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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OL EL, AT
OCONE IU, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente riconosce l'inammissibilità del proprio ricorso e chiede la compensazione delle spese
L'ufficio si rimette in punto spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per impugnare l'avviso di accertamento n. T7G011001110/2024, notificato il 22/10/2024, relativo all'anno d'imposta 2019 per IRPEF,
IRAP, addizionale regionale, addizionale comunale, iva per l'importo di € 58.461,35, di cui € 27.001,00 per imposte, 26.621,76 per sanzioni, 4.829,84 per interessi ed 8,75 per spese di notifica.
L'avviso è stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto n. T7GT210000121/2024 con il quale l'Agenzia – dopo aver esaminato i documenti esibiti dal contribuente - comunicava l'intenzione di riprendere a tassazione
€ 19.018,00 per spese per colazioni o merende, pari a euro 663,76, costi per pasti consumati di sabato e calzature per euro 593,00, costi per lavorazioni esterne per euro 30.000,00; ai fini dell'IRAP veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 34.182,00 mentre non venivano invece ripresi a tassazione i rimborsi spesa di Nominativo_1 perché, essendo stati contabilizzati tra i costi del personale, non erano stati dedotti ai fini IRAP ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n.446/97. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA ritenuta indebitamente detratta per euro 62,26.
Il contribuente ha proposto ricorso, privo di firma, notificato in data 19/12/2024, ma iscritto a ruolo in data
13/02/2025, chiedendo l'annullamento dei rilievi ritenuti infondati.
L'Agenzia si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine previsto all'art. 22 d.lgs. 546/1992, per violazione dell'art. 18 d.lgs 546/1992, c. 3 e
4 e, in subordine, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 18 d.lgs 546/1992, c. 3 e 4 in quanto il ricorso non risulta sottoscritto dal difensore ed è, altresì, inammissibile in quanto lo stesso, notificato il 19.12.2024, è stato iscritto a ruolo in data 13.02.2025, quindi ben oltre il termine perentorio previsto dall'art. 22 del D.lgs. n.546/92 la cui violazione comporta la inammissibilità del ricorso.
Le spese vengono compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara inammisibile il ricorso.Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OL EL, AT
OCONE IU, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011001110 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente riconosce l'inammissibilità del proprio ricorso e chiede la compensazione delle spese
L'ufficio si rimette in punto spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per impugnare l'avviso di accertamento n. T7G011001110/2024, notificato il 22/10/2024, relativo all'anno d'imposta 2019 per IRPEF,
IRAP, addizionale regionale, addizionale comunale, iva per l'importo di € 58.461,35, di cui € 27.001,00 per imposte, 26.621,76 per sanzioni, 4.829,84 per interessi ed 8,75 per spese di notifica.
L'avviso è stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto n. T7GT210000121/2024 con il quale l'Agenzia – dopo aver esaminato i documenti esibiti dal contribuente - comunicava l'intenzione di riprendere a tassazione
€ 19.018,00 per spese per colazioni o merende, pari a euro 663,76, costi per pasti consumati di sabato e calzature per euro 593,00, costi per lavorazioni esterne per euro 30.000,00; ai fini dell'IRAP veniva recuperato a tassazione l'importo di euro 34.182,00 mentre non venivano invece ripresi a tassazione i rimborsi spesa di Nominativo_1 perché, essendo stati contabilizzati tra i costi del personale, non erano stati dedotti ai fini IRAP ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n.446/97. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA ritenuta indebitamente detratta per euro 62,26.
Il contribuente ha proposto ricorso, privo di firma, notificato in data 19/12/2024, ma iscritto a ruolo in data
13/02/2025, chiedendo l'annullamento dei rilievi ritenuti infondati.
L'Agenzia si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine previsto all'art. 22 d.lgs. 546/1992, per violazione dell'art. 18 d.lgs 546/1992, c. 3 e
4 e, in subordine, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 18 d.lgs 546/1992, c. 3 e 4 in quanto il ricorso non risulta sottoscritto dal difensore ed è, altresì, inammissibile in quanto lo stesso, notificato il 19.12.2024, è stato iscritto a ruolo in data 13.02.2025, quindi ben oltre il termine perentorio previsto dall'art. 22 del D.lgs. n.546/92 la cui violazione comporta la inammissibilità del ricorso.
Le spese vengono compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara inammisibile il ricorso.Spese compensate.