Art. 7.
Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri e' istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri e' istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.