Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 250/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 66, presso lo studio dell'Avv. GIULIANO INTESO GIULIO ROBERTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 66, presso lo studio dell'Avv. GIULIANO INTESO GIULIO ROBERTA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 gennaio 2025 e sottoscritto il 9 gennaio 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
08/06/1983);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- entrambi i coniugi dichiarano di prestare il consenso al rilascio del passaporto o di documenti equipollenti ai fini dell'espatrio;
- i figli, e SC, sono entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti, ergo nessun contributo al mantenimento e/o importo a titolo di rimborso spese straordinarie verrà loro corrisposto da nessuno dei genitori, padre e madre, a titolo di mantenimento;
- i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, indipendentemente dal loro reddito, essendo entrambi autosufficienti ed indipendenti;
- le parti concordemente chiedono che la casa familiare sita in Piazza
Ingastone n. 25 venga assegnata alla sig.ra .” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 102, P. II, S. A, Anno 1983) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore SC Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
2 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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