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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13387 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72558/21 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
P. I. e per essa, , P. I. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 quale mandataria con rappresentanza della BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P.le degli Eroi n. 16, per procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE contro
C. F. , rappresentata, e difesa, dall'avv. Egidio CP_1 C.F._1
Magno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Peirce, 11, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
, C.F. , contumace CP_2 C.F._2
CONVENUTO (contumace)
OGGETTO: finanziamento.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_2
e chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“(…) disattesa ogni contraria istanza ed eccezione alla luce di quanto dedotto e documentato in atti accertare e dichiarare che vanta un credito certo, Parte_1 liquido ed esigibile nei confronti del IG. e IG.ra , e per l'effetto, CP_2 CP_1 condannarli all'immediato pagamento in solido fra loro della somma di euro 13.636,65 oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data della cessione del credito
e fino alla data dell'effettivo soddisfo, emanando ogni consequenziale provvedimento”.
La in particolare, sosteneva che: in data 06.05.2016, la Deutsche Bank Parte_1
S.p.A. aveva concesso a un prestito personale che veniva sottoscritto, in CP_2 qualità di coobbligato, anche da che entrambi i debitori si rendevano morosi CP_1 nella restituzione delle rate pattuite maturando un'esposizione debitoria per complessivi euro 13.636,65; che, in data 16.10.2019, la Deutsche Bank S.p.A. aveva ceduto il suddetto credito alla che ne diveniva l'unica titolare e, stante il perdurare Parte_1 dell'inadempimento dei debitori, aveva dapprima, in data 12.11.19, comunicato la cessione con diffida ad adempiere e poi proposto la presente domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio , mentre il sig. rimaneva contumace, la CP_1 CP_2 quale chiedeva, in via preliminare, il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria la carenza di Parte_1 legittimazione passiva della convenuta nonché l'indeterminatezza del TAEG. CP_1
Con ordinanza del 13.04.2023 veniva disposto il mutamento del rito e dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
All'udienza del 17 dicembre 2024, tenutasi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per via documentale, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Parte_1 in quanto quest'ultima ha fornito la prova della titolarità della posizione debitoria
[...] oggetto di causa e della conseguente legittimazione attiva con il deposito della Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 09.11.2019, contenente nella Parte Seconda l'annuncio di cessione in blocco dei crediti in sofferenza, alla data del 1° luglio 2019, della Deutsche Bank S.p.A., e le comunicazioni della medesima cessione inviate sia a che a con CP_2 CP_1 raccomandate a/r del 05.07.2019 (cfr. all. 4, 5, 6 atto di citazione).
Parimenti, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
[...] che ha eccepito di non aver mai manifestato la volontà di garantire le obbligazioni CP_1 assunte da . CP_2 Sul punto, assume natura dirimente la qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dalla convenuta nel contratto di prestito personale oggetto di causa e, in particolare, è necessario stabilire se la sua qualità di coobbligata sia da inquadrare nella disciplina della fideiussione o da ritenere una figura atipica di obbligazione solidale inquadrabile nella disciplina generale delle obbligazioni solidali ex artt. 1292 ss. cc.
Ciò premesso, al fine di risolvere la suddetta questione va analizzato il titolo dal quale discende la solidarietà nell'obbligazione dedotta che, nel caso di specie, è rappresentato dal contratto di prestito personale del 06.05.16.
Preliminarmente, giova evidenziare che in ambito contrattuale si può essere, da un lato, parte del contratto e, quindi, in caso di pluralità di soggetti, vi sarà un'obbligazione solidale con solidarietà passiva o attiva e, dall'altro, garante/fideiussore di obbligazioni assunte da altri, senza, tuttavia, essere parte del contratto stesso.
In quest'ultima ipotesi, il soggetto che non è parte del contratto non può assumere la qualità di debitore solidale, ma può, in astratto, assumere la qualità di fideiussore dell'altrui debito,
a patto di averne assunto il vincolo con espressa pattuizione.
Ciò posto in generale e venendo al caso in esame, osserva questo giudice che dalla semplice lettura degli accordi contrattuali assunti inter-partes emerge la natura di parte del contratto, in qualità di coobbligata, in capo all'odierna convenuta.
Basta una semplice lettura del contratto e delle sue condizioni generali per avvedersi che la
Banca ha concesso il finanziamento de quo, subordinandolo all'acquisizione della firma di un coobbligato e alla sua prestazione in garanzia, schema giuridicamente lecito.
Non è revocabile in dubbio, allora, che la qualificazione giuridica da attribuire all'ipotesi di solidarietà in esame, non rientra nello schema tipico della fideiussione, la coobbligata risultando, in questo caso, parte del contratto al fine di rafforzare la garanzia di adempimento per il mutuante.
E ciò non solo perché la sottoscrizione del contratto da parte della è avvenuta, per CP_1 espressa dicitura contrattuale, in qualità di coobbligata, ma ancor più perché detta sottoscrizione non presenta i requisiti minimi per rivestire la natura di polizza fideiussoria o, più in generale, di garanzia, in assenza di un modulo o di una pattuizione specifica contenente le caratteristiche proprie dell'atto fideiussorio, quali, ad esempio, l'indicazione del debito garantito, il regime delle eccezioni proponibili, i limiti della garanzia, qui mancanti.
Nel merito, va poi osservato che in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/01).
Nel caso in esame, riguardo alla prova del credito la sulla quale ricadeva Parte_1
l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha fornito la prova dell'esistenza del credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento e del relativo estratto conto certificato nonché delle lettere di costituzione in mora e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine precedentemente inviate ai debitori dalla Banca cedente. (cfr. all. 1, 2 3, atto di citazione), in tal modo assolvendo pienamente al proprio onere probatorio.
Quanto all'indeterminatezza e usurarietà delle condizioni contrattuali, dedotta dalla convenuta va affermato, innanzitutto, che la stessa non ha effettuato una specifica allegazione né del tasso moratorio da considerare usurario né del calcolo in base al quale lo stesso avrebbe superato la soglia usura contravvenendo a quanto stabilito dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione sull'onere di specifica allegazione nell'ambito dell'usurarietà dei tassi (cfr. Sez., Un., n. 19597/20).
Sul punto l'unica allegazione specifica della convenuta riguarda l'errata indicazione del
TAEG che, tuttavia, non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, infatti, denominato anche ISC ((indice sintetico di costo) è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Ne deriva che non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Parte convenuta, alla luce di quanto fin qui esposto, non ha fornito prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito azionato dalla limitandosi – la sola Parte_1
l'altro convenuto essendo rimasto contumace pur se CP_1 CP_2 ritualmente citato in giudizio – ad avanzare eccezioni generiche che sono rimaste prive di ogni riscontro processuale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1
- condanna e al pagamento dell'importo complessivo di CP_2 CP_1 euro 13.636,65, oltre gli interessi dalla data della cessione del credito, in favore di
[...]
Parte_1
- condanna e al pagamento, in favore di CP_2 CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Così deciso in Roma, il 30.09.2025.
Il GOP
Paola Giardina