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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2782/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pepicelli Stefania in virtù di procura in Parte_1
atti;
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sciarra Rosa;
CP_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione del matrimonio civile contratto in data
28.09.1997 in Ceppaloni, alle condizioni concordate. I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Alla udienza del 26 marzo 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda – da intendersi come scioglimento del matrimonio - è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di pronuncia del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione giudiziale terminato con sentenza del 19.01.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.09.1997 in
Ceppaloni (registro atti di matrimonio del Comune di Ceppaloni, Anno 1997, Parte I,
Serie I, N. 1) tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Benevento il 06.11.1977, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
Pag. 2 di 3 -nulla per le spese.
Benevento, 27 marzo 2025
Il Giudice Rel. – Est. dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott.ssa Floriana Consolante
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2782/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pepicelli Stefania in virtù di procura in Parte_1
atti;
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sciarra Rosa;
CP_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione del matrimonio civile contratto in data
28.09.1997 in Ceppaloni, alle condizioni concordate. I ricorrenti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Alla udienza del 26 marzo 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda – da intendersi come scioglimento del matrimonio - è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di pronuncia del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione giudiziale terminato con sentenza del 19.01.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.09.1997 in
Ceppaloni (registro atti di matrimonio del Comune di Ceppaloni, Anno 1997, Parte I,
Serie I, N. 1) tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Benevento il 06.11.1977, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
Pag. 2 di 3 -nulla per le spese.
Benevento, 27 marzo 2025
Il Giudice Rel. – Est. dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott.ssa Floriana Consolante
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