Sentenza 5 luglio 2021
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
IU MAIO Presidente IU MIGNEMI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere ON PALAZZO Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59373 del ruolo generale, promosso da:
- RI IP, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, c.f. [...]
p.e.c. alberto.cassini@avvocatipordenone.it) ed elettivamente domiciliato a Roma, in viale delle Milizie n. 76 presso lo Studio
(p.e.c.
francescainfascelli@ordineavvocatiroma.org)
- appellante contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, in persona del Procuratore regionale p. t.;
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.;
e nei confronti di
- LA ON, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente a [...]in Piano, in via Risorgimento n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, c.f. MRZ57L24L4883R - p.e.c.
maurizio.conti@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Udine, in via Crispi n. 55 (p.e.c.
maurizio.conti@avvocatiudine.it fax 0432.512245);
- IO SI BO, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...], in via Bassano del Grappa n. 4 scala A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, c.f. [...]- p.e.c.
nino.orlandi@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato presso il studio a Udine, via Poscolle n. 2 (p.e.c. nino.orlandi@avvocatiudine.it)
appellati nonché
nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità, iscritto al n. 59373 del ruolo generale, proposto da:
- LA ON, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente a [...]in Piano, in via Risorgimento n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- p.e.c.
maurizio.conti@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Udine, in via Crispi n. 55 (p.e.c.
maurizio.conti@avvocatiudine.it fax 0432.512245)
- appellante incidentale -
contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, in persona del Procuratore regionale p. t.;
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.;
appellati incidentali e nei confronti di
- RI IP, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e ivi residente, rappresentato e difeso, giusta p.e.c. alberto.cassini@avvocatipordenone.it) ed elettivamente domiciliato a Roma, in viale delle Milizie n. 76 presso lo Studio francescainfascelli@ordineavvocatiroma.org),
- IO SI BO, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...], in via Bassano del Grappa n. 4 scala A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- p.e.c.
nino.orlandi@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Udine, via Poscolle n. 2 (p.e.c.
nino.orlandi@avvocatiudine.it)
avverso la sentenza n. 179/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, depositata il 5 luglio 2021, non notificata.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025, tenutasi con Dott.ssa Chiara Pimpinella e data per letta, su consenso delle parti, la relazione del relatore Cons.
LA, Cristina Fusco nte PP, Conti AL, nonché il Vice Procuratore generale per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 179/2021, depositata il 5 luglio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia-Giulia, in integrale accoglimento della domanda formulata dalla locale Procura regionale nei confronti dei signori RI IP, LA ON e SI BO IO, nella qualità, rispettivamente, di presidente della Deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica NA DU, con sede a Pordenone, e di dipendenti del medesimo ente la prima in qualità di segretaria personale del presidente, il secondo di addetto alla ragioneria ha condannato a titolo di responsabilità amministrativa i primi due, in via principale e in solido, al pagamento della somma di euro 64.389,83, e il terzo, in via sussidiaria, al pagamento a euro 6.439,00, oltre rivalutazione monetaria, calcolata dal 24 gennaio 2013, e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della , nonché alle spese del giudizio.
1.1. Segnatamente, il Giudice di prime cure, respinte preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione sollevate dai convenuti, ha accertato che il sig. PP, la sig.ra AN e il sig. SI BO hanno dolosamente concorso con le proprie condotte attive e omissive a cagionare un danno erariale, pari i
rimborsi percepiti dai primi due in maniera illegittima e illecita tra il 2008 il 2014, in quanto inerenti a spese personali di carattere voluttuario e/o assolutamente estranee a qualsivoglia finalità istituzionale, di cui era occultata la natura, con la consapevole occasione della predisposizione e presentazione della documentazione amministrativo-contabile giustificativa, come peraltro accertato con sentenza n. 36/2019 del 2 maggio 2019 emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone che ha ritenuto il sig. PP e la sig.ra AN colpevoli del reato a essi ascritto di peculato in concorso.
2. La sopra descritta sentenza è stata impugnata dal sig. PP con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 19 ottobre 2021, con cui ha chiesto, in riforma della pronuncia gravata, eccezioni e deduzioni: in rito, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile; nel merito, in principalità, il rigetto delle domande di condanna in proprio e in concorso con la sig.ra AL formulate dalla Procura regionale contabile friulana; nel merito, e in sub doloso del danno su circostanze inerenti alla gestione amministrativo-contabile del Consorzio di bonifica NA DU. Il tutto con il favore delle spese di lite.
2.1. affidato a tre motivi.
2.2. Con il primo motivo, del capo della sentenza impugnata in cui di difetto di giurisdizione del giudice contabile sollevata in primo grado, che viene dunque rinnovata in questa sede, in quanto siffatta statuizione si fonderebbe su una errata interpretazione del quadro normativo di riferimento, di fonte legislativa, nazionale e regionale, e statutaria (art. 862 n. 4 c.c.; art. 59 del r. d. n. 215/1933; l. r. Friuli V.G.
n. 28/2002; art. 3, co.1, dello Statuto; art. 1 del d. lgs. n. 165/2001) dal quale emergerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che il Consorzio di bonifica NA DU non è riconducibile al novero delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, il proprio assistito non rivestirebbe la qualifica di 2.2.1. Segnatamente, ad avviso della difesa in esame, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le seguenti circostanze, il cui corretto intendimento avrebbe condotto a una differente decisione sulla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione:
- il Consorzio di bonifica NA DU è un ente pubblico economico a struttura associativa che opera con criteri privatistici nella sua gestione ordinaria;
- le risorse finanziarie di cui il predetto Consorzio di bonifica dispone derivano esclusivamente dai contributi dei consorziati e da risorse proprie, e non da contributi e/o finanziamenti pubblici, i quali ricorrerebbero solo in caso di delegazione amministrativa e sarebbero, per tal ragione, gestite con contabilità separate e rigorosamente rendicontate. bilanci del Consorzio di bonifica concernenti il periodo qui considerato mostrano che le entrate proprie del Consorzio coprivano ampiamente le spese correnti, generando persino avanzi di gestione, di tal ché sarebbe privo di significanza il rilievo, effettuato dalla Procura regionale attrice nel proprio atto di citazione, secondo cui le entrate derivanti da finanziamenti pubblici iscritte nei bilanci del Consorzio de quo fossero preponderanti rispetto alle entrate per canoni consortili;
- il Consorzio di bonifica in discorso, al pari di ogni Consorzio di bonifica non istituito o partecipato da enti territoriali, non è soggetto alle prescrizioni in materia di finanza pubblica dettate dalla l. n.
122/2010 (di conversione del d.l. n. 78/2010), dalla l. n. 214/2011 (di conversione del d.l. n. 210/2011, né ad esso si applica la l. n. 289/2002 sul SIOPE. Peraltro, non essendo né un ente strumentale di ente locale né organismo strumentale regionale, il Consorzio di bonifica in questione non soggiace alla disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 rmonizzazione degli schemi di bilancio degli enti locali e non è delle norme sulla tesoreria unica statale e, più in generale, sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000;
- i Consorzi di bonifica, essendo enti pubblici economici, non sono annoverati nella definizione di pubbliche amministrazioni di cui è soggetto alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro;
- per granitica giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, gli amministratori dei Consorzi di bonifica di presentazione del conto giudiziale, di tal ché non sussiste la giurisdizione contabile in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi di tali enti;
- nella vicenda che occupa le somme che sarebbero state in tesi utilizzate per fini egoistici dal proprio assistito non hanno natura pubblica, in quanto e derivano esclusivamente dai contributi dei consorziati e comunque da risorse proprie del Consorzio.
2.3. Con il secondo motivo, la difesa del sig. PP censura in generale la sentenza impugnata la quale sarebbe pervenuta alla condanna del proprio assistito sulla base di un presunto obbligo a suo carico controllare scontrini per poche decine di euro già passati al filtro del servizio , di indicare
, dimenticando che nel periodo considerato
direttore generale).
2.4 dalla Procura regionale contabile friulana, che viene in questa sede riproposta, giacché il Giudice di prime cure avrebbe contraddittoriamente, da un lato, affermato che nella specie ricorreva una ipotesi di occultamento doloso del danno, con conseguente exordium praescritionis nella data in cui il Consorzio di bonifica NA DU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nei confronti del sig. PP e della sig.ra AN per il reato di peculato in ascritto al sig. SI BO la responsabilità di una condotta gravemente omissiva che, in quanto tale, costituirebbe a prova che i fatti lesivi non erano affatto occultati bensì percepibili 3. La sentenza in questione è stata, altresì, impugnata dalla sig.ra AN con atto di citazione in appello incidentale, ritualmente notificato e depositato il 4 novembre 2021, con cui ha chiesto, in riforma della pronuncia gravata, deduzioni: in principalità, risarcimento in ordine a tutti gli episodi di rimborso anteriori al 24 maggio 2014; in subordine, che sia respinta, siccome infondata, la domanda di accertamento di responsabilità amministrativa e di condanna per somme superiori a quelle già versate al Consorzio di bonifica NA DU, pari a euro 15.000; in ulteriore subordine, che sia ridotto in al
predetto Consorzio di bonifica. Il tutto con il favore delle spese di lite.
3 è affidato a tre motivi.
3.2. Con il primo motivo, la difesa della sig.ra AN censura il capo della sentenza impugnata con il quale il Giudice di prime cure ha disatteso
dedurre sottoposti a rimborso. Ad avviso della difesa in esame, tale statuizione sarebbe errata e ingiusta poiché in atti non vi sarebbe prova né che la propria assistita sia stata autrice materiale o comunque concorrente della alterazione dei documenti di spesa contestati, né che esistesse uno stabile sodalizio tra lei e il sig. PP idoneo a creare il tirannico che avrebbe annichilito la volontà del dott. SI BO sormontando il presidio di legalità che lo stesso avrebbe dovuto istituire, e di citazione in appello). Di qui la richiesta riforma in parte qua della sentenza impugnata.
3.3 responsabilità amministrativa della propria assistita condannandola in solido con il sig. PP per un importo superiore a euro 12.413,36 in della fonte di responsabilità quanto la prova dei fatti materiali idonei a integrarla
priva di riferimenti in proposito e difetterebbe anche il titolo del in appello).
3.4 si duole del capo della sentenza impugnata in del danno erariale per cui è intervenuta condanna la somma di euro 15.000,00 pagata banco iudicis dalla propria assistita nel corso del ente
danneggiato a titolo di risarcimento del danno. Il Giudice di prime cure, sostiene la difesa in esame, non avrebbe considerato: da un lato, che il pagamento è avvenuto senza riserva di ripetizione in caso di esito favorevole del processo penale, di tal ché sarebbe irrilevante la circostanza, valorizzata dal giudicante, che la sentenza penale di condanna nel frattempo intervenuta non risultava passata in giudicato;
la possibilità di far valere in executivis una causa estintiva della obbligazione dedotta in giudizio maturatasi anteriormente o nel corso del giudizio stesso , erronea e comunque pregiudizievole sarebbe la statuizione secondo cui del pagamento in questione si terrà conto in sede di esecuzione (pag. 9 4. Con memoria depositata il 12 settembre 2024 il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo, previa loro riunione, il rigetto di entrambi gli appelli in quanto infondati.
5. Si è costituto nei rispettivi giudizi di appello instaurati dal sig. PP e dalla sig.ra AN mediante comparsa di costituzione e risposta, depositate il 10 settembre 2024 e il 13 gennaio 2025, il sig. IO SI , il quale ha chiesto la conferma delle statuizioni relative alla posizione del proprio assistito contenute nella sentenza impugnata, evidenziando come medesimo nella vicenda in esame
[nei suoi confronti] di una condanna in misura e a condizioni diverse da quelle di cui alla sentenza impugnata.
6. A , fissata per la discussione del giudizio, rilevata la convenuto sig. SI BO, era disposto con ordinanza a verbale predetto sig. SI BO nel termine di sessanta giorni liberi antecedenti la data della nuova udienza.
7. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza di primo grado.
2. L è infondato.
2.1.
quale si contesta la statuizione del Giudice di prime cure che ha respinto la relativa eccezione dichiarando la propria giurisdizione a conoscere della vicenda per cui è giudizio.
2.2. La connotazione pubblicistica attività di bonifica quanto dei consorzi di bonifica, nonché la finalizzazione dei contributi imposti da tali enti proprietà consorziate soddisfacimento degli interessi pubblici sottesi ai compiti istituzionali a essi assegnati dalla legge e dai propri statuti, trova, infatti, inequivoca conferma nella pertinente legislazione statale (r.d. 13 febbraio 1933 n.
215 Nuove norme per la bonifica integrale 864 e 865 c.c.; d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ; art. 27 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2008, n. 31; intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 settembre 2008) e in quella emanata dalle regioni a statuto speciale e statuto ordinario, a cui le relative competenze furono trasferite con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2.3. Con specifico riferimento ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la relativa legislazione regionale, vigente ratione temporis (l.r. F.v.g. n. 28/2002), stabilisce che essi, costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica, sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla l.r. F.v.g. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso , che riecheggia sostanzialmen ). Di essi la Regione FriuliVenezia Giulia per la predisposizione e l'aggiornamento, , dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di una serie di opere, impianti, reti e interventi ( ), nonché delle opere e degli interventi attuativi dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, con conseguente attribuzione a essi dei compiti di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate (artt.
1, co.2., 2, co. 5, 8). Inoltre, ai Consorzi di bonifica compete la predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario e la tenuta del catasto consortile nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento (artt. 7 e 10). La determinazione degli scopi e delle funzioni dei Consorzi di bonifica, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili e le modalità del loro esercizio sono stabiliti dai rispettivi statuti, che sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura (art. 19). Inoltre, in base alla medesima legge regionale, i Consorzi di bonifica sono soggetti a scioglimento e successivo commissariamento con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura in caso di riscontrate gravi irregolarità gestionali (art. 18); il Presidente, un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei revisori sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura (art. 17);
nel Consiglio dei delegati e nella Deputazione amministrativa, organi di governo dei Consorzi di bonifica, deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile (artt.
15 e 16); sono soggetti al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo i bilanci preventivo e consuntivo dei Consorzi di bonifica nonché gli ulteriori atti che gli organi consortili sottopongono al medesimo controllo niziativa o dietro richiesta scritta e motivata di almeno il 20 per cento dei componenti presenti dell'organo deliberante
(artt. 22 e 23). Infine, connotazione pubblicistica è conferita anche tra quelli operanti sul territorio regionale struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune Analoga connotazione ha anche la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica friulani, come regolamento in materia emanato dalla Giunta regionale friulana con deliberazione 20 luglio 2009, n. 1706.
2.4. Passando a trattare dello Statuto del Consorzio di bonifica NA DU, art. 1 stabilisce che il Consorzio costituito tra i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli, ricadenti nel comprensorio, che nonché dalle altre attività consorziali (art. 3, c. 1 LR 28/2002) dotato di 862 del Codice civile, è ente pubblico economico non commerciale (art. 3, c. 1 LR 28/2002) .
intestati, esordisce affermando, al comma 1, che il Consorzio concorrere alla difesa del suolo, alla gestione e mitigazione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla delle risorse naturali svolta dal Consorzio si configura quale strumento riconosciuto comma 1 (art. 1, cc. 1 e 2 LR 28/2002)
potere impositivo di cui il Consorzio dispone dichiara espressamente la sua funzionalizzazione alla copertura delle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione la destinazione a fini pubblici della provvista finanziaria derivante dalla racconta dei contributi versati dai proprietari dei fondi interessati.
2.5. Sotto altro concorrente profilo, va ricordato che la Corte costituzionale, avuto riguardo allo loro specifica disciplina, ha ricondotto i consorzi di bonifica alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, qualificandoli dunque enti amministrativi dipendenti dalla regione (sentenza n. 326 del 1998),
e ha riconosciuto come la natura tributaria del contributo consortile di bonifica, la cui debenza trova la sua fonte debba essere considerata ; contributo consortile che in quanto rappresenta la quota di partecipazione dei proprietari consorziati al costo delle opere di bonifica può
(sentenza n. 188 del 2018).
2.6. Quanto fin qui esposto non è peraltro contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità appellante nel proprio atto di appello a sostegno dell eccezione di cui si discorre.
2.6.1. In disparte l citata giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente al 20/1994 non può avere diretta rilevanza ai fini qui considerati in ragione del diverso assetto normativo nel quale è maturata, va rilevato come la ratio decidendi ordinanza n. 1548/2017 delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione introduttivo del presente grado di giudizio, dichiarativa del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, va rinvenuta nel mancanza nella legge regionale applicabile al caso ivi trattato (l. r.
Toscana n. 34/1994) di previsioni che ponevano a carico dei consorzi di bonifica operanti in Toscana di oneri particolari in punto di tenuta e redazione delle scritture contabili e dei bilanci al Direttore del Consorzio di Bonifica, in mancanza di una specifica disposizione che preveda l'obbligo per i Consorzi di bonifica di compilare il conto giudiziale o che ponga in capo all'economo del Consorzio l'onere di provvedere all'invio del conto giudiziale alla Corte dei Conti non possono essere applicate, per analogia, gli obblighi posti a carico degli Enti locali (d. Igs. n. 267 del 2000, artt. 218 e ss. in punto di rendiconto della gestione dell'economo ed obbligatorietà della redazione del relativo conto) che vanno nettamente distinti dai Consorzi di bonifica, con conseguente non assoggettabilità dei Consorzi di bonifica, alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 44 e ss.
RD. 12 luglio 1934, n. 121. E ciò coerentemente con il principio, pacifico del Giudice della legittimità, secondo cui tribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, legge n. 20 del 1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, restando invece per tali enti esclusa la responsabilità contabile, per la quale l'art. 45 R.D. n. 1214 del 1934 dispone che la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio e, dunque, presuppone l'applicabilità di norme pubblicistiche generalmente escluse, invece, per tali enti" (Cass. S.U. 22 dicembre 2003, n. 19667) .
2.7. Infine, ad analogo approdo ermeneutico è pervenuta, seppur ad altri fini, la Sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 29928/2022 del 27 luglio 2022 resa proprio in relazione al ricorso proposto dal sig. PP contro la sentenza penale di condanna pronunciata a suo carico dalla Corte di appello di Trieste il 7 luglio 2021 per il reato di peculato ad egli ascritto anche in concorso con la sig.ra AL.
2.7.1. La citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa del sig.
PP, con deduzioni e argomentazioni analoghe a quelle formulate in questa sede, da parte del giudice di merito della legge penale in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica del Consorzio di bonifica NA IN e della qualifica del proprio assistito di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ha affermato, per quanto qui interessa, che sulla base della disciplina nazionale, regionale e statutaria deve ritenersi che l'organo apicale del consorzio, in particolare il presidente, svolga una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico per il perseguimento di interessi pubblici, non rilevando a tal fine la distinzione tra attività ordinarie e attività svolte in regime di delega pubblica, e neppure la circostanza che i rapporti di lavoro siano soggetti a regime privatistico.
Non è decisivo in senso contrario, con riguardo allo specifico microsistenna dei consorzi di bonifica e alle caratteristiche del loro finanziamento, che sia stata esclusa con riguardo ai direttori la giurisdizione contabile in materia di verificazione dei conti consuntivi, nella ritenuta assenza del maneggio di fondi riconducibili ad una pubblica amministrazione (Sez. U. civ., n. 1548 del 20/01/2017, Rv. 642006).
È invece significativo che i consorzi di bonifica siano stati ricondotti dalla Corte costituzionale nell'alveo degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, degli enti amministrativi dipendenti dalla regione. (sentenza n. 326 del 1998) e che ai contributi imposti per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti (Sez. U. civ.,
n. 2598 del 05/02/2013, Rv. 624892) sia stata riconosciuta natura tributaria e non di canone o tariffa, seppur correlati al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica (secondo la complessa analisi sviluppata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2018).
Va del resto rilevato come gli elementi fin qui posti in evidenza siano stati costantemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi la veste pubblicistica di pubblici ufficiali, essendosi al riguardo posto in evidenza lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico, a fronte della quale l'organo apicale concorre alla formazione e alla manifestazione della volontà dell'ente, in linea con quanto previsto dall'art.
357 ccd. pen. ai fini della qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale (sul punto Sez. 6, n. 33059 del 06/03/2003, Parisi, Rv. 226565; Sez. 6, n. 8494 del 13/05/1998, Agnello, Rv. 211312, che contiene ampia ricognizione della disciplina dei consorzi, risalente al al r.d. 215 del 1933).
Va comunque rimarcato come gli stessi elementi valgano a rappresentare un'attività di interesse pubblico, regolata da norme di diritto pubblico, in relazione alla quale l'organo apicale, che dispone di poteri non riducibili ad attività di mero ordine, ben può qualificarsi nella concreta gestione delle risorse e nello svolgimento dell'attività almeno come incaricato di pubblico 2.8. Alla stregua di quanto sopra va, dunque, confermata la statuizione del Giudice di prime cure che ha correttamente ritenuto nella specie sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alle contestazioni rivolte al sig. PP a titolo di responsabilità amministrativa dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia.
2.9. Analoga sorte segue il secondo motivo di appello, con cui la difesa che il Giudice di prime cure avrebbe fondato assistito su obblighi a suo carico di rendicontazione e di controllo della documentazione di spesa esibita, in realtà inesistenti.
2.9.1. In disparte la sua genericità, che condurrebbe a dichiararne
.
C
infatti, il Giudice di prime cure, ricostruiti correttamente sulla base della documentazione in atti il contesto nel quale sono stati perpetrati illeciti erariali a essi contestati e il loro modus agendi per ottenere i rimborsi non spettanti, ha fatto corretta applicazione al caso di specie
(vedasi pagg. 38 e 39 della sentenza impugnata) del principio generale della contabilità pubblica, sul quale convergono la giurisprudenza contabile (ex plurimis Sez. III giur. centr. app. nn. 255/2024, 171/2024, 399/2023, 126/2017, 464/2016; Sez. II giur. centr. app. nn. 209/2021, 779/2018; Sez. I giur. centr. app. n. 531/2017), penale (Cass. Sez. VI n.11374/2018) e della Corte costituzionale (sent. nn. 39/2014, 187/1990113/1988), secondo cui il soggetto che ha la disponibilità giuridica o fattuale di fondi pubblici, per loro natura finalizzati alla realizzazione immediata o mediata degli interessi pubblici affidati in con cui intercorre, anche in senso lato, un rapporto di servizio, utilizzarli in coerenza con tale finalizzazione ed è onerato dalla dimostrazione di tale utilizzo impiego) e della correttezza (vale a dire della inerenza e della ragionevolezza rispetto al fine), attraverso la rendicontazione (in termini, Sez. III giur. centr. app. nn. 255/2024, 171/2024; Sez. I giur.
centr. app. sent. n. 93/2018).
2.9.2. Nel caso che occupa, inoltre, sui fatti che hanno dato luogo al danno erariale per cui è giudizio, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte delle parti costituite in primo grado (con le è intervenuto il giudicato penale, atteso che la sentenza penale n. 36/2019 del G.U.P.
del Tribunale di Pordenone di condanna degli odierni appellante e appellante incidentale per il reato di peculato in concorso, a essi contestato, è divenuta irrevocabile il 27 novembre 2023, con le , di tal ché può ritenersi autore delle condotte dolose illecite, sul piano penale ed erariale, co
contestategli dalla Procura regionale contabile attrice.
2.10. A non dissimili conclusioni si perviene anche con riferimento al appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente vvisando nella vicenda in esame un occultamento doloso del danno, che invece sarebbe inesistente, perché smentito dalla circostanza, che sarebbe stata rilevata dallo stesso giudicante, secondo cui i fatti lesivi in questione sarebbero stati percepibili con uno sforzo minimo di diligenza da parte sig. SI BO, nella specie mancante.
diversamente d principale, il Giudice di prime cure ha adeguatamente argomentato in
:
- da un lato, dalle reiterate e sistematiche manipolazioni della documentazione giustificativa di spesa per la quale era chiesto il degli esercizi commerciali nei quali erano state effettuate (mediante il ovvero delle tratte di percorrenza per quanto riguarda i titoli di viaggio (che ha consentito in diverse circostanze di ottenere anche doppi rimborsi per la medesima spesa, mediante presentazione dello scontrino fiscale e della ricevuta del POS di appellante incidentale), nonché della documentazione amministrativocontabile di liquidazione dei rimborsi e di emissione dei relativi ordinativi di pagamento, compilata in maniera tale da rendere occulta la natura personale e del tutto estranea ai fini istituzionale delle relative spese;
-
, come risulta dalle dichiarazioni dal medesimo rese, ha consapevolmente e scientemente deciso di non appellante principale e sulla relativa documentazione che gli evidente consapevolezza o quantomeno nella concreta previsione e relativa accettazione che tali rimborsi non fossero spettanti e nella na gestione
(circostanza, carico, in base alla cui ricostruzione dei fatti egli ha potuto utilizzare per scopi egoistici le risorse delle quali dispone sia perché a lui faceva capo il potere di spesa, consacrato dall'adozione di mandati a sua firma, sia perché egli era di fatto considerato il «padre padrone» dell'ente, titolare di un potere sostanzialmente insindacabile, non essendo rilevante in senso contrario la previsione di un controllo formale dei titoli di spesa da parte della ragioneria Corte Cass., Sez. V penale, sent. n. 29928/2022, punto 2 dei Considerato in diritto);
- dalla circostanza che in ragione del ruolo rivestito dagli autori degli illeciti di cui discorre, gravava su di essi 2.11.1. Peraltro, come argutamente e condivisibilmente rilevato dalla Procura generale nelle proprie conclusioni scritte, la circostanza che nella vicenda in esame fossero state seguite le ordinarie procedure contabili per procedere ai pagamenti e gli esborsi fossero registrati nel conto delle uscite del bilancio rende palese, e dunque osservabile, esclusivamente finanziariamente una spesa, posto che solo attraverso una sua rendicontazione veridica e corretta
(secondo le accezioni prima descritte), assente nel caso di specie (in quanto artatamente formata), è possibile apprezzare se essa sia legittima e lecita.
2.12.1. Conseguentemente, merita condivisione il corollario che il medesimo giudicante ne ha fatto discendere in punto di in base al quale danneggiato il disvelamento del fatto dannoso, coincidente nella vicenda che ne occupa, in difetto di prova della sua anteriorità, con il momento in cui il Consorzio di bonifica danneggiato ha ricevuto la comunicazione, da parte del Tribunale competente, la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone di rinvio a giudizio degli odierni appellanti principale e incidentale, corredata della richiesta medesima con indicazione dei capi di imputazione formulati dal pubblico ministero procedente nei confr .
3. incidentale, sono infondati il primo e il secondo 3.1.
di prescrizione sollevata in primo grado ravvisando nella specie cumenti di spesa utilizzati per ottenere i rimborsi non spettanti o che ella fosse sodale 3.2. Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte al punto 2.11 che precede, al quale si rinvia.
3.2.1. A ciò va solo aggiunto in questa sede che l accertamento definitivo della colpevolezza del incidentale
commissione per il reato di peculato, contestato a entrambi, rende del tutto
prova del fatto documentazione di spesa e che tra ella e il sig. PP esistesse un sodalizio consolidato, posto che a siffatto accertamento il giudice penale è pervenuto sulla base delle ammissioni interessata , dei riscontri documentali effettuati dalla Guardia di Finanza nella fase delle indagini e delle dichiarazioni di altri dipendenti del Consorzio di bonifica
appellante incidentale rivestisse nella vicenda in esame il ruolo chiave del compartecipe che va o-operativi del disegno criminoso ideato e realizzato con il sodale (nella specie:
predisposizione della documentazione amministrativo-contabile da sig. PP e, tramite egli, a se stessa, rimborsi spesa non spettanti;
raccolta, selezione e alterazione della documentazione giustificativa della spesa (scontrini, ricevute, fatture, titoli di viaggio ecc.) da porre di volta in volta a corredo della documentazione amministrativocontabile presentata; diretta richiesta persona del sig. SI BO, di rimborsi in contanti).
3.3. Del pari infondato è il secondo motivo di appello con cui la difesa cure avrebbe erroneamente condannato la propria assistita al pagamento in solido con il sig. PP di una somma superiore a euro 12.413,36, obliterando la circostanza che detto importo sarebbe che ella ha contribuito a far ottenere al sig. PP fornendo la documentazione di spesa relativa ad acquisti di beni e servizi personali.
quanto rilevato al punto che precede (3.2.1.), da co. 1-quater e 1quinquies, primo periodo, della l. n. 20/94, applicabile nel caso di specie, e dal rilievo che non vi è prova che le appropriazioni ascrivibili alla condotta, dianzi descritta, della odierna appellante incidentale siano state contenute nei limiti della già menzionata somma.
3.4.
contesta capo della sentenza impugnata che ha condannato i convenuti al pagamento in solido di euro 64.389,83 senza tenere conto che nel corso del procedimento penale la propria assistita avesse versato al Consorzio di bonifica NA DU, a titolo di acconto sul maggior danno patrimoniale subito per effetto delle condotte appropriative a ella ascrivibili, la somma di euro 15.000,00.
3.4.1. Dalla disamina della più volte citata sentenza n. 36/2019 del 2 maggio 2019 del G.U.P. del Tribunale di Pordenone, divenuta irrevocabile il 27 novembre 2023, agli atti del presente giudizio, emerge giugno 2018 celebrata innanzi al suddetto Giudice penale, offrì senza riserve al Consorzio di bonifica danneggiato, che accettò a titolo di acconto sul maggior danno sofferto, la somma di euro 15.000,00.
Risulta, dunque, ex actis che alla data in cui la Procura regionale attrice 2019), il danno erariale attuale e concreto sofferto dal Consorzio di bonifica NA DU era pari a euro 49.389,83, e non euro 64.389,83, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
3.4.1. Pertanto, la sentenza impugnata merita di essere riformata in parte qua, ferma restando ogni altra statuizione.
3.5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
,
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- riunisce gli appelli iscritti al n. 59373 del ruolo generale promossi dal sig. RI IP e dalla sig.ra LA FALCONE, sopra generalizzati, avverso la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia;
-
-
riforma della sentenza impugnata, condanna il sig. RI IP e la sig.ra LA FALCONE, sopra generalizzati, in solido tra loro e con ripartizione interna quantificata in euro 39.867,47 a carico del sig.
PP e in euro 9.522,36 a carico della sig.ra AL, al pagamento della complessiva somma di euro 49.389,83
(quarantanovemilatrecentottantanove/83), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria calcolata dal 24 gennaio 2013 e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della
;
- conferma le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
ON LA IU IO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente