Art. 34. (Effetti della riforma o della cassazione)
Il testo dell' art. 336 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
"La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Il testo dell' art. 336 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
"La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".