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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 864/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 BOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di liquidazione n. 25004051154, relativo al recupero delle imposte ipo-catastali asserite principali, emesso dall'Agenzia delle Entrate 3 Direzione Provinciale di Genova, in data 27 maggio 2025, notificato a mezzo di posta elettronica certificata al ricorrente in data 27 maggio 2025, il notaio Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha presentato tempestivo ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha recuperato a titolo di imposta ipotecaria euro 3.020 e a titolo di imposta catastale euro 1.410 e ciò in quanto a parere dell'Ufficio non è stato possibile riconoscere alla donazione della corte e del terreno agricolo l'agevolazione prima casa e non essendo presenti in atto valori distinti per ogni immobile la liquidazione è stata applicata sull'unico valore presente in atto, ovvero su euro 161.000.
Il ricorrente eccepisce:
Violazione ed errata applicazione della nota II bis punto 3) dell'articolo 1 della Tariffa parte prima annessa al D.P.R .n. 131/1986. richiamata dall'art. 69 commi 3 e 4 Legge 342/2000. In particolare il ricorrente mette in evidenza che lo stesso giudice di legittimità ha sancito più volte l'ampiezza e la genericità della disposizione contenuta nel comma 3 della nota II-bis citato confermando l'interpretazione consolidatasi in giurisprudenza ed alla quale deve conformarsi anche l'Amministrazione finanziaria del carattere non tassativo della elencazione contenuta nel comma 3 della Nota II-bis richiamato. A parere del contribuente la nozione di
"pertinenza" fiscale non si differenzia dalla nozione generale prefigurata dall'art. 817 c.c., per cui un bene che sia funzionalmente collegato ad altro è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del bene principale. E nel caso di specie una porzione di strada di soli 35 mq adiacente alla casa,
e un giardino di mq 395 anch'esso adiacente alla casa sono chiaramente pertinenze dell'abitazione e hanno diritto all'agevolazione di cui si discute. Peraltro mette in evidenza che l'Ufficio non applicando l'agevolazione sull'intero valore dell'atto, ha di fatto in modo del tutto illegittimo e infondato non riconosciuto i benefici prima casa anche alla stessa abitazione e al box, che hanno un valore preponderante rispetto alle pertinenze.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. In particolare sostiene che le due unità immobiliari non rientrando nelle categorie C/2, C/6 e C/7 non possono essere considerate pertinenziali all'abitazione, inoltre il valore preso a riferimento per il calcolo dell'imposta da pagare è quello riportato nel rogito, dichiarato dal contribuente ed è l'unico valore menzionato nel rogito, pertanto, l'Ufficio non poteva prendere a riferimento altri valori.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto una conciliazione e conseguentemente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti. Ciò in considerazione che la conciliazione lo prevede espressamente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 864/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004051154 BOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di liquidazione n. 25004051154, relativo al recupero delle imposte ipo-catastali asserite principali, emesso dall'Agenzia delle Entrate 3 Direzione Provinciale di Genova, in data 27 maggio 2025, notificato a mezzo di posta elettronica certificata al ricorrente in data 27 maggio 2025, il notaio Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha presentato tempestivo ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha recuperato a titolo di imposta ipotecaria euro 3.020 e a titolo di imposta catastale euro 1.410 e ciò in quanto a parere dell'Ufficio non è stato possibile riconoscere alla donazione della corte e del terreno agricolo l'agevolazione prima casa e non essendo presenti in atto valori distinti per ogni immobile la liquidazione è stata applicata sull'unico valore presente in atto, ovvero su euro 161.000.
Il ricorrente eccepisce:
Violazione ed errata applicazione della nota II bis punto 3) dell'articolo 1 della Tariffa parte prima annessa al D.P.R .n. 131/1986. richiamata dall'art. 69 commi 3 e 4 Legge 342/2000. In particolare il ricorrente mette in evidenza che lo stesso giudice di legittimità ha sancito più volte l'ampiezza e la genericità della disposizione contenuta nel comma 3 della nota II-bis citato confermando l'interpretazione consolidatasi in giurisprudenza ed alla quale deve conformarsi anche l'Amministrazione finanziaria del carattere non tassativo della elencazione contenuta nel comma 3 della Nota II-bis richiamato. A parere del contribuente la nozione di
"pertinenza" fiscale non si differenzia dalla nozione generale prefigurata dall'art. 817 c.c., per cui un bene che sia funzionalmente collegato ad altro è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del bene principale. E nel caso di specie una porzione di strada di soli 35 mq adiacente alla casa,
e un giardino di mq 395 anch'esso adiacente alla casa sono chiaramente pertinenze dell'abitazione e hanno diritto all'agevolazione di cui si discute. Peraltro mette in evidenza che l'Ufficio non applicando l'agevolazione sull'intero valore dell'atto, ha di fatto in modo del tutto illegittimo e infondato non riconosciuto i benefici prima casa anche alla stessa abitazione e al box, che hanno un valore preponderante rispetto alle pertinenze.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. In particolare sostiene che le due unità immobiliari non rientrando nelle categorie C/2, C/6 e C/7 non possono essere considerate pertinenziali all'abitazione, inoltre il valore preso a riferimento per il calcolo dell'imposta da pagare è quello riportato nel rogito, dichiarato dal contribuente ed è l'unico valore menzionato nel rogito, pertanto, l'Ufficio non poteva prendere a riferimento altri valori.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto una conciliazione e conseguentemente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti. Ciò in considerazione che la conciliazione lo prevede espressamente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.