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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2189/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Giovanni Viscuso (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._4 studio professionale di quest'ultimo in San Giorgio Lucano (MT), via Roma n.11; attori nei confronti di
(c.f.: ), gli eredi e aventi causa di Controparte_1 C.F._5 fu (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 Pt_3 deceduto il 15/08/1978) e della moglie (nata a [...] Persona_2
PO il 04/10/1886 e deceduta a San Giorgio Lucano il 24/07/1964), e quindi degli eredi e aventi causa di (nato a [...] il [...] e Persona_3 risultante DISPERSO IN GUERRA), (nato a [...] il Persona_4
12/03/1924 e deceduto in Oriolo il 21/11/2014), (nato a [...] Persona_5
Lucano il 07/12/1927 ed ivi deceduto il 23/07/2013), (nato a [...] Persona_6
Lucano il 27/01/1930 ed ivi deceduto il 06/02/2008), (nato a [...] Parte_3 di PO il 13/10/1905 e deceduto a San Giorgio Lucano il 15/05/1989), CP_2
(nata a [...] il [...] e deceduta a Cersosimo il 28/10/1992),
[...]
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Controparte_1
1 R.G. n. 2189/2019
15/09/1993), (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_7
31/01/2015) e (nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3
Oriolo il 06/04/2003); convenuti contumaci
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 09/12/2021, Parte_4
adivano il Tribunale di Matera, affinché fossero accertati: a) l'apertura
[...] Parte_3 della successione di fu nato a [...] il Persona_1 Pt_3
21/07/1883 ed ivi deceduto il 15/08/1978; b) l'appartenenza dell'immobile sito in San Giorgio
Lucano, identificato in catasto terreni al foglio 53 particella 10 ha 13.38.80 all'asse ereditario relitto del defunto suddetto;
c) la qualità in capo a e di eredi Parte_2 Controparte_4 di e a loro volta eredi legittimi di fu Controparte_3 Parte_3 Persona_1
e l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte dei loro danti causa e senza Pt_3 soluzione di continuità fino a loro in maniera tacita;
d) il possesso pro quota ed indiviso continuo, pubblico ed indisturbato su detto terreno esercitato dai loro danti causa e da essi successivamente, senza soluzione di continuità e per oltre un ventennio;
e) conseguentemente,
l'acquisto per usucapione del suddetto terreno ai sensi dell'art. 1158 c.c., giovandosi della prosecuzione del possesso dei loro danti causa ex artt. 1146 commi 1 e 2 c.c.; f) la falsità della dichiarazione resa da e innanzi al Notaio in data Persona_5 Controparte_5 Per_8
21/12/2017, per procedere alla vendita per possesso del terreno in contestazione in favore del figlio g) la detenzione sine titulo di detto immobile da parte di Controparte_1 CP_1
a cui doveva essere ordinata la restituzione dello stesso in loro favore ai sensi dell'art. 948
[...]
c.c.
A sostegno della domanda, rappresentavano che: • originario proprietario del bosco era R_
u come risultante dai registri partitari del Nuovo Catasto Terreni del Comune
[...] Pt_3 di San Giorgio Lucano ed estratto della situazione della particella dal 21/07/1976; R_ era avo di tutte le parti in causa. E precisamente: era nipote ex filia, in
[...] Parte_1 quanto la figlia del de cuius (nata a [...] l'[...] e deceduta Controparte_3 ad Oriolo) era sua madre;
era nipote ex filio, il figlio del de cuius Parte_2 Parte_3
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(nato a [...] il [...] e deceduto a San Giorgio Lucano il 15/05/1989) era suo padre;
era pronipote del de cuius, in quanto figlio del precedente Parte_3 Pt_2
• con scrittura privata del 23/09/1956, i figli di fu avevano
[...] Persona_1 Pt_3 diviso tra loro bonariamente la proprietà del genitore, con immissione nel loro possesso individuale ed esclusivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura di divisione, proseguito senza soluzione di continuità dopo la morte del padre, avvenuta nel 1978; • avendo accettato l'eredità del genitore per fatti concludenti, avevano, poi, trasmesso la proprietà del terreno ai propri discendenti e per quanto riguardo la vedova Persona_6 Persona_9 aveva trasferito la quota ereditata dal marito a dietro pagamento del prezzo di Parte_3 vendita;
• dall'apertura della successione di il 15/08/1978, ciascun figlio di Persona_1 quest'ultimo nonché, alla loro morte, i rispettivi eredi, avevano posseduto direttamente o tramite terzi, in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, i beni compresi nell'asse ereditario e secondo la quota esattamente indicata nella citata divisione bonaria, compiendo sulla stessa ogni atto di signoria propria dei proprietari, provvedendo a conservarlo in buono stato di manutenzione con il taglio dell'erba e con la potatura delle piante deperenti, con la raccolta della legna secca e la pulizia del sottobosco, oltre a servirsene, ove possibile, per il pascolo di bestiame. Gli attori avevano altresì provveduto, nei termini di legge
(ogni 10 anni), al taglio colturale del bosco, come risultante da rinnovo autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale della Stato, coordinamento provinciale di Matera il 10/12/1996, n. Prot.
13954 (Doc.11) e da richiesta ed autorizzazione rilasciata dalla Controparte_6 di SI (MT) in data 20/11/2006, n. Prot. 2890. Nel corso degli anni avevano anche ripristinato a proprie spese un'antica mulattiera, che, partendo dalla strada comunale, arrivava a servire i fondi interessati, curandone altresì nel tempo la relativa manutenzione, per assicurare un agevole passaggio anche ai mezzi agricoli;
• avevano sempre impedito al cugino anch'egli Persona_5 nipote ex filio dell'originario proprietario fu in quanto figlio di Persona_1 Pt_3
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 15/09/1993), di Controparte_1 utilizzare il fondo di cui si tratta, tentando in numerose occasioni di introdurvi il proprio gregge e/o la propria mandria.
Lamentavano, quindi, che, per assicurarsi un indebito vantaggio, e la coniuge Per_5 CP_5 avessero venduto al figlio una serie di immobili, tra cui il terreno per
[...] Controparte_1
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cui è causa, dichiarando falsamente al Notaio rogante di averne acquisito la proprietà per usucapione, mai accertata giudizialmente.
Riferivano di avere interesse e titolo ad invalidare detto atto di trasferimento, atteso che alla data di stipulazione di quella vendita essi avevano già acquisito la piena proprietà del terreno per usucapione.
II. L'atto introduttivo veniva notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta decreto del Presidente del Tribunale del 03/11/2021 cron. 1640/2021, con deposito da parte dell'Ufficiale Giudiziario di una copia dell'atto con la relazione sull'attività svolta e i documenti giustificativi di essa nella cancelleria della scrivente in data 02/12/2021, come da relata di notificazione a mani in pedice al documento denominato “atto di citazione notificato.rar”, allegato all'atto introduttivo del presente giudizio.
III. Nessuno dei soggetti convenuti si è costituito in giudizio e la causa è stata istruita con l'audizione di due testi di parte attrice. All'esito, gli attori hanno depositato note conclusive il
12/10/2023, insistendo per l'accoglimento delle domande articolate nell'atto di citazione, e all'udienza di discussione, tenutasi il 09/01/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande avanzate dagli attori non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
IV.1. Preliminarmente va detto che, ai sensi dell'art. 533 c.c., “L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni”.
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
- «nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta
a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo (c.d. possessio pro possessore) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro herede) - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione. La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 04/04/2024);
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- tramite la petizione di eredità, l'erede può chiedere solo l'accertamento della propria qualità di erede rispetto al de cuius a deve essere succeduto mortis causa, non anche beni lasciati in eredità a soggetti terzi;
- trattandosi di un'azione reale e di condanna, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete,
l'attore in petizione deve allegare il titolo ereditario e provarlo solo in quanto sia contestato dal convenuto, mentre deve dare la prova che i beni di cui chiede la restituzione, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. «La mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione» (v. ex multis Cassazione civile sez. II sentenza del 09/02/2011
n.3181; Tribunale Ivrea sez. I sentenza del 10/07/2024 n.813; Tribunale Siena sez. I sentenza del
23/09/2021 n.700, Tribunale Ascoli Piceno sentenza del 20/10/2022 n.671).
Ne discende che l'azione promossa dagli attori come petizione di eredità non può correttamente qualificarsi tale, perché:
a) l'attore ha acquistato una quota del terreno suddetto non iure successionis, ma Parte_3 sulla base di un contratto di compravendita da e , eredi Persona_9 Persona_10 di (v. all. 10 fascicolo attori), in disparte ogni considerazione sulla idoneità della Persona_6 scrittura privata non autenticata al trasferimento della proprietà di un immobile o di una quota di esso. Altrettanto ha fatto il convenuto a parte ogni valutazione sull'efficacia Controparte_1 della vendita in ragione della mancanza della continuità delle trascrizioni;
b) gli attori e hanno chiesto l'accertamento della loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi rispettivamente di e (n. 1905 e m. 1989), e a ritroso la CP_3 Parte_3 qualità in capo a quest'ultimi di eredi del de cuius nonché dell'accettazione tacita Persona_1 dell'eredità di da parte dei loro rispettivi genitori e dell'eredità di quest'ultimi da Persona_1 parte loro;
c) ha chiesto l'accertamento della qualità di erede di in capo Parte_3 Persona_1 ad e della qualità di erede di in capo alla moglie Persona_6 Persona_6 Persona_9
sua dante causa nel contratto di vendita del 2017;
[...]
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d) tutti gli istanti hanno, poi, sostenuto che da sempre il possesso esclusivo del terreno sito in San
Giorgio Lucano, identificato in catasto terreni al foglio 53 particella 10, è stato in capo ai loro danti causa ed essi lo hanno proseguito senza soluzione di continuità fino all'attualità. Tant'è che non è stato lamentato il possesso da parte di terzi né è stata chiesta la restituzione del fondo in questione a chicchessia e neanche a che ne è attualmente intestatario formale. Controparte_1
Gli attori si sono limitati a chiedere la declaratoria di usucapione del bene in loro favore con conseguente annullamento dell'atto di compravendita del 2017, con cui il terreno sarebbe stato trasferito a non domino in favore di Controparte_1
IV.2. Alla luce di quanto innanzi, si impone a questo Giudice di riqualificare la domanda con cui gli attori hanno chiesto di riconoscere il legame di parentela intercorrente tra il de cuius R_ fu e e loro eredi, nonché di
[...] Pt_3 Controparte_3 Parte_2 Persona_6 accertare che il terreno in contesa faceva parte dell'asse ereditario di e si è Persona_1 trasferito per accettazione tacita della sua eredità prima ai suoi figli eredi legittimi secondo la scrittura privata del 1956 e poi agli eredi legittimi di questi ultimi con compimento dell'usucapione in loro favore.
A tale fine, va evidenziato che:
▪ «La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede sono accomunate dal fatto che entrambe mirano all'accertamento dello "status" di erede, ma differiscono tra loro in quanto la prima è un'azione recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre la seconda è un'azione dichiarativa, che solo eventualmente può essere associata ad una domanda di condanna di restituzione dei beni ereditari» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 31/01/2014 n.2148; Tribunale Milano sez. IV sentenza del 22/08/2023
n.6826);
▪ ai sensi dell'art. 948 c.c., pure invocato dagli attori, “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso, il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
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La rivendicazione di un bene impone al proprietario di dare la c.d. probatio diabolica ossia di dimostrare di esserne proprietario, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (v. ex pluribus Cassazione civile sez. II sentenza del 18/01/2017 n.1210). Il rigore probatorio è affievolito nel caso in cui il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 28/06/2023 n.18395) oppure in caso di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, ad esempio un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 19/01/2022 n.1569);
▪ l'azione di accertamento della proprietà si distingue da quella di rivendicazione - con cui, invece, condivide il rigoroso onere probatorio -, nel momento finale dell'azione stessa, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 03/08/2022 n.24050);
▪ l'azione di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene dell'azione di rivendicazione, ha natura e presupposti diversi: a) con la prima, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta dall'attore, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella
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cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta;
b) con la seconda, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 20/06/2022 n.19872);
▪ la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rivendicazione deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può, invece, limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 19/03/2021 n.7871);
▪ nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del
23/01/2023 n.1905). Per vero l'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto
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all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo;
peraltro, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 12/09/2023 n.26321 e ordinanza del 14/07/2021 n.20068). Tuttavia, nel caso in cui il convenuto contesti il diritto di proprietà altrui, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente, anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 23/01/2023 n.1905).
Ebbene, in ragione delle suddette considerazioni, pare potersi concludere nel senso che le domande degli attori si sostanzino nella richiesta di accertamento:
1. della loro qualità di eredi legittimi dei rispettivi genitori a loro volta eredi di e quella dell'attore Persona_1 Parte_3 nell'accertamento della qualità in capo ad di erede di e
[...] Persona_6 Persona_1 in capo a e della qualità di eredi di 2. Parte_5 Persona_10 Persona_6 del loro diritto di proprietà sul terreno alla data di acquisto del terreno da parte di CP_1 el 2017, con il rigoroso onere probatorio indicato innanzi.
[...]
*
Quanto alla prima domanda (accertamento della qualità di eredi), sulla base delle certificazioni depositate è possibile solo acclarare, in difetto della prova di una successione testamentaria, che:
➢ alla morte di (n. il 21/07/1983), avvenuta il 15/08/1978, alla sua eredità Persona_1
sarebbero stati chiamati (premorta la moglie il 24/07/1964) quali Persona_2 successori legittimi i figli: nato il [...] e disperso in guerra;
Per_3 Per_4
(n. il 12/03/1924 e m. il 21/11/2014), (n. il 07/12/1927 e m. il 23/07/2017), Per_5
(n. il 27/01/1930 e m. il 06/02/2008), (n. il 03/10/1905 e m. il Per_6 Pt_3
15/05/1989), (n. il 06/09/1920 e m. il 28/10/1992), (n. il CP_2 CP_1
07/11/1913 e m. il 15/09/1993), (n. il 26/02/1916 e m. il 31/01/2005) e Per_7
(n. il 08/12/1919 e m. il 06/04/2003) (v. all. 4 fascicolo attori); CP_3
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➢ alla morte di (n. il 08/12/1919 e m. il 06/04/2003) sarebbero stati chiamati CP_3
come suoi eredi legittimi i figli (premorto il marito , tra cui l'odierna Persona_11 attrice (v. all. 5 fascicolo attori); Parte_1
➢ alla morte di (n. il 03/10/1905 e m. il 15/05/1989) sarebbero stati Parte_3
chiamati come suoi eredi legittimi la moglie PE (morta Persona_12
a sua volta nel 1995) e i figli, tra cui l'odierno attore (v. all. 7 fascicolo Parte_2 attori);
➢ alla morte di (n. il 07/11/1913 e m. il 15/09/1993) sarebbero stati chiamati CP_1
come suoi eredi legittimi la moglie PE (morta a sua volta il Persona_13
20/07/2009) e i figli, tra cui nato a [...] l'[...], dante causa del Persona_5 convenuto (v. all. 15 fascicolo attori). Controparte_1
Non sono stati, però, versati in atti i documenti comprovanti l'accettazione delle diverse eredità in maniera espressa né è stata dimostrata l'accettazione tacita, anche per quanto si dirà infra.
Nulla può, invece, dirsi in ordine alla successione di (n. il 27/01/1930 e m. il Persona_6
06/02/2008), non essendo stato documentato il legame intercorrente con e Persona_9 tantomeno con , che tra l'altro è l'unico che apparentemente ha Persona_14 sottoscritto la scrittura privata del 2008, con cui sarebbe stata ceduta una quota della particella 10 all'attuale attore Parte_3
Inoltre, non è stato provato che:
1. il fondo in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10 facesse parte del patrimonio ereditario di Persona_1
A tal fine sarebbe stato necessario produrre la certificazione dei Registri Immobiliari e non il mero partitario oppure sarebbe stato necessario dimostrare l'acquisto da parte sua di detto bene a titolo originario. Mentre, non rileva ex se quanto riportato nei partitari del
Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Lucano – partita n. 125 del
28/08/1978 (v. all. 2 fascicolo attori), perché è noto che «i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia» (v.
T.A.R. Firenze (Toscana) sez. III sentenza del 22/07/2019 n.1149; Cons. Stato sez. VI
10 R.G. n. 2189/2019
sentenza del 09/02/2015 n. 631; T.A.R. Lombardia, Milano sez. II sentenza del
20/05/2015 n. 1195). Del tutto irrilevanti, poi, sono: • il documento allegato 9 del fascicolo di parte attrice, atteso che: trattasi di un testo dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione e, quindi, non configurabile neppure come scrittura privata, fermo restando che ai sensi dell'art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Se questo documento fosse stato sottoscritto dagli eredi di essendo stato Persona_1 stipulato nel 1956 quando il titolare dei beni era ancora in vita, detta scrittura sarebbe stata affetta da nullità per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c., avendo i figli di quello disposto di diritti che sarebbero loro spettati sulla successione del padre non ancora aperta, visto che la sua morte avverrà solo nel 1978; • le autorizzazione al taglio del bosco del 10/12/1996 e del 20/11/2006, che, a prescindere dal fatto che non
è possibile stabilire che il bene ivi considerato corrisponda esattamente alle porzioni rivendicate dagli attori, sono state fatte in favore di un certo che non è Persona_15 figlio di fu né si comprende quale legame abbia con le Persona_1 Pt_3 odierne parti in causa (ammesso che ve ne sia uno); • il verbale di constatazione di illecito amministrativo del Corpo Forestale dello Stato di Noepoli del 09/02/2009, che individua come proprietario della particella 10 foglio 53 coniuge dell'attrice Persona_16
Pt_1
In difetto della dimostrazione del presupposto della proprietà in capo a Persona_1 del terreno in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10, è precluso ogni ulteriore e conseguenziale accertamento in ordine alla trasmissione di detto diritto, pro quota, ai suoi successori e quindi in via gradata fino agli attori e Pt_1 Pt_2
ai danti causa dell'attore
[...] Parte_3
2. (n. il 03/10/1905 e m. il 15/05/1989) e (n. il 08/12/1919 e m. Parte_3 CP_3
il 06/04/2003) abbiano accettato l'eredità del padre espressamente o Persona_1 tacitamente, né che abbia accettato l'eredità della madre Parte_1 CP_3
e abbia accettato l'eredità del padre
[...] Parte_2 Parte_3 espressamente o tacitamente.
11 R.G. n. 2189/2019
A proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione e alla data di instaurazione del presente giudizio era spirato detto termine per tutti. Siccome non è stato possibile stabilire se il bosco in contesa fosse parte dell'eredità di l'eventuale Persona_1 possesso uti dominus dello stesso da parte dei figli di questo e degli attori e Pt_1 Pt_2 nonché del dante causa dell'attore non può essere considerata
[...] Parte_3 come condotta integrante gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al secondo aspetto (l'acquisto per usucapione), gli attori avrebbero dovuto dare la prova dell'acquisto del diritto di proprietà pro quota sul terreno in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10 per averlo usucapito essi direttamente con la protrazione su di esso del possesso continuato e non interrotto, pacifico, non clandestino e non violento per oltre 20 anni, che, però, avrebbe dovuto essere caratterizzato dalla esclusività: è, infatti, «necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca
l'avvenuta usucapione del bene» (così ex plurimis Cassazione civile sez. II ordinanza del 30/11/2023 n.33453). Così la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del
11/01/2024 n.1121).
Mutatis mutandis può affermarsi che con riferimento al terreno oggetto di causa, perché se ne potesse sostenere l'acquisto per usucapione da parte degli attori, questi non potevano limitarsi a dimostrare di aver goduto, direttamente o indirettamente, del fondo, ma dovevano provare di averlo fatto in via esclusiva, impedendo a terzi di farlo;
la raccolta della legna, il pascolo del
12 R.G. n. 2189/2019
bestiame o la manutenzione del fondo (soprattutto se ordinaria) sono attività che non sono espressione inequivoca della volontà dell'agente di affermarsi proprietario del bene in questione, spettando al mero utilizzatore.
Dall'istruttoria orale condotta nel presente giudizio, detta esclusività non è emersa, perché i testi hanno riferito solo dell'utilizzo materiale del bosco.
Così , sentito all'udienza dell'11/05/2023, ha riferito di aver visto l'attore Testimone_1 Pt_2 portare i suoi animali a pascolare sulla particella 10 del foglio 53 nella porzione indicata
[...] nell'atto di divisione del 1956, nonché figlio di , tagliare le piante e Parte_3 Pt_2 pascolare gli animali nell'altra porzione che, sempre in base all'atto del 1956, sarebbe stato di
Addirittura, in contrasto con quanto riferito dagli attori, il ha dichiarato Persona_6 Tes_1 che avrebbe posseduto la porzione acquistata nel 2008 da Parte_2 Persona_9 compagna del deceduto già prima di quell'anno in questione. Non risulta Persona_5 dirimente neppure la circostanza dell'esistenza di una delimitazione, per altro assai generica, delle proprietà con pietre di confine. Il , infatti, non è stato in grado di riferire quando e chi le Tes_1 abbia apposte, né specificatamente cosa delimitassero.
Pressoché di tenore eguale sono state le dichiarazioni dell'altro teste, , audito Testimone_2 alla medesima udienza.
V. Attesa la contumacia dei convenuti vittoriosi, nulla si dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA le domande formulate dagli attori;
NULLA dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Matera, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
13 R.G. n. 2189/2019
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Giovanni Viscuso (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._4 studio professionale di quest'ultimo in San Giorgio Lucano (MT), via Roma n.11; attori nei confronti di
(c.f.: ), gli eredi e aventi causa di Controparte_1 C.F._5 fu (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 Pt_3 deceduto il 15/08/1978) e della moglie (nata a [...] Persona_2
PO il 04/10/1886 e deceduta a San Giorgio Lucano il 24/07/1964), e quindi degli eredi e aventi causa di (nato a [...] il [...] e Persona_3 risultante DISPERSO IN GUERRA), (nato a [...] il Persona_4
12/03/1924 e deceduto in Oriolo il 21/11/2014), (nato a [...] Persona_5
Lucano il 07/12/1927 ed ivi deceduto il 23/07/2013), (nato a [...] Persona_6
Lucano il 27/01/1930 ed ivi deceduto il 06/02/2008), (nato a [...] Parte_3 di PO il 13/10/1905 e deceduto a San Giorgio Lucano il 15/05/1989), CP_2
(nata a [...] il [...] e deceduta a Cersosimo il 28/10/1992),
[...]
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Controparte_1
1 R.G. n. 2189/2019
15/09/1993), (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_7
31/01/2015) e (nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3
Oriolo il 06/04/2003); convenuti contumaci
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 09/12/2021, Parte_4
adivano il Tribunale di Matera, affinché fossero accertati: a) l'apertura
[...] Parte_3 della successione di fu nato a [...] il Persona_1 Pt_3
21/07/1883 ed ivi deceduto il 15/08/1978; b) l'appartenenza dell'immobile sito in San Giorgio
Lucano, identificato in catasto terreni al foglio 53 particella 10 ha 13.38.80 all'asse ereditario relitto del defunto suddetto;
c) la qualità in capo a e di eredi Parte_2 Controparte_4 di e a loro volta eredi legittimi di fu Controparte_3 Parte_3 Persona_1
e l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius da parte dei loro danti causa e senza Pt_3 soluzione di continuità fino a loro in maniera tacita;
d) il possesso pro quota ed indiviso continuo, pubblico ed indisturbato su detto terreno esercitato dai loro danti causa e da essi successivamente, senza soluzione di continuità e per oltre un ventennio;
e) conseguentemente,
l'acquisto per usucapione del suddetto terreno ai sensi dell'art. 1158 c.c., giovandosi della prosecuzione del possesso dei loro danti causa ex artt. 1146 commi 1 e 2 c.c.; f) la falsità della dichiarazione resa da e innanzi al Notaio in data Persona_5 Controparte_5 Per_8
21/12/2017, per procedere alla vendita per possesso del terreno in contestazione in favore del figlio g) la detenzione sine titulo di detto immobile da parte di Controparte_1 CP_1
a cui doveva essere ordinata la restituzione dello stesso in loro favore ai sensi dell'art. 948
[...]
c.c.
A sostegno della domanda, rappresentavano che: • originario proprietario del bosco era R_
u come risultante dai registri partitari del Nuovo Catasto Terreni del Comune
[...] Pt_3 di San Giorgio Lucano ed estratto della situazione della particella dal 21/07/1976; R_ era avo di tutte le parti in causa. E precisamente: era nipote ex filia, in
[...] Parte_1 quanto la figlia del de cuius (nata a [...] l'[...] e deceduta Controparte_3 ad Oriolo) era sua madre;
era nipote ex filio, il figlio del de cuius Parte_2 Parte_3
2 R.G. n. 2189/2019
(nato a [...] il [...] e deceduto a San Giorgio Lucano il 15/05/1989) era suo padre;
era pronipote del de cuius, in quanto figlio del precedente Parte_3 Pt_2
• con scrittura privata del 23/09/1956, i figli di fu avevano
[...] Persona_1 Pt_3 diviso tra loro bonariamente la proprietà del genitore, con immissione nel loro possesso individuale ed esclusivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura di divisione, proseguito senza soluzione di continuità dopo la morte del padre, avvenuta nel 1978; • avendo accettato l'eredità del genitore per fatti concludenti, avevano, poi, trasmesso la proprietà del terreno ai propri discendenti e per quanto riguardo la vedova Persona_6 Persona_9 aveva trasferito la quota ereditata dal marito a dietro pagamento del prezzo di Parte_3 vendita;
• dall'apertura della successione di il 15/08/1978, ciascun figlio di Persona_1 quest'ultimo nonché, alla loro morte, i rispettivi eredi, avevano posseduto direttamente o tramite terzi, in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, i beni compresi nell'asse ereditario e secondo la quota esattamente indicata nella citata divisione bonaria, compiendo sulla stessa ogni atto di signoria propria dei proprietari, provvedendo a conservarlo in buono stato di manutenzione con il taglio dell'erba e con la potatura delle piante deperenti, con la raccolta della legna secca e la pulizia del sottobosco, oltre a servirsene, ove possibile, per il pascolo di bestiame. Gli attori avevano altresì provveduto, nei termini di legge
(ogni 10 anni), al taglio colturale del bosco, come risultante da rinnovo autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale della Stato, coordinamento provinciale di Matera il 10/12/1996, n. Prot.
13954 (Doc.11) e da richiesta ed autorizzazione rilasciata dalla Controparte_6 di SI (MT) in data 20/11/2006, n. Prot. 2890. Nel corso degli anni avevano anche ripristinato a proprie spese un'antica mulattiera, che, partendo dalla strada comunale, arrivava a servire i fondi interessati, curandone altresì nel tempo la relativa manutenzione, per assicurare un agevole passaggio anche ai mezzi agricoli;
• avevano sempre impedito al cugino anch'egli Persona_5 nipote ex filio dell'originario proprietario fu in quanto figlio di Persona_1 Pt_3
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 15/09/1993), di Controparte_1 utilizzare il fondo di cui si tratta, tentando in numerose occasioni di introdurvi il proprio gregge e/o la propria mandria.
Lamentavano, quindi, che, per assicurarsi un indebito vantaggio, e la coniuge Per_5 CP_5 avessero venduto al figlio una serie di immobili, tra cui il terreno per
[...] Controparte_1
3 R.G. n. 2189/2019
cui è causa, dichiarando falsamente al Notaio rogante di averne acquisito la proprietà per usucapione, mai accertata giudizialmente.
Riferivano di avere interesse e titolo ad invalidare detto atto di trasferimento, atteso che alla data di stipulazione di quella vendita essi avevano già acquisito la piena proprietà del terreno per usucapione.
II. L'atto introduttivo veniva notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta decreto del Presidente del Tribunale del 03/11/2021 cron. 1640/2021, con deposito da parte dell'Ufficiale Giudiziario di una copia dell'atto con la relazione sull'attività svolta e i documenti giustificativi di essa nella cancelleria della scrivente in data 02/12/2021, come da relata di notificazione a mani in pedice al documento denominato “atto di citazione notificato.rar”, allegato all'atto introduttivo del presente giudizio.
III. Nessuno dei soggetti convenuti si è costituito in giudizio e la causa è stata istruita con l'audizione di due testi di parte attrice. All'esito, gli attori hanno depositato note conclusive il
12/10/2023, insistendo per l'accoglimento delle domande articolate nell'atto di citazione, e all'udienza di discussione, tenutasi il 09/01/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande avanzate dagli attori non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.
IV.1. Preliminarmente va detto che, ai sensi dell'art. 533 c.c., “L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni”.
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
- «nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta
a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo (c.d. possessio pro possessore) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro herede) - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione. La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 04/04/2024);
4 R.G. n. 2189/2019
- tramite la petizione di eredità, l'erede può chiedere solo l'accertamento della propria qualità di erede rispetto al de cuius a deve essere succeduto mortis causa, non anche beni lasciati in eredità a soggetti terzi;
- trattandosi di un'azione reale e di condanna, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete,
l'attore in petizione deve allegare il titolo ereditario e provarlo solo in quanto sia contestato dal convenuto, mentre deve dare la prova che i beni di cui chiede la restituzione, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. «La mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione» (v. ex multis Cassazione civile sez. II sentenza del 09/02/2011
n.3181; Tribunale Ivrea sez. I sentenza del 10/07/2024 n.813; Tribunale Siena sez. I sentenza del
23/09/2021 n.700, Tribunale Ascoli Piceno sentenza del 20/10/2022 n.671).
Ne discende che l'azione promossa dagli attori come petizione di eredità non può correttamente qualificarsi tale, perché:
a) l'attore ha acquistato una quota del terreno suddetto non iure successionis, ma Parte_3 sulla base di un contratto di compravendita da e , eredi Persona_9 Persona_10 di (v. all. 10 fascicolo attori), in disparte ogni considerazione sulla idoneità della Persona_6 scrittura privata non autenticata al trasferimento della proprietà di un immobile o di una quota di esso. Altrettanto ha fatto il convenuto a parte ogni valutazione sull'efficacia Controparte_1 della vendita in ragione della mancanza della continuità delle trascrizioni;
b) gli attori e hanno chiesto l'accertamento della loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi rispettivamente di e (n. 1905 e m. 1989), e a ritroso la CP_3 Parte_3 qualità in capo a quest'ultimi di eredi del de cuius nonché dell'accettazione tacita Persona_1 dell'eredità di da parte dei loro rispettivi genitori e dell'eredità di quest'ultimi da Persona_1 parte loro;
c) ha chiesto l'accertamento della qualità di erede di in capo Parte_3 Persona_1 ad e della qualità di erede di in capo alla moglie Persona_6 Persona_6 Persona_9
sua dante causa nel contratto di vendita del 2017;
[...]
5 R.G. n. 2189/2019
d) tutti gli istanti hanno, poi, sostenuto che da sempre il possesso esclusivo del terreno sito in San
Giorgio Lucano, identificato in catasto terreni al foglio 53 particella 10, è stato in capo ai loro danti causa ed essi lo hanno proseguito senza soluzione di continuità fino all'attualità. Tant'è che non è stato lamentato il possesso da parte di terzi né è stata chiesta la restituzione del fondo in questione a chicchessia e neanche a che ne è attualmente intestatario formale. Controparte_1
Gli attori si sono limitati a chiedere la declaratoria di usucapione del bene in loro favore con conseguente annullamento dell'atto di compravendita del 2017, con cui il terreno sarebbe stato trasferito a non domino in favore di Controparte_1
IV.2. Alla luce di quanto innanzi, si impone a questo Giudice di riqualificare la domanda con cui gli attori hanno chiesto di riconoscere il legame di parentela intercorrente tra il de cuius R_ fu e e loro eredi, nonché di
[...] Pt_3 Controparte_3 Parte_2 Persona_6 accertare che il terreno in contesa faceva parte dell'asse ereditario di e si è Persona_1 trasferito per accettazione tacita della sua eredità prima ai suoi figli eredi legittimi secondo la scrittura privata del 1956 e poi agli eredi legittimi di questi ultimi con compimento dell'usucapione in loro favore.
A tale fine, va evidenziato che:
▪ «La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede sono accomunate dal fatto che entrambe mirano all'accertamento dello "status" di erede, ma differiscono tra loro in quanto la prima è un'azione recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre la seconda è un'azione dichiarativa, che solo eventualmente può essere associata ad una domanda di condanna di restituzione dei beni ereditari» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 31/01/2014 n.2148; Tribunale Milano sez. IV sentenza del 22/08/2023
n.6826);
▪ ai sensi dell'art. 948 c.c., pure invocato dagli attori, “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso, il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
6 R.G. n. 2189/2019
La rivendicazione di un bene impone al proprietario di dare la c.d. probatio diabolica ossia di dimostrare di esserne proprietario, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (v. ex pluribus Cassazione civile sez. II sentenza del 18/01/2017 n.1210). Il rigore probatorio è affievolito nel caso in cui il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 28/06/2023 n.18395) oppure in caso di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, ad esempio un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 19/01/2022 n.1569);
▪ l'azione di accertamento della proprietà si distingue da quella di rivendicazione - con cui, invece, condivide il rigoroso onere probatorio -, nel momento finale dell'azione stessa, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 03/08/2022 n.24050);
▪ l'azione di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene dell'azione di rivendicazione, ha natura e presupposti diversi: a) con la prima, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta dall'attore, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella
7 R.G. n. 2189/2019
cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta;
b) con la seconda, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 20/06/2022 n.19872);
▪ la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rivendicazione deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può, invece, limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 19/03/2021 n.7871);
▪ nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del
23/01/2023 n.1905). Per vero l'actio negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto
8 R.G. n. 2189/2019
all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo;
peraltro, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 12/09/2023 n.26321 e ordinanza del 14/07/2021 n.20068). Tuttavia, nel caso in cui il convenuto contesti il diritto di proprietà altrui, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente, anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 23/01/2023 n.1905).
Ebbene, in ragione delle suddette considerazioni, pare potersi concludere nel senso che le domande degli attori si sostanzino nella richiesta di accertamento:
1. della loro qualità di eredi legittimi dei rispettivi genitori a loro volta eredi di e quella dell'attore Persona_1 Parte_3 nell'accertamento della qualità in capo ad di erede di e
[...] Persona_6 Persona_1 in capo a e della qualità di eredi di 2. Parte_5 Persona_10 Persona_6 del loro diritto di proprietà sul terreno alla data di acquisto del terreno da parte di CP_1 el 2017, con il rigoroso onere probatorio indicato innanzi.
[...]
*
Quanto alla prima domanda (accertamento della qualità di eredi), sulla base delle certificazioni depositate è possibile solo acclarare, in difetto della prova di una successione testamentaria, che:
➢ alla morte di (n. il 21/07/1983), avvenuta il 15/08/1978, alla sua eredità Persona_1
sarebbero stati chiamati (premorta la moglie il 24/07/1964) quali Persona_2 successori legittimi i figli: nato il [...] e disperso in guerra;
Per_3 Per_4
(n. il 12/03/1924 e m. il 21/11/2014), (n. il 07/12/1927 e m. il 23/07/2017), Per_5
(n. il 27/01/1930 e m. il 06/02/2008), (n. il 03/10/1905 e m. il Per_6 Pt_3
15/05/1989), (n. il 06/09/1920 e m. il 28/10/1992), (n. il CP_2 CP_1
07/11/1913 e m. il 15/09/1993), (n. il 26/02/1916 e m. il 31/01/2005) e Per_7
(n. il 08/12/1919 e m. il 06/04/2003) (v. all. 4 fascicolo attori); CP_3
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➢ alla morte di (n. il 08/12/1919 e m. il 06/04/2003) sarebbero stati chiamati CP_3
come suoi eredi legittimi i figli (premorto il marito , tra cui l'odierna Persona_11 attrice (v. all. 5 fascicolo attori); Parte_1
➢ alla morte di (n. il 03/10/1905 e m. il 15/05/1989) sarebbero stati Parte_3
chiamati come suoi eredi legittimi la moglie PE (morta Persona_12
a sua volta nel 1995) e i figli, tra cui l'odierno attore (v. all. 7 fascicolo Parte_2 attori);
➢ alla morte di (n. il 07/11/1913 e m. il 15/09/1993) sarebbero stati chiamati CP_1
come suoi eredi legittimi la moglie PE (morta a sua volta il Persona_13
20/07/2009) e i figli, tra cui nato a [...] l'[...], dante causa del Persona_5 convenuto (v. all. 15 fascicolo attori). Controparte_1
Non sono stati, però, versati in atti i documenti comprovanti l'accettazione delle diverse eredità in maniera espressa né è stata dimostrata l'accettazione tacita, anche per quanto si dirà infra.
Nulla può, invece, dirsi in ordine alla successione di (n. il 27/01/1930 e m. il Persona_6
06/02/2008), non essendo stato documentato il legame intercorrente con e Persona_9 tantomeno con , che tra l'altro è l'unico che apparentemente ha Persona_14 sottoscritto la scrittura privata del 2008, con cui sarebbe stata ceduta una quota della particella 10 all'attuale attore Parte_3
Inoltre, non è stato provato che:
1. il fondo in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10 facesse parte del patrimonio ereditario di Persona_1
A tal fine sarebbe stato necessario produrre la certificazione dei Registri Immobiliari e non il mero partitario oppure sarebbe stato necessario dimostrare l'acquisto da parte sua di detto bene a titolo originario. Mentre, non rileva ex se quanto riportato nei partitari del
Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Lucano – partita n. 125 del
28/08/1978 (v. all. 2 fascicolo attori), perché è noto che «i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia» (v.
T.A.R. Firenze (Toscana) sez. III sentenza del 22/07/2019 n.1149; Cons. Stato sez. VI
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sentenza del 09/02/2015 n. 631; T.A.R. Lombardia, Milano sez. II sentenza del
20/05/2015 n. 1195). Del tutto irrilevanti, poi, sono: • il documento allegato 9 del fascicolo di parte attrice, atteso che: trattasi di un testo dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione e, quindi, non configurabile neppure come scrittura privata, fermo restando che ai sensi dell'art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Se questo documento fosse stato sottoscritto dagli eredi di essendo stato Persona_1 stipulato nel 1956 quando il titolare dei beni era ancora in vita, detta scrittura sarebbe stata affetta da nullità per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c., avendo i figli di quello disposto di diritti che sarebbero loro spettati sulla successione del padre non ancora aperta, visto che la sua morte avverrà solo nel 1978; • le autorizzazione al taglio del bosco del 10/12/1996 e del 20/11/2006, che, a prescindere dal fatto che non
è possibile stabilire che il bene ivi considerato corrisponda esattamente alle porzioni rivendicate dagli attori, sono state fatte in favore di un certo che non è Persona_15 figlio di fu né si comprende quale legame abbia con le Persona_1 Pt_3 odierne parti in causa (ammesso che ve ne sia uno); • il verbale di constatazione di illecito amministrativo del Corpo Forestale dello Stato di Noepoli del 09/02/2009, che individua come proprietario della particella 10 foglio 53 coniuge dell'attrice Persona_16
Pt_1
In difetto della dimostrazione del presupposto della proprietà in capo a Persona_1 del terreno in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10, è precluso ogni ulteriore e conseguenziale accertamento in ordine alla trasmissione di detto diritto, pro quota, ai suoi successori e quindi in via gradata fino agli attori e Pt_1 Pt_2
ai danti causa dell'attore
[...] Parte_3
2. (n. il 03/10/1905 e m. il 15/05/1989) e (n. il 08/12/1919 e m. Parte_3 CP_3
il 06/04/2003) abbiano accettato l'eredità del padre espressamente o Persona_1 tacitamente, né che abbia accettato l'eredità della madre Parte_1 CP_3
e abbia accettato l'eredità del padre
[...] Parte_2 Parte_3 espressamente o tacitamente.
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A proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione e alla data di instaurazione del presente giudizio era spirato detto termine per tutti. Siccome non è stato possibile stabilire se il bosco in contesa fosse parte dell'eredità di l'eventuale Persona_1 possesso uti dominus dello stesso da parte dei figli di questo e degli attori e Pt_1 Pt_2 nonché del dante causa dell'attore non può essere considerata
[...] Parte_3 come condotta integrante gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al secondo aspetto (l'acquisto per usucapione), gli attori avrebbero dovuto dare la prova dell'acquisto del diritto di proprietà pro quota sul terreno in San Giorgio Lucano identificato in catasto al foglio 53 part. 10 per averlo usucapito essi direttamente con la protrazione su di esso del possesso continuato e non interrotto, pacifico, non clandestino e non violento per oltre 20 anni, che, però, avrebbe dovuto essere caratterizzato dalla esclusività: è, infatti, «necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca
l'avvenuta usucapione del bene» (così ex plurimis Cassazione civile sez. II ordinanza del 30/11/2023 n.33453). Così la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del
11/01/2024 n.1121).
Mutatis mutandis può affermarsi che con riferimento al terreno oggetto di causa, perché se ne potesse sostenere l'acquisto per usucapione da parte degli attori, questi non potevano limitarsi a dimostrare di aver goduto, direttamente o indirettamente, del fondo, ma dovevano provare di averlo fatto in via esclusiva, impedendo a terzi di farlo;
la raccolta della legna, il pascolo del
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bestiame o la manutenzione del fondo (soprattutto se ordinaria) sono attività che non sono espressione inequivoca della volontà dell'agente di affermarsi proprietario del bene in questione, spettando al mero utilizzatore.
Dall'istruttoria orale condotta nel presente giudizio, detta esclusività non è emersa, perché i testi hanno riferito solo dell'utilizzo materiale del bosco.
Così , sentito all'udienza dell'11/05/2023, ha riferito di aver visto l'attore Testimone_1 Pt_2 portare i suoi animali a pascolare sulla particella 10 del foglio 53 nella porzione indicata
[...] nell'atto di divisione del 1956, nonché figlio di , tagliare le piante e Parte_3 Pt_2 pascolare gli animali nell'altra porzione che, sempre in base all'atto del 1956, sarebbe stato di
Addirittura, in contrasto con quanto riferito dagli attori, il ha dichiarato Persona_6 Tes_1 che avrebbe posseduto la porzione acquistata nel 2008 da Parte_2 Persona_9 compagna del deceduto già prima di quell'anno in questione. Non risulta Persona_5 dirimente neppure la circostanza dell'esistenza di una delimitazione, per altro assai generica, delle proprietà con pietre di confine. Il , infatti, non è stato in grado di riferire quando e chi le Tes_1 abbia apposte, né specificatamente cosa delimitassero.
Pressoché di tenore eguale sono state le dichiarazioni dell'altro teste, , audito Testimone_2 alla medesima udienza.
V. Attesa la contumacia dei convenuti vittoriosi, nulla si dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA le domande formulate dagli attori;
NULLA dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Matera, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
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N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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