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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, provvedendo ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CA) nella Via A. Mereu n. 9, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Cugia n. 1 presso lo studio dell'avv. Simonetta Monaco (cf , (fax 070497445, pec C.F._2
che la rappresenta e difende per procura resa a margine dell'atto Email_1
introduttivo, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato in forza di delibera del 29.01.2024 con prot.
n. 307/2024;
Appellante
Pagina 1 contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
via Mereu n. 9, in persona del rappresentante legale amministratore di sostegno (c.f. CP_2
), ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio C.F._4
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari (Ca), nella via Sonnino
n. 37, presso lo studio legale dell'avvocato Ignazio Ballai (c.f. – Tel./Fax C.F._5
070/3510377, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza
disattesa:
in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'Ordinanza emessa dal Tribunale;
nel merito:
- previa riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale in data 3 gennaio 2024, rigettare la
domanda di rilascio di immobile poiché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: l' Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
a) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante poiché priva dei
requisiti minimi del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) Dichiarare inammissibile e
comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla
sig.ra avverso l'ordinanza n. 52/2024 pronunciata il 03/01/2024 dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Cagliari in persona del Giudice Dott. Gaetano Savona, nel procedimento R.G.
1352/2021; c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 Con ordinanza n. cron. 52/2021 del 3.4.2024, il Tribunale civile di Cagliari, provvedendo sulla domanda proposta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da nei confronti di CP_1 Parte_1
avente ad oggetto il rilascio di un immobile urbano di cui era assegnataria dal Comune di
[...]
Monastir, nel quale, in un periodo di fragilità psicologica e difficoltà economica, aveva ospitato la convenuta, disponeva nei seguenti termini: “… Condanna all'immediato rilascio in Parte_1
favore di dell'immobile sito in Monastir (Ca), via Mereu n. 9, assegnato alla CP_1
ricorrente con ordinanza del Sindaco del Comune di Monastir (SU) del 03/12/1996; - Condanna
al pagamento delle spese di lite, da versare direttamente in favore dell'Erario, Parte_1
nella misura, già dimidiata, di 1.469,00 euro, oltre spese del 15%, e accessori di legge.”.
Lamentava la ricorrente che la convivenza si era rivelata non pacifica, a causa della condotta irrispettosa e prevaricatrice posta in essere dalla e che, non riuscendo più a tollerare la Pt_1
situazione, stante la permanenza da parte della nell'immobile nonostante le ripetute sue Pt_1
richieste di rilasciarlo libero, si era vista costretta ad abbandonare l'abitazione e a chiedere ospitalità
presso altri parenti e amici. Né la aveva dato riscontro alle successive sue richieste, Pt_1
continuando a detenere l'immobile illegittimamente.
La convenuta contestava la fondatezza del ricorso, allegando, a sua volta, che le parti avevano sottoscritto, davanti al Giudice Tutelare, un accordo che la autorizzava a trasferire la propria residenza presso l'abitazione della ricorrente in cambio di assistenza verso quest' ultima. Né ella aveva tenuto comportamenti irrispettosi essendosi, trasferita presso l'abitazione assegnata alla solo in conseguenza della insistente richiesta di quest'ultima, previa ristrutturazione, a sua CP_1
cura e carico, dell'abitazione, tanto che la convivenza era stata pacifica per alcuni anni, fino a che la non aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale , residente in [...], CP_1 Per_1
presso il quale dimorava. In caso di accoglimento della domanda di rilascio la convenuta richiedeva comunque un termine congruo, di almeno un anno, per reperire una soluzione abitativa alternativa per sé e per il figlio minore.
Pagina 3 ***
Il Tribunale, preliminarmente disattesa l'eccezione processuale della resistente volta al mutamento del rito, sul rilievo, tra l'altro, che la stessa non aveva “allegato l'esistenza di un pregresso
rapporto di locazione o comodato relativo all'immobile (che avrebbe comportato l'applicazione
dell'art. 427 bis c.p.c. e, quindi, del rito del lavoro), bensì un contratto atipico, in forza del quale, a
fronte dell'ospitalità concessa dalla ricorrente, avrebbe dovuto badare alla stessa,” Parte_1
ha fondato la decisione sui seguenti elementi:
1. era pacifico fra le parti, oltre che provato per
tabulas (cfr. ordinanza del Sindaco di Monastir, n. 63 del 3.12.1996, in atti) che CP_1
fossa assegnataria dell'alloggio in Edilizia Residenziale Pubblica sito in Monastir (SU) via Mereu n.
9, e che vi avesse trasferito la propria residenza, unitamente al figlio minore, a Parte_1
decorrere dal 2015, onde assistere la ricorrente;
2. era, altresì, provato documentalmente che sin dal
2017 la avesse espresso l'intendimento di non proseguire il rapporto con e di CP_1 Parte_1
non concederle più di permanere nell'abitazione (cfr. verbale dell'udienza davanti al Giudice
Tutelare del 17.5.2017); era infine, pacifico che la resistente mantenesse ancora l'uso dell'appartamento, nonostante fosse, di fatto, decorso oltre un anno dalla sua richiesta di tale termine per il rilascio (dilazione, peraltro, di cui non aveva diritto); non risultava, invece, dimostrato in che data la ricorrente avesse domandato alla la liberazione dell'immobile, ma Pt_1
nell'introduzione del tentativo di mediazione e nel presente giudizio, era comunque individuabile il formale recesso di dal contratto atipico che la legava alla resistente, recesso CP_1
comunque esercitabile in qualunque momento, trattandosi di contratto senza termine, idoneo a far venir meno il titolo atipico in forza del quale la poteva fruire dell'immobile concessole dalla Pt_1
irrilevanti essendo le motivazioni per le quali quest'ultima aveva inteso domandare la CP_1
liberazione dell'immobile da parte della resistente.
***
Pagina 4 ha proposto appello lamentando l'erronea qualificazione giuridica del contratto Parte_1
intercorso tra le parti. Totalmente divergenti tra loro sarebbero le rappresentazioni dei fatti rese,
l'una fondata su un rapporto di mera ospitalità, derivando il diritto al rilascio dell'immobile dall'occupazione senza titolo, l'altra, invece, fondata sulla possibilità di convivere con la sig.ra
dietro la prestazione di assistenza, derivando, in tal caso, la legittimità CP_1
dell'occupazione da un contratto atipico intercorso tra le parti. Ebbene, entrambe le parti avrebbero errato, così come errata era stata la qualificazione giuridica del contratto data dal giudice, tenuto ad effettuare il corretto inquadramento a prescindere dalla qualificazione delle parti. Segnatamente, il godimento concesso a titolo di ospitalità e di cortesia altro non realizzerebbe se non un rapporto di comodato. Peraltro, considerata la lunga permanenza nell'immobile, tale accoglienza non poteva essere stata fatta per mere ragioni di ospitalità, bensì, per inequivoca e comune volontà della parti contraenti, di dare un'abitazione ad un nucleo familiare (madre e figlio), con costituzione di un vincolo di destinazione senza fissazione di un termine finale ed impossibilità di recesso ad nutum,
salvo il disposto dell'art. 1809 c.2 c.c. Conseguiva che il recesso, nella specie, era stato illegittimamente ed inefficacemente esercitato.
***
L'appello è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Attraverso una censura svolta, ai limiti della sua ammissibilità, poiché fondata su un nucleo di allegazioni differenti da quanto ha costituito l'impianto difensivo del primo grado, l'appellante assume, senza, peraltro, indicarne gli elementi costitutivi salvo ritenere tali delle generiche considerazioni, che il rapporto inter partes non integrerebbe un contratto atipico (governato, come ritenuto dal primo giudice, dalle regole del recesso ad nutum in materia di comodato precario),
bensì la particolare forma di comodato con destinazione d'uso in favore del comodatario e senza fissazione di termine finale (art. 1809 c.c.). Senonché secondo il costante orientamento della
Pagina 5 giurisprudenza (fra le tante, Cass. Ord. n. 17332 del 03/07/2018) “… nel comodato di bene
immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa
familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul
comodatario. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto onerati i
comodanti dell'onere della prova di dimostrare l'insussistenza di vincoli di destinazione).”. Nella
specie tale onere non è stato certamente assolto neppure a livello di allegazione, salvo, come già
rilevato, l'inammissibile mutamento dell'impianto difensivo effettuato, peraltro genericamente, in appello. Si vuole, altresì, evidenziare come da taluni anni la nonostante l'impegno assunto CP_1
davanti al primo giudicante, continui ad abitare nell'immobile a fronte dell'esigenza dell'assegnataria, del tutto legittima e più volte espressa attraverso il suo amministrare di sostegno,
di farvi rientro previa sua liberazione, stante l'incompatibile convivenza, così come attestato dal fatto che la aveva dovuto chiedere ospitalità a terze persone. Va soggiunto che proprio tale Pt_1
situazione di sopravvenuta incompatibilità attesta il venir meno del soddisfacimento di quelle esigenze di supporto familiare e assistenziale che avevano giustificato l'instaurazione del rapporto,
esigenze incontestate dalla resistente, salvo, appunto, il mutamento della linea difensiva e dei relativi fatti a supporto operato in questa sede.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere commisurate al valore indeterminabile basso,
alla sua bassa complessità e alla mancanza di fase istruttoria, come già ritenuto dal giudice del primo grado.
Le stesse dovranno inoltre essere versate direttamente all'Erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato e dimidiate ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Pagina 6 La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta l'appello avverso l'ordinanza n. 52/2024 pronunciata il 3.1.2024 dal Tribunale di Cagliari,
nel proc. RG. N. 1352/2021.
Condanna l'appellante a rifondere all'Erario le spese del presente grado, che liquida, già dimidiate,
a titolo di compensi professionali, in euro 1.736,50, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cagliari, il 9 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, provvedendo ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CA) nella Via A. Mereu n. 9, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Cugia n. 1 presso lo studio dell'avv. Simonetta Monaco (cf , (fax 070497445, pec C.F._2
che la rappresenta e difende per procura resa a margine dell'atto Email_1
introduttivo, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato in forza di delibera del 29.01.2024 con prot.
n. 307/2024;
Appellante
Pagina 1 contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._3
via Mereu n. 9, in persona del rappresentante legale amministratore di sostegno (c.f. CP_2
), ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio C.F._4
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari (Ca), nella via Sonnino
n. 37, presso lo studio legale dell'avvocato Ignazio Ballai (c.f. – Tel./Fax C.F._5
070/3510377, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza
disattesa:
in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'Ordinanza emessa dal Tribunale;
nel merito:
- previa riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale in data 3 gennaio 2024, rigettare la
domanda di rilascio di immobile poiché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: l' Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
a) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante poiché priva dei
requisiti minimi del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) Dichiarare inammissibile e
comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla
sig.ra avverso l'ordinanza n. 52/2024 pronunciata il 03/01/2024 dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Cagliari in persona del Giudice Dott. Gaetano Savona, nel procedimento R.G.
1352/2021; c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 Con ordinanza n. cron. 52/2021 del 3.4.2024, il Tribunale civile di Cagliari, provvedendo sulla domanda proposta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da nei confronti di CP_1 Parte_1
avente ad oggetto il rilascio di un immobile urbano di cui era assegnataria dal Comune di
[...]
Monastir, nel quale, in un periodo di fragilità psicologica e difficoltà economica, aveva ospitato la convenuta, disponeva nei seguenti termini: “… Condanna all'immediato rilascio in Parte_1
favore di dell'immobile sito in Monastir (Ca), via Mereu n. 9, assegnato alla CP_1
ricorrente con ordinanza del Sindaco del Comune di Monastir (SU) del 03/12/1996; - Condanna
al pagamento delle spese di lite, da versare direttamente in favore dell'Erario, Parte_1
nella misura, già dimidiata, di 1.469,00 euro, oltre spese del 15%, e accessori di legge.”.
Lamentava la ricorrente che la convivenza si era rivelata non pacifica, a causa della condotta irrispettosa e prevaricatrice posta in essere dalla e che, non riuscendo più a tollerare la Pt_1
situazione, stante la permanenza da parte della nell'immobile nonostante le ripetute sue Pt_1
richieste di rilasciarlo libero, si era vista costretta ad abbandonare l'abitazione e a chiedere ospitalità
presso altri parenti e amici. Né la aveva dato riscontro alle successive sue richieste, Pt_1
continuando a detenere l'immobile illegittimamente.
La convenuta contestava la fondatezza del ricorso, allegando, a sua volta, che le parti avevano sottoscritto, davanti al Giudice Tutelare, un accordo che la autorizzava a trasferire la propria residenza presso l'abitazione della ricorrente in cambio di assistenza verso quest' ultima. Né ella aveva tenuto comportamenti irrispettosi essendosi, trasferita presso l'abitazione assegnata alla solo in conseguenza della insistente richiesta di quest'ultima, previa ristrutturazione, a sua CP_1
cura e carico, dell'abitazione, tanto che la convivenza era stata pacifica per alcuni anni, fino a che la non aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale , residente in [...], CP_1 Per_1
presso il quale dimorava. In caso di accoglimento della domanda di rilascio la convenuta richiedeva comunque un termine congruo, di almeno un anno, per reperire una soluzione abitativa alternativa per sé e per il figlio minore.
Pagina 3 ***
Il Tribunale, preliminarmente disattesa l'eccezione processuale della resistente volta al mutamento del rito, sul rilievo, tra l'altro, che la stessa non aveva “allegato l'esistenza di un pregresso
rapporto di locazione o comodato relativo all'immobile (che avrebbe comportato l'applicazione
dell'art. 427 bis c.p.c. e, quindi, del rito del lavoro), bensì un contratto atipico, in forza del quale, a
fronte dell'ospitalità concessa dalla ricorrente, avrebbe dovuto badare alla stessa,” Parte_1
ha fondato la decisione sui seguenti elementi:
1. era pacifico fra le parti, oltre che provato per
tabulas (cfr. ordinanza del Sindaco di Monastir, n. 63 del 3.12.1996, in atti) che CP_1
fossa assegnataria dell'alloggio in Edilizia Residenziale Pubblica sito in Monastir (SU) via Mereu n.
9, e che vi avesse trasferito la propria residenza, unitamente al figlio minore, a Parte_1
decorrere dal 2015, onde assistere la ricorrente;
2. era, altresì, provato documentalmente che sin dal
2017 la avesse espresso l'intendimento di non proseguire il rapporto con e di CP_1 Parte_1
non concederle più di permanere nell'abitazione (cfr. verbale dell'udienza davanti al Giudice
Tutelare del 17.5.2017); era infine, pacifico che la resistente mantenesse ancora l'uso dell'appartamento, nonostante fosse, di fatto, decorso oltre un anno dalla sua richiesta di tale termine per il rilascio (dilazione, peraltro, di cui non aveva diritto); non risultava, invece, dimostrato in che data la ricorrente avesse domandato alla la liberazione dell'immobile, ma Pt_1
nell'introduzione del tentativo di mediazione e nel presente giudizio, era comunque individuabile il formale recesso di dal contratto atipico che la legava alla resistente, recesso CP_1
comunque esercitabile in qualunque momento, trattandosi di contratto senza termine, idoneo a far venir meno il titolo atipico in forza del quale la poteva fruire dell'immobile concessole dalla Pt_1
irrilevanti essendo le motivazioni per le quali quest'ultima aveva inteso domandare la CP_1
liberazione dell'immobile da parte della resistente.
***
Pagina 4 ha proposto appello lamentando l'erronea qualificazione giuridica del contratto Parte_1
intercorso tra le parti. Totalmente divergenti tra loro sarebbero le rappresentazioni dei fatti rese,
l'una fondata su un rapporto di mera ospitalità, derivando il diritto al rilascio dell'immobile dall'occupazione senza titolo, l'altra, invece, fondata sulla possibilità di convivere con la sig.ra
dietro la prestazione di assistenza, derivando, in tal caso, la legittimità CP_1
dell'occupazione da un contratto atipico intercorso tra le parti. Ebbene, entrambe le parti avrebbero errato, così come errata era stata la qualificazione giuridica del contratto data dal giudice, tenuto ad effettuare il corretto inquadramento a prescindere dalla qualificazione delle parti. Segnatamente, il godimento concesso a titolo di ospitalità e di cortesia altro non realizzerebbe se non un rapporto di comodato. Peraltro, considerata la lunga permanenza nell'immobile, tale accoglienza non poteva essere stata fatta per mere ragioni di ospitalità, bensì, per inequivoca e comune volontà della parti contraenti, di dare un'abitazione ad un nucleo familiare (madre e figlio), con costituzione di un vincolo di destinazione senza fissazione di un termine finale ed impossibilità di recesso ad nutum,
salvo il disposto dell'art. 1809 c.2 c.c. Conseguiva che il recesso, nella specie, era stato illegittimamente ed inefficacemente esercitato.
***
L'appello è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Attraverso una censura svolta, ai limiti della sua ammissibilità, poiché fondata su un nucleo di allegazioni differenti da quanto ha costituito l'impianto difensivo del primo grado, l'appellante assume, senza, peraltro, indicarne gli elementi costitutivi salvo ritenere tali delle generiche considerazioni, che il rapporto inter partes non integrerebbe un contratto atipico (governato, come ritenuto dal primo giudice, dalle regole del recesso ad nutum in materia di comodato precario),
bensì la particolare forma di comodato con destinazione d'uso in favore del comodatario e senza fissazione di termine finale (art. 1809 c.c.). Senonché secondo il costante orientamento della
Pagina 5 giurisprudenza (fra le tante, Cass. Ord. n. 17332 del 03/07/2018) “… nel comodato di bene
immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa
familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul
comodatario. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto onerati i
comodanti dell'onere della prova di dimostrare l'insussistenza di vincoli di destinazione).”. Nella
specie tale onere non è stato certamente assolto neppure a livello di allegazione, salvo, come già
rilevato, l'inammissibile mutamento dell'impianto difensivo effettuato, peraltro genericamente, in appello. Si vuole, altresì, evidenziare come da taluni anni la nonostante l'impegno assunto CP_1
davanti al primo giudicante, continui ad abitare nell'immobile a fronte dell'esigenza dell'assegnataria, del tutto legittima e più volte espressa attraverso il suo amministrare di sostegno,
di farvi rientro previa sua liberazione, stante l'incompatibile convivenza, così come attestato dal fatto che la aveva dovuto chiedere ospitalità a terze persone. Va soggiunto che proprio tale Pt_1
situazione di sopravvenuta incompatibilità attesta il venir meno del soddisfacimento di quelle esigenze di supporto familiare e assistenziale che avevano giustificato l'instaurazione del rapporto,
esigenze incontestate dalla resistente, salvo, appunto, il mutamento della linea difensiva e dei relativi fatti a supporto operato in questa sede.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere commisurate al valore indeterminabile basso,
alla sua bassa complessità e alla mancanza di fase istruttoria, come già ritenuto dal giudice del primo grado.
Le stesse dovranno inoltre essere versate direttamente all'Erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato e dimidiate ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Pagina 6 La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta l'appello avverso l'ordinanza n. 52/2024 pronunciata il 3.1.2024 dal Tribunale di Cagliari,
nel proc. RG. N. 1352/2021.
Condanna l'appellante a rifondere all'Erario le spese del presente grado, che liquida, già dimidiate,
a titolo di compensi professionali, in euro 1.736,50, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cagliari, il 9 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7