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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9984/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025006730668000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13338/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atto introduttivo e successiva memoria
ResistentiAppellato: Come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 097
2025 0006730668000 di € 545,64, per crediti dell'Agenzia delle Entrate relativi ad avviso di liquidazione dell'imposta irrogazioni delle sanzioni n. 2023/011/DI/000002238/0/001 emesso dall'Ufficio in relazione al decreto ingiuntivo n. numero_1 del Giudice di Pace di Roma.
Ha premesso: che l'Agenzia delle Entrate, ente creditore, iscriveva a ruolo gli importi indicati nell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su indicato, su un falso presupposto;
che, infatti, in data 30/10/2023,
l'ADE aveva inviato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/011/
DI/000002238/0/001 per l'importo di € 400,00 sul “falso presupposto” di dover tassare oltre che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n.2238/2023 per compensi/ onorari non pagati, anche l'atto presupposto per cui si richiedevano gli importi ossia il mandato rilasciato dalle “clienti”, Nominativo_1 e
Nominativo_2, obbligate in solido;
che l'ADE richiedeva la “doppia imposta di registro” sul presupposto di dover tassare non solo l'atto giudiziario emesso dall'ufficio giudiziario, ma anche la prestazione sottesa e pertanto, invece, di richiedere l'imposta fissa pari ad € 200,00, emetteva la richiesta della doppia imposta di € 400,00 oltre alle spese di notifica;
che, pertanto, l'avviso di liquidazione sotteso alla cartella esattoriale n. 09720250006730668000, veniva impugnato innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria. con la procedura nrg. 4943/2024, che fissava l'udienza di discussione al 12/03/2025; che nelle more l'Agenzia delle Entrate Riscossione emetteva la cartella esattoriale indicata per le somme iscritte a ruolo da ADE per l'imposta di registro opposta con il procedimento indicato;
che veniva proposta istanza in autotutela ove si richiedeva la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale considerato che l'atto presupposto era stato impugnato con il giudizio nr.4943/2024 ed era stato già definito, benchè non fosse stata pubblicata ancora la sentenza;
che in data 03/04/2025, l'ADE inviava provvedimento di sgravio parziale relativo alla spesa di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro erroneamente iscritto a ruolo per l'importo di € 8,75 e riportato nella cartella esattoriale impugnata;
che in data 22/4/2025, veniva inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione un altro provvedimento di sgravio di ADE relativo al documento n.
09777202400049437000 di € 461,95 , emesso a seguito dell'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di ADE per un altro giudizio (nrg 13124/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I di
Roma) e pertanto veniva richiesto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva incamerato le somme su indicate, di provvedere alla compensazione degli importi versati pari ad € 461,95 con quelli dovuti nella cartella esattoriale oggi impugnata, pari ad € 536,89 al netto delle spese di notifica indebitamente iscritti a ruolo e poi oggetto di sgravio;
che la compensazione sarebbe stata accordata solo con espresso diritto di rivalsa, in caso di accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, dei motivi di ricorso indicati nel giudizio nrg. 4943/2024, con la determinazione dell'importo dovuto in € 200,00, quale tassazione fissa;
che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva riscontrato la richiesta di compensazione e pertanto la ricorrente si trovava costretta ad impugnare la cartella esattoriale n.09720250006730668000.
La ricorrente ha dedotto “l'illogica pretesa” dell'Agenzia delle Entrate, in quanto basata sul falso presupposto della dovuta registrazione anche dell'atto enunciato;
che la procura alle liti non era atto idoneo e soggetto a registrazione autonoma;
la mancanza degli elementi indicanti la pretesa della doppia tassazione anche per dell'atto enunciato;
che le spese di notifica non erano dovute, essendo la notifica dell'avviso di liquidazione avvenuta a mezzo PEC;
che l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo delle somme non dovute ed in maniera del tutto pretestuosa poiché avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, obiettando: che l'ufficio, già in data 3 aprile 2025, e quindi antecedentemente alla proposizione del ricorso, aveva adottato un provvedimento di sgravio parziale relativamente alle spese di notifica;
che in data 27 maggio 2025 e, quindi prima del deposito del ricorso, aveva adottato un ulteriore provvedimento di sgravio in esecuzione della sentenza n. n. 6196/21/25 della
CGT I grado Roma;
che restano dovute, pertanto, le somme non oggetto di sgravio e relative all'imposta di registro per la tassazione del decreto ingiuntivo – e non contestata con il ricorso avverso l'avviso di liquidazione – con relativi interessi e sanzioni.
Ha chiesto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso per il resto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, obiettando il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di ogni responsabilità dell'Agente di riscossione per la fase antecedente alla notifica della cartella. Ha chiesto disporsi la cessazione della materia del contendere poiché la contribuente - a seguito di pagamento e sgravio
- aveva maturato una somma oggetto di compensazione autorizzata dalla stessa, per cui la cartella opposta risultava pari a zero, come si evinceva dall'estratto ruolo in atti.
Con ulteriore memoria, il Ricorrente_1 ha esposto che, qualche giorno prima della scadenza del termine di pagamento della cartella esattoriale, aveva estinto l'obbligazione indicata nella stessa;
che pertanto chiedeva il rimborso ad ADE della somma di € 345,64; che la cartella di pagamento opposta aveva perso ogni presupposto di legittimità, come documentato in atti;
che l'avviso di liquidazione n. 2023/011/DI/000002238, costituente l'atto impositivo presupposto alla cartella impugnata, era stato annullato con sen-tenza n.
6196/2025 della Corte di giustizia tributaria, passata in giudicato (cfr. titolo: "9._sentenza_n.
_6196_2025_notificata.pdf"); che la richiesta della resistente ADER, la quale aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio che aveva azzerato il debito iscritto a ruolo (cfr. titolo: "06_estratto_ruolo_9720257632_20250630_075253.pdf"); che tale richiesta era corretta parzialmente poiché lo sgravio era stato parziale;
che comunque non poteva condurre alla compensazione delle spese di lite come auspicato da controparte. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Col ricorso la ricorrente aveva sì richiesto l'annullamento della cartella impugnata di € 545,64, “poiché richiede importi non dovuti come la spesa di notifica dell'avviso di liquidazione oltre l'importo doppio quale tassazione dell'atto giudiziario, la cui richiesta è del tutto pretestuosa”. Il ricorso per come pianamente interpretato non contestava che la cartella avesse ad oggetto la tassa di registro, ma riteneva che essa fosse dovuta nella sola misura di 200,00 euro.
La cartella, sul presupposto che le somme previste dall'avviso di liquidazione, non erano state versate nel termine di 60 giorni della notifica della cartella, aveva ad oggetto le somme dovute a titolo di imposta di registro e le sanzioni per il ritardato pagamento, oltre alle somme dovute per la notifica dell'avviso di liquidazione.
Ciò posto va rilevato che la cartella consegue all'avviso di liquidazione che poneva a carico della ricorrente la somma di 408,75 euro, notificatole nel 2023. La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione, ritenendo che dovesse pagare la sola somma di 200,00 euro a titolo di imposta di registro, ma non anche quella dovuta per gli atti enunciati. Tale impugnazione è stata accolta dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 6169 del 2025 del 12 marzo 2025, depositata il 7 maggio 2025, proprio sul presupposto che la tassa di registro fosse dovuta nella sola misura di 200,00 euro e che nulla fosse dovuto per i c.d. atti enunciati.
Dunque l'annullamento dell'avviso di liquidazione era da ritenersi parziale, nei limiti di quanto previsto per la somma dovuta per “l'atto enunciato” e per le spese di notifica. La Ricorrente_1 ha provveduto in data 27 marzo 2025 al pagamento delle somme oggetto della cartella
(545,64 euro) al solo fine di evitare l'emissione di un preavviso di fermo, con espressa riserva di richiederne il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad un primo sgravio, in data 3 aprile 2025, con riguardo alle somme richieste a titolo di spese per la notifica e quindi, a seguito della sentenza della Corte di giustizia, in data 27 maggio 2025, nella misura di 200,00 euro oltre sanzioni e interessi.
Tale sgravio è avvenuto prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuto in data 30 maggio 2025.
Nel caso di specie, le ulteriori richieste, riguardanti l'eventuale compensazione o il rimborso di quanto versato indebitamente, non sono oggetto dell'originario ricorso e dunque non sono prospettabili in questa sede.
Avuto riguardo, invece, alle pretese riguardanti l'impugnazione della cartella, gli avvenuti sgravi hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Al riguardo va, inoltre, notato che l'avviso di liquidazione è stato emesso, in quanto la Ricorrente_1 non aveva comunque pagato (oltre che la somma di
200 euro per l'atto enunciato) la somma di 200,00 euro per il decreto ingiuntivo (somma che residua dopo l'annullamento parziale) nei 60 giorni. Ciò importava che la cartella doveva ritenersi legittima con riguardo alla (residua) somma di 200,00 euro, con i connessi interessi e sanzioni.
Considerato che gli atti di sgravio sono avvenuti tempestivamente, soprattutto in conseguenza del deposito della sentenza della Corte di giustizia tributaria di Roma e, prima della stessa iscrizione a ruolo, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9984/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972025006730668000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13338/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atto introduttivo e successiva memoria
ResistentiAppellato: Come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 097
2025 0006730668000 di € 545,64, per crediti dell'Agenzia delle Entrate relativi ad avviso di liquidazione dell'imposta irrogazioni delle sanzioni n. 2023/011/DI/000002238/0/001 emesso dall'Ufficio in relazione al decreto ingiuntivo n. numero_1 del Giudice di Pace di Roma.
Ha premesso: che l'Agenzia delle Entrate, ente creditore, iscriveva a ruolo gli importi indicati nell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su indicato, su un falso presupposto;
che, infatti, in data 30/10/2023,
l'ADE aveva inviato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/011/
DI/000002238/0/001 per l'importo di € 400,00 sul “falso presupposto” di dover tassare oltre che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n.2238/2023 per compensi/ onorari non pagati, anche l'atto presupposto per cui si richiedevano gli importi ossia il mandato rilasciato dalle “clienti”, Nominativo_1 e
Nominativo_2, obbligate in solido;
che l'ADE richiedeva la “doppia imposta di registro” sul presupposto di dover tassare non solo l'atto giudiziario emesso dall'ufficio giudiziario, ma anche la prestazione sottesa e pertanto, invece, di richiedere l'imposta fissa pari ad € 200,00, emetteva la richiesta della doppia imposta di € 400,00 oltre alle spese di notifica;
che, pertanto, l'avviso di liquidazione sotteso alla cartella esattoriale n. 09720250006730668000, veniva impugnato innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria. con la procedura nrg. 4943/2024, che fissava l'udienza di discussione al 12/03/2025; che nelle more l'Agenzia delle Entrate Riscossione emetteva la cartella esattoriale indicata per le somme iscritte a ruolo da ADE per l'imposta di registro opposta con il procedimento indicato;
che veniva proposta istanza in autotutela ove si richiedeva la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale considerato che l'atto presupposto era stato impugnato con il giudizio nr.4943/2024 ed era stato già definito, benchè non fosse stata pubblicata ancora la sentenza;
che in data 03/04/2025, l'ADE inviava provvedimento di sgravio parziale relativo alla spesa di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro erroneamente iscritto a ruolo per l'importo di € 8,75 e riportato nella cartella esattoriale impugnata;
che in data 22/4/2025, veniva inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione un altro provvedimento di sgravio di ADE relativo al documento n.
09777202400049437000 di € 461,95 , emesso a seguito dell'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di ADE per un altro giudizio (nrg 13124/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I di
Roma) e pertanto veniva richiesto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva incamerato le somme su indicate, di provvedere alla compensazione degli importi versati pari ad € 461,95 con quelli dovuti nella cartella esattoriale oggi impugnata, pari ad € 536,89 al netto delle spese di notifica indebitamente iscritti a ruolo e poi oggetto di sgravio;
che la compensazione sarebbe stata accordata solo con espresso diritto di rivalsa, in caso di accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, dei motivi di ricorso indicati nel giudizio nrg. 4943/2024, con la determinazione dell'importo dovuto in € 200,00, quale tassazione fissa;
che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva riscontrato la richiesta di compensazione e pertanto la ricorrente si trovava costretta ad impugnare la cartella esattoriale n.09720250006730668000.
La ricorrente ha dedotto “l'illogica pretesa” dell'Agenzia delle Entrate, in quanto basata sul falso presupposto della dovuta registrazione anche dell'atto enunciato;
che la procura alle liti non era atto idoneo e soggetto a registrazione autonoma;
la mancanza degli elementi indicanti la pretesa della doppia tassazione anche per dell'atto enunciato;
che le spese di notifica non erano dovute, essendo la notifica dell'avviso di liquidazione avvenuta a mezzo PEC;
che l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo delle somme non dovute ed in maniera del tutto pretestuosa poiché avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, obiettando: che l'ufficio, già in data 3 aprile 2025, e quindi antecedentemente alla proposizione del ricorso, aveva adottato un provvedimento di sgravio parziale relativamente alle spese di notifica;
che in data 27 maggio 2025 e, quindi prima del deposito del ricorso, aveva adottato un ulteriore provvedimento di sgravio in esecuzione della sentenza n. n. 6196/21/25 della
CGT I grado Roma;
che restano dovute, pertanto, le somme non oggetto di sgravio e relative all'imposta di registro per la tassazione del decreto ingiuntivo – e non contestata con il ricorso avverso l'avviso di liquidazione – con relativi interessi e sanzioni.
Ha chiesto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso per il resto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, obiettando il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di ogni responsabilità dell'Agente di riscossione per la fase antecedente alla notifica della cartella. Ha chiesto disporsi la cessazione della materia del contendere poiché la contribuente - a seguito di pagamento e sgravio
- aveva maturato una somma oggetto di compensazione autorizzata dalla stessa, per cui la cartella opposta risultava pari a zero, come si evinceva dall'estratto ruolo in atti.
Con ulteriore memoria, il Ricorrente_1 ha esposto che, qualche giorno prima della scadenza del termine di pagamento della cartella esattoriale, aveva estinto l'obbligazione indicata nella stessa;
che pertanto chiedeva il rimborso ad ADE della somma di € 345,64; che la cartella di pagamento opposta aveva perso ogni presupposto di legittimità, come documentato in atti;
che l'avviso di liquidazione n. 2023/011/DI/000002238, costituente l'atto impositivo presupposto alla cartella impugnata, era stato annullato con sen-tenza n.
6196/2025 della Corte di giustizia tributaria, passata in giudicato (cfr. titolo: "9._sentenza_n.
_6196_2025_notificata.pdf"); che la richiesta della resistente ADER, la quale aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio che aveva azzerato il debito iscritto a ruolo (cfr. titolo: "06_estratto_ruolo_9720257632_20250630_075253.pdf"); che tale richiesta era corretta parzialmente poiché lo sgravio era stato parziale;
che comunque non poteva condurre alla compensazione delle spese di lite come auspicato da controparte. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Col ricorso la ricorrente aveva sì richiesto l'annullamento della cartella impugnata di € 545,64, “poiché richiede importi non dovuti come la spesa di notifica dell'avviso di liquidazione oltre l'importo doppio quale tassazione dell'atto giudiziario, la cui richiesta è del tutto pretestuosa”. Il ricorso per come pianamente interpretato non contestava che la cartella avesse ad oggetto la tassa di registro, ma riteneva che essa fosse dovuta nella sola misura di 200,00 euro.
La cartella, sul presupposto che le somme previste dall'avviso di liquidazione, non erano state versate nel termine di 60 giorni della notifica della cartella, aveva ad oggetto le somme dovute a titolo di imposta di registro e le sanzioni per il ritardato pagamento, oltre alle somme dovute per la notifica dell'avviso di liquidazione.
Ciò posto va rilevato che la cartella consegue all'avviso di liquidazione che poneva a carico della ricorrente la somma di 408,75 euro, notificatole nel 2023. La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione, ritenendo che dovesse pagare la sola somma di 200,00 euro a titolo di imposta di registro, ma non anche quella dovuta per gli atti enunciati. Tale impugnazione è stata accolta dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 6169 del 2025 del 12 marzo 2025, depositata il 7 maggio 2025, proprio sul presupposto che la tassa di registro fosse dovuta nella sola misura di 200,00 euro e che nulla fosse dovuto per i c.d. atti enunciati.
Dunque l'annullamento dell'avviso di liquidazione era da ritenersi parziale, nei limiti di quanto previsto per la somma dovuta per “l'atto enunciato” e per le spese di notifica. La Ricorrente_1 ha provveduto in data 27 marzo 2025 al pagamento delle somme oggetto della cartella
(545,64 euro) al solo fine di evitare l'emissione di un preavviso di fermo, con espressa riserva di richiederne il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad un primo sgravio, in data 3 aprile 2025, con riguardo alle somme richieste a titolo di spese per la notifica e quindi, a seguito della sentenza della Corte di giustizia, in data 27 maggio 2025, nella misura di 200,00 euro oltre sanzioni e interessi.
Tale sgravio è avvenuto prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuto in data 30 maggio 2025.
Nel caso di specie, le ulteriori richieste, riguardanti l'eventuale compensazione o il rimborso di quanto versato indebitamente, non sono oggetto dell'originario ricorso e dunque non sono prospettabili in questa sede.
Avuto riguardo, invece, alle pretese riguardanti l'impugnazione della cartella, gli avvenuti sgravi hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Al riguardo va, inoltre, notato che l'avviso di liquidazione è stato emesso, in quanto la Ricorrente_1 non aveva comunque pagato (oltre che la somma di
200 euro per l'atto enunciato) la somma di 200,00 euro per il decreto ingiuntivo (somma che residua dopo l'annullamento parziale) nei 60 giorni. Ciò importava che la cartella doveva ritenersi legittima con riguardo alla (residua) somma di 200,00 euro, con i connessi interessi e sanzioni.
Considerato che gli atti di sgravio sono avvenuti tempestivamente, soprattutto in conseguenza del deposito della sentenza della Corte di giustizia tributaria di Roma e, prima della stessa iscrizione a ruolo, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo