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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 9951/2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Coscetta
Opponente
E
Controparte_1
in persona del suo Direttore pro
[...] tempore e procuratore speciale, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo D'Isidoro
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 283/2023
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2023 l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2023 del 14/06/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro
e Previdenza, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di CP_1
€ 16.710,16, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché di €
540,00 per spese di lite, di cui € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Ha contestato, in via principale e nel merito, l'esistenza del presunto credito fatto valere dalla per insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto dal mese di Aprile 2014 era CP_1
CP_ percettore di pensione categoria VDAI erogata dall' e che le somme erano comunque parzialmente prescritte.
1 Si è costituita la opposta, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza all'esito della scadenza del termine, lette le note scritte all'uopo depositate.
Ciò brevemente premesso in fatto, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce una causa che non verte sulla legittimità dell'adozione di tale provvedimento monitorio, bensì sull'esistenza o meno del credito azionato.
In altre parole, nessuna doglianza può essere sollevata relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del decreto, venendo in rilievo esclusivamente i profili di merito.
Sul punto infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. 9927/04).
Ciò posto, la domanda non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In primis, deve richiamarsi quanto precisato dalla Corte di Cassazione in materia, che non esclude l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto alla professionale ancorché iscritto ad altra CP_1 gestione previdenziale o anche pensionato, e ciò in quanto “l'obbligo di contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione generale, tanto CP_1
più in presenza di contestuale iscrizione all'albo: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” (Cass. Civ. n. 5473/2025;5183/2025).
Inoltre, il Regolamento di Previdenza vigente pro tempore, ed adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 18 comma 11 del D.L. n. 78/2011 – convertito con la Legge n. 111/11, prevede che, in ogni caso, anche i beneficiari di trattamento pensionistico erogato da altra gestione obbligatoria sono tenuti all'iscrizione alla , beneficiando del versamento di una contribuzione CP_1
ridotta.
2 Ancora, l'art 39 co.1 del Regolamento di Previdenza prevede espressamente che “l'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia in base ai contributi versati o accreditati qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata”.
Ed ancora il successivo comma 2 prevede che “Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e sia cancellato dall'Albo e dall'Associazione”.
Da tutto quanto esposto, dunque, infondate sono le doglianze dell'opponente sul punto.
Quanto poi all'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal ricorrente per tutte le somme antecedenti alla data del 20.06.2018, ritiene lo scrivente che la stessa non meriti accoglimento.
Parte resistente, infatti, nel costituirsi in giudizio ha depositato comunicazione del 14.01.2022 con quale informava il ricorrente delle somme dovute. Tale atto è certamente atto interruttivo idoneo del periodo prescrizionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è integralmente infondata e, dunque, deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a pagare in favore di
[...]
le spese di lite Controparte_1
liquidate in euro 2695,00 per compensi, oltre accessori come per legge, se dovuti, con attribuzione.
Aversa, 22.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 9951/2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Coscetta
Opponente
E
Controparte_1
in persona del suo Direttore pro
[...] tempore e procuratore speciale, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo D'Isidoro
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 283/2023
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2023 l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2023 del 14/06/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro
e Previdenza, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di CP_1
€ 16.710,16, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché di €
540,00 per spese di lite, di cui € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Ha contestato, in via principale e nel merito, l'esistenza del presunto credito fatto valere dalla per insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto dal mese di Aprile 2014 era CP_1
CP_ percettore di pensione categoria VDAI erogata dall' e che le somme erano comunque parzialmente prescritte.
1 Si è costituita la opposta, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza all'esito della scadenza del termine, lette le note scritte all'uopo depositate.
Ciò brevemente premesso in fatto, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce una causa che non verte sulla legittimità dell'adozione di tale provvedimento monitorio, bensì sull'esistenza o meno del credito azionato.
In altre parole, nessuna doglianza può essere sollevata relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del decreto, venendo in rilievo esclusivamente i profili di merito.
Sul punto infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. 9927/04).
Ciò posto, la domanda non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In primis, deve richiamarsi quanto precisato dalla Corte di Cassazione in materia, che non esclude l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto alla professionale ancorché iscritto ad altra CP_1 gestione previdenziale o anche pensionato, e ciò in quanto “l'obbligo di contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione generale, tanto CP_1
più in presenza di contestuale iscrizione all'albo: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” (Cass. Civ. n. 5473/2025;5183/2025).
Inoltre, il Regolamento di Previdenza vigente pro tempore, ed adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 18 comma 11 del D.L. n. 78/2011 – convertito con la Legge n. 111/11, prevede che, in ogni caso, anche i beneficiari di trattamento pensionistico erogato da altra gestione obbligatoria sono tenuti all'iscrizione alla , beneficiando del versamento di una contribuzione CP_1
ridotta.
2 Ancora, l'art 39 co.1 del Regolamento di Previdenza prevede espressamente che “l'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia in base ai contributi versati o accreditati qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata”.
Ed ancora il successivo comma 2 prevede che “Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e sia cancellato dall'Albo e dall'Associazione”.
Da tutto quanto esposto, dunque, infondate sono le doglianze dell'opponente sul punto.
Quanto poi all'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal ricorrente per tutte le somme antecedenti alla data del 20.06.2018, ritiene lo scrivente che la stessa non meriti accoglimento.
Parte resistente, infatti, nel costituirsi in giudizio ha depositato comunicazione del 14.01.2022 con quale informava il ricorrente delle somme dovute. Tale atto è certamente atto interruttivo idoneo del periodo prescrizionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è integralmente infondata e, dunque, deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a pagare in favore di
[...]
le spese di lite Controparte_1
liquidate in euro 2695,00 per compensi, oltre accessori come per legge, se dovuti, con attribuzione.
Aversa, 22.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
Federica Izzo
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