Sentenza 18 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2003, n. 13825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13825 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
1 3 825/03 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 16457/99 Cron. N. 27855 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. t Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 28.03.2003 3.Сс Mario Putaturo Viscido Donati -Consigliere- 4. " Donato Figurelli -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IA NE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che la rap- presenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 1887
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Intimato per la cassazione della sentenza n. 542 del Tribunale di Ferrara del 14.7.1998/17.9.1998 nella causa iscritta al n. 2414 R.G. 2 dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del " 28.03.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Franco Agostini per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, l'INPS. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Ferrara n. 259 del 1997, con la quale era stata accolta la domanda di LA NI, dipen- dente della Cooperativa C.I.R. con mansioni di addetta alla refe- zione scolastica con contratto di lavoro a tempo parziale per la durata di ciascun anno scolastico, domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti per l'anno 1994. L'ente previdenziale rilevava che nel contratto in questione man- cava il presupposto della involontarietà della disoccupazione e con esso il diritto al richiesto trattamento previdenziale, essendo i periodi di sospensione lavorativa connaturati all'economia stes- sa del contratto liberamente stipulato dall'attrice. All'esito il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 542 del 1998, in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della NI. Il giudice di appello rilevava che mancava un'espressa disposi- zione di legge che come la legge 1.6.1991, n. 169, ai lavoratori 3 occasionali ed infrasemestrali estendesse l'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori a tempo parziale. Tale estensione, " limitata ai soli lavoratori occasionali ed infrasemestrali, costitui- va, ad avviso del Tribunale, un'eccezione ai principi cui è ispi- rata la legislazione, ed interrompeva la continuità dell'istituto dell'indennità di disoccupazione, sicché per i lavoratori a tempo parziale restava ferma l'applicazione della disciplina di carattere generale. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la NI con unico articolato motivo. L'INPS non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la NI denuncia violazione e falsa appli- cazione dell'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984 (convertito nella leg- ge n. 863 del 1984), degli artt. 3, 44, 73 e 76 del R.D.L. n. 1827 del 1935, dell'art. 19 del R.D.L. n. 636 del 1939, degli artt. 55 e 77 del R.D. n. 2270 del 1924, nonché vizio della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, C.P.C.). Al riguardo sostiene che dall'esame delle disposizioni fonda- mentali del contesto normativo, da cui è scaturita l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, si desume che l'evento protetto è costituito dallo stato di disoccupazione in- volontaria, non derivante da una libera scelta del lavoratore. Ciò posto, la ricorrente ritiene che il lavoro a tempo parziale verticale annuo costituisca una forma di lavoro motivata dalla situazione di mercato, più che da scelte personali, donde la sussi- stenza del requisito dell'involontarietà nella soste annuali del la- ÷ voro in questione. La medesima ricorrente precisa che il requisito dell'involontarietà della disoccupazione non può essere circo- scritto ai soli casi di imprevisione ed imprevedibilità della stessa, atteso che la funzione dell'assicurazione sociale prevista dall'art. 38 della Costituzione è di garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza in caso di disoccupazione involontaria;
in tale con- dovecho expere cetto andrebbero ricompresi anche tutti i casi in cui la disoccu- pazione sia in relazione al tipo di lavoro svolto- predeterminata, verificandosi una impossibilità oggettiva per il lavoratore di esplicare quella specifica attività. In altri termini, ad avviso della ricorrente, il periodo di sospen- sione connaturato al tipo di rapporto di lavoro come nel caso di lavorazioni stagionali collegate alla produttività agricola o del rapporto a tempo parziale verticale annuo- non può essere rite- nuto automaticamente come derivante da volontà del lavoratore per il solo fatto della scelta, dovendosi guardare all'impossibilità oggettiva di prestare per un certo periodo di tempo l'attività di cui al contratto. Alla stregua di tali considerazioni, suffragate con richiami di precedenti giurisprudenziali di questa Corte e della Corte Costi- tuzionale, la ricorrente ritiene del tutto erronea la motivazione della decisione impugnata. 5 Le esposte censure non sono fondate. La questione, sottoposta all'esame di questa Corte, è se il lavo- ratore a tempo parziale verticale (l'art.
1- comma secondo, lett. d) del D.Lgs. n. 61 del 2000 definisce "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale ri- sulti previsto che “l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della setti- mana, del mese o dell'anno") abbia diritto all'indennità di di- soccupazione (ex art. 45- terzo comma- del R.D.L. n. 1827 del 1935), alla stregua del quale "l'assicurazione per la disoccupa- zione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro" per i periodi di sospensione del lavoro previsti nel contratto. La questione è stata di recente esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con decisione n. 1732 del 6 febbraio 2003, hanno negato che al lavoratore impiegato a tempo parziale se- condo il tipo verticale a base annua spetti l'indennità di disoccu- pazione per i periodi di inattività. A tale fine le Sezioni Unite non hanno ritenuto necessario distin- guere tra le ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato origina- riamente a tempo parziale e quelle in cui vi sia stata trasforma- zione del contratto a tempo pieno, atteso che in entrambe le ipotesi i periodi di inattività sono previsti e voluti dal lavoratore e non sono dovuti, come nella disoccupazione involontaria in 6 senso stretto, ad eventi sopravvenuti ed imprevisti. Le stesse Sezioni Unite operano una dettagliata ricostruzione AP della nozione di disoccupazione involontaria, nozione comunque identificata, per prassi amministrativa e giurisprudenza, da alcuni stabili connotati, ma ritenuta variabile siccome rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Tali scelte sono rilette attraverso l'esame delle sentenze della Corte Costituzionale n. 160 del 1974 (riguardante la disoccupa- zione conseguente al periodo di sosta o di stagione morta) e n. 132 del 1991 (in tema di lavoratrici madri con contratto a tempo parziale di tipo verticale su base annua). Sotto tale profilo le Sezioni Unite non ritengono di condividere le conseguenze, che un indirizzo di questa Corte (in particolare affermato nella sentenza n. 1141 del 10 febbraio 1999) ha tratto dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine ad un generale principio di tutela previdenziale senza limiti temporali nel caso di inattività durante le stagioni morte. A tale riconoscimento successive pronunce di questa stessa Corte (in particolare sentenza n. 3746 del 28 marzo 2000; sentenze n. 2802 e n. 2804 del 26 febbraio 2001) hanno apportato una limi- tazione, ritenendo, sulla base del D.L. n. 108 del 1991,convertito con legge n. 169 del 1991 (che ha esteso l'assicurazione contro la disoccupazione, fra gli altri, ai lavoratori occupati esclusiva- mente in lavorazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno), che l'indennità spetti solo a questa categoria di lavo- 7 ratori, allorché la durata infrasemestrale dipenda non soltanto dal carattere stagionale della lavorazione, ma anche e sempre sulla base dell'anzidetto principio generale di tutela durante le "stagioni morte"- dall'essere stato stipulato un contratto di lavo- ro a tempo parziale. Tale distinzione, fondata sulla durata della lavorazione, è stata incidentalmente disattesa nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, che ha rilevato come il citato D.L. n. 108 del 1991 abbia esteso, e non già limitato, la tutela previdenziale, comprenden- dovi anche i lavoratori stagionali con contratti di durata inferiore a sei mesi. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, ritenuto irrilevante, ai fini della questione in esame, la distinzione anzidetta, dato che, in virtù della diversità di ratio, è da escludere l'assimibilità dei contratti in oggetto a quelli stagionali. Orbene sulla base dell'ampia ed articolata motivazione delle Se- zioni Unite, è ragionevole e consequenziale la conclusione, da condividersi con convinta adesione, secondo cui i periodi di pau- sa del contratto parziale verticale non integrano alcuna delle ipotesi individuate di disoccupazione involontaria e la stipulazio- ne di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua di- pende dalla libera volontà del lavoratore contraente, e pertanto non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile in tali periodi di pausa. D'altro canto l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite non potrebbe essere contestata sulla base all'argomentazione, impli- 8 citamente desumibile dalle osservazioni di parte ricorrente, se- condo la quale con siffatto ragionamento si finirebbe per confon- dere la "volontarietà" con la mera "disponibilità" ad accettare un tipo di attività, il più delle volte imposta dalla realtà del mer- cato del lavoro. Tale argomentazione non ha consistenza, giacché le Sezioni Unite sottolineano che se è vero che talvolta la volontà del lavo- ratore, il quale sceglie il tempo parziale, è condizionata dalle og- gettive caratteristiche della prestazione, come avviene nelle lavo- razioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono di numero limitato e tassativamente specificate dalla pubblica amministra- zione (art. 76- secondo comma- del R.D.L. n. 1827 del 1935), non aumentabili quindi a volontà, mentre la conclusione di con- tratti a tempo parziale- rimessa alla volontà privata è suscetti- bile di estensione illimitata. Tutto ciò comporta la non estensibilità a tali contratti in via analogica della disciplina della disoccupazione per i contratti stagionali, non tanto per il carattere eccezionale di questa disci- plina (art. 14 delle preleggi), quanto per la mancanza della eadem ratio. La difesa della ricorrente fa un cenno a profili costituzionali con il richiamo dell'art. 38 della Costituzione e dei principi desumi- bili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 160 del 1974 e n. 132 del 1991 per desumerne, come già si è detto, che in ogni ca- so al lavoratore dovrebbero essere garantiti adeguati mezzi di 9 sussistenza in caso di disoccupazione involontaria, da intendersi in senso ampio anche in relazione al tipo di lavoro in esame. Tali profili di carattere costituzionale sono stati vagliati dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno sottolineato che è rimesso al legislatore di scegliere se e in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale (esigenza accentuata dall'art. 1 della Direttiva Comunitaria n. 81 del 1997, nonché dalla Corte Costituzionale 28 maggio 1999, n. 202), in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi, rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento per- manente della sottoccupazione. Le Sezioni Unite hanno aggiunto che è parimenti rimessa alla di- screzionalità del legislatore, e perciò non può risultare da esten- sioni automatiche per analogia, in sede di interpretazione.- appli- cazione delle leggi vigenti, la costruzione di trattamenti variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno, propria di chi fruisca di un'occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo. In base alle considerazioni svolte, può affermarsi, in definitiva, che il quadro normativo tiene conto delle esigenze di tutela della situazione di bisogno degli assicurati nelle diverse situazioni e della capacità di spesa dell'ente pubblico, sicché non si ravvisano in definitiva violazioni di carattere costituzionale. In questo senso del resto si muove il sopravvenuto D.Lgs. n. 61 del 2000, il quale, nel dare una nuova disciplina del contratto a 10 tempo parziale, estende ad esso alcuni benefici del contratto a tempo pieno (art. 4) e detta la disciplina previdenziale (art. 9), senza dare tuttavia una particolare tutela contro la disoccupazio- ne parziale. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi costituito l'intimato ente previdenziale.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 28 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vincent Tressa alessandro De Reusis A 0 3 1 S IL CANCELLIERE 3 S . 5 A T Depositato in Cancelleria T R . , I A N ' A D S L , 18 SET. 2003 E 3 L O P E 7 L - S D L I 8 - I O N 1 S AL CANCELLIERE B G 1 N eggi. I O E D S E A I A D G T A E G S , E O O O L P T R T M T I I A S R I I L A G L D E D E R O E D T N E S E