Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 maggio 1955 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 settembre 1991 |
Commentari • 6
- 1. Malati oncologici, nuove agevolazioni economiche e riconoscimento Legge 104 con l'aggiornamento INPS: ecco le novitàAvv. Fabio Russo · https://www.brocardi.it/ · 10 luglio 2024
L'INPS riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori con patologie oncologiche una serie di diritti e tutele per aiutarli ad affrontare il percorso contro la malattia. Innanzitutto, è stabilito il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il c.d. periodo di comporto: ossia, quel periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio in cui il datore non può licenziare. Ancora, il malato non ha l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale: cioè, l'interessato non ha l'obbligo di restare in casa nelle fasce orarie in cui il medico incaricato dall'INPS dovrebbe effettuare il controllo. Anzi, la visita fiscale può essere eseguita solo previo accordo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 18/12/2024, n. 8755Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 3.12.2024 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 24209/2023 RG vertente TRA Parte_1 , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 , rapp.to e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 (comunicazioni alla PEC: Email_1 Email_2 ) - ricorrente - E Controparte_1 , in persona del Presidente della G. R., …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- interessi su somme trattenute·
- diritto soggettivo alla posizione assicurativa·
- art. 2116 c.c.·
- prescrizione contributi·
- risarcimento danni·
- trattenute previdenziali·
- pubblico impiego·
- regolarizzazione contributiva·
- omissione contributiva
Versioni del testo
- Capo I. : Unificazione delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali ed istituzione della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
- Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali". - Art. 2.
Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potra' competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni.