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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/09/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 803 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Sammarro;
- appellante principale - contro
(p. i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Camodeca;
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 362/22, resa dal Giudice di Pace di Corigliano-Rossano in data 16.11.2022 e depositata il 25.1.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame ha invocato la parziale riforma della sentenza Parte_1
appellata lamentando che il giudice di prime cure - dopo aver accolto il ricorso dalla medesima proposto avverso la richiesta di pagamento della somma di € 225,70, avanzata da Controparte_1
con la fattura di pagamento n. 12282 del 2021 (avente ad oggetto il canone idrico asseritamente dovuto dalla in favore del per le annualità 2018 e 2019) - Pt_1 Controparte_2
aveva operato una ingiusta ed immotivata integrale compensazione delle spese di lite.
Ha concluso, dunque, invocando la riforma in parte qua della sentenza del Giudice di Pace di
Corigliano-Rossano, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contradditorio, con tempestiva comparsa depositata telematicamente il 28.5.2023 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse allegazioni e Controparte_1 domande, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto dalla parte appellante principale in quanto inammissibile e infondato per le ragioni indicate nel presente atto ai paragrafi -1- e -2-; 2) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 362 del 2022 del Giudice di Pace di , dichiarare la nullità della notifica del ricorso Controparte_2
introduttivo del procedimento di primo grado per omessa notifica presso l'indirizzo PEC inserito in un pubblico registro previsto dalla legge e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per le ragioni indicate nel paragrafo -3- del presente atto;
3) in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 362 del 2022 del Giudice di
Pace di , accertare il tempestivo invio della fattura per il pagamento del canone Controparte_2
idrico per le annualità 2018 e 2019 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale applicabile a tali annualità del canone idrico e per l'effetto ritenere pienamente dovuta dalla parte appellata la somma indicata dalla fattura di pagamento n. 12282 del 2021, per le ragioni indicate al paragrafo -4- del presente atto;
4) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di appello da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'udienza “cartolare” del 19.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che rilievo evidentemente assorbente e dirimente assuma - ai fini della definizione dell'odierno thema decidendum - la fondatezza del tempestivo appello incidentale avanzato dalla società appellata avverso la gravata sentenza.
Costituisce, infatti, profilo documentato per tabulas che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fu notificato, a cura della cancelleria del Giudice di Pace di , all'indirizzo pec CP_2
. Email_1
A fronte della specifica e documentata allegazione con cui la società appellante incidentale ha dedotto che l'unico indirizzo pec - a sé riferibile ed inserito nel pubblico registro “ini-pec” - era non già quello testé riportato, bensì l'indirizzo “ , nulla l'appellante Email_2
ha inteso dedurre (e, tantomeno, documentare) il ordine alla correttezza dell'iter notificatorio concernente il ricorso introduttivo del procedimento incardinato innanzi al Giudice di Pace e, dunque, in ordine alla riferibilità del primo indirizzo alla compagine societaria la Controparte_1
quale è rimasta contumace nel procedimento di prime cure. Tale ultima circostanza non rende in alcun modo predicabile la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo che, di contro, può configurarsi quando la parte - nonostante la nullità della notifica - si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. D'altra parte, la proposizione dell'appello
(nella specie, incidentale) avverso la sentenza di primo grado da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa.
Logico corollario della acclarata nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è, dunque, la nullità di siffatto giudizio, con conseguente necessità di disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la nullità della sentenza di primo grado, restando così ab imis precluso lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, poi, alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, appare opportuno rilevare come il giudice di appello - quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. - nel rimettere la causa al primo giudice possa decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte a tanto interessata (in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 12/06/2006, n. 13550).
Ebbene, non essendo le operazioni di notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ascrivibili all'operato dell'originaria opponente (bensì alla cancelleria del Giudice di Pace), si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 803 del R.G.A.C. 2023 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per le ragioni illustrate in parte motiva.
2) Rimette le parti innanzi al primo Giudice, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, l'1 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 803 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Sammarro;
- appellante principale - contro
(p. i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Camodeca;
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 362/22, resa dal Giudice di Pace di Corigliano-Rossano in data 16.11.2022 e depositata il 25.1.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame ha invocato la parziale riforma della sentenza Parte_1
appellata lamentando che il giudice di prime cure - dopo aver accolto il ricorso dalla medesima proposto avverso la richiesta di pagamento della somma di € 225,70, avanzata da Controparte_1
con la fattura di pagamento n. 12282 del 2021 (avente ad oggetto il canone idrico asseritamente dovuto dalla in favore del per le annualità 2018 e 2019) - Pt_1 Controparte_2
aveva operato una ingiusta ed immotivata integrale compensazione delle spese di lite.
Ha concluso, dunque, invocando la riforma in parte qua della sentenza del Giudice di Pace di
Corigliano-Rossano, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contradditorio, con tempestiva comparsa depositata telematicamente il 28.5.2023 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse allegazioni e Controparte_1 domande, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) rigettare l'appello proposto dalla parte appellante principale in quanto inammissibile e infondato per le ragioni indicate nel presente atto ai paragrafi -1- e -2-; 2) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 362 del 2022 del Giudice di Pace di , dichiarare la nullità della notifica del ricorso Controparte_2
introduttivo del procedimento di primo grado per omessa notifica presso l'indirizzo PEC inserito in un pubblico registro previsto dalla legge e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per le ragioni indicate nel paragrafo -3- del presente atto;
3) in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 362 del 2022 del Giudice di
Pace di , accertare il tempestivo invio della fattura per il pagamento del canone Controparte_2
idrico per le annualità 2018 e 2019 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale applicabile a tali annualità del canone idrico e per l'effetto ritenere pienamente dovuta dalla parte appellata la somma indicata dalla fattura di pagamento n. 12282 del 2021, per le ragioni indicate al paragrafo -4- del presente atto;
4) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di appello da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'udienza “cartolare” del 19.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questo Tribunale che rilievo evidentemente assorbente e dirimente assuma - ai fini della definizione dell'odierno thema decidendum - la fondatezza del tempestivo appello incidentale avanzato dalla società appellata avverso la gravata sentenza.
Costituisce, infatti, profilo documentato per tabulas che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fu notificato, a cura della cancelleria del Giudice di Pace di , all'indirizzo pec CP_2
. Email_1
A fronte della specifica e documentata allegazione con cui la società appellante incidentale ha dedotto che l'unico indirizzo pec - a sé riferibile ed inserito nel pubblico registro “ini-pec” - era non già quello testé riportato, bensì l'indirizzo “ , nulla l'appellante Email_2
ha inteso dedurre (e, tantomeno, documentare) il ordine alla correttezza dell'iter notificatorio concernente il ricorso introduttivo del procedimento incardinato innanzi al Giudice di Pace e, dunque, in ordine alla riferibilità del primo indirizzo alla compagine societaria la Controparte_1
quale è rimasta contumace nel procedimento di prime cure. Tale ultima circostanza non rende in alcun modo predicabile la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo che, di contro, può configurarsi quando la parte - nonostante la nullità della notifica - si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. D'altra parte, la proposizione dell'appello
(nella specie, incidentale) avverso la sentenza di primo grado da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa.
Logico corollario della acclarata nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è, dunque, la nullità di siffatto giudizio, con conseguente necessità di disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la nullità della sentenza di primo grado, restando così ab imis precluso lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, poi, alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, appare opportuno rilevare come il giudice di appello - quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. - nel rimettere la causa al primo giudice possa decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte a tanto interessata (in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 12/06/2006, n. 13550).
Ebbene, non essendo le operazioni di notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ascrivibili all'operato dell'originaria opponente (bensì alla cancelleria del Giudice di Pace), si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 803 del R.G.A.C. 2023 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per le ragioni illustrate in parte motiva.
2) Rimette le parti innanzi al primo Giudice, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 c.p.c.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, l'1 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato