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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 158 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 02.12.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SS OZ, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, appellante;
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CA Di TT, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta appellata;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 562/22 emessa dal Giudice di Pace di Chieti
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 26.11.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
esponendo che, in più occasioni, gli era stato impedito di esercitare il diritto di CP_1 visita nei giorni prestabiliti nell'accordo di separazione omologato, relativamente alla figlia minore circostanze che lo avevano altresì indotto a richiedere l'intervento delle Per_1 forze dell'ordine e a sporgere querela.
In particolare, con riferimento all'episodio verificatosi in data 30.03.2018, deduceva che, all'atto di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna, la sig.ra
[...] gli aveva intimato di riconsegnarle immediatamente il “lavoretto” che la minore CP_1 aveva realizzato a scuola in occasione delle festività pasquali, consistente in una poesia riportata su un cartoncino, consegnato dalla maestra il giorno precedente e da lui temporaneamente trattenuto presso il proprio ufficio al fine di effettuarne una copia.
Riferiva, inoltre, di avere rappresentato tale circostanza alla sig.ra CP_1 rassicurandola che avrebbe riconsegnato il suddetto cartoncino il giorno seguente, ricadendo il Sabato Santo nel fine settimana a lui spettante per la permanenza con la minore. Nonostante ciò, la sig.ra avrebbe iniziato a inveire contro la bambina - diffidandola e CP_1 minacciandola che, qualora il lavoretto non fosse stato riportato a casa entro la serata, non le avrebbe consentito di dormire presso l'abitazione materna - e contro di lui, aggredendolo sia verbalmente sia fisicamente, giungendo, in particolare, a sputargli ripetutamente sul viso. Per tali condotte la sig.ra patteggiava la pena di € 600,00 di multa per i reati di Controparte_1 cui agli artt. 388, 581, e 388, comma 2, c.p.
Sosteneva, pertanto, la responsabilità civile della sig.ra e Controparte_1 concludeva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali asseritamente subiti dal sig. per la lesione dell'onore e del decoro di quest'ultimo, nella misura di € Parte_1
5.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta equitativamente di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta la sig.ra eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea deducendo che il sig. non adempiva agli Pt_1 obblighi di mantenimento della minore, tanto da costringerla ad intraprendere un'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, che la sentenza di patteggiamento non costituiva prova dell'ammissione di responsabilità e che non era stata fornita prova del danno patito dall'attore.
In subordine, eccepiva la compensazione con la somma di € 8.150,00 dovuta dal sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia dal mese di maggio CP_1 Per_1
2019.
2 In data 23 novembre 2022, con sentenza n. 562/2022, pubblicata il 07 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Chieti rigettava la domanda attorea e compensava le spese tra le parti.
Avverso la decisione del Giudice di Pace il sig. proponeva appello Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con accoglimento integrale della domanda proposta nel giudizio di primo grado. Eccepiva l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace, il quale aveva valorizzato circostanze del tutto estranee alla vicenda e non aveva visionato correttamente il video prodotto.
Con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa impugnazione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, fondata sulla presunta tardività dell'atto di impugnazione.
È acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e la semplice acquisizione della copia della sentenza, pur se autentica, da parte della parte interessata, non equivale alla notificazione necessaria ai sensi dell'art. 325 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Ne consegue che l'eccezione di tardività dell'appello non può essere accolta.
Parimenti va rigettata l'eccezione di tardività della produzione documentale di parte appellante, richiesta con ordinanza del 15.04.2025. Giova rilevare che la stessa è avvenuta nei termini, in data 24.04.2024; in ogni caso ogni controversia è comunque superata dal fatto che il termine stabilito dal giudice non può ritenersi in perentorio (cfr. ordinanza del 03.10.2025).
Nel merito, l'appello va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito, grava sull'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito stesso: l'esistenza di una condotta antigiuridica, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Ciò premesso, dall'esame del video prodotto dall'attore si evince esclusivamente il tono di voce particolarmente aggressivo e alterato della sig.ra manifestamente CP_1
3 finalizzato a ottenere la restituzione del “lavoretto”, ma non sono percepibili offese verbali o condotte consistenti nello sputare in direzione del volto dell'attore. Tale limitazione percettiva
è imputabile anche alla posizione del telefono, collocato all'interno dell'autovettura, sul sedile, con conseguente ridotta capacità di ripresa e di captazione audio. Il filmato, infatti, documenta come la discussione prosegua anche all'esterno del veicolo, senza tuttavia consentire l'accertamento di quanto ivi effettivamente occorso tra le parti.
Parimenti, in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte
l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838).
In tal senso, la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Nel caso di specie, in assenza di ulteriori fonti di prova o di altri indizi idonei a comprovare le condotte contestate alla convenuta, si ritiene che la predetta sentenza non possa rivestire idonea efficacia indiziaria.
Con riferimento alla prova del danno, occorre analogamente rilevare che l'attore non ha allegato né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio concreto derivante dall'episodio in contestazione, ma si è limitato a dedurre una generica lesione della propria dignità e del proprio onore, senza fornire alcun elemento concreto a sostegno della pretesa.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in maniera costante, la distinzione fondamentale tra la lesione del diritto e il danno-conseguenza. La violazione di un diritto, come
4 quello dell'onore e della reputazione, costituisce il presupposto dell'illecito, ma non coincide con il danno risarcibile. Il risarcimento è dovuto esclusivamente se dalla lesione sono derivate conseguenze negative e pregiudizievoli, le quali costituiscono il vero e proprio danno e devono essere allegate e dimostrate da chi ne richiede il ristoro.
“La tesi secondo cui nel caso del danno non patrimoniale, il danno è nella mera lesione dell'interesse leso, a differenza che nel caso di danno patrimoniale (ove invece occorre dimostrare la conseguenza pregiudizievole) non ha trovato accoglimento in giurisprudenza, la quale richiede la dimostrazione della conseguenza dannosa anche nel caso di lesione di diritti fondamentali, come la riservatezza, la reputazione o l'immagine” (Cass. Civ. Sez. III,
n. 25286/2025).
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 562/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, attesa l'obiettiva difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in giudizio, avvenuti in un contesto concitato e documentati esclusivamente da un supporto audiovisivo di limitata capacità rappresentativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto dal sig. e, conseguentemente, conferma la Parte_1 sentenza n. 562/2022 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 29 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 158 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 02.12.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SS OZ, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, appellante;
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CA Di TT, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta appellata;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 562/22 emessa dal Giudice di Pace di Chieti
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 26.11.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
esponendo che, in più occasioni, gli era stato impedito di esercitare il diritto di CP_1 visita nei giorni prestabiliti nell'accordo di separazione omologato, relativamente alla figlia minore circostanze che lo avevano altresì indotto a richiedere l'intervento delle Per_1 forze dell'ordine e a sporgere querela.
In particolare, con riferimento all'episodio verificatosi in data 30.03.2018, deduceva che, all'atto di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna, la sig.ra
[...] gli aveva intimato di riconsegnarle immediatamente il “lavoretto” che la minore CP_1 aveva realizzato a scuola in occasione delle festività pasquali, consistente in una poesia riportata su un cartoncino, consegnato dalla maestra il giorno precedente e da lui temporaneamente trattenuto presso il proprio ufficio al fine di effettuarne una copia.
Riferiva, inoltre, di avere rappresentato tale circostanza alla sig.ra CP_1 rassicurandola che avrebbe riconsegnato il suddetto cartoncino il giorno seguente, ricadendo il Sabato Santo nel fine settimana a lui spettante per la permanenza con la minore. Nonostante ciò, la sig.ra avrebbe iniziato a inveire contro la bambina - diffidandola e CP_1 minacciandola che, qualora il lavoretto non fosse stato riportato a casa entro la serata, non le avrebbe consentito di dormire presso l'abitazione materna - e contro di lui, aggredendolo sia verbalmente sia fisicamente, giungendo, in particolare, a sputargli ripetutamente sul viso. Per tali condotte la sig.ra patteggiava la pena di € 600,00 di multa per i reati di Controparte_1 cui agli artt. 388, 581, e 388, comma 2, c.p.
Sosteneva, pertanto, la responsabilità civile della sig.ra e Controparte_1 concludeva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali asseritamente subiti dal sig. per la lesione dell'onore e del decoro di quest'ultimo, nella misura di € Parte_1
5.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta equitativamente di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta la sig.ra eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea deducendo che il sig. non adempiva agli Pt_1 obblighi di mantenimento della minore, tanto da costringerla ad intraprendere un'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, che la sentenza di patteggiamento non costituiva prova dell'ammissione di responsabilità e che non era stata fornita prova del danno patito dall'attore.
In subordine, eccepiva la compensazione con la somma di € 8.150,00 dovuta dal sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia dal mese di maggio CP_1 Per_1
2019.
2 In data 23 novembre 2022, con sentenza n. 562/2022, pubblicata il 07 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Chieti rigettava la domanda attorea e compensava le spese tra le parti.
Avverso la decisione del Giudice di Pace il sig. proponeva appello Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con accoglimento integrale della domanda proposta nel giudizio di primo grado. Eccepiva l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace, il quale aveva valorizzato circostanze del tutto estranee alla vicenda e non aveva visionato correttamente il video prodotto.
Con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa impugnazione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, fondata sulla presunta tardività dell'atto di impugnazione.
È acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e la semplice acquisizione della copia della sentenza, pur se autentica, da parte della parte interessata, non equivale alla notificazione necessaria ai sensi dell'art. 325 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Ne consegue che l'eccezione di tardività dell'appello non può essere accolta.
Parimenti va rigettata l'eccezione di tardività della produzione documentale di parte appellante, richiesta con ordinanza del 15.04.2025. Giova rilevare che la stessa è avvenuta nei termini, in data 24.04.2024; in ogni caso ogni controversia è comunque superata dal fatto che il termine stabilito dal giudice non può ritenersi in perentorio (cfr. ordinanza del 03.10.2025).
Nel merito, l'appello va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito, grava sull'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito stesso: l'esistenza di una condotta antigiuridica, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Ciò premesso, dall'esame del video prodotto dall'attore si evince esclusivamente il tono di voce particolarmente aggressivo e alterato della sig.ra manifestamente CP_1
3 finalizzato a ottenere la restituzione del “lavoretto”, ma non sono percepibili offese verbali o condotte consistenti nello sputare in direzione del volto dell'attore. Tale limitazione percettiva
è imputabile anche alla posizione del telefono, collocato all'interno dell'autovettura, sul sedile, con conseguente ridotta capacità di ripresa e di captazione audio. Il filmato, infatti, documenta come la discussione prosegua anche all'esterno del veicolo, senza tuttavia consentire l'accertamento di quanto ivi effettivamente occorso tra le parti.
Parimenti, in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte
l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838).
In tal senso, la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Nel caso di specie, in assenza di ulteriori fonti di prova o di altri indizi idonei a comprovare le condotte contestate alla convenuta, si ritiene che la predetta sentenza non possa rivestire idonea efficacia indiziaria.
Con riferimento alla prova del danno, occorre analogamente rilevare che l'attore non ha allegato né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio concreto derivante dall'episodio in contestazione, ma si è limitato a dedurre una generica lesione della propria dignità e del proprio onore, senza fornire alcun elemento concreto a sostegno della pretesa.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in maniera costante, la distinzione fondamentale tra la lesione del diritto e il danno-conseguenza. La violazione di un diritto, come
4 quello dell'onore e della reputazione, costituisce il presupposto dell'illecito, ma non coincide con il danno risarcibile. Il risarcimento è dovuto esclusivamente se dalla lesione sono derivate conseguenze negative e pregiudizievoli, le quali costituiscono il vero e proprio danno e devono essere allegate e dimostrate da chi ne richiede il ristoro.
“La tesi secondo cui nel caso del danno non patrimoniale, il danno è nella mera lesione dell'interesse leso, a differenza che nel caso di danno patrimoniale (ove invece occorre dimostrare la conseguenza pregiudizievole) non ha trovato accoglimento in giurisprudenza, la quale richiede la dimostrazione della conseguenza dannosa anche nel caso di lesione di diritti fondamentali, come la riservatezza, la reputazione o l'immagine” (Cass. Civ. Sez. III,
n. 25286/2025).
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 562/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, attesa l'obiettiva difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in giudizio, avvenuti in un contesto concitato e documentati esclusivamente da un supporto audiovisivo di limitata capacità rappresentativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto dal sig. e, conseguentemente, conferma la Parte_1 sentenza n. 562/2022 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 29 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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