.
Pertanto, alla stregua di tutte le svolte considerazioni, il danno va liquidato in via equitativa in € 3.000,00 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità).
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'attore.
7 6. Le spese di lite, anche della fase cautelare, vanno poste a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 3.000,00)
e liquidando valori prossimi ai medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, inibisce a l'utilizzo Controparte_1
dell'opera grafica di cui è causa, condanna la convenuta al pagamento di € 500,00 per ogni violazione successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 3.000,00 (già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità) in favore dell'attore;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi ed in € 779,60 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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