Articolo 7 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 3 quaterArticolo 8
Versione
23 giugno 1985
Art. 7.
Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri e' istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985