Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore, l'impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre dello straniero, quale condizione di validità dell'atto non tradotto o tradotto in lingua veicolare, non è esclusa dalla mancata predisposizione da parte della Questura di moduli multilingue del provvedimento, poichè lo stesso, per sua natura, assume un contenuto variabile in relazione alla singola fattispecie e non è, perciò, riconducibile ad un unico modello a differenza dell'atto con il quale si fornisce allo straniero l'informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 45359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45359 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
SND 4535 9/ 1 5 58 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez.759/2015- Maria Cristina Siotto UP 14/07/2015 Massimo Vecchio Adet Toni Novik R.G.N. 41315/2014 Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- Enrico Giuseppe Sandrini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OU ED, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 20/05/2014 del Giudice di pace di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 14 luglio 2015, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. OU ED, cittadino del Marocco, è stato condannato, con sentenza del Giudice di pace di Bologna, in data 20 maggio 2014, alla pena di euro undicimila di multa, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché non aveva ottemperato all'ordine del Questore di Bologna che, il 3 agosto 2013, gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, essendo stato sorpreso in Bologna il 9 ottobre 2013. да 2.1. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, avvocato Luciano Bertoluzza del foro di Bologna, il quale, con il primo motivo, deduce la nullità del provvedimento di espulsione perché non tradotto nella lingua conosciuta dal OU (l'arabo), bensì solo in lingua francese, in violazione del chiaro disposto dell'art. 13, comma 5.1., d.lgs. 25/07/1998, n. 286, che, in caso di espulsione, impone alla Questura di provvedere a dare allo straniero adeguata informazione, mediante schede plurilingue, della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria. La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua araba conosciuta dal destinatario, nonostante la non rarità di essa e l'obbligo di predisporre l'atto in modelli plurilingue desunto dal citato art. 13, comma 5.1., d.lgs. n. 286 del 1998, comporterebbe, secondo il ricorrente, la nullità del provvedimento amministrativo di espulsione e, di conseguenza, l'insussistenza del reato contestato e la nullità dell'intero giudizio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Va premesso che, dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, risulta che il difensore dell'imputato ha eccepito l'illegittimità del decreto di espulsione, presupposto nel capo di imputazione, per mancata sua traduzione nella lingua araba conosciuta dal OU. L'eccezione, respinta dal giudice di merito e riproposta in questa sede con richiesta di dichiarare la nullità dell'intero giudizio e della sentenza, è infondata. Il provvedimento di espulsione, che concedeva al OU il tempo di sette giorni per allontanarsi volontariamente dal territorio italiano, risulta tradotto in lingua francese ed è stato notificato all'interessato, cittadino del Marocco, senza che lo stesso palesasse alcuna difficoltà di comprensione. La sentenza impugnata dà anche atto della lunga presenza in Italia dell'imputato, almeno dal 2008, e precisa che dal verbale di identificazione risultava che il OU, con plurimi precedenti penali e di polizia, comprende e parla la lingua italiana. Quanto ai rilievi difensivi va precisato che, in tema di espulsione a norma dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (abbreviato in T.U. imm.), la mancata adozione, da parte della questura, di un modello plurilingue del provvedimento comprendente la lingua araba, così come espressamente 2 сра previsto per le schede informative della facoltà dello straniero di chiedere un termine per l'allontanamento dall'art. 13, comma 5.1., dello stesso T.U. imm., inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 6), d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con mod., dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non determina la nullità del decreto di espulsione, poiché il comma 7 del medesimo articolo non ne impone la predisposizione multilingue. L'espulsione amministrativa, infatti, non è riconducibile ad un unico schema allestibile in più lingue, come invece la mera informazione sulla possibilità per lo straniero di chiedere un termine per l'allontanamento volontario;
ragionevolmente, dunque, il legislatore non ha previsto versioni multilingue per i non omologabili decreti di espulsione, da disporre "caso per caso" a norma dell'art. 13, comma 2, primo periodo, T.U. imm., ma ha stabilito la loro traduzione in una lingua conosciuta dal cittadino straniero e non necessariamente coincidente con la sua lingua madre, prevedendo il ricorso ad una delle tre lingue internazionali -francese, inglese o spagnolo nel caso in cui la traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato non sia possibile. E' errato pertanto ritenere, come sostenuto dal ricorrente, che sia sufficiente la mancata predisposizione del decreto di espulsione in modelli plurilingue, comprendenti anche la non rara lingua araba, per escludere in radice l'impossibilità della traduzione e, conseguentemente, rendere illegittimo il decreto non tradotto ovvero illegittima la sua traduzione di ripiego in una delle tre lingue (francese, inglese, spagnolo) cosiddette veicolari. Tale tesi confonde la scheda informativa plurilingue sulla facoltà dello straniero di richiedere un termine per la partenza volontaria con il decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, commi da 1 a 3, T.U. imm. In sintesi, va affermato il seguente principio: la predisposizione in modelli plurilingue del decreto di espulsione non è prevista dall'art. 13, comma 7, T.U. imm., diversamente dall'informazione della facoltà dello straniero di richiedere un termine per la partenza volontaria dal territorio italiano, di cui al precedente comma 5.1. dello stesso articolo;
il decreto di espulsione, da adottare "caso per caso" per uno o più motivi indicati nei commi 2 e 3 dello stesso art. 13, non è infatti riconducibile ad un unico modello, traducibile a priori in più lingue, diversamente dalla mera comunicazione allo straniero della sua facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria;
conseguentemente l'impossibilità di tradurre il decreto di espulsione nella lingua conosciuta dal destinatario non può essere negata, come preteso dal ricorrente, sulla base della sola mancata predisposizione del medesimo decreto in modelli multilingue, ed essa non costituisce un esito necessario della giurisprudenza di legittimità, in 3 сра sede civile, espressamente richiamata dal ricorrente, secondo la quale il giudice potrebbe rilevare l'impossibilità della traduzione solo in caso di lingua rara (e tale non sarebbe la lingua araba) ovvero di inidoneità del testo plurilingue, doverosamente predisposto, alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Sez. civile 6, ordinanza n. 3676 del 8/03/2012, Rv. 621535). Va aggiunto che, nel caso di specie, l'interpretazione perorata dal ricorrente, oltre a non essere giuridicamente fondata, non è neppure rilevante in fatto, sussistendo elementi concreti, come già detto, puntualmente indicati in sentenza (risalente presenza in Italia del OU fin dal 2008 e dichiarata sua conoscenza della lingua italiana nel verbale di identificazione), per ritenere che l'imputato avesse pienamente compreso il contenuto del decreto di espulsione di cui è stato destinatario e al quale non ha ottemperato.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché solo enunciato con astratto richiamo ai parametri normativi in tema di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e perciò generico, senza trascurare che il giudice di merito, in considerazione dei plurimi precedenti penali e giudiziari dell'imputato, ha negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione, dunque, incompatibile con la causa di improcedibilità invocata.
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/07/2015. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Maria Cristina Siotto Kitt P. mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4